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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
4437/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4437/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
,nato a [...] il [...] , residente in [...], in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Armando Verborosso come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato elettivamente presso lo studio del proprio procuratore
Catania , via Ammiraglio Caracciolo 96 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente
Oggetto : opposizione della cartella di pagamento 29320120017028578 e contributi previdenziali ivi portati;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 04/05/2024 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento 29320120017028578 limitatamente il diritto di credito contributivo ivi portato , per la CP_ parte relativa ai contributi VS , oltre interessi e sanzioni riferiti all'anno 2008, precisava che detta cartella veniva conosciuta dal ricorrente a seguito della notifica di intimazione di pagamento in data 18/04/2024. Premetteva, in linea generale, il riferimento all'intimazione di pagamento quale atto interruttivo di prescrizione con cui il creditore manifestava la volontà di riscuotere il credito con minaccia di promuovere procedura esecutive. Premetteva che dall'esame dell'intimazione i crediti CP_ azionati da erano ampiamente prescritti poiché si riferivano all'anno 2008 e la cartella era stata notificata , secondo quanto si conosceva dall'intimazione di pagamento, in data 20/07/2015.
Deduceva l'illegittimità e nullità della pretesa contributiva per l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione ed oggetto di impugnazione e richiamava l'articolo 3, commi 9 e 10 della legge
335/1995. Deduceva in ogni caso l'estinzione della pretesa per il decorso di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella impugnata ( 20.07.2015) in assenza di atti interruttivi.
Chiedeva che il Tribunale adìto dichiarasse illegittima , nulla o inesistente la cartella impugnata , priva di efficacia giuridica , in riferimento al credito contributivo risalente al 2008 e facente capo ad CP_
Chiedeva fosse dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito portato dalla cartella impugnata CP_ riferito esclusivamente ai contributi con interessi e sanzioni per il decorso di prescrizione estintiva come previsto dall'art. 3 della legge 335/1995.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella all'esame di giudizio e fissava udienza di discussione al 14/10/2024.
Successivamente si costituiva con propria memoria ove eccepiva la carenza di propria CP_1 legittimazione passiva , non essendo titolare dell'azione esecutiva , l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo per carenza di interesse , la tardività dell'impugnazione oltre il termine di cui all'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 e la divenuta irretrattabilità del credito.
Negava che nella fattispecie fosse decorso termine di prescrizione per l'applicabilità della normativa emessa dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'atto impugnato. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate, il Giudice titolare del procedimento fissava l'udienza di discussione e decisione al 06/10/2025. Successivamente veniva delegato questo giudice per la definizione del procedimento con provvedimento della Presidenza Sezionale depositato il
24/09/2025. Acquisite le note come in atti depositate , il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dalla documentazione in atti versata e dall'atto introduttivo del giudizio all'esame, si evince che la domanda proposta attiene all'accertamento negativo della sussistenza del credito e della pretesa dell' nei confronti del ricorrente odierno. CP_1 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha chiarito che , nella fattispecie in esame , l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Anche il dettato normativo depone in tale senso poiché la disciplina della riscossione dei contributi mediante ruolo è diversa dalla fattispecie dei crediti tributari e dalla normativa dettata per l'ingiunzione di sanzioni amministrative. La normativa per la riscossione dei contributi previdenziali individua come legittimato passivo l'ente impositore ( art. 24 D.Lgs.46/1999). Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, come avviene per l'opposizione maturata successivamente la notifica del titolo , il ricorso deve essere notificato all'ente creditore. La giurisprudenza di legittimità già con la sentenza di Cassazione n.
16425/2019 ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente , ovverosia scaduto il termine di cui all'art. 24 c.5 D.Lgs. 46/1999, dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo sia per infondatezza della pretesa che per intervenuta prescrizione a causa della mancata notifica della cartella. Nella fattispecie all'esame l'opposizione viene proposta per accertare il decorso di prescrizione in ogni caso successivo alla data di notifica della cartella indicata in intimazione ( 20/7/2015). Il tipo di opposizione all'esame pertanto attiene all'accertamento della sussistenza del credito ed investe il merito della pretesa creditoria, rappresenta pertanto una azione di accertamento negativo del credito come ritenuto in giurisprudenza
(cfr. Cass. 29294/2019).
L'omessa notifica della cartella, dedotta in giudizio dal ricorrente nella fattispecie, non viene sollevata per imputare al concessionario un ambito di responsabilità, che risulta irrilevante per il ricorrente in quanto attiene al rapporto tra ente impositore e l'esattore, sono fatte valere nel caso all'esame ragioni di merito , attinenti l'inesistenza del debito e l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento a carico del ricorrente.
La fattispecie all'esame rientra pertanto nella tipologia di giudizio analizzato dalle Sezioni Unite come nella sentenza sopra indicata ( 7514/2022). CP_ Alla luce di queste considerazioni sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore e gli oneri probatori a proprio carico.
Nel giudizio all'esame non viene data prova di notifica della cartella da parte dell'ente convenuto e soprattutto non sussiste prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione, pertanto la prescrizione risulta decorsa anche a volere considerare valida la data di notifica del 20/07/2015.
Sotto il profilo della sospensione del decorso di prescrizione non trova applicazione la normativa emanata durante il corso di pandemia, aderendo questo giudice all'indirizzo recente espresso dalla
Corte di Appello Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.01.2025, cui si fa riferimento ex art. 118 disp. Att. C.p.c. La cartella impugnata in giudizio , limitatamente i contributi relativi all'annualità 2008, attiene a contributi previdenziali estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, decreto-legga 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “ in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020” con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo ( art. 12 D. Lgs. 159/2015), ( nello stesso senso altresì cfr. Sentenza Tribunale Lavoro Catania n. 1308/2025 del 25.03.2025).
Alla luce delle superiori considerazioni ed all'esame degli atti di giudizio , i crediti oggetto di impugnazione risultano prescritti, il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_ valore del giudizio come in ricorso specificato ( euro 4.000), sono poste a carico dell' da versarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4437/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede:
Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella impugnata 293 20120017028578 limitatamente la CP_ parte relativa ai contributi VS afferenti l'anno 2008, comprese sanzioni interessi ed accessori;
Dichiara estinto il diritto di procedere in esecuzione forzata per il recupero del credito contributivo CP_ afferente l'annualità 2008 , portato dalla cartella impugnata, come sopra specificata e pertanto nessuna somma risulta dovuta dal ricorrente per le causali afferenti i contributi previdenziali di cui alla cartella medesima;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.310, oltre rimborso forfettario al 15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Catania 03/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4437/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
,nato a [...] il [...] , residente in [...], in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Armando Verborosso come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato elettivamente presso lo studio del proprio procuratore
Catania , via Ammiraglio Caracciolo 96 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente
Oggetto : opposizione della cartella di pagamento 29320120017028578 e contributi previdenziali ivi portati;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 04/05/2024 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento 29320120017028578 limitatamente il diritto di credito contributivo ivi portato , per la CP_ parte relativa ai contributi VS , oltre interessi e sanzioni riferiti all'anno 2008, precisava che detta cartella veniva conosciuta dal ricorrente a seguito della notifica di intimazione di pagamento in data 18/04/2024. Premetteva, in linea generale, il riferimento all'intimazione di pagamento quale atto interruttivo di prescrizione con cui il creditore manifestava la volontà di riscuotere il credito con minaccia di promuovere procedura esecutive. Premetteva che dall'esame dell'intimazione i crediti CP_ azionati da erano ampiamente prescritti poiché si riferivano all'anno 2008 e la cartella era stata notificata , secondo quanto si conosceva dall'intimazione di pagamento, in data 20/07/2015.
Deduceva l'illegittimità e nullità della pretesa contributiva per l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione ed oggetto di impugnazione e richiamava l'articolo 3, commi 9 e 10 della legge
335/1995. Deduceva in ogni caso l'estinzione della pretesa per il decorso di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella impugnata ( 20.07.2015) in assenza di atti interruttivi.
Chiedeva che il Tribunale adìto dichiarasse illegittima , nulla o inesistente la cartella impugnata , priva di efficacia giuridica , in riferimento al credito contributivo risalente al 2008 e facente capo ad CP_
Chiedeva fosse dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito portato dalla cartella impugnata CP_ riferito esclusivamente ai contributi con interessi e sanzioni per il decorso di prescrizione estintiva come previsto dall'art. 3 della legge 335/1995.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella all'esame di giudizio e fissava udienza di discussione al 14/10/2024.
Successivamente si costituiva con propria memoria ove eccepiva la carenza di propria CP_1 legittimazione passiva , non essendo titolare dell'azione esecutiva , l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo per carenza di interesse , la tardività dell'impugnazione oltre il termine di cui all'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 e la divenuta irretrattabilità del credito.
Negava che nella fattispecie fosse decorso termine di prescrizione per l'applicabilità della normativa emessa dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'atto impugnato. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate, il Giudice titolare del procedimento fissava l'udienza di discussione e decisione al 06/10/2025. Successivamente veniva delegato questo giudice per la definizione del procedimento con provvedimento della Presidenza Sezionale depositato il
24/09/2025. Acquisite le note come in atti depositate , il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dalla documentazione in atti versata e dall'atto introduttivo del giudizio all'esame, si evince che la domanda proposta attiene all'accertamento negativo della sussistenza del credito e della pretesa dell' nei confronti del ricorrente odierno. CP_1 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha chiarito che , nella fattispecie in esame , l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Anche il dettato normativo depone in tale senso poiché la disciplina della riscossione dei contributi mediante ruolo è diversa dalla fattispecie dei crediti tributari e dalla normativa dettata per l'ingiunzione di sanzioni amministrative. La normativa per la riscossione dei contributi previdenziali individua come legittimato passivo l'ente impositore ( art. 24 D.Lgs.46/1999). Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, come avviene per l'opposizione maturata successivamente la notifica del titolo , il ricorso deve essere notificato all'ente creditore. La giurisprudenza di legittimità già con la sentenza di Cassazione n.
16425/2019 ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente , ovverosia scaduto il termine di cui all'art. 24 c.5 D.Lgs. 46/1999, dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo sia per infondatezza della pretesa che per intervenuta prescrizione a causa della mancata notifica della cartella. Nella fattispecie all'esame l'opposizione viene proposta per accertare il decorso di prescrizione in ogni caso successivo alla data di notifica della cartella indicata in intimazione ( 20/7/2015). Il tipo di opposizione all'esame pertanto attiene all'accertamento della sussistenza del credito ed investe il merito della pretesa creditoria, rappresenta pertanto una azione di accertamento negativo del credito come ritenuto in giurisprudenza
(cfr. Cass. 29294/2019).
L'omessa notifica della cartella, dedotta in giudizio dal ricorrente nella fattispecie, non viene sollevata per imputare al concessionario un ambito di responsabilità, che risulta irrilevante per il ricorrente in quanto attiene al rapporto tra ente impositore e l'esattore, sono fatte valere nel caso all'esame ragioni di merito , attinenti l'inesistenza del debito e l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento a carico del ricorrente.
La fattispecie all'esame rientra pertanto nella tipologia di giudizio analizzato dalle Sezioni Unite come nella sentenza sopra indicata ( 7514/2022). CP_ Alla luce di queste considerazioni sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore e gli oneri probatori a proprio carico.
Nel giudizio all'esame non viene data prova di notifica della cartella da parte dell'ente convenuto e soprattutto non sussiste prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione, pertanto la prescrizione risulta decorsa anche a volere considerare valida la data di notifica del 20/07/2015.
Sotto il profilo della sospensione del decorso di prescrizione non trova applicazione la normativa emanata durante il corso di pandemia, aderendo questo giudice all'indirizzo recente espresso dalla
Corte di Appello Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.01.2025, cui si fa riferimento ex art. 118 disp. Att. C.p.c. La cartella impugnata in giudizio , limitatamente i contributi relativi all'annualità 2008, attiene a contributi previdenziali estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, decreto-legga 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “ in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020” con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo ( art. 12 D. Lgs. 159/2015), ( nello stesso senso altresì cfr. Sentenza Tribunale Lavoro Catania n. 1308/2025 del 25.03.2025).
Alla luce delle superiori considerazioni ed all'esame degli atti di giudizio , i crediti oggetto di impugnazione risultano prescritti, il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_ valore del giudizio come in ricorso specificato ( euro 4.000), sono poste a carico dell' da versarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4437/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede:
Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella impugnata 293 20120017028578 limitatamente la CP_ parte relativa ai contributi VS afferenti l'anno 2008, comprese sanzioni interessi ed accessori;
Dichiara estinto il diritto di procedere in esecuzione forzata per il recupero del credito contributivo CP_ afferente l'annualità 2008 , portato dalla cartella impugnata, come sopra specificata e pertanto nessuna somma risulta dovuta dal ricorrente per le causali afferenti i contributi previdenziali di cui alla cartella medesima;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.310, oltre rimborso forfettario al 15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Catania 03/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo