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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la sede di Parma, via
Abbeveratoia 71/A;
RICORRENTE contro
; CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
CORTESI ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
AL DUOMO, 5 43100 PARMA;
CONVENUTO nonché nei confronti di
); CP_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale di Parma in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) in riferimento alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro innanzi specificate, accertare e dichiarare incidenter tantum la penale responsabilità, nel determinismo causale dell'infortunio occorso al Sig. il 16/11/2012, dell'ing. quale Parte_2 CP_2
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
b) dare atto ed accertare che l' ha erogato al sig. , in seguito Pt_1 Parte_2 all'infortunio sul lavoro da quest'ultimo subito il 16.11.2012, prestazioni per E. 415.845,15;
e c) conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. n.1124/1965, dichiarare la civile responsabilità della società datrice di lavoro dell'infortunato, in persona del CP_1 legale rappresentante, e e per l'effetto condannare quest'ultimi, in via solidale, CP_2
Pag. 2 di 25 al pagamento in favore dell del complessivo importo di € 415.845,15# (fatti salvi Pt_1 ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege della rendita), per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno dell'illecito sino al soddisfo;
d) ovvero, in subordine, condannare l'ing. in persona del legale Controparte_4 rappresentante, in via solidale, al pagamento di quell'importo che sarà ritenuto di giustizia, in relazione alle componenti del danno accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno dell'illecito sino al soddisfo e con il limite delle prestazioni erogate;
e) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per CP_2
«Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge e previa autorizzazione di chiamata in causa di CP_3
Nel merito in via di principalità: accertata la mancanza di responsabilità dell'Ing. nella CP_2 causazione dell'evento per cui è regresso, respingere la domanda formulata da in questa Pt_1 sede;
Nel merito in via di mero subordine: diminuire la quantificazione della domanda di regresso svolta da in questa sede in conformità alla percentuale di corresponsabilità del sig. Pt_1 [...]
e/o del sig. e/o di nella determinazione dell'evento per cui è Parte_2 CP_5 CP_1 occorso infortunio;
In ogni caso: previa autorizzazione della chiamata in causa della compagnia CP_3 dichiarare tenuta e condannare quest'ultima a tenere manlevato l'Ing. nei limiti di CP_2 massimale e previa esclusione della concordata franchigia, da quanto quest'ultimo fosse chiamato a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da INAI.
Con vittoria dei compensi ex D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni oltre spese generali, IVA e CAP come per legge tanto nei confronti del ricorrente quanto della terza chiamata».
Pag. 3 di 25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di Pt_1
condannare e in solido tra loro, al pagamento in suo CP_1 CP_2 favore di € 415.845,15 a titolo di regresso ex art. 11 d.P.R. 1124/1965 delle prestazioni erogate dall'Istituto in favore di in conseguenza Parte_2 dell'infortunio sul lavoro a questi occorso in data 16.11.2012.
2. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa con la quale era assicurato per la responsabilità professionale all'epoca CP_3 del fatto.
4. È stata autorizzata la chiamata in causa di la quale non si è costituita in CP_3
giudizio nonostante regolare notifica.
5. In corso di causa, sono stati acquisiti, su consenso delle parti costituite, i verbali istruttori del giudizio iscritto sub n.r.g. 411/2022 innanzi al Tribunale di Brescia, avente a oggetto la domanda di regresso di nei confronti degli stessi odierni Pt_1 convenuti per le prestazioni erogate nei confronti dell'altro lavoratore coinvolto nell'infortunio, . CP_5
6. È stata poi disposta CTU medico-legale ai fini dell'accertamento della misura del danno biologico temporaneo e permanente riportato da in Parte_2 conseguenza dell'infortunio del 16.11.2012.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 4 di 25 9. L'art. 11 d.P.R. 1124/1965 prevede l'istituto del regresso di nei confronti del Pt_1
datore di lavoro di quanto corrisposto dall'Ente assistenziale al lavoratore vittima di infortunio, così stabilendo:
«L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile».
10. Le condizioni alle quali è possibile esercitare il regresso da parte di nei Pt_1
confronti delle persone civilmente responsabili sono quelle stabilite dal precedente art. 10 d.P.R. 1124/1965, ove è previsto che, in deroga alla regola generale dell'esonero del datore di lavoro assicurato presso dalla responsabilità civile Pt_1 per gli infortuni sul lavoro, tale responsabilità civile permane qualora sussista la penale responsabilità dello stesso per l'infortunio.
11. L'infortunio per cui è causa è occorso nell'ambito dei lavori per la fornitura in opera degli ascensori di quattro palazzine residenziali da realizzarsi in Parma, via Manara
21/A; i lavori per la costruzione delle palazzine erano stati appaltati dalla società
Basilde s.r.l. alle società le quali Parte_3 avevano subappaltato la fornitura in opera degli ascensori a (doc. 1 CP_1
. CP_2
Pag. 5 di 25 12. aveva a sua volta subappaltato la posa in opera dell'ascensore della palazzina CP_1
C alla società Stile la quale si era avvalsa della collaborazione Controparte_6 dell'impresa individuale Idealfit di Filisina Ivan: quest'ultimo, al momento dell'infortunio (la cui dinamica sarà meglio esaminata nel prosieguo sulla base delle risultanze del materiale probatorio in atti), stava lavorando alla posa dell'ascensore insieme al dipendente di . Parte_4
13. In merito ai fatti che hanno determinato l'infortunio di è stato Parte_2
instaurato un procedimento penale nei confronti di (legale CP_7 rappresentante di , (socio rappresentante di Stile CP_1 CP_8
Ascensori s.n.c.) e (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CP_2 delle opere).
14. Con sentenza n. 1628/2018, il Tribunale di Parma ha condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 CP_2
c.p. aggravate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
(specificamente, gli artt. 96, co. 1, lett. g) e 92, co. 1, lett. b) d.lgs. 81/2008), mentre ha assolto gli altri due imputati (doc. 22 ricorrente).
15. La sentenza è stata appellata da con sentenza n. 2924/2020, la Corte CP_2
d'Appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (doc.
23 ricorrente).
16. Occorre tuttavia precisare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'accertamento incidenter tantum del fatto che costituisce reato nell'ambito del giudizio civile di regresso promosso da , devono essere seguite le comuni Pt_1 regole della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa e alla sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso (Cass. 19 giugno 2020, n. 12041).
17. Ciò comporta altresì che l'assoluzione del datore di lavoro in sede penale non preclude l'esercizio del diritto di regresso di , anche tenuto conto che Pt_1 Pt_1
Pag. 6 di 25 non è stato parte del procedimento penale e che il giudice civile adito con l'azione di regresso non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale, anche tenuto conto dei diversi standard di giudizio applicabili nei due giudizi (Cass. S.U. 26 novembre 1994,
n. 10066; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12642).
18. Inoltre, poiché la responsabilità del datore di lavoro di garantire la sicurezza e l'incolumità psico-fisica rappresenta l'oggetto di un obbligo di natura contrattuale di fonte legale (art. 2087 c.c.), ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sul datore stesso l'onere di provare che l'inadempimento di tale obbligo è stato dovuto a causa a lui non imputabile, dimostrando di avere adottato ogni misura idonea a prevenire l'incidente; tale ripartizione dell'onere della prova è applicabile anche all'azione di regresso proposta da (Cass. 23 aprile 2008, n. 10529). Pt_1
19. Per accertare la dinamica dell'infortunio indennizzato da e determinare se Pt_1 possa ritenersi operante nel caso di specie l'esonero di cui all'art. 10 d.P.R.
1124/1965, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria condotta nell'ambito del giudizio n.r.g. 411/2022 innanzi al Tribunale di Brescia, i cui verbali sono stati acquisiti previo consenso delle parti costituite.
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono stato tecnico della prevenzione Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro
Parma dal 2000 sino al 2018.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) confermo la circostanza. Il motore veniva trasportato all'ultimo piano con l'ausilio di una gru e con il carrello veniva spinto fino al vano dove doveva essere montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) Nel montaggio si utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14) La circostanza è vera. La slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
Pag. 7 di 25 cap. 15) non sono in grado di confermare se il motore veniva collocato sulla cabina dell'ascensore e restava fissa poiché io sono arrivato quando il motore non era stato ancora fissato. Posso dire che il piano di montaggio prevedeva quanto riportato nel capitolo.
su istanza dell' avv. Cortesi si chiede al teste di meglio chiarire la collocazione del motore in considerazione dell'apparente contraddizione tra le circostanze di cui al cap. 14 ed al cap. 15
Il teste viene autorizzato a consultare le istruzioni del piano di montaggio Orona 3G 1010 e risponde:
ADR “ effettivamente in fase di montaggio il motore deve essere collocato sulla guida. Devo rettificare quanto prima riferito, effettivamente dal documento che ho consultato il motore risulta collocato non sulla cabina dell''ascensore ma sul terminale delle guide di scorrimento dell'ascensore.
Tuttavia, come ho riferito, questa situazione l'ho solo letta sui piani di montaggio non ho potuto verificarla direttamente”
cap. 16.) non posso confermare se ad ogni piano vi fosse un intavolato costituente riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori e fossero presenti parapetti, in quanto, quando io sono arrivato si era tutto sfasciato, tutti gli impalcati si erano rotti sequenzialmente. Devo però dire che la quantità di materiale che ho visto accumulata alla base corrispondeva al materiale per realizzare gli impalcati intermedi. Devo aggiungere che per gli altri palazzi l'impalcato era presente e quello oggetto di causa era il quarto palazzo.
cap. 17) cap. 18) dal momento che si sono sfasciati, confermo che i ponteggi, pur realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, erano inadatti per lavorare . Pertanto, i lavoratori avevano operato su un piano di calpestio che non era un piano di lavoro, ma un sistema per evitare le cadute.
cap. 19) devo precisare che l'intervento l'ho effettuato insieme alla mia collega Tes_2 che ha trattato alcuni aspetti , io non ricordo di aver visto documenti specifici relativi agli impalcati dell' ascensore che avrebbero dovuto esserci.
ADR gli impalcati intermedi di ogni piano sono sempre montati per evitare la caduta nel vuoto all'interno nel vano ascensore, in alternativa al montaggio di questo tipo di motore richiede sempre un impalcato all'ultimo piano. Non abbiamo riscontrato alcun documento che stabilisse se usare le tipologie di impalcato presenti nel documento che ho citato oppure se usare le tipologie di impalcati in ogni piano all'interno del vano ascensore presenti nel cantiere
Pag. 8 di 25 Non sono in grado di dire se l'ing. fosse consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio CP_2 realizzato dalla committente;
cap. 20.) non mi risulta che prima dell'infortunio l'ing. abbia segnalato l'inadeguatezza CP_2 del ponteggio, posso dire che dopo il sequestro del vano ascensore, egli, al fine di completare i lavori ha dato incarico ad una ditta per realizzare i ponteggi all'interno del vano ascensore per ogni piano;
cap. 21) confermo che per poter lavorare occorreva predisporre un ponteggio realizzato con materiali specifici, tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati.
Tuttavia, osservo che poteva essere realizzato anche in legno purché saldamente ancorato alle pareti del vano.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se fossero presenti in loco ganci per l'ancoraggio e delle cinture di ritenuta anti caduta per gli operai.
Il teste risponde: “i sistemi di aggancio per il motore e per i paranchi erano presenti, come risulta dalle fotografie. Per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio delle cinture si tratta di un dato che non ricordo di aver valutato. Nel processo penale però è stata depositata dettagliata documentazione fotografica. Qualsiasi impalcato o è fatto a garanzia di calpestio altrimenti deve essere adeguatamente perimetrato e deve permettere la trattenuta alla spinta.
Nel caso di specie gli infortunati dovevano entrare nell'ultimo piano del vano ascensore, essendo presente un impalcato, non hanno ritenuto opportuno utilizzare le cinture di sicurezze e al riguardo non esiste documento che conferma la solidità di questo impalcato.
ADR non so chi e quando abbia realizzato l'impalcato.
Su istanza dell' avv. Cortesi si chiede al teste : 1) se esiste una differenza tra impalcato come piano di calpestio e quello non adatto a lavorare e se nel caso esista, quando si sia in presenza di un impalcato di questo tipo;
2) se nel POS della fosse presente la necessità di CP_1 agganciarsi con le cinture anti caduta.
Su istanza dell'avv. si chiede anche se fossero presenti cartelli che evidenziassero CP_9 pericolo di caduta.
Il teste risponde: “devo dire che qualsiasi ripiano di lavoro deve avere adeguata portata non è che esista un ripiano di lavoro specifico che non possa essere calpestato, un ripiano di lavoro
è tale se consente anche il calpestio. Non so se il POS della prevedesse l'utilizzo delle CP_1
Pag. 9 di 25 cinture anti caduta. Non ricordo di aver visto cartelli recanti segnalazioni di pericolo e non so se fossero stati apposti”.
cap. 22.) posso solo dire di avere visto del materiale alla base della fossa ascensore, sia puntelli metallici che materiale in legno, non so se fossero stati utilizzati dei puntelli metallici inidonei per la costruzione del ponteggio.
cap. 23) il manuale dell'impianto Orona prevedeva ponteggi nei piani intermedi, sia il ponteggio all'ultimo piano da utilizzare però con le cinture di sicurezza come risulta a pagina
0901005 – montaggio sistema guida , 1° parte ( fissaggio guide) 11/12 ;
cap. 24) a cap. 29) nulla posso riferire poiché non ho assistito alla dinamica del sinistro, posso solo confermare che l'intera corsa del vano ascensore era di circa 15 metri.
cap. 8) e cap. 9) non so se al sig. , in precedenza, fossero state fornite anche le CP_5 istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di
Stile Ascensori s.n.c. e se con il sig. fosse stato condiviso anche il Piano Operativo di CP_5
Sicurezza della . CP_1
21. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Pt_2
«Lavoro alle dipendenze di Farma ascensori con mansioni di operaio sono stato coinvolto nell'infortunio per cui è causa.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) la circostanza è vera. Il motore veniva trasportato all'ultimo piano con l'ausilio di una gru e con il carrello veniva spinto fino al vano dove doveva essere montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) Nel montaggio si utilizzava una slitta ancorata in lato nelle guide.
cap. 14) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
cap. 15) il motore non veniva collocato sulla cabina dell'ascensore ma veniva installato su una piastra di supporto motore ancorata sopra le guide di scorrimento;
Pag. 10 di 25 cap. 16.) Ad ogni piano c'era un intavolato ed il parapetto era tra l'intavolato e la parte vuota del vano;
cap. 17) confermo che i ponteggi erano stati realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, ma erano inadatti per lavorare sopra.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se prima di iniziare il lavoro sapesse già che i ponteggi erano inadatti a lavorarci sopra, il teste risponde: “posso dire che i ponteggi erano al limite della sicurezza, il che ho constatato prima di iniziare il cantiere e avevo avuto da dire anche con i miei responsabili di allora, uno era il capotecnico del tempo, e Persona_1
l'altro era il mio titolare. Se avessi avuto le cinture queste avrebbero dovuto agganciarsi al ponteggio e quindi sarebbero state inutili. Le cinture erano dotate di gancio rapido da attaccarsi al ponteggio. I ganci che erano stati montati in testata servivano per il montaggio delle guide e del motore”.
cap. 18) abbiamo operato su un piano di calpestio che non era dei migliori come piano di lavoro, ci dovevamo lavorare senza alternative. Quando ho segnalato la questione mi è stato risposto “purtroppo è così e bisogna andare avanti”.
cap. 19) cap. 20) non so se l' ing. fosse consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio CP_2 realizzato dalla committente, non l'ho mai incontrato di persona;
cap. 21) cap. 22) posso dire che il ponteggio non era stato realizzato con tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati ma con puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura;
cap. 23) Il manuale dell'impianto Orona prevedeva l'installazione per il tramite di un ponteggio fornito da Orona ma solitamente quando c'era già un diverso ponteggio, questo, non veniva sostituito.
cap. 24) confermo che il 16.11.2012 io e stavamo agganciando il motore alla CP_5 carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto.
cap. 25.) confermo che successivamente, si tirava il motore con una seconda carrucola al fine di posizionarlo orizzontalmente.
cap. 26.) cap. 27) cap. 28) tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio e il ha usato il paranco per poter posizionare il motore sulla piastra e CP_5 con lo stesso ha sollevato anche la piastra sino a farla diventare orizzontale;
preciso che il paranco diversamente dalla carrucola consente di portare carichi maggiori. Mentre CP_5
Pag. 11 di 25 tirava il paranco sulla piastra, io dovevo aspettare che arrivasse orizzontale per potere spingere il motore sulla piastra di fissaggio ma è scivolato prima e cadendo sul piano di calpestio, ha spezzato le tavole del calpestio, l'impalcato è caduto provocando la nostra caduta sugli impalcati sottostanti all'interno del vano ascensore per 23 metri.
Quindi, prima di noi è caduto il motore che ha rotto tutti gli impalcati.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se ricorda di aver usato un solo argano o due poiché sul posto ne sono stati trovati due. Il teste risponde “io ricordo di averne usato solo uno non posso però escludere che fossero invece due, dato il tempo trascorso”.
cap. 12) confermo che il16.11.2012 il sig. si trovava sul ponteggio montato all'ultimo CP_5 piano della fossa, intento ad installare il motore dell'ascensore aiutato nell'operazione da me che sono dipendente della dal 1998; CP_1
cap. 13) la circostanza è vera, per compiere l'operazione di montaggio il sig. ha CP_5 posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa;
cap. 14) i due ganci c'erano ma non servivano per ancorare le persone uno serviva per ancorare il ponteggio fornito da Orona e l'altro per le operazioni quali sollevare guide e parti meccaniche.
Quanto alla foto n. 8 esibitami non sono in grado di affermare se la stessa raffigura il luogo dell'incidente .
cap. 15) io ricordo che per le operazioni di sollevamento è stato sollevato un solo argano, non so chi lo abbia deciso.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se era stato incaricato da si aiutare il sig. CP_1
che però era l'artigiano subappaltatore incaricato per le operazioni di montaggio. Il CP_5 teste risponde “lo confermo, ho ricevuto questo incarico”.
cap. 16) io ricordo che è stato utilizzato un solo argano che aveva il gancio regolamentare, era privo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi ed era di proprietà del sig. ; CP_5
cap. 17) confermo che il motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg , era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
Pag. 12 di 25 cap. 18) la circostanza è vera, la mancanza della linguetta sul gancio ha consentito che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte, i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove ci trovavamo io ed il sig. ; CP_5
cap. 19) confermo come ho riferito, che il peso del motore ha rotto l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, e ci ha trascinati nella caduta
Su istanza dell'avv. si chiede al teste 1) se altri ascensori fossero stati montati allo stesso CP_9 modo;
2) chi e quando aveva costruito il ponteggio, il teste risponde: “confermo che gli altri ascensori nella scala e ho montato gli ascensori con le stesse modalità; il ponteggio è stato realizzato prima che iniziassero i lavori dall'impresa prima Parte_5 che iniziassimo noi, quindi almeno un mese prima o anche sei mesi prima».
22. Il teste ha riferito quanto segue: CP_5
«Sono artigiano installatore di ascensori più o meno da 25 anni.
cap. 8) confermo che prima di iniziare il lavoro mi erano state fornite le istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di Stile CP_6
;
[...]
cap. 9) confermo che con me era stato altresì condiviso il Piano Operativo di Sicurezza della come di prassi;
CP_1
cap. 12) la circostanza è vera, il giorno 16.11.2012 mi trovavo sul ponteggio montato all'ultimo piano della fossa, intento ad installare il motore dell'ascensore aiutato dal sig.
[...]
dipendente della Parte_2 CP_1
cap. 13) per compiere l'operazione di montaggio ho posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa;
cap. 14) posso confermare che al soffitto erano stati predisposti altri ganci non ricordo quanti, uno doveva servire per agganciare il motore ad un punto fisso e l'altro per agganciare l'operatore con la cintura di trattenuta;
cap. 15) però ho deciso di operare diversamente utilizzando due argani di sollevamento anziché uno solo come indicato nelle istruzioni di montaggio, poiché mi sembrava più sicuro.
E' stata una mia decisione.
cap. 16) confermo che l'attrezzatura era tutta mia e che solo uno degli argani utilizzati di mia proprietà, aveva il gancio terminale privo del dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta)
Pag. 13 di 25 che impedisce al carico di sganciarsi. L'altro, che mi ricordi, era munito di questo dispositivo.
Abbiamo sollevato il motore, lo abbiamo avvitato ad una piastra, da lì abbiamo sganciato l'argano, lo abbiamo agganciato a questa piastra sotto per metterlo in orizzontale e poi abbiamo spinto in avanti questo motore .
cap. 17) per quanto mi ricordi il motore che doveva essere posizionato dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
cap. 18) è probabile che la mancanza della linguetta sul gancio ha consentito che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte, i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove mi trovavo con il sig. Pt_2
cap. 19) Il peso del motore ha rotto l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, trascinandoci nella caduta;
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede se avessero le cintura anti caduta in dotazione. Il teste risponde: ”confermo che io ero dotato di cintura anti caduta, non l'ho utilizzata perché avendo uno spazio libero inferiore ai 30 cm non era necessario usarla”.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) il trasporto del motore all'ultimo piano, come ho riferito, era stato effettuato dall'impresa edile;
cap.13) Nel montaggio si utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14.) cap. 15) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
cap. 16.) confermo che ad ogni piano vi era un intavolato che costituiva riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori ed erano presenti parapetti.
cap. 17) cap. 18) nulla posso riferire in ordine alle finalità dei ponteggi posso confermare con il senno di poi che erano inadatti a lavorarci sopra. Non so chi e quando detti ponteggi siano stati realizzati. io in quel cantiere ci sono rimasto solo un giorno ed il giorno successivo quando è avvenuto l'incidente.
cap. 19 ) cap. 20) non ricordo di avere incontrato con l'ing. CP_2
Pag. 14 di 25 cap. 21) cap. 22) nulla so circa il materiale occorrente per realizzare i ponteggi.
cap. 23) Il manuale dell'impianto Orona prevedeva l'installazione sia senza ponteggio con una scala retrattile che con i ponteggi realizzati all'interno del vano.
cap. 24) cap. 25) il 16.11.2012 io ed il sig. abbiamo agganciato il motore ad un paranco Pt_2 per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto. Successivamente, lo abbiamo tirato con una seconda carrucola al fine di posizionare il motore orizzontalmente.
cap. 26.) tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio ed ho deciso di utilizzare due paranchi non perché vi fosse una situazione di disagio ma come ho riferito, per maggior sicurezza;
cap. 27) . Mentre tiravo con un argano la slitta sulla piastra, il lavoratore doveva Pt_2 mettere in posa il motore sulla piastra di supporto. Il motore era in tiro con un secondo argano ed era già appoggiato sulla slitta.
cap. 28.) io con la schiena rivolta al muro manovravo per mettere slitta e motore in orizzontale rispetto alla piastra di supporto.
cap. 29) Improvvisamente il motore e l'argano si staccavano e cadendo sul piano di calpestio spezzavano le tavole del calpestio e l'impalcato cedeva provocando la nostra caduta».
23. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«All'epoca dei fatti di causa ero direttore tecnico di cantiere per la Pt_3
cap. 8) cap. 9) confermo che al sig. , in precedenza, erano stati forniti le istruzioni di CP_5 montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di nulla CP_1 posso dire circa il POS di Stile ascensori cap. 12) il giorno 16.11.2012 ero presente sul cantiere, il sig. ed sig. si trovavano CP_5 Pt_2 all'ultimo piano per installare il motore sull'ascensore. Non c'era un ponteggio ma delle tavole sostenute dai puntelli in ferro presenti in tutti i piani perché man mano che si andava avanti con i solai. Noi chiudevamo il buco del vano ascensore per evitare che qualcuno cadesse. Questa copertura era stata utilizzata dall' imbianchino per pitturare il vano ascensore ma nessuno ci aveva lavorato. L'imbianchino non aveva messo le cinture anti caduta perché pitturava piano per piano. Per montare il motore sull'ascensore si doveva utilizzare questo piano per calpestio. Se non ricordo male quelli della avevano fatto un ulteriore piano CP_1 per essere più comodi nella installazione del motore.
Pag. 15 di 25 cap. 13) ricordo che al soffitto della fossa avevamo posizionato tre anelli uno per sostenere l'argano di sollevamento, non ho assistito all'operazione indicata nel capitolo;
cap. 14) dei tre anelli due dovevano utilizzarli gli installatori, uno a testa per agganciare la cintura anti caduta ed uno serviva per l'argano di sollevamento perché il motore era pesantissimo;
cap. 15) non so se il sig. abbia deciso di utilizzare due argani di sollevamento;
CP_5
cap. 16) non so se entrambi gli argani utilizzati dal Sig. e di sua proprietà, avessero CP_5 ganci terminali privi del dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi;
cap. 17) confermo che motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg, era già stato portato all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano, non so chi glielo avesse portato se l'impresa edile o la CP_1
cap. 18) non so se sia stata la mancanza della linguetta sul gancio a consentire che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove si trovavano i due lavoratori;
cap. 19) Il peso del motore rompeva l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, trascinando nella caduta il sig. e il sig. ed un argano. Un argano è rimasto CP_5 Parte_2 agganciato al soffitto ed un altro, se non ricordo male, lo abbiamo trovato sotto.
cap. 11.) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12.) confermo che il motore è stato trasportato all'ultimo piano dall'impresa edile o da con l'ausilio di una gru e con il carrello è stato spinto fino al vano dove doveva essere CP_1 montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) non so se nel montaggio sia stata utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata. All'epoca dei fatti noi abbiamo sempre saputo che il motore doveva andare sopra dove c'erano gli appoggi sul muro e durante questa operazione si è staccato qualcosa ed è crollato con tutto l'argano.
Pag. 16 di 25 cap. 16) cap. 17) ho già risposto cap. 18. ) confermo che il sig. ed il sig.. hanno operato non su un piano di CP_5 Pt_2 lavoro, ma su un piano di calpestio posto per evitare la cadute .Non c'erano cartelli che segnalavano questa circostanza. Il sig. aveva detto di aver già montato due ascensori Pt_2 allo stesso modo mentre per il sig. era il primo montaggio nel cantiere. CP_5
cap. 19) cap. 20) cap. 21) cap. 22) non so se il coordinatore per la sicurezza, ing. fosse CP_2 consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio realizzato dalla committente e non so se abbia segnalato tale inadeguatezza. A noi dell' impresa non l'ha segnalata. Nel POS di non si CP_1 parlava di questi ponteggi, ivi era previsto che si lavorasse a vano vuoto e legati, noi impresa li abbiamo tenuti su perché non ci sentivamo sicuri per tutti gli altri operai che lavoravano nel cantiere. Dopo l'infortunio su richiesta dell'ASL e di è stato realizzato un CP_1 ponteggio vero e proprio con tubi innocenti e tavole a misura. Il materiale utilizzato in quello che non era un ponteggio vero e proprio, era costituito da puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura, quindi inidonei per la costruzione del ponteggio.
cap. 23) nulla so di cosa prevedesse il manuale dell'impianto Orona, so solo che ci ha CP_1 fatto mettere i tre ganci di cui ho parlato prima cap. 24). cap. 25) cap. 26) cap. 27) cap. 28) nulla so delle operazioni effettuate da e Pt_2
poiché non stavo verificando il loro operato;
CP_5
cap.29) non ho visto la caduta del motore ho solo sentito il rumore».
24. La teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Sono stato tecnico della prevenzione della Parte_6 lavoro di Parma sino al 2019.
Cap. 11) Confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario montarlo in cima alle guide.
Cap. 12.) il motore per il montaggio doveva essere agganciato ad un argano o un paranco .
Non so come l'abbiano trasportato all'ultimo piano. Ci hanno detto che l'avevano calato con una gru su un pianerottolo esterno e lo avevano avvicinato dentro il vano ascensore non so con quale mezzo. Secondo noi questo particolare non era importante e non lo abbiamo approfondito, poiché il problema è nato durante le operazioni di montaggio del motore alle slitte all'interno del vano ascensore
Pag. 17 di 25 Cap. 13) cap. 14) Nel montaggio doveva essere utilizzata una slitta appoggiata alla guida, tale slitta era in dotazione al motore, serviva per appoggiare il motore che doveva essere sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore per essere allocato sulla struttura in metallo dell'ascensore e lì imbullonato e fissato.
Cap. 15.) al momento dell''incidente i due lavoratori stavano fissando il motore sulla sommità delle guide di scorrimento della cabina;
Cap. 16) Ad ogni piano vi era un intavolato che costituiva riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori ed erano presenti parapetti. Detto intavolato proteggeva dalle cadute dall'edificio all'interno del vano ascensore.
Cap. 17) Cap. 18) Confermo che limitatamente al vano ascensore i ponteggi erano stati realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, ma non erano adatti per lavorarci sopra.
I lavoratori stavano quindi operando su un piano di calpestio che non era un piano di lavoro, ma un sistema per evitare le cadute.
Cap. 19) Cap. 20) Non sono in grado di ricordare se il coordinatore per la sicurezza, ing.
avesse manifestato di essere consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio realizzato CP_2 dalla committente e finalizzato solo per evitare la caduta dall'alto dei lavoratori addetti alla costruzione della palazzina, ma inidoneo per le lavorazioni di montaggio degli ascensori. Non mi ricordo se l'ing avesse segnalato l'inadeguatezza del ponteggio. CP_2
cap. 21.) confermo che per poter lavorare, occorreva predisporre un ponteggio realizzato con materiali specifici, tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati;
cap. 22) confermo che nella palazzina C il materiale utilizzato era realizzato con dei puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura e inidonei per la costruzione del ponteggio. Ricordo che era stato acquisito in atti il cd con le foto del cantiere.
Cap. 23) non mi ricordo se il manuale dell'impianto Orona prevedesse l'installazione tramite ponteggi realizzati all'interno del vano.
Cap. 24.) cap. 25) confermo che il 16.11.2012 i due lavoratori e hanno Pt_2 CP_5 agganciato il motore alla carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto. Successivamente, con una seconda carrucola si tirava al fine di posizionare il motore orizzontalmente.
Pag. 18 di 25 Cap. 26) confermo che tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio e il operava in condizioni di disagio per l'uso delle due carrucole CP_5 all'interno;
Cap. 27) cap. 28) non sono in grado di ricordare le circostanze;
cap. 29) non ho assistito alla dinamica dell'evento che però è stata così ricostruita sulla base degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni acquisite: il motore e l'argano si sono staccati e cadendo sul piano di calpestio hanno spezzato le tavole del calpestio, l'impalcato ha ceduto ed ha provocato la caduta dei due lavoratori nel vuoto all'interno del vano ascensore per circa 15 metri.
Cap. 8) cap. 9) all'atto dell' accertamento non risultava che al sig. , fossero state CP_5 fornite anche le istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di
Sicurezza di Stile Ascensori s.n.c.. Non risultava gli fosse stato dato il Piano Operativo di
Sicurezza della CP_1
cap. 12) non ho assistito alla dinamica del fatto ma posso confermare che il sig. stava CP_5 lavorando insieme con il sig. Pt_2
cap. 13) cap. 14) cap. 15) non ricordo se per l'operazione di montaggio il sig. avesse CP_5 posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa cap. 16) ricordo che uno degli argani utilizzati dal sig. aveva ganci terminali privi del CP_5 dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi;
cap. 17) confermo che il motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg , era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
cap. 18) non sono in grado di ricordare se la caduta del motore sia stata determinata dalla la mancanza della linguetta sul gancio;
cap. 19) come ho riferito, non ho assistito alla dinamica dell'incidente ma confermo che la caduta di e di è stata determinata dalla caduta del motore che ha rotto CP_5 Pt_2
l'impalcato di quel piano e di quelli sottostanti».
25. Sulla base delle testimonianze riportate, possono ritenersi accertate le seguenti circostanze fattuali:
Pag. 19 di 25 - in data 16.11.2012, e stavano lavorando al montaggio Pt_2 CP_5
dell'impianto di ascensore modello Orona 3G 1010 nella palazzina C del complesso di via Manara;
- tale modello si caratterizzava per il fatto che il motore di sollevamento della cabina ascensore era posto all'interno del vano corsa e necessitava di essere collocato alla sommità delle guide di scorrimento della cabina dopo essere stato fissato su apposito sostegno;
pertanto, era necessario portarlo in quota;
- il motore era stato trasportato all'ultimo piano ed era stato spinto con una gru e un carrello fino al vano dove doveva essere montato;
- nel montaggio era utilizzata una slitta, appoggiata alla guida, sulla quale veniva posto il motore per sollevarlo fino all'altezza della guida dell'ascensore;
- il motore era stato collocato sulla cabina dell'ascensore e rimaneva fisso;
- a ogni piano era stato posizionato un intavolato in funzione di riparo contro le cadute accidentali dei lavoratori all'interno del vano;
- i due lavoratori avevano agganciato il motore alla carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto;
- con una seconda carrucola, il motore era stato posizionato orizzontalmente;
- mentre stava manovrando la slitta con il motore in orizzontale CP_5
rispetto alla piastra di supporto, il motore e l'argano si staccarono e caddero sul piano su cui stavano lavorando i due operai, spezzandolo e causando la loro caduta per circa 20 metri;
- i ponteggi che erano stati posizionati nel vano ascensore non erano idonei per lavorarci sopra, ma solo per bloccare la caduta, non essendo stati realizzati con i materiali, i tubi innocenti e i telai adatti.
26. Sulla base di quanto emerso, si ritengono sussistenti sufficienti elementi per accertare incidentalmente, ai soli fini dell'inoperatività dell'esonero ex art. 10 d.P.R.
1124/1965, la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 590 c.p.
Pag. 20 di 25 27. L'inadeguatezza dei ponteggi predisposti nel vano ascensore, considerata la pericolosità della posa in opera del motore (del peso di circa 200 kg), costituisce infatti una grave inadempienza dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee a prevenire l'occorrenza di eventi infortunistici ai propri dipendenti.
28. A ciò si deve aggiungere che rimanendo contumace, non ha assolto CP_1
l'onere della prova, su di essa gravante, di avere fornito a adeguata formazione Pt_2 in materia di sicurezza sul lavoro o di averlo munito dei necessari dispositivi anti- caduta.
29. deve quindi essere condannata al pagamento in favore di , a titolo di CP_1 Pt_1 regresso, delle somme pagate a titolo di indennità dall' al lavoratore CP_10 infortunato, nei limiti del danno civilistico accertato in giudizio.
30. In proposito, occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico-legale esperita in corso di causa.
31. Il CTU ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto alla visita si può Parte_2 concludere che a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 16.11.2012, ha riportato menomazioni fisiche quantificabili come Danno Biologico Permanente nella misura del 25% senza riduzione della capacità lavorativa.
La durata dell'inabilità temporanea al lavoro determinata dalle lesioni riportate può essere indicata in 472 giorni».
32. Si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, in conclusione della completezza dell'analisi, della correttezza della metodologia adottata, dell'immunità da vizi logici o giuridici nel ragionamento del consulente e dell'assenza di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
33. In applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del
Tribunale di Milano, il risarcimento liquidabile per un danno biologico del 25% occorso a un uomo di 33 anni è pari a € 92.586,00; il danno patrimoniale
Pag. 21 di 25 conseguente alla perdita della retribuzione giornaliera per 472 giorni, periodo di inabilità temporanea confermato dalla CTU, è pari a € 44.334,36; infine, le spese mediche rimborsate da ammontano a € 1.071,62. Pt_1
34. Poiché tale importo è inferiore alle somme corrisposte da al lavoratore Pt_1
infortunato (cfr. attestazione dei pagamenti effettuati aggiornato al 20.12.2024, depositato da contestualmente alle note conclusive), il danno totale Pt_1 risarcibile che deve essere condannata a pagare all' in via di regresso CP_1 CP_10 ammonta a € 137.991,98, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei ratei al saldo effettivo.
35. Deve ora essere esaminata la domanda di condanna solidale proposta da nei Pt_1 confronti di a motivo della sua qualifica di coordinatore per la sicurezza in CP_2 fase di esecuzione delle opere.
36. Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità in astratto di tale domanda, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di regresso esercitata da ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965 è esperibile non Pt_1 solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa (Cass. S.U. 16 aprile 1997, n.
3288; Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Cass. 24 giugno 2020, n. 12429).
37. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.
38. Si deve innanzitutto sottolineare che, nei confronti di non può operare il CP_2
regime di ripartizione dell'onere probatorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., dato che egli, non essendo il datore di lavoro dei dipendenti vittime di infortunio, non è soggetto all'applicazione di tale norma.
39. L'accoglimento della domanda di regresso di nei suoi confronti presuppone Pt_1
quindi la dimostrazione di una sua specifica responsabilità nella causazione
Pag. 22 di 25 dell'infortunio, espressamente riferibile a un negligente adempimento delle funzioni a lui conferite di coordinatore per la sicurezza.
40. Ebbene, dall'istruttoria condotta nel giudizio innanzi al Tribunale di Brescia è emerso che agli operai erano state fornite, prima di iniziare il lavoro, le istruzioni per il montaggio e il Piano Operativo di Sicurezza di Stile Ascensori, nonché il piano di sicurezza di che erano stati loro muniti i presidi anti caduta;
che al soffitto CP_1 erano stati regolarmente posizionati tre anelli, uno per sostenere l'argano e due per agganciare le cinture anti caduta degli installatori;
e che aveva effettuato CP_2 diverse visite di controllo sul cantiere.
41. Inoltre, è emerso che sia stato a decidere autonomamente di utilizzare due CP_5 argani anziché uno solo, come indicato nelle istruzioni di montaggio, e di non agganciare quindi la propria cintura all'anello.
42. Si ritiene che tale circostanza, sebbene non sia idonea a costituire una piena esimente per la datrice di lavoro, soggetta al più stringente regime di responsabilità di cui si è trattato precedentemente, sia invece sufficiente a escludere l'obbligo di regresso nei confronti di , anche tenuto conto del fatto che, non CP_2 Pt_1 essendo questi dipendente delle imprese coinvolte nell'appalto, non poteva essere preteso che egli fosse presente a ogni fase esecutiva del cantiere per intervenire qualora le misure di sicurezza correttamente predisposte non fossero esattamente applicate dagli operai.
43.
Per questi motivi
, la domanda di nei confronti di deve essere rigettata. Pt_1 CP_2
44. Deve infine evidenziarsi che la condanna penale in primo grado riportata da CP_2
per l'infortunio per cui è causa non determina, di per sé, la sua responsabilità in via di regresso nei confronti di . La condanna penale riportata, infatti, non ha Pt_1 acquisito la forza della cosa giudicata, essendo stata oggetto di riforma in appello, seppure per intervenuta prescrizione;
pertanto, essa non può rivestire alcuna efficacia preclusiva nel presente giudizio, rimanendo dunque ferma l'autonomia dei
Pag. 23 di 25 due giudizi – penale e civile – anche in punto di criteri di accertamento della responsabilità.
45. Pertanto, la domanda di nei confronti di deve essere rigettata. Pt_1 CP_2
46. Rimangono assorbite le domande di nei confronti della sua assicurazione CP_2
dato che le stesse sono state formulate in via subordinata condizionata CP_3 all'eventuale accoglimento delle domande di nei confronti di Pt_1 CP_2
47. In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata CP_1
alla rifusione delle spese di lite di , liquidate come in dispositivo sulla base dei Pt_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, dovendosi liquidare le spese sulla base della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta nella domanda giudiziale (art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014).
48. deve invece essere condannata alla rifusione delle spese di lite di in Pt_1 CP_2
quanto soccombente nei suoi confronti: le spese nei suoi confronti sono invece liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00, dovendo essere calcolate sulla base del valore della domanda.
49. In considerazione dell'intervenuta condanna in sede penale di per i fatti di CP_2
causa, seppure non in via definitiva, e della conseguente esistenza di un fumus di fondatezza, in un'ottica prognostica ex ante, della domanda di nei confronti Pt_1 di si ritengono però sussistenti idonee ragioni per disporre la compensazione CP_2 di metà delle spese di lite tra queste due parti.
50. Nulla per le spese di stante la sua contumacia. CP_3
Pag. 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 137.991,98 a CP_1 Pt_1
titolo di regresso, oltre interessi legali dal 16.11.2012 al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda di nei confronti di Pt_1 CP_2
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Pt_1
liquida in € 8.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
4. compensa il 50% delle spese di lite tra e condanna Pt_1 CP_2
al pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che Pt_1 CP_2 liquida in € 6.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. nulla per le spese di CP_3
Così deciso in Parma, 21/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la sede di Parma, via
Abbeveratoia 71/A;
RICORRENTE contro
; CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
CORTESI ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
AL DUOMO, 5 43100 PARMA;
CONVENUTO nonché nei confronti di
); CP_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale di Parma in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) in riferimento alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro innanzi specificate, accertare e dichiarare incidenter tantum la penale responsabilità, nel determinismo causale dell'infortunio occorso al Sig. il 16/11/2012, dell'ing. quale Parte_2 CP_2
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
b) dare atto ed accertare che l' ha erogato al sig. , in seguito Pt_1 Parte_2 all'infortunio sul lavoro da quest'ultimo subito il 16.11.2012, prestazioni per E. 415.845,15;
e c) conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. n.1124/1965, dichiarare la civile responsabilità della società datrice di lavoro dell'infortunato, in persona del CP_1 legale rappresentante, e e per l'effetto condannare quest'ultimi, in via solidale, CP_2
Pag. 2 di 25 al pagamento in favore dell del complessivo importo di € 415.845,15# (fatti salvi Pt_1 ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege della rendita), per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno dell'illecito sino al soddisfo;
d) ovvero, in subordine, condannare l'ing. in persona del legale Controparte_4 rappresentante, in via solidale, al pagamento di quell'importo che sarà ritenuto di giustizia, in relazione alle componenti del danno accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno dell'illecito sino al soddisfo e con il limite delle prestazioni erogate;
e) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per CP_2
«Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge e previa autorizzazione di chiamata in causa di CP_3
Nel merito in via di principalità: accertata la mancanza di responsabilità dell'Ing. nella CP_2 causazione dell'evento per cui è regresso, respingere la domanda formulata da in questa Pt_1 sede;
Nel merito in via di mero subordine: diminuire la quantificazione della domanda di regresso svolta da in questa sede in conformità alla percentuale di corresponsabilità del sig. Pt_1 [...]
e/o del sig. e/o di nella determinazione dell'evento per cui è Parte_2 CP_5 CP_1 occorso infortunio;
In ogni caso: previa autorizzazione della chiamata in causa della compagnia CP_3 dichiarare tenuta e condannare quest'ultima a tenere manlevato l'Ing. nei limiti di CP_2 massimale e previa esclusione della concordata franchigia, da quanto quest'ultimo fosse chiamato a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da INAI.
Con vittoria dei compensi ex D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni oltre spese generali, IVA e CAP come per legge tanto nei confronti del ricorrente quanto della terza chiamata».
Pag. 3 di 25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di Pt_1
condannare e in solido tra loro, al pagamento in suo CP_1 CP_2 favore di € 415.845,15 a titolo di regresso ex art. 11 d.P.R. 1124/1965 delle prestazioni erogate dall'Istituto in favore di in conseguenza Parte_2 dell'infortunio sul lavoro a questi occorso in data 16.11.2012.
2. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa con la quale era assicurato per la responsabilità professionale all'epoca CP_3 del fatto.
4. È stata autorizzata la chiamata in causa di la quale non si è costituita in CP_3
giudizio nonostante regolare notifica.
5. In corso di causa, sono stati acquisiti, su consenso delle parti costituite, i verbali istruttori del giudizio iscritto sub n.r.g. 411/2022 innanzi al Tribunale di Brescia, avente a oggetto la domanda di regresso di nei confronti degli stessi odierni Pt_1 convenuti per le prestazioni erogate nei confronti dell'altro lavoratore coinvolto nell'infortunio, . CP_5
6. È stata poi disposta CTU medico-legale ai fini dell'accertamento della misura del danno biologico temporaneo e permanente riportato da in Parte_2 conseguenza dell'infortunio del 16.11.2012.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 4 di 25 9. L'art. 11 d.P.R. 1124/1965 prevede l'istituto del regresso di nei confronti del Pt_1
datore di lavoro di quanto corrisposto dall'Ente assistenziale al lavoratore vittima di infortunio, così stabilendo:
«L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile».
10. Le condizioni alle quali è possibile esercitare il regresso da parte di nei Pt_1
confronti delle persone civilmente responsabili sono quelle stabilite dal precedente art. 10 d.P.R. 1124/1965, ove è previsto che, in deroga alla regola generale dell'esonero del datore di lavoro assicurato presso dalla responsabilità civile Pt_1 per gli infortuni sul lavoro, tale responsabilità civile permane qualora sussista la penale responsabilità dello stesso per l'infortunio.
11. L'infortunio per cui è causa è occorso nell'ambito dei lavori per la fornitura in opera degli ascensori di quattro palazzine residenziali da realizzarsi in Parma, via Manara
21/A; i lavori per la costruzione delle palazzine erano stati appaltati dalla società
Basilde s.r.l. alle società le quali Parte_3 avevano subappaltato la fornitura in opera degli ascensori a (doc. 1 CP_1
. CP_2
Pag. 5 di 25 12. aveva a sua volta subappaltato la posa in opera dell'ascensore della palazzina CP_1
C alla società Stile la quale si era avvalsa della collaborazione Controparte_6 dell'impresa individuale Idealfit di Filisina Ivan: quest'ultimo, al momento dell'infortunio (la cui dinamica sarà meglio esaminata nel prosieguo sulla base delle risultanze del materiale probatorio in atti), stava lavorando alla posa dell'ascensore insieme al dipendente di . Parte_4
13. In merito ai fatti che hanno determinato l'infortunio di è stato Parte_2
instaurato un procedimento penale nei confronti di (legale CP_7 rappresentante di , (socio rappresentante di Stile CP_1 CP_8
Ascensori s.n.c.) e (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CP_2 delle opere).
14. Con sentenza n. 1628/2018, il Tribunale di Parma ha condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 CP_2
c.p. aggravate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
(specificamente, gli artt. 96, co. 1, lett. g) e 92, co. 1, lett. b) d.lgs. 81/2008), mentre ha assolto gli altri due imputati (doc. 22 ricorrente).
15. La sentenza è stata appellata da con sentenza n. 2924/2020, la Corte CP_2
d'Appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (doc.
23 ricorrente).
16. Occorre tuttavia precisare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'accertamento incidenter tantum del fatto che costituisce reato nell'ambito del giudizio civile di regresso promosso da , devono essere seguite le comuni Pt_1 regole della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa e alla sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso (Cass. 19 giugno 2020, n. 12041).
17. Ciò comporta altresì che l'assoluzione del datore di lavoro in sede penale non preclude l'esercizio del diritto di regresso di , anche tenuto conto che Pt_1 Pt_1
Pag. 6 di 25 non è stato parte del procedimento penale e che il giudice civile adito con l'azione di regresso non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale, anche tenuto conto dei diversi standard di giudizio applicabili nei due giudizi (Cass. S.U. 26 novembre 1994,
n. 10066; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12642).
18. Inoltre, poiché la responsabilità del datore di lavoro di garantire la sicurezza e l'incolumità psico-fisica rappresenta l'oggetto di un obbligo di natura contrattuale di fonte legale (art. 2087 c.c.), ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sul datore stesso l'onere di provare che l'inadempimento di tale obbligo è stato dovuto a causa a lui non imputabile, dimostrando di avere adottato ogni misura idonea a prevenire l'incidente; tale ripartizione dell'onere della prova è applicabile anche all'azione di regresso proposta da (Cass. 23 aprile 2008, n. 10529). Pt_1
19. Per accertare la dinamica dell'infortunio indennizzato da e determinare se Pt_1 possa ritenersi operante nel caso di specie l'esonero di cui all'art. 10 d.P.R.
1124/1965, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria condotta nell'ambito del giudizio n.r.g. 411/2022 innanzi al Tribunale di Brescia, i cui verbali sono stati acquisiti previo consenso delle parti costituite.
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono stato tecnico della prevenzione Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro
Parma dal 2000 sino al 2018.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) confermo la circostanza. Il motore veniva trasportato all'ultimo piano con l'ausilio di una gru e con il carrello veniva spinto fino al vano dove doveva essere montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) Nel montaggio si utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14) La circostanza è vera. La slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
Pag. 7 di 25 cap. 15) non sono in grado di confermare se il motore veniva collocato sulla cabina dell'ascensore e restava fissa poiché io sono arrivato quando il motore non era stato ancora fissato. Posso dire che il piano di montaggio prevedeva quanto riportato nel capitolo.
su istanza dell' avv. Cortesi si chiede al teste di meglio chiarire la collocazione del motore in considerazione dell'apparente contraddizione tra le circostanze di cui al cap. 14 ed al cap. 15
Il teste viene autorizzato a consultare le istruzioni del piano di montaggio Orona 3G 1010 e risponde:
ADR “ effettivamente in fase di montaggio il motore deve essere collocato sulla guida. Devo rettificare quanto prima riferito, effettivamente dal documento che ho consultato il motore risulta collocato non sulla cabina dell''ascensore ma sul terminale delle guide di scorrimento dell'ascensore.
Tuttavia, come ho riferito, questa situazione l'ho solo letta sui piani di montaggio non ho potuto verificarla direttamente”
cap. 16.) non posso confermare se ad ogni piano vi fosse un intavolato costituente riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori e fossero presenti parapetti, in quanto, quando io sono arrivato si era tutto sfasciato, tutti gli impalcati si erano rotti sequenzialmente. Devo però dire che la quantità di materiale che ho visto accumulata alla base corrispondeva al materiale per realizzare gli impalcati intermedi. Devo aggiungere che per gli altri palazzi l'impalcato era presente e quello oggetto di causa era il quarto palazzo.
cap. 17) cap. 18) dal momento che si sono sfasciati, confermo che i ponteggi, pur realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, erano inadatti per lavorare . Pertanto, i lavoratori avevano operato su un piano di calpestio che non era un piano di lavoro, ma un sistema per evitare le cadute.
cap. 19) devo precisare che l'intervento l'ho effettuato insieme alla mia collega Tes_2 che ha trattato alcuni aspetti , io non ricordo di aver visto documenti specifici relativi agli impalcati dell' ascensore che avrebbero dovuto esserci.
ADR gli impalcati intermedi di ogni piano sono sempre montati per evitare la caduta nel vuoto all'interno nel vano ascensore, in alternativa al montaggio di questo tipo di motore richiede sempre un impalcato all'ultimo piano. Non abbiamo riscontrato alcun documento che stabilisse se usare le tipologie di impalcato presenti nel documento che ho citato oppure se usare le tipologie di impalcati in ogni piano all'interno del vano ascensore presenti nel cantiere
Pag. 8 di 25 Non sono in grado di dire se l'ing. fosse consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio CP_2 realizzato dalla committente;
cap. 20.) non mi risulta che prima dell'infortunio l'ing. abbia segnalato l'inadeguatezza CP_2 del ponteggio, posso dire che dopo il sequestro del vano ascensore, egli, al fine di completare i lavori ha dato incarico ad una ditta per realizzare i ponteggi all'interno del vano ascensore per ogni piano;
cap. 21) confermo che per poter lavorare occorreva predisporre un ponteggio realizzato con materiali specifici, tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati.
Tuttavia, osservo che poteva essere realizzato anche in legno purché saldamente ancorato alle pareti del vano.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se fossero presenti in loco ganci per l'ancoraggio e delle cinture di ritenuta anti caduta per gli operai.
Il teste risponde: “i sistemi di aggancio per il motore e per i paranchi erano presenti, come risulta dalle fotografie. Per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio delle cinture si tratta di un dato che non ricordo di aver valutato. Nel processo penale però è stata depositata dettagliata documentazione fotografica. Qualsiasi impalcato o è fatto a garanzia di calpestio altrimenti deve essere adeguatamente perimetrato e deve permettere la trattenuta alla spinta.
Nel caso di specie gli infortunati dovevano entrare nell'ultimo piano del vano ascensore, essendo presente un impalcato, non hanno ritenuto opportuno utilizzare le cinture di sicurezze e al riguardo non esiste documento che conferma la solidità di questo impalcato.
ADR non so chi e quando abbia realizzato l'impalcato.
Su istanza dell' avv. Cortesi si chiede al teste : 1) se esiste una differenza tra impalcato come piano di calpestio e quello non adatto a lavorare e se nel caso esista, quando si sia in presenza di un impalcato di questo tipo;
2) se nel POS della fosse presente la necessità di CP_1 agganciarsi con le cinture anti caduta.
Su istanza dell'avv. si chiede anche se fossero presenti cartelli che evidenziassero CP_9 pericolo di caduta.
Il teste risponde: “devo dire che qualsiasi ripiano di lavoro deve avere adeguata portata non è che esista un ripiano di lavoro specifico che non possa essere calpestato, un ripiano di lavoro
è tale se consente anche il calpestio. Non so se il POS della prevedesse l'utilizzo delle CP_1
Pag. 9 di 25 cinture anti caduta. Non ricordo di aver visto cartelli recanti segnalazioni di pericolo e non so se fossero stati apposti”.
cap. 22.) posso solo dire di avere visto del materiale alla base della fossa ascensore, sia puntelli metallici che materiale in legno, non so se fossero stati utilizzati dei puntelli metallici inidonei per la costruzione del ponteggio.
cap. 23) il manuale dell'impianto Orona prevedeva ponteggi nei piani intermedi, sia il ponteggio all'ultimo piano da utilizzare però con le cinture di sicurezza come risulta a pagina
0901005 – montaggio sistema guida , 1° parte ( fissaggio guide) 11/12 ;
cap. 24) a cap. 29) nulla posso riferire poiché non ho assistito alla dinamica del sinistro, posso solo confermare che l'intera corsa del vano ascensore era di circa 15 metri.
cap. 8) e cap. 9) non so se al sig. , in precedenza, fossero state fornite anche le CP_5 istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di
Stile Ascensori s.n.c. e se con il sig. fosse stato condiviso anche il Piano Operativo di CP_5
Sicurezza della . CP_1
21. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Pt_2
«Lavoro alle dipendenze di Farma ascensori con mansioni di operaio sono stato coinvolto nell'infortunio per cui è causa.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) la circostanza è vera. Il motore veniva trasportato all'ultimo piano con l'ausilio di una gru e con il carrello veniva spinto fino al vano dove doveva essere montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) Nel montaggio si utilizzava una slitta ancorata in lato nelle guide.
cap. 14) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
cap. 15) il motore non veniva collocato sulla cabina dell'ascensore ma veniva installato su una piastra di supporto motore ancorata sopra le guide di scorrimento;
Pag. 10 di 25 cap. 16.) Ad ogni piano c'era un intavolato ed il parapetto era tra l'intavolato e la parte vuota del vano;
cap. 17) confermo che i ponteggi erano stati realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, ma erano inadatti per lavorare sopra.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se prima di iniziare il lavoro sapesse già che i ponteggi erano inadatti a lavorarci sopra, il teste risponde: “posso dire che i ponteggi erano al limite della sicurezza, il che ho constatato prima di iniziare il cantiere e avevo avuto da dire anche con i miei responsabili di allora, uno era il capotecnico del tempo, e Persona_1
l'altro era il mio titolare. Se avessi avuto le cinture queste avrebbero dovuto agganciarsi al ponteggio e quindi sarebbero state inutili. Le cinture erano dotate di gancio rapido da attaccarsi al ponteggio. I ganci che erano stati montati in testata servivano per il montaggio delle guide e del motore”.
cap. 18) abbiamo operato su un piano di calpestio che non era dei migliori come piano di lavoro, ci dovevamo lavorare senza alternative. Quando ho segnalato la questione mi è stato risposto “purtroppo è così e bisogna andare avanti”.
cap. 19) cap. 20) non so se l' ing. fosse consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio CP_2 realizzato dalla committente, non l'ho mai incontrato di persona;
cap. 21) cap. 22) posso dire che il ponteggio non era stato realizzato con tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati ma con puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura;
cap. 23) Il manuale dell'impianto Orona prevedeva l'installazione per il tramite di un ponteggio fornito da Orona ma solitamente quando c'era già un diverso ponteggio, questo, non veniva sostituito.
cap. 24) confermo che il 16.11.2012 io e stavamo agganciando il motore alla CP_5 carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto.
cap. 25.) confermo che successivamente, si tirava il motore con una seconda carrucola al fine di posizionarlo orizzontalmente.
cap. 26.) cap. 27) cap. 28) tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio e il ha usato il paranco per poter posizionare il motore sulla piastra e CP_5 con lo stesso ha sollevato anche la piastra sino a farla diventare orizzontale;
preciso che il paranco diversamente dalla carrucola consente di portare carichi maggiori. Mentre CP_5
Pag. 11 di 25 tirava il paranco sulla piastra, io dovevo aspettare che arrivasse orizzontale per potere spingere il motore sulla piastra di fissaggio ma è scivolato prima e cadendo sul piano di calpestio, ha spezzato le tavole del calpestio, l'impalcato è caduto provocando la nostra caduta sugli impalcati sottostanti all'interno del vano ascensore per 23 metri.
Quindi, prima di noi è caduto il motore che ha rotto tutti gli impalcati.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se ricorda di aver usato un solo argano o due poiché sul posto ne sono stati trovati due. Il teste risponde “io ricordo di averne usato solo uno non posso però escludere che fossero invece due, dato il tempo trascorso”.
cap. 12) confermo che il16.11.2012 il sig. si trovava sul ponteggio montato all'ultimo CP_5 piano della fossa, intento ad installare il motore dell'ascensore aiutato nell'operazione da me che sono dipendente della dal 1998; CP_1
cap. 13) la circostanza è vera, per compiere l'operazione di montaggio il sig. ha CP_5 posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa;
cap. 14) i due ganci c'erano ma non servivano per ancorare le persone uno serviva per ancorare il ponteggio fornito da Orona e l'altro per le operazioni quali sollevare guide e parti meccaniche.
Quanto alla foto n. 8 esibitami non sono in grado di affermare se la stessa raffigura il luogo dell'incidente .
cap. 15) io ricordo che per le operazioni di sollevamento è stato sollevato un solo argano, non so chi lo abbia deciso.
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede al teste se era stato incaricato da si aiutare il sig. CP_1
che però era l'artigiano subappaltatore incaricato per le operazioni di montaggio. Il CP_5 teste risponde “lo confermo, ho ricevuto questo incarico”.
cap. 16) io ricordo che è stato utilizzato un solo argano che aveva il gancio regolamentare, era privo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi ed era di proprietà del sig. ; CP_5
cap. 17) confermo che il motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg , era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
Pag. 12 di 25 cap. 18) la circostanza è vera, la mancanza della linguetta sul gancio ha consentito che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte, i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove ci trovavamo io ed il sig. ; CP_5
cap. 19) confermo come ho riferito, che il peso del motore ha rotto l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, e ci ha trascinati nella caduta
Su istanza dell'avv. si chiede al teste 1) se altri ascensori fossero stati montati allo stesso CP_9 modo;
2) chi e quando aveva costruito il ponteggio, il teste risponde: “confermo che gli altri ascensori nella scala e ho montato gli ascensori con le stesse modalità; il ponteggio è stato realizzato prima che iniziassero i lavori dall'impresa prima Parte_5 che iniziassimo noi, quindi almeno un mese prima o anche sei mesi prima».
22. Il teste ha riferito quanto segue: CP_5
«Sono artigiano installatore di ascensori più o meno da 25 anni.
cap. 8) confermo che prima di iniziare il lavoro mi erano state fornite le istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di Stile CP_6
;
[...]
cap. 9) confermo che con me era stato altresì condiviso il Piano Operativo di Sicurezza della come di prassi;
CP_1
cap. 12) la circostanza è vera, il giorno 16.11.2012 mi trovavo sul ponteggio montato all'ultimo piano della fossa, intento ad installare il motore dell'ascensore aiutato dal sig.
[...]
dipendente della Parte_2 CP_1
cap. 13) per compiere l'operazione di montaggio ho posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa;
cap. 14) posso confermare che al soffitto erano stati predisposti altri ganci non ricordo quanti, uno doveva servire per agganciare il motore ad un punto fisso e l'altro per agganciare l'operatore con la cintura di trattenuta;
cap. 15) però ho deciso di operare diversamente utilizzando due argani di sollevamento anziché uno solo come indicato nelle istruzioni di montaggio, poiché mi sembrava più sicuro.
E' stata una mia decisione.
cap. 16) confermo che l'attrezzatura era tutta mia e che solo uno degli argani utilizzati di mia proprietà, aveva il gancio terminale privo del dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta)
Pag. 13 di 25 che impedisce al carico di sganciarsi. L'altro, che mi ricordi, era munito di questo dispositivo.
Abbiamo sollevato il motore, lo abbiamo avvitato ad una piastra, da lì abbiamo sganciato l'argano, lo abbiamo agganciato a questa piastra sotto per metterlo in orizzontale e poi abbiamo spinto in avanti questo motore .
cap. 17) per quanto mi ricordi il motore che doveva essere posizionato dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
cap. 18) è probabile che la mancanza della linguetta sul gancio ha consentito che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte, i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove mi trovavo con il sig. Pt_2
cap. 19) Il peso del motore ha rotto l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, trascinandoci nella caduta;
Su istanza dell'avv. Cortesi si chiede se avessero le cintura anti caduta in dotazione. Il teste risponde: ”confermo che io ero dotato di cintura anti caduta, non l'ho utilizzata perché avendo uno spazio libero inferiore ai 30 cm non era necessario usarla”.
cap. 11) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12) il trasporto del motore all'ultimo piano, come ho riferito, era stato effettuato dall'impresa edile;
cap.13) Nel montaggio si utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14.) cap. 15) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata.
cap. 16.) confermo che ad ogni piano vi era un intavolato che costituiva riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori ed erano presenti parapetti.
cap. 17) cap. 18) nulla posso riferire in ordine alle finalità dei ponteggi posso confermare con il senno di poi che erano inadatti a lavorarci sopra. Non so chi e quando detti ponteggi siano stati realizzati. io in quel cantiere ci sono rimasto solo un giorno ed il giorno successivo quando è avvenuto l'incidente.
cap. 19 ) cap. 20) non ricordo di avere incontrato con l'ing. CP_2
Pag. 14 di 25 cap. 21) cap. 22) nulla so circa il materiale occorrente per realizzare i ponteggi.
cap. 23) Il manuale dell'impianto Orona prevedeva l'installazione sia senza ponteggio con una scala retrattile che con i ponteggi realizzati all'interno del vano.
cap. 24) cap. 25) il 16.11.2012 io ed il sig. abbiamo agganciato il motore ad un paranco Pt_2 per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto. Successivamente, lo abbiamo tirato con una seconda carrucola al fine di posizionare il motore orizzontalmente.
cap. 26.) tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio ed ho deciso di utilizzare due paranchi non perché vi fosse una situazione di disagio ma come ho riferito, per maggior sicurezza;
cap. 27) . Mentre tiravo con un argano la slitta sulla piastra, il lavoratore doveva Pt_2 mettere in posa il motore sulla piastra di supporto. Il motore era in tiro con un secondo argano ed era già appoggiato sulla slitta.
cap. 28.) io con la schiena rivolta al muro manovravo per mettere slitta e motore in orizzontale rispetto alla piastra di supporto.
cap. 29) Improvvisamente il motore e l'argano si staccavano e cadendo sul piano di calpestio spezzavano le tavole del calpestio e l'impalcato cedeva provocando la nostra caduta».
23. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«All'epoca dei fatti di causa ero direttore tecnico di cantiere per la Pt_3
cap. 8) cap. 9) confermo che al sig. , in precedenza, erano stati forniti le istruzioni di CP_5 montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di Sicurezza di nulla CP_1 posso dire circa il POS di Stile ascensori cap. 12) il giorno 16.11.2012 ero presente sul cantiere, il sig. ed sig. si trovavano CP_5 Pt_2 all'ultimo piano per installare il motore sull'ascensore. Non c'era un ponteggio ma delle tavole sostenute dai puntelli in ferro presenti in tutti i piani perché man mano che si andava avanti con i solai. Noi chiudevamo il buco del vano ascensore per evitare che qualcuno cadesse. Questa copertura era stata utilizzata dall' imbianchino per pitturare il vano ascensore ma nessuno ci aveva lavorato. L'imbianchino non aveva messo le cinture anti caduta perché pitturava piano per piano. Per montare il motore sull'ascensore si doveva utilizzare questo piano per calpestio. Se non ricordo male quelli della avevano fatto un ulteriore piano CP_1 per essere più comodi nella installazione del motore.
Pag. 15 di 25 cap. 13) ricordo che al soffitto della fossa avevamo posizionato tre anelli uno per sostenere l'argano di sollevamento, non ho assistito all'operazione indicata nel capitolo;
cap. 14) dei tre anelli due dovevano utilizzarli gli installatori, uno a testa per agganciare la cintura anti caduta ed uno serviva per l'argano di sollevamento perché il motore era pesantissimo;
cap. 15) non so se il sig. abbia deciso di utilizzare due argani di sollevamento;
CP_5
cap. 16) non so se entrambi gli argani utilizzati dal Sig. e di sua proprietà, avessero CP_5 ganci terminali privi del dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi;
cap. 17) confermo che motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg, era già stato portato all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano, non so chi glielo avesse portato se l'impresa edile o la CP_1
cap. 18) non so se sia stata la mancanza della linguetta sul gancio a consentire che in fase di innalzamento per rotazione della piastra fissata sulle slitte i ganci si staccassero ed il motore cadesse sull'impalcato ove si trovavano i due lavoratori;
cap. 19) Il peso del motore rompeva l'impalcato di quel piano e quelli sottostanti, trascinando nella caduta il sig. e il sig. ed un argano. Un argano è rimasto CP_5 Parte_2 agganciato al soffitto ed un altro, se non ricordo male, lo abbiamo trovato sotto.
cap. 11.) confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario portarlo in quota.
cap. 12.) confermo che il motore è stato trasportato all'ultimo piano dall'impresa edile o da con l'ausilio di una gru e con il carrello è stato spinto fino al vano dove doveva essere CP_1 montato. Si poteva intervenire o con un montacarichi e con una carrucola o con due carrucole.
cap. 13) non so se nel montaggio sia stata utilizzava una slitta appoggiata alla guida.
cap. 14) confermo che la slitta serviva per appoggiare il motore che veniva sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore e dopo veniva spinta ed allocata sulla struttura in metallo dell'ascensore e imbullonata. All'epoca dei fatti noi abbiamo sempre saputo che il motore doveva andare sopra dove c'erano gli appoggi sul muro e durante questa operazione si è staccato qualcosa ed è crollato con tutto l'argano.
Pag. 16 di 25 cap. 16) cap. 17) ho già risposto cap. 18. ) confermo che il sig. ed il sig.. hanno operato non su un piano di CP_5 Pt_2 lavoro, ma su un piano di calpestio posto per evitare la cadute .Non c'erano cartelli che segnalavano questa circostanza. Il sig. aveva detto di aver già montato due ascensori Pt_2 allo stesso modo mentre per il sig. era il primo montaggio nel cantiere. CP_5
cap. 19) cap. 20) cap. 21) cap. 22) non so se il coordinatore per la sicurezza, ing. fosse CP_2 consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio realizzato dalla committente e non so se abbia segnalato tale inadeguatezza. A noi dell' impresa non l'ha segnalata. Nel POS di non si CP_1 parlava di questi ponteggi, ivi era previsto che si lavorasse a vano vuoto e legati, noi impresa li abbiamo tenuti su perché non ci sentivamo sicuri per tutti gli altri operai che lavoravano nel cantiere. Dopo l'infortunio su richiesta dell'ASL e di è stato realizzato un CP_1 ponteggio vero e proprio con tubi innocenti e tavole a misura. Il materiale utilizzato in quello che non era un ponteggio vero e proprio, era costituito da puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura, quindi inidonei per la costruzione del ponteggio.
cap. 23) nulla so di cosa prevedesse il manuale dell'impianto Orona, so solo che ci ha CP_1 fatto mettere i tre ganci di cui ho parlato prima cap. 24). cap. 25) cap. 26) cap. 27) cap. 28) nulla so delle operazioni effettuate da e Pt_2
poiché non stavo verificando il loro operato;
CP_5
cap.29) non ho visto la caduta del motore ho solo sentito il rumore».
24. La teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Sono stato tecnico della prevenzione della Parte_6 lavoro di Parma sino al 2019.
Cap. 11) Confermo che per l'installazione del motore dell'impianto Orona era necessario il fissaggio del motore alla sommità delle guide di scorrimento della cabina, direttamente sulla struttura dell'ascensore. Pertanto, era necessario montarlo in cima alle guide.
Cap. 12.) il motore per il montaggio doveva essere agganciato ad un argano o un paranco .
Non so come l'abbiano trasportato all'ultimo piano. Ci hanno detto che l'avevano calato con una gru su un pianerottolo esterno e lo avevano avvicinato dentro il vano ascensore non so con quale mezzo. Secondo noi questo particolare non era importante e non lo abbiamo approfondito, poiché il problema è nato durante le operazioni di montaggio del motore alle slitte all'interno del vano ascensore
Pag. 17 di 25 Cap. 13) cap. 14) Nel montaggio doveva essere utilizzata una slitta appoggiata alla guida, tale slitta era in dotazione al motore, serviva per appoggiare il motore che doveva essere sollevato fino all'altezza della guida dell'ascensore per essere allocato sulla struttura in metallo dell'ascensore e lì imbullonato e fissato.
Cap. 15.) al momento dell''incidente i due lavoratori stavano fissando il motore sulla sommità delle guide di scorrimento della cabina;
Cap. 16) Ad ogni piano vi era un intavolato che costituiva riparo contro le cadute accidentali all'interno del vano da parte dei lavoratori ed erano presenti parapetti. Detto intavolato proteggeva dalle cadute dall'edificio all'interno del vano ascensore.
Cap. 17) Cap. 18) Confermo che limitatamente al vano ascensore i ponteggi erano stati realizzati per evitare le cadute dall'alto dei lavoratori, ma non erano adatti per lavorarci sopra.
I lavoratori stavano quindi operando su un piano di calpestio che non era un piano di lavoro, ma un sistema per evitare le cadute.
Cap. 19) Cap. 20) Non sono in grado di ricordare se il coordinatore per la sicurezza, ing.
avesse manifestato di essere consapevole dell'inadeguatezza del ponteggio realizzato CP_2 dalla committente e finalizzato solo per evitare la caduta dall'alto dei lavoratori addetti alla costruzione della palazzina, ma inidoneo per le lavorazioni di montaggio degli ascensori. Non mi ricordo se l'ing avesse segnalato l'inadeguatezza del ponteggio. CP_2
cap. 21.) confermo che per poter lavorare, occorreva predisporre un ponteggio realizzato con materiali specifici, tubi innocenti con sistemi di fissaggio omologati e con telai prefabbricati;
cap. 22) confermo che nella palazzina C il materiale utilizzato era realizzato con dei puntelli metallici telescopici utilizzati normalmente per la puntellatura e inidonei per la costruzione del ponteggio. Ricordo che era stato acquisito in atti il cd con le foto del cantiere.
Cap. 23) non mi ricordo se il manuale dell'impianto Orona prevedesse l'installazione tramite ponteggi realizzati all'interno del vano.
Cap. 24.) cap. 25) confermo che il 16.11.2012 i due lavoratori e hanno Pt_2 CP_5 agganciato il motore alla carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto. Successivamente, con una seconda carrucola si tirava al fine di posizionare il motore orizzontalmente.
Pag. 18 di 25 Cap. 26) confermo che tra la base di appoggio del motore ed il solaio del vano ascensore vi era poco spazio e il operava in condizioni di disagio per l'uso delle due carrucole CP_5 all'interno;
Cap. 27) cap. 28) non sono in grado di ricordare le circostanze;
cap. 29) non ho assistito alla dinamica dell'evento che però è stata così ricostruita sulla base degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni acquisite: il motore e l'argano si sono staccati e cadendo sul piano di calpestio hanno spezzato le tavole del calpestio, l'impalcato ha ceduto ed ha provocato la caduta dei due lavoratori nel vuoto all'interno del vano ascensore per circa 15 metri.
Cap. 8) cap. 9) all'atto dell' accertamento non risultava che al sig. , fossero state CP_5 fornite anche le istruzioni di montaggio della macchina sull'armatura ed il Piano Operativo di
Sicurezza di Stile Ascensori s.n.c.. Non risultava gli fosse stato dato il Piano Operativo di
Sicurezza della CP_1
cap. 12) non ho assistito alla dinamica del fatto ma posso confermare che il sig. stava CP_5 lavorando insieme con il sig. Pt_2
cap. 13) cap. 14) cap. 15) non ricordo se per l'operazione di montaggio il sig. avesse CP_5 posizionato l'argano agganciandolo ad uno degli anelli che erano stati precedentemente murati dall'impresa al soffitto della fossa cap. 16) ricordo che uno degli argani utilizzati dal sig. aveva ganci terminali privi del CP_5 dispositivo di chiusura dell'imbocco (linguetta) che impedisce al carico di sganciarsi;
cap. 17) confermo che il motore che doveva essere posizionato, dal peso compreso tra i 150 ed i 200 kg , era già stato portato dall'impresa edile avanti all'imboccatura di accesso al vano ascensore all'ultimo piano;
cap. 18) non sono in grado di ricordare se la caduta del motore sia stata determinata dalla la mancanza della linguetta sul gancio;
cap. 19) come ho riferito, non ho assistito alla dinamica dell'incidente ma confermo che la caduta di e di è stata determinata dalla caduta del motore che ha rotto CP_5 Pt_2
l'impalcato di quel piano e di quelli sottostanti».
25. Sulla base delle testimonianze riportate, possono ritenersi accertate le seguenti circostanze fattuali:
Pag. 19 di 25 - in data 16.11.2012, e stavano lavorando al montaggio Pt_2 CP_5
dell'impianto di ascensore modello Orona 3G 1010 nella palazzina C del complesso di via Manara;
- tale modello si caratterizzava per il fatto che il motore di sollevamento della cabina ascensore era posto all'interno del vano corsa e necessitava di essere collocato alla sommità delle guide di scorrimento della cabina dopo essere stato fissato su apposito sostegno;
pertanto, era necessario portarlo in quota;
- il motore era stato trasportato all'ultimo piano ed era stato spinto con una gru e un carrello fino al vano dove doveva essere montato;
- nel montaggio era utilizzata una slitta, appoggiata alla guida, sulla quale veniva posto il motore per sollevarlo fino all'altezza della guida dell'ascensore;
- il motore era stato collocato sulla cabina dell'ascensore e rimaneva fisso;
- a ogni piano era stato posizionato un intavolato in funzione di riparo contro le cadute accidentali dei lavoratori all'interno del vano;
- i due lavoratori avevano agganciato il motore alla carrucola per permettere il posizionamento dello stesso sulla piastra di supporto;
- con una seconda carrucola, il motore era stato posizionato orizzontalmente;
- mentre stava manovrando la slitta con il motore in orizzontale CP_5
rispetto alla piastra di supporto, il motore e l'argano si staccarono e caddero sul piano su cui stavano lavorando i due operai, spezzandolo e causando la loro caduta per circa 20 metri;
- i ponteggi che erano stati posizionati nel vano ascensore non erano idonei per lavorarci sopra, ma solo per bloccare la caduta, non essendo stati realizzati con i materiali, i tubi innocenti e i telai adatti.
26. Sulla base di quanto emerso, si ritengono sussistenti sufficienti elementi per accertare incidentalmente, ai soli fini dell'inoperatività dell'esonero ex art. 10 d.P.R.
1124/1965, la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 590 c.p.
Pag. 20 di 25 27. L'inadeguatezza dei ponteggi predisposti nel vano ascensore, considerata la pericolosità della posa in opera del motore (del peso di circa 200 kg), costituisce infatti una grave inadempienza dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee a prevenire l'occorrenza di eventi infortunistici ai propri dipendenti.
28. A ciò si deve aggiungere che rimanendo contumace, non ha assolto CP_1
l'onere della prova, su di essa gravante, di avere fornito a adeguata formazione Pt_2 in materia di sicurezza sul lavoro o di averlo munito dei necessari dispositivi anti- caduta.
29. deve quindi essere condannata al pagamento in favore di , a titolo di CP_1 Pt_1 regresso, delle somme pagate a titolo di indennità dall' al lavoratore CP_10 infortunato, nei limiti del danno civilistico accertato in giudizio.
30. In proposito, occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico-legale esperita in corso di causa.
31. Il CTU ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto alla visita si può Parte_2 concludere che a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 16.11.2012, ha riportato menomazioni fisiche quantificabili come Danno Biologico Permanente nella misura del 25% senza riduzione della capacità lavorativa.
La durata dell'inabilità temporanea al lavoro determinata dalle lesioni riportate può essere indicata in 472 giorni».
32. Si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, in conclusione della completezza dell'analisi, della correttezza della metodologia adottata, dell'immunità da vizi logici o giuridici nel ragionamento del consulente e dell'assenza di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
33. In applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del
Tribunale di Milano, il risarcimento liquidabile per un danno biologico del 25% occorso a un uomo di 33 anni è pari a € 92.586,00; il danno patrimoniale
Pag. 21 di 25 conseguente alla perdita della retribuzione giornaliera per 472 giorni, periodo di inabilità temporanea confermato dalla CTU, è pari a € 44.334,36; infine, le spese mediche rimborsate da ammontano a € 1.071,62. Pt_1
34. Poiché tale importo è inferiore alle somme corrisposte da al lavoratore Pt_1
infortunato (cfr. attestazione dei pagamenti effettuati aggiornato al 20.12.2024, depositato da contestualmente alle note conclusive), il danno totale Pt_1 risarcibile che deve essere condannata a pagare all' in via di regresso CP_1 CP_10 ammonta a € 137.991,98, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei ratei al saldo effettivo.
35. Deve ora essere esaminata la domanda di condanna solidale proposta da nei Pt_1 confronti di a motivo della sua qualifica di coordinatore per la sicurezza in CP_2 fase di esecuzione delle opere.
36. Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità in astratto di tale domanda, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di regresso esercitata da ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965 è esperibile non Pt_1 solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa (Cass. S.U. 16 aprile 1997, n.
3288; Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Cass. 24 giugno 2020, n. 12429).
37. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.
38. Si deve innanzitutto sottolineare che, nei confronti di non può operare il CP_2
regime di ripartizione dell'onere probatorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., dato che egli, non essendo il datore di lavoro dei dipendenti vittime di infortunio, non è soggetto all'applicazione di tale norma.
39. L'accoglimento della domanda di regresso di nei suoi confronti presuppone Pt_1
quindi la dimostrazione di una sua specifica responsabilità nella causazione
Pag. 22 di 25 dell'infortunio, espressamente riferibile a un negligente adempimento delle funzioni a lui conferite di coordinatore per la sicurezza.
40. Ebbene, dall'istruttoria condotta nel giudizio innanzi al Tribunale di Brescia è emerso che agli operai erano state fornite, prima di iniziare il lavoro, le istruzioni per il montaggio e il Piano Operativo di Sicurezza di Stile Ascensori, nonché il piano di sicurezza di che erano stati loro muniti i presidi anti caduta;
che al soffitto CP_1 erano stati regolarmente posizionati tre anelli, uno per sostenere l'argano e due per agganciare le cinture anti caduta degli installatori;
e che aveva effettuato CP_2 diverse visite di controllo sul cantiere.
41. Inoltre, è emerso che sia stato a decidere autonomamente di utilizzare due CP_5 argani anziché uno solo, come indicato nelle istruzioni di montaggio, e di non agganciare quindi la propria cintura all'anello.
42. Si ritiene che tale circostanza, sebbene non sia idonea a costituire una piena esimente per la datrice di lavoro, soggetta al più stringente regime di responsabilità di cui si è trattato precedentemente, sia invece sufficiente a escludere l'obbligo di regresso nei confronti di , anche tenuto conto del fatto che, non CP_2 Pt_1 essendo questi dipendente delle imprese coinvolte nell'appalto, non poteva essere preteso che egli fosse presente a ogni fase esecutiva del cantiere per intervenire qualora le misure di sicurezza correttamente predisposte non fossero esattamente applicate dagli operai.
43.
Per questi motivi
, la domanda di nei confronti di deve essere rigettata. Pt_1 CP_2
44. Deve infine evidenziarsi che la condanna penale in primo grado riportata da CP_2
per l'infortunio per cui è causa non determina, di per sé, la sua responsabilità in via di regresso nei confronti di . La condanna penale riportata, infatti, non ha Pt_1 acquisito la forza della cosa giudicata, essendo stata oggetto di riforma in appello, seppure per intervenuta prescrizione;
pertanto, essa non può rivestire alcuna efficacia preclusiva nel presente giudizio, rimanendo dunque ferma l'autonomia dei
Pag. 23 di 25 due giudizi – penale e civile – anche in punto di criteri di accertamento della responsabilità.
45. Pertanto, la domanda di nei confronti di deve essere rigettata. Pt_1 CP_2
46. Rimangono assorbite le domande di nei confronti della sua assicurazione CP_2
dato che le stesse sono state formulate in via subordinata condizionata CP_3 all'eventuale accoglimento delle domande di nei confronti di Pt_1 CP_2
47. In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata CP_1
alla rifusione delle spese di lite di , liquidate come in dispositivo sulla base dei Pt_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, dovendosi liquidare le spese sulla base della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta nella domanda giudiziale (art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014).
48. deve invece essere condannata alla rifusione delle spese di lite di in Pt_1 CP_2
quanto soccombente nei suoi confronti: le spese nei suoi confronti sono invece liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00, dovendo essere calcolate sulla base del valore della domanda.
49. In considerazione dell'intervenuta condanna in sede penale di per i fatti di CP_2
causa, seppure non in via definitiva, e della conseguente esistenza di un fumus di fondatezza, in un'ottica prognostica ex ante, della domanda di nei confronti Pt_1 di si ritengono però sussistenti idonee ragioni per disporre la compensazione CP_2 di metà delle spese di lite tra queste due parti.
50. Nulla per le spese di stante la sua contumacia. CP_3
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 137.991,98 a CP_1 Pt_1
titolo di regresso, oltre interessi legali dal 16.11.2012 al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda di nei confronti di Pt_1 CP_2
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Pt_1
liquida in € 8.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
4. compensa il 50% delle spese di lite tra e condanna Pt_1 CP_2
al pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che Pt_1 CP_2 liquida in € 6.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. nulla per le spese di CP_3
Così deciso in Parma, 21/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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