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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
15420 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dr. Gianni Sabbadini presidente rel. ed est.
dr. ssa Laura Frata giudice
dr. Alfredo De Leonardis giudice
nella causa civile n.15420/2019 Ruolo Generale promossa da:
- con gli avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Parte_1
Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena
contro
- con l'Avv.tura dello Stato - Brescia Controparte_1
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.117/1988;
ha emesso la seguente
1 s e n t e n z a
viste le conclusioni della parti come indicate in atti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice agisce ai sensi della legge n.117/88 chiedendo il risarcimento dei danni derivategli in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Pavia, sezione penale, datata 23 marzo
2017 nel procedimento n.1400/2017 RGNR e n.5/2017 RGIMCR con cui, accogliendo la richiesta di riesame, aveva disposto il dissequestro e la restituzione dell'autovettura Porsche Cayenne targata
EZ919YM all'avente diritto in qualità di legale rappresentate amministratore della Persona_1
Controparte_2
rilevato in particolare che parte attrice deduce, quale proprietaria dell'autovettura concessa in locazione finanziaria alla società che a causa dell'omesso pagamento Controparte_2
di n.2 canoni di locazione il contratto si era risolto di diritto in applicazione dell'art.18 delle condizioni generali di contratto come comunicato all'utilizzatrice a mezzo pec in data 20.12.2016,
per cui il citato provvedimento del Tribunale di Pavia era viziato da colpa grave per violazione manifesta della legge e per travisamento del fatto e delle prove e dato che, a seguito della restituzione dell'autovettura alla società utilizzatrice, la vettura era stata trasferita in Marocco e successivamente la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita, la società locatrice aveva subito un danno patrimoniale ingiusto pari all'importo del credito a suo favore derivante dal contratto di leasing risolto e delle spese legali sostenute per cercare di recuperare l'autovettura;
rilevato che si costituiva in giudizio la con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato chiedendo il rigetto della domanda;
2 rilevato che veniva quindi data comunicazione ai magistrati interessati del procedimento ai sensi dell'art.6 della citata legge n.117/88 e quindi, trattandosi di causa documentale, rimessa al collegio per la decisione;
ciò premesso, va rilevato che ai sensi dell'art.2 della citata legge n.117/88 “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni…. può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni…” con la specificazione, prevista dal comma 2, che
“non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”;
rilevato che nel caso di specie il Tribunale penale di Pavia, in sede di riesame, ha accolto il reclamo disponendo il dissequestro dell'autovettura e la restituzione alla società utilizzatrice non ignorando la citata comunicazione della risoluzione del contratto da parte della società locatrice alla società utilizzatrice, posta a base della successiva denuncia per appropriazione indebita per la mancata restituzione, ma osservando che la società utilizzatrice in data 20 dicembre 2016, dopo la comunicazione della risoluzione di diritto da parte della società locatrice, aveva comunicato alla locatrice che avrebbe provveduto al saldo relativo al mancato versamento dei due canoni di novembre e dicembre 2016 e dai documenti prodotti risultava che tale pagamento era effettivamente avvenuto in data 31 dicembre 2016 e che in data 16 febbraio 2017 il legale della società utilizzatrice aveva notificato alla società locatrice un atto di citazione avanti al Tribunale di
Padova per far accertare il regolare adempimento del contratto;
rilevato che, sulla base di detti elementi, il Tribunale di Pavia riteneva quindi che non si era verificata alcuna illegittima interversione del possesso da parte dell'utilizzatore, tale da giustificare la sussistenza del denunciato reato di appropriazione indebita, dato che l'utilizzatore non riconosceva l'intervenuta risoluzione, aveva pagato le rate scadute ed aveva promosso un'azione
3 giudiziale per far accertare l'adempimento del contratto e quindi l'illegittimità della pretesa risoluzione;
ritenuto che detta valutazione della situazione di fatto e delle sue conseguenze giuridiche all'evidenza non costituisce travisamento del fatto e/o delle prove posto che dall'ordinanza si ricava che il Tribunale aveva ben presente tutto il susseguirsi di atti e fatti che avevano portato a quella situazione;
ritenuto quanto alla sussistenza della colpa grave nel giudizio che, perché la stessa possa configurarsi, si sarebbe dovuto ritenere come certa ed indiscutibile l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e quindi il diritto della società locatrice ad ottenere la restituzione del bene, cosa che in quel momento non era posto che non c'era nessuna pronuncia giudiziale che avesse accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ed anzi era pendente la controversia in sede civile avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'adempimento del contratto e quindi l'illegittimità della dedotta risoluzione;
rilevato che al contenzioso civile pendente non a caso fanno riferimento sia il giudice per le indagini preliminari di Pavia nel decreto di archiviazione 3.4.2019 ove si legge che non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che il legale rappresentate della
[...]
abbia posto in essere una illegittima interversione del possesso del bene “anche Controparte_3
alla luce del contenzioso civile in essere, che dimostra che la suddetta società pretenda di avere adempiuto alle proprie obbligazioni”, sia il giudice del Tribunale civile di Venezia nell'ordinanza di sequestro giudiziario 11.7.2017 in cui si dice che “dalla lettura degli atti di causa emerge chiaramente l'esistenza di una controversia tra le parti in ordine validità ed efficacia dell'atto risolutorio che, secondo la prospettazione della ricorrete, avversata dalla resistente, avrebbe comportato il venir meno del titolo legittimante la detenzione dell'autovettura in capo all'utilizzatrice”;
4 rilevato che se il giudice civile del Tribunale di Venezia arriva poi alla conclusione opposta rispetto al giudice penale di Pavia concedendo il richiesto sequestro giudiziario a favore della società
locatrice, ciò deriva dal fatto che erano ormai passati diversi mesi e l'inadempimento nel pagamento dei canoni a quel punto si era aggravato ed era palese, cosa che invece veniva contestata nel procedimento di riesame avanti al Tribunale di Pavia;
rilevato altresì che va considerato che il sequestro giudiziario previsto dall'art.670 cpc presuppone un giudizio di “opportunità” da parte del giudice investito dal procedimento che è cosa ben diversa dal giudizio demandato al giudice penale, per cui si potrebbe arrivare ad affermare che,
considerato il periodo temporale in cui si è svolta la vicenda, l'esito negativo del recupero dell'autovettura è derivato presumibilmente dal ritardo con cui si è azionato il procedimento civile, presupponendo un illecito penale lì dove c'era solo un illecito civile;
ritenuto perciò in definitiva che siamo di fronte a delle valutazioni senz'altro opinabili ma che non integrano la fattispecie della colpa grave prevista dalla legge per l'accoglimento della domanda attorea;
ritenuto perciò che la domanda attorea va rigettata mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione,
così giudica:
a) rigetta la domanda proposta da ai sensi Parte_1
della legge n.117/1988 contro la Controparte_1
b) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per Controparte_1
5 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 aprile 2025
Il Presidente rel. ed est.
Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dr. Gianni Sabbadini presidente rel. ed est.
dr. ssa Laura Frata giudice
dr. Alfredo De Leonardis giudice
nella causa civile n.15420/2019 Ruolo Generale promossa da:
- con gli avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Parte_1
Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena
contro
- con l'Avv.tura dello Stato - Brescia Controparte_1
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.117/1988;
ha emesso la seguente
1 s e n t e n z a
viste le conclusioni della parti come indicate in atti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice agisce ai sensi della legge n.117/88 chiedendo il risarcimento dei danni derivategli in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Pavia, sezione penale, datata 23 marzo
2017 nel procedimento n.1400/2017 RGNR e n.5/2017 RGIMCR con cui, accogliendo la richiesta di riesame, aveva disposto il dissequestro e la restituzione dell'autovettura Porsche Cayenne targata
EZ919YM all'avente diritto in qualità di legale rappresentate amministratore della Persona_1
Controparte_2
rilevato in particolare che parte attrice deduce, quale proprietaria dell'autovettura concessa in locazione finanziaria alla società che a causa dell'omesso pagamento Controparte_2
di n.2 canoni di locazione il contratto si era risolto di diritto in applicazione dell'art.18 delle condizioni generali di contratto come comunicato all'utilizzatrice a mezzo pec in data 20.12.2016,
per cui il citato provvedimento del Tribunale di Pavia era viziato da colpa grave per violazione manifesta della legge e per travisamento del fatto e delle prove e dato che, a seguito della restituzione dell'autovettura alla società utilizzatrice, la vettura era stata trasferita in Marocco e successivamente la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita, la società locatrice aveva subito un danno patrimoniale ingiusto pari all'importo del credito a suo favore derivante dal contratto di leasing risolto e delle spese legali sostenute per cercare di recuperare l'autovettura;
rilevato che si costituiva in giudizio la con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato chiedendo il rigetto della domanda;
2 rilevato che veniva quindi data comunicazione ai magistrati interessati del procedimento ai sensi dell'art.6 della citata legge n.117/88 e quindi, trattandosi di causa documentale, rimessa al collegio per la decisione;
ciò premesso, va rilevato che ai sensi dell'art.2 della citata legge n.117/88 “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni…. può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni…” con la specificazione, prevista dal comma 2, che
“non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”;
rilevato che nel caso di specie il Tribunale penale di Pavia, in sede di riesame, ha accolto il reclamo disponendo il dissequestro dell'autovettura e la restituzione alla società utilizzatrice non ignorando la citata comunicazione della risoluzione del contratto da parte della società locatrice alla società utilizzatrice, posta a base della successiva denuncia per appropriazione indebita per la mancata restituzione, ma osservando che la società utilizzatrice in data 20 dicembre 2016, dopo la comunicazione della risoluzione di diritto da parte della società locatrice, aveva comunicato alla locatrice che avrebbe provveduto al saldo relativo al mancato versamento dei due canoni di novembre e dicembre 2016 e dai documenti prodotti risultava che tale pagamento era effettivamente avvenuto in data 31 dicembre 2016 e che in data 16 febbraio 2017 il legale della società utilizzatrice aveva notificato alla società locatrice un atto di citazione avanti al Tribunale di
Padova per far accertare il regolare adempimento del contratto;
rilevato che, sulla base di detti elementi, il Tribunale di Pavia riteneva quindi che non si era verificata alcuna illegittima interversione del possesso da parte dell'utilizzatore, tale da giustificare la sussistenza del denunciato reato di appropriazione indebita, dato che l'utilizzatore non riconosceva l'intervenuta risoluzione, aveva pagato le rate scadute ed aveva promosso un'azione
3 giudiziale per far accertare l'adempimento del contratto e quindi l'illegittimità della pretesa risoluzione;
ritenuto che detta valutazione della situazione di fatto e delle sue conseguenze giuridiche all'evidenza non costituisce travisamento del fatto e/o delle prove posto che dall'ordinanza si ricava che il Tribunale aveva ben presente tutto il susseguirsi di atti e fatti che avevano portato a quella situazione;
ritenuto quanto alla sussistenza della colpa grave nel giudizio che, perché la stessa possa configurarsi, si sarebbe dovuto ritenere come certa ed indiscutibile l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e quindi il diritto della società locatrice ad ottenere la restituzione del bene, cosa che in quel momento non era posto che non c'era nessuna pronuncia giudiziale che avesse accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ed anzi era pendente la controversia in sede civile avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'adempimento del contratto e quindi l'illegittimità della dedotta risoluzione;
rilevato che al contenzioso civile pendente non a caso fanno riferimento sia il giudice per le indagini preliminari di Pavia nel decreto di archiviazione 3.4.2019 ove si legge che non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che il legale rappresentate della
[...]
abbia posto in essere una illegittima interversione del possesso del bene “anche Controparte_3
alla luce del contenzioso civile in essere, che dimostra che la suddetta società pretenda di avere adempiuto alle proprie obbligazioni”, sia il giudice del Tribunale civile di Venezia nell'ordinanza di sequestro giudiziario 11.7.2017 in cui si dice che “dalla lettura degli atti di causa emerge chiaramente l'esistenza di una controversia tra le parti in ordine validità ed efficacia dell'atto risolutorio che, secondo la prospettazione della ricorrete, avversata dalla resistente, avrebbe comportato il venir meno del titolo legittimante la detenzione dell'autovettura in capo all'utilizzatrice”;
4 rilevato che se il giudice civile del Tribunale di Venezia arriva poi alla conclusione opposta rispetto al giudice penale di Pavia concedendo il richiesto sequestro giudiziario a favore della società
locatrice, ciò deriva dal fatto che erano ormai passati diversi mesi e l'inadempimento nel pagamento dei canoni a quel punto si era aggravato ed era palese, cosa che invece veniva contestata nel procedimento di riesame avanti al Tribunale di Pavia;
rilevato altresì che va considerato che il sequestro giudiziario previsto dall'art.670 cpc presuppone un giudizio di “opportunità” da parte del giudice investito dal procedimento che è cosa ben diversa dal giudizio demandato al giudice penale, per cui si potrebbe arrivare ad affermare che,
considerato il periodo temporale in cui si è svolta la vicenda, l'esito negativo del recupero dell'autovettura è derivato presumibilmente dal ritardo con cui si è azionato il procedimento civile, presupponendo un illecito penale lì dove c'era solo un illecito civile;
ritenuto perciò in definitiva che siamo di fronte a delle valutazioni senz'altro opinabili ma che non integrano la fattispecie della colpa grave prevista dalla legge per l'accoglimento della domanda attorea;
ritenuto perciò che la domanda attorea va rigettata mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione,
così giudica:
a) rigetta la domanda proposta da ai sensi Parte_1
della legge n.117/1988 contro la Controparte_1
b) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per Controparte_1
5 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 aprile 2025
Il Presidente rel. ed est.
Gianni Sabbadini
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