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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4098 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Il Grande, presso il cui Studio in Piedimonte Etneo (CT), Via F. Turati n.
18, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
spagnolo , rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._2
Laura Pierallini e Marco Marchegiani, presso il cui Studio
in Roma, Viale Liegi n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLATA per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Perugia n. 1111/2015
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie. Spedizione-
Trasporto
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare che
l'azione introdotta dal sig. è stata tempestiva Parte_1
nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla
normativa italiana, comunitaria ed internazionale;
accogliere l'appello al fine della riforma della sentenza
del Giudice di Pace di Perugia;
ammettere l'istruttoria già
richiesta in seno al primo grado ed in punto alla domanda.
Nel merito, dichiarare la società convenuta responsabile per il mancato esatto adempimento del contratto di
trasporto, per la mancata osservanza della normativa
interna/comunitaria regolante il trasporto aereo
passeggeri, per gli arrecati disagi e danni sopportati dal
passeggero, come in narrativa meglio indicato;
conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle somme così
specificate: Euro 600,00 a titolo di compensazione
pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del
trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 6842
(ritardata partenza); Euro 250,00 a titolo di compensazione
pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del
trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8824
(perdita coincidenza e ritardata riprotezione oltre tre
ore); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria
prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto
aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8786
pag. 2/17 (overbooking); Euro 500,00 a titolo di risarcimento del
danno per la mancata consegna del bagaglio a destinazione e
il mancato uso delle proprie cose poste all'interno dello
stesso per un periodo di sei giorni;
oppure al pagamento
dell'importo che scaturirà nel corso dell'istruttoria del
procedimento, oltre agli interessi legali maturati e
maturandi, comunque il tutto entro e non oltre il limite di
domanda di Euro 2500,00 per il quale è stabilito il
pagamento del contributo unico unificato nella misura di
Euro 85,00; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio e di
quello precedente”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, in considerazione di
tutte le argomentazioni ed eccezioni sopra svolte,
disattesa ogni contraria domanda o eccezione: a) rigettare,
per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede,
l'appello interposto dal Signor avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 11111/2015, resa
all'esito del procedimento n.r.g. 5341/2014, in quanto
inammissibile ed infondato;
b) accertare e dichiarare
l'intervenuto giudicato interno con riferimento alle
ulteriori eccezioni di merito sollevate da nel CP_1
giudizio di primo grado ed in questa sede non
specificamente contestate dall'appellante; c) con vittoria
pag. 3/17 di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1111/2015 resa dal Giudice di Pace di Perugia, Dott.
Roberto Pomanti, all'esito del procedimento n.r.g.
5341/2014 e depositata in cancelleria in data 30 novembre
2015, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva
in particolare l'appellante:
1.1 di aver citato in giudizio, in primo grado, parte appellata dinanzi al Giudice di Pace di Perugia per ivi sentire: - dichiarare la società convenuta responsabile per il mancato esatto adempimento del contratto di trasporto,
per la mancata osservanza della normativa interna/comunitaria regolante il trasporto aereo passeggeri, per i disagi e danni sopportati dal passeggero,
come in narrativa meglio indicato;
- conseguentemente,
condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle somme così specificate: Euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri)
per l'operativo IB 6842 (ritardata partenza); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri)
pag. 4/17 per l'operativo IB 8824 (perdita coincidenza e ritardata riprotezione oltre tre ore); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8786 (overbooking); Euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata consegna del bagaglio a destinazione e il mancato uso delle proprie cose poste all'interno dello stesso per un periodo di sei giorni;
oppure al pagamento dell'importo che sarebbe scaturito nel corso dell'istruttoria del procedimento, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, comunque il tutto entro e non oltre il limite di domanda di Euro 2500,00; -
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese,
compensi ed onorari del presente giudizio anche della fase stragiudiziale;
1.1.2 che a fondamento di detta domanda deduceva:
- di aver acquistato dalla convenuta un titolo di trasporto aereo per un viaggio di ritorno sulla tratta Buenos Aires -
Madrid con partenza in data 26.08.2011, alle ore 12:50;
- che detta partenza veniva differita alle ore 19.00 dello giorno stesso, con un ritardo quindi di oltre sei ore sull'orario originariamente previsto;
- che detto ritardo impediva all'appellante di arrivare, il giorno dopo, a destinazione in tempo utile per prendere un aereo per Pisa, precedentemente prenotato ma, a quel punto,
già partito;
pag. 5/17 - che quest'ultima circostanza lo aveva costretto a richiedere di poter usufruire di un altro volo, che veniva individuato su un operativo Alitalia con destinazione Roma
e con partenza alle ore 18:00 del giorno stesso;
- che, prima di poter usufruire di questo volo sostitutivo,
doveva constatare l'avvenuto smarrimento del proprio bagaglio, che gli veniva riconsegnato solo sei giorni dopo;
- che tutti questi disservizi avevano costretto la stessa parte appellante a spostare il proprio arrivo a destinazione, con le difficoltà connesse, oltre che al recupero del bagaglio, anche alla ricerca di un mezzo alternativo per il trasferimento dagli Aeroporti fino alla destinazione finale;
1.1.3 che, costituendosi in giudizio, l'odierna appellata aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'appellante;
1.1.4 che questa eccezione veniva accolta dal Giudice di
Pace di Perugia con la motivazione che, “in assenza di
specifiche previsioni normative deve applicarsi l'art. 418
Cod. Nav., il quale prevede che “i diritti derivanti dal
contratto di trasporto di persone e bagagli non registrati
si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a
destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo,
dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare…” e che, pur avendo parte appellante inviato all'appellata più
denunce interruttive del decorso del termine di pag. 6/17 prescrizione de quo, l'ultima di queste denunce andrebbe rinvenuta “nella lettera datata 04.02.2012 (ricevuta dal
in data 15.02.2012)” mentre “la successiva missiva CP_1
di messa in mora inviata alla convenuta dal legale del
risulta datata 01.09.2012 e consegnata dalle Parte_1
per la spedizione in data 18.09.2012”, CP_3
quindi oltre il termine di sei mesi di cui al citato art. 418 Cod. Nav.;
1.1.5 che detta decisione doveva ritenersi errata in quanto il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della disciplina introdotta dal D.Lgs n. 151/2006, che, adeguando la normativa italiana a quella comunitaria, ha inserito nel codice della navigazione il nuovo art. 949-ter, a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di
persone e bagagli sono assoggettati alle norme di decadenza
previste dalla normativa internazionale di cui all'art.
941” (codice della navigazione), stabilendo poi che gli stessi diritti “non sono soggetti alle norme sulla
prescrizione”;
1.1.6 che la “normativa internazionale” di cui al citato art. 949-ter, non applicata dallo stesso giudice di prime cure, va individuata:
- nell'art. 35 della Convenzione di Montreal (ex art. 29
Conv. Varsavia), a norma del quale “il diritto al
risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni
decorrenti dalla data di arrivo a destinazione o dal giorno
pag. 7/17 previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal
giorno in cui il trasporto è stato interrotto”;
- nell'All. Reg CE 2027/97 del Consiglio, a norma del quale
“le vie legali devono essere adite entro due anni dalla
data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe
dovuto arrivare”: Regolamento questo che, all'art. 1,
richiamerebbe direttamente la Convenzione di Montreal,
estendendo l'applicazione delle disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro;
1.1.7 che il richiamo operato dall'art. 949-ter alle norme comunitarie ed internazionali fa sì che debba considerarsi sottoposta a decadenza biennale, e non più a prescrizione,
anche l'azione legale relativa a quei diritti non regolati dalla normativa internazionale, quali, ad esempio, quelli relativi alla mancata esecuzione del trasporto o all'overbooking;
1.1.8 che quindi la vicenda di cui è causa va ricondotta
(testuale a pag. 7 dell'atto di appello) “all'interno dei
termini prescrizionali biennali facendo riferimento alle
lettere con effetto interruttivo della prescrizione. Anche
qualora si facesse riferimento al termine annuale le
missive (raccomandate postali e pec) consentono l'effetto
della interruzione del periodo prescrizionale”.
1.1.9 Giusta tutto quanto sopra evidenziato, l'attore chiedeva che la sentenza del Giudice di Pace di Perugia
venisse riformata, accogliendo l'appello di cui è causa.
pag. 8/17 1.2. Si costituiva in giudizio parte appellata, contestando quanto dedotto e richiesto da parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva, in particolare, l'appellata:
1.2.1 l'inammissibilità dell'appello, per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c.;
1.2.2 il fatto che il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la decadenza dell'attore dall'azione ai sensi della normativa applicabile in materia, non potendo attribuirsi alcun effetto interruttivo del termine di decadenza medesimo alle richieste risarcitorie trasmesse dall'appellante nella fase stragiudiziale, potendo, al contrario, attribuirsi tale effetto interruttivo solo alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta, quanto all'appellata stessa, in data 11 agosto 2014, laddove il volo per cui è causa reca la data del 26 agosto 2011.
Da ciò la necessità del rigetto dell'appello.
1.3. Con ordinanza in data 31 luglio 2019 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4 con ordinanza 24.10.2024 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa celebrata avanti al Giudice di Pace
pag. 9/17 di Linguaglossa, dichiaratosi incompetente in favore del
Giudice di Pace di Perugia.
1.5. Acquisito tale fascicolo e rigettate le istanze istruttorie ribadite da parte appellante, quest'ultima,
all'uopo autorizzata, precisava nuovamente le conclusioni all'udienza del 11.12.2024.
* * *
2. Con l'unico motivo di appello proposto
[...]
ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Perugia nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio dallo stesso vantato.
2.1 Il motivo proposto è fondato.
La normativa vigente in materia può infatti essere così
riassunta:
– a mente dell'art. 949-ter del Codice della Navigazione
“
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di
persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla
decadenza previste dalla normativa internazionale di cui
all'articolo 941. 2. Gli stessi diritti non sono
assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”;
– nel richiamato art. 941 del Codice della Navigazione, a norma del quale “
1. Il trasporto aereo di persone e di
bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni
personali del passeggero, è regolato dalle norme
comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”,
norme comunitarie ed internazionali che, a loro volta pag. 10/17 possono essere individuate, fra l'altro:
– nell'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, a norma del quale “
1. Il diritto al risarcimento danni si
estingue se non viene intentata un'azione entro un periodo
di due anni, calcolato a partire dalla data di arrivo a
destinazione, o dalla data in cui l'aeromobile avrebbe
dovuto arrivare, o dalla data in cui il trasporto si è
interrotto.
2. Il metodo di calcolo di tale periodo è
determinato dalla legge del tribunale adito per il caso”
(nel testo originale: “
1. The right to damages shall be
extinguished if an action is not brought within a period of
two years, reckoned from the date of arrival at the
destination, or from the date on which the aircraft ought
to have arrived, or from the date on which the carriage
stopped.
2. The method of calculating that period shall be
determined by the law of the court seised of the case”);
– nel Regolamento CE n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, a norma del quale “Le vie legali devono essere adite entro due anni
dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo
sarebbe dovuto arrivare”.
2.2. Dall'esame della normativa in questione emerge che nel caso di specie deve essere applicata la disciplina prevista in materia di decadenza dall'azione per danni, non potendo i relativi diritti, come detto, essere “assoggettati alle
norme che regolano la prescrizione”. nel settore del trasporto internazionale, l'intenzione del legislatore del pag. 11/17 2006 è stata quella di armonizzare le norme sulla prescrizione disciplinate dal codice della navigazione con quelle più lunghe della decadenza, di origine internazionale, favorendo queste ultime.
Ora, a norma dell'art. 2966 c.c., comma 1, c.c., “la
decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto
previsto dalla legge o dal contratto”.
Nel caso di specie non è intervenuta alcuna decadenza,
atteso che ha proposto tempestiva Parte_1
azione giudiziale entro il termine di due anni dalla data di arrivo del volo, atteso che – come è emerso all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del segmento di procedimento celebrato avanti al Giudice di Pace di
Linguaglossa - l'atto di citazione avanti a quell'A.G. è
stato notificato in data 6.8.2013 mentre il volo è arrivato a destinazione in data 27.8.2011.
3. Superata l'eccezione di prescrizione/decadenza del diritto fatto valere, la domanda di va Parte_1
esaminata nel merito, tenendo anche conto delle eccezioni sollevate dall'odierna appellata avanti al Giudice di Pace
di Linguaglossa.
3.1. In primo luogo, va evidenziato come la società appellata non ha contestato in fatto le circostanze allegate da pare attrice/appellante, se non:
a) la - dalla stessa parte definita - legittimazione attiva dell'attore, che non avrebbe depositato il titolo di pag. 12/17 viaggio;
b) la mancata prova in merito al fatto che l'attore, una volta giunto a Madrid, non ha potuto imbarcarsi sul volo
IB8786, tratta Madrid-Bologna delle ore 15.30, per
overbooking.
Le contestazioni in questione sono risultate infondate. Con
riferimento a quella sub a) parte attrice ha depositato sin dal primo grado del giudizio la lettera di imbarco del volo
IB6842, sicché deve ritenersi provato che lo stesso aveva prenotato il volo in questione, con il quale – in ritardo –
è giunto a Madrid.
In ragione della mancata puntuale contestazione da parte della società convenuta/appellata, i fatti dedotti da parte attrice/appellante devono ritenersi provati. Con
riferimento a quella sub b) la ricostruzione offerta dall'attore è coerente con la produzione documentale,
avendo lo stesso prodotto sia il biglietto a suo nome del volo aereo IB8786 del 27.8.2011 delle ore 16.00, sia il biglietto del volo Alitalia dello stesso giorno ore 17.50,
con il quale poi è giunto in Italia;
non avrebbe avuto motivo l'attore per ottenere il biglietto aereo per il volo
Alitalia delle ore 17.50 del 27.8.2011 se avesse potuto usufruire del volo Iberia IB8786, tratta Madrid-Bologna
delle ore 15.30 dello stesso 27.8.2011; verosimilmente allo stesso è stato impedito di usufruire di tale ultimo volo,
nonostante il biglietto emesso a suo nome.
pag. 13/17 3.2. la società appellata afferma che il ritardo non costituisce inadempimento alla stessa imputabile, atteso che nelle condizioni generali di contratto riportate sul biglietto aereo è indicato che gli orari di partenze e di arrivo dei voli devono intendersi come indicativi. La
circostanza - ove rilevante – non è documentata da parte appellata. Ugualmente, alcuna prova è stata fornita da pare appellata in merito alla circostanza che il ritardo si è
verificato a causa dell'impatto dell'aereo con uno stormo di uccelli.
4. Sulla base dei fatti allegati e provati da parte attrice appellante, la stessa ha diritto al rimborso di cui all'art. 7 Reg. comunitario n. 261 del 2004 di euro 600,00
per il ritardo di oltre 8 ore del volo IB6842 riguardante una tratta aerea superiore a 3.500 km, che ha comportato la perdita della coincidenza e l'arrivo in Italia
(destinazione finale) con circa 6 ore di ritardo rispetto all'orario programmato. A tale riguardo va richiamata la sentenza della Corte di Giustizia (cause riunite C-402/07 e
C-432/07) che ha stabilito che “gli artt. 5, 6 e 7 del
regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel
senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere
assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini
dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria
e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla
compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale
pag. 14/17 regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono
una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia
quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più
dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal
vettore aereo”.
L'attore appellante, viceversa, non ha diritto di ottenere ristoro nell'ulteriore misura di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la perdita della coincidenza a Madrid con il volo IB 8824 e per non avere potuto viaggiare con il volo IB 8786. Il rimborso di euro
600,00, infatti, copre il ritardo superiore alle 3 ore relativo al programmato viaggio Buenos Aires/ Italia, con previsione di una scalo a Madrid. Non può l'attore beneficiare di rimborsi ulteriori per vicende che hanno concorso a determinare il già considerato ritardo rispetto all'unica destinazione finale, così come individuata nel momento in cui il viaggio è stato programmato.
4.1. l'Attore, poi, chiede ristoro di euro 500,00 per la perdita del bagaglio.
Eccepisce la società convenuta che tale richiesta non è
supportata da tempestivo idoneo reclamo scritto, così come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal.
In forza di tale norma, infatti, la persona il cui bagaglio
è stato smarrito deve presentare reclamo in forma scritta entro 21 giorni dalla data in cui i bagagli sono stati messi a disposizione del loro proprietario. Ai sensi della pag. 15/17 medesima norma, in difetto di reclamo le azioni nei confronti del vettore si estinguono.
L'attore/appellante, tuttavia, ha prodotto reclamo scritto inoltrato alla società appellata in data 21.9.2011, dunque tempestivamente, essendo stati restituiti i bagagli in data
2.9.2011.
In punto di quantum, la determinazione del risarcimento per la ritardata consegna del bagaglio va parametrata a quanto previsto dall'art. 22 c. II della convenzione di Montreal,
che limita il risarcimento a 1.000,00 DSP (diritti speciali di prelievo). Considerato che detta somma è quella massima liquidabile in ipotesi di smarrimento e distruzione de bagaglio, per un ritardo di 6 giorni – come nel caso di specie – l'importo va ridotto, in regione della durata del medesimo ritardo, ad euro 300,00 (pari a n. 244,68 DSP).
5. Alla luce delle superiori considerazioni, all'appellante va riconosciuto a titolo di risarcimento la somma di euro
900,00, oltre interessi legali dal 6.8.2011 al saldo.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
pag. 16/17 – accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 1111/2015 del Giudice di Pace di Perugia, condanna
, a CP_1 Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 900,00 Parte_1
oltre interessi legali dal 6.8.2013 al saldo;
- Condanna , CP_1 Controparte_1
a corrispondere a a titolo
[...] Parte_1
di rimborso delle spese del primo grado di giudizio, la somma di euro 346,00 per compenso professionale, euro
125,00 per anticipazioni, nonché a titolo di rimborso delle spese dell'odierno grado di giudizio, la somma di euro
662,00 per compenso professionale, euro 174,00 per anticipazioni, oltre rimborso foerfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia lì 10.3.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4098 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Il Grande, presso il cui Studio in Piedimonte Etneo (CT), Via F. Turati n.
18, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
spagnolo , rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._2
Laura Pierallini e Marco Marchegiani, presso il cui Studio
in Roma, Viale Liegi n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLATA per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Perugia n. 1111/2015
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie. Spedizione-
Trasporto
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare che
l'azione introdotta dal sig. è stata tempestiva Parte_1
nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla
normativa italiana, comunitaria ed internazionale;
accogliere l'appello al fine della riforma della sentenza
del Giudice di Pace di Perugia;
ammettere l'istruttoria già
richiesta in seno al primo grado ed in punto alla domanda.
Nel merito, dichiarare la società convenuta responsabile per il mancato esatto adempimento del contratto di
trasporto, per la mancata osservanza della normativa
interna/comunitaria regolante il trasporto aereo
passeggeri, per gli arrecati disagi e danni sopportati dal
passeggero, come in narrativa meglio indicato;
conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle somme così
specificate: Euro 600,00 a titolo di compensazione
pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del
trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 6842
(ritardata partenza); Euro 250,00 a titolo di compensazione
pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del
trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8824
(perdita coincidenza e ritardata riprotezione oltre tre
ore); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria
prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto
aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8786
pag. 2/17 (overbooking); Euro 500,00 a titolo di risarcimento del
danno per la mancata consegna del bagaglio a destinazione e
il mancato uso delle proprie cose poste all'interno dello
stesso per un periodo di sei giorni;
oppure al pagamento
dell'importo che scaturirà nel corso dell'istruttoria del
procedimento, oltre agli interessi legali maturati e
maturandi, comunque il tutto entro e non oltre il limite di
domanda di Euro 2500,00 per il quale è stabilito il
pagamento del contributo unico unificato nella misura di
Euro 85,00; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio e di
quello precedente”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, in considerazione di
tutte le argomentazioni ed eccezioni sopra svolte,
disattesa ogni contraria domanda o eccezione: a) rigettare,
per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede,
l'appello interposto dal Signor avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 11111/2015, resa
all'esito del procedimento n.r.g. 5341/2014, in quanto
inammissibile ed infondato;
b) accertare e dichiarare
l'intervenuto giudicato interno con riferimento alle
ulteriori eccezioni di merito sollevate da nel CP_1
giudizio di primo grado ed in questa sede non
specificamente contestate dall'appellante; c) con vittoria
pag. 3/17 di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1111/2015 resa dal Giudice di Pace di Perugia, Dott.
Roberto Pomanti, all'esito del procedimento n.r.g.
5341/2014 e depositata in cancelleria in data 30 novembre
2015, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva
in particolare l'appellante:
1.1 di aver citato in giudizio, in primo grado, parte appellata dinanzi al Giudice di Pace di Perugia per ivi sentire: - dichiarare la società convenuta responsabile per il mancato esatto adempimento del contratto di trasporto,
per la mancata osservanza della normativa interna/comunitaria regolante il trasporto aereo passeggeri, per i disagi e danni sopportati dal passeggero,
come in narrativa meglio indicato;
- conseguentemente,
condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle somme così specificate: Euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri)
per l'operativo IB 6842 (ritardata partenza); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri)
pag. 4/17 per l'operativo IB 8824 (perdita coincidenza e ritardata riprotezione oltre tre ore); Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalla vigente normativa comunitaria del trasporto aereo (c.d passeggeri) per l'operativo IB 8786 (overbooking); Euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata consegna del bagaglio a destinazione e il mancato uso delle proprie cose poste all'interno dello stesso per un periodo di sei giorni;
oppure al pagamento dell'importo che sarebbe scaturito nel corso dell'istruttoria del procedimento, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, comunque il tutto entro e non oltre il limite di domanda di Euro 2500,00; -
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese,
compensi ed onorari del presente giudizio anche della fase stragiudiziale;
1.1.2 che a fondamento di detta domanda deduceva:
- di aver acquistato dalla convenuta un titolo di trasporto aereo per un viaggio di ritorno sulla tratta Buenos Aires -
Madrid con partenza in data 26.08.2011, alle ore 12:50;
- che detta partenza veniva differita alle ore 19.00 dello giorno stesso, con un ritardo quindi di oltre sei ore sull'orario originariamente previsto;
- che detto ritardo impediva all'appellante di arrivare, il giorno dopo, a destinazione in tempo utile per prendere un aereo per Pisa, precedentemente prenotato ma, a quel punto,
già partito;
pag. 5/17 - che quest'ultima circostanza lo aveva costretto a richiedere di poter usufruire di un altro volo, che veniva individuato su un operativo Alitalia con destinazione Roma
e con partenza alle ore 18:00 del giorno stesso;
- che, prima di poter usufruire di questo volo sostitutivo,
doveva constatare l'avvenuto smarrimento del proprio bagaglio, che gli veniva riconsegnato solo sei giorni dopo;
- che tutti questi disservizi avevano costretto la stessa parte appellante a spostare il proprio arrivo a destinazione, con le difficoltà connesse, oltre che al recupero del bagaglio, anche alla ricerca di un mezzo alternativo per il trasferimento dagli Aeroporti fino alla destinazione finale;
1.1.3 che, costituendosi in giudizio, l'odierna appellata aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'appellante;
1.1.4 che questa eccezione veniva accolta dal Giudice di
Pace di Perugia con la motivazione che, “in assenza di
specifiche previsioni normative deve applicarsi l'art. 418
Cod. Nav., il quale prevede che “i diritti derivanti dal
contratto di trasporto di persone e bagagli non registrati
si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a
destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo,
dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare…” e che, pur avendo parte appellante inviato all'appellata più
denunce interruttive del decorso del termine di pag. 6/17 prescrizione de quo, l'ultima di queste denunce andrebbe rinvenuta “nella lettera datata 04.02.2012 (ricevuta dal
in data 15.02.2012)” mentre “la successiva missiva CP_1
di messa in mora inviata alla convenuta dal legale del
risulta datata 01.09.2012 e consegnata dalle Parte_1
per la spedizione in data 18.09.2012”, CP_3
quindi oltre il termine di sei mesi di cui al citato art. 418 Cod. Nav.;
1.1.5 che detta decisione doveva ritenersi errata in quanto il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della disciplina introdotta dal D.Lgs n. 151/2006, che, adeguando la normativa italiana a quella comunitaria, ha inserito nel codice della navigazione il nuovo art. 949-ter, a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di
persone e bagagli sono assoggettati alle norme di decadenza
previste dalla normativa internazionale di cui all'art.
941” (codice della navigazione), stabilendo poi che gli stessi diritti “non sono soggetti alle norme sulla
prescrizione”;
1.1.6 che la “normativa internazionale” di cui al citato art. 949-ter, non applicata dallo stesso giudice di prime cure, va individuata:
- nell'art. 35 della Convenzione di Montreal (ex art. 29
Conv. Varsavia), a norma del quale “il diritto al
risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni
decorrenti dalla data di arrivo a destinazione o dal giorno
pag. 7/17 previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal
giorno in cui il trasporto è stato interrotto”;
- nell'All. Reg CE 2027/97 del Consiglio, a norma del quale
“le vie legali devono essere adite entro due anni dalla
data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe
dovuto arrivare”: Regolamento questo che, all'art. 1,
richiamerebbe direttamente la Convenzione di Montreal,
estendendo l'applicazione delle disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro;
1.1.7 che il richiamo operato dall'art. 949-ter alle norme comunitarie ed internazionali fa sì che debba considerarsi sottoposta a decadenza biennale, e non più a prescrizione,
anche l'azione legale relativa a quei diritti non regolati dalla normativa internazionale, quali, ad esempio, quelli relativi alla mancata esecuzione del trasporto o all'overbooking;
1.1.8 che quindi la vicenda di cui è causa va ricondotta
(testuale a pag. 7 dell'atto di appello) “all'interno dei
termini prescrizionali biennali facendo riferimento alle
lettere con effetto interruttivo della prescrizione. Anche
qualora si facesse riferimento al termine annuale le
missive (raccomandate postali e pec) consentono l'effetto
della interruzione del periodo prescrizionale”.
1.1.9 Giusta tutto quanto sopra evidenziato, l'attore chiedeva che la sentenza del Giudice di Pace di Perugia
venisse riformata, accogliendo l'appello di cui è causa.
pag. 8/17 1.2. Si costituiva in giudizio parte appellata, contestando quanto dedotto e richiesto da parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva, in particolare, l'appellata:
1.2.1 l'inammissibilità dell'appello, per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c.;
1.2.2 il fatto che il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la decadenza dell'attore dall'azione ai sensi della normativa applicabile in materia, non potendo attribuirsi alcun effetto interruttivo del termine di decadenza medesimo alle richieste risarcitorie trasmesse dall'appellante nella fase stragiudiziale, potendo, al contrario, attribuirsi tale effetto interruttivo solo alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta, quanto all'appellata stessa, in data 11 agosto 2014, laddove il volo per cui è causa reca la data del 26 agosto 2011.
Da ciò la necessità del rigetto dell'appello.
1.3. Con ordinanza in data 31 luglio 2019 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4 con ordinanza 24.10.2024 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa celebrata avanti al Giudice di Pace
pag. 9/17 di Linguaglossa, dichiaratosi incompetente in favore del
Giudice di Pace di Perugia.
1.5. Acquisito tale fascicolo e rigettate le istanze istruttorie ribadite da parte appellante, quest'ultima,
all'uopo autorizzata, precisava nuovamente le conclusioni all'udienza del 11.12.2024.
* * *
2. Con l'unico motivo di appello proposto
[...]
ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Perugia nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio dallo stesso vantato.
2.1 Il motivo proposto è fondato.
La normativa vigente in materia può infatti essere così
riassunta:
– a mente dell'art. 949-ter del Codice della Navigazione
“
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di
persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla
decadenza previste dalla normativa internazionale di cui
all'articolo 941. 2. Gli stessi diritti non sono
assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”;
– nel richiamato art. 941 del Codice della Navigazione, a norma del quale “
1. Il trasporto aereo di persone e di
bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni
personali del passeggero, è regolato dalle norme
comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”,
norme comunitarie ed internazionali che, a loro volta pag. 10/17 possono essere individuate, fra l'altro:
– nell'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, a norma del quale “
1. Il diritto al risarcimento danni si
estingue se non viene intentata un'azione entro un periodo
di due anni, calcolato a partire dalla data di arrivo a
destinazione, o dalla data in cui l'aeromobile avrebbe
dovuto arrivare, o dalla data in cui il trasporto si è
interrotto.
2. Il metodo di calcolo di tale periodo è
determinato dalla legge del tribunale adito per il caso”
(nel testo originale: “
1. The right to damages shall be
extinguished if an action is not brought within a period of
two years, reckoned from the date of arrival at the
destination, or from the date on which the aircraft ought
to have arrived, or from the date on which the carriage
stopped.
2. The method of calculating that period shall be
determined by the law of the court seised of the case”);
– nel Regolamento CE n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, a norma del quale “Le vie legali devono essere adite entro due anni
dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo
sarebbe dovuto arrivare”.
2.2. Dall'esame della normativa in questione emerge che nel caso di specie deve essere applicata la disciplina prevista in materia di decadenza dall'azione per danni, non potendo i relativi diritti, come detto, essere “assoggettati alle
norme che regolano la prescrizione”. nel settore del trasporto internazionale, l'intenzione del legislatore del pag. 11/17 2006 è stata quella di armonizzare le norme sulla prescrizione disciplinate dal codice della navigazione con quelle più lunghe della decadenza, di origine internazionale, favorendo queste ultime.
Ora, a norma dell'art. 2966 c.c., comma 1, c.c., “la
decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto
previsto dalla legge o dal contratto”.
Nel caso di specie non è intervenuta alcuna decadenza,
atteso che ha proposto tempestiva Parte_1
azione giudiziale entro il termine di due anni dalla data di arrivo del volo, atteso che – come è emerso all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del segmento di procedimento celebrato avanti al Giudice di Pace di
Linguaglossa - l'atto di citazione avanti a quell'A.G. è
stato notificato in data 6.8.2013 mentre il volo è arrivato a destinazione in data 27.8.2011.
3. Superata l'eccezione di prescrizione/decadenza del diritto fatto valere, la domanda di va Parte_1
esaminata nel merito, tenendo anche conto delle eccezioni sollevate dall'odierna appellata avanti al Giudice di Pace
di Linguaglossa.
3.1. In primo luogo, va evidenziato come la società appellata non ha contestato in fatto le circostanze allegate da pare attrice/appellante, se non:
a) la - dalla stessa parte definita - legittimazione attiva dell'attore, che non avrebbe depositato il titolo di pag. 12/17 viaggio;
b) la mancata prova in merito al fatto che l'attore, una volta giunto a Madrid, non ha potuto imbarcarsi sul volo
IB8786, tratta Madrid-Bologna delle ore 15.30, per
overbooking.
Le contestazioni in questione sono risultate infondate. Con
riferimento a quella sub a) parte attrice ha depositato sin dal primo grado del giudizio la lettera di imbarco del volo
IB6842, sicché deve ritenersi provato che lo stesso aveva prenotato il volo in questione, con il quale – in ritardo –
è giunto a Madrid.
In ragione della mancata puntuale contestazione da parte della società convenuta/appellata, i fatti dedotti da parte attrice/appellante devono ritenersi provati. Con
riferimento a quella sub b) la ricostruzione offerta dall'attore è coerente con la produzione documentale,
avendo lo stesso prodotto sia il biglietto a suo nome del volo aereo IB8786 del 27.8.2011 delle ore 16.00, sia il biglietto del volo Alitalia dello stesso giorno ore 17.50,
con il quale poi è giunto in Italia;
non avrebbe avuto motivo l'attore per ottenere il biglietto aereo per il volo
Alitalia delle ore 17.50 del 27.8.2011 se avesse potuto usufruire del volo Iberia IB8786, tratta Madrid-Bologna
delle ore 15.30 dello stesso 27.8.2011; verosimilmente allo stesso è stato impedito di usufruire di tale ultimo volo,
nonostante il biglietto emesso a suo nome.
pag. 13/17 3.2. la società appellata afferma che il ritardo non costituisce inadempimento alla stessa imputabile, atteso che nelle condizioni generali di contratto riportate sul biglietto aereo è indicato che gli orari di partenze e di arrivo dei voli devono intendersi come indicativi. La
circostanza - ove rilevante – non è documentata da parte appellata. Ugualmente, alcuna prova è stata fornita da pare appellata in merito alla circostanza che il ritardo si è
verificato a causa dell'impatto dell'aereo con uno stormo di uccelli.
4. Sulla base dei fatti allegati e provati da parte attrice appellante, la stessa ha diritto al rimborso di cui all'art. 7 Reg. comunitario n. 261 del 2004 di euro 600,00
per il ritardo di oltre 8 ore del volo IB6842 riguardante una tratta aerea superiore a 3.500 km, che ha comportato la perdita della coincidenza e l'arrivo in Italia
(destinazione finale) con circa 6 ore di ritardo rispetto all'orario programmato. A tale riguardo va richiamata la sentenza della Corte di Giustizia (cause riunite C-402/07 e
C-432/07) che ha stabilito che “gli artt. 5, 6 e 7 del
regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel
senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere
assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini
dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria
e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla
compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale
pag. 14/17 regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono
una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia
quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più
dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal
vettore aereo”.
L'attore appellante, viceversa, non ha diritto di ottenere ristoro nell'ulteriore misura di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la perdita della coincidenza a Madrid con il volo IB 8824 e per non avere potuto viaggiare con il volo IB 8786. Il rimborso di euro
600,00, infatti, copre il ritardo superiore alle 3 ore relativo al programmato viaggio Buenos Aires/ Italia, con previsione di una scalo a Madrid. Non può l'attore beneficiare di rimborsi ulteriori per vicende che hanno concorso a determinare il già considerato ritardo rispetto all'unica destinazione finale, così come individuata nel momento in cui il viaggio è stato programmato.
4.1. l'Attore, poi, chiede ristoro di euro 500,00 per la perdita del bagaglio.
Eccepisce la società convenuta che tale richiesta non è
supportata da tempestivo idoneo reclamo scritto, così come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal.
In forza di tale norma, infatti, la persona il cui bagaglio
è stato smarrito deve presentare reclamo in forma scritta entro 21 giorni dalla data in cui i bagagli sono stati messi a disposizione del loro proprietario. Ai sensi della pag. 15/17 medesima norma, in difetto di reclamo le azioni nei confronti del vettore si estinguono.
L'attore/appellante, tuttavia, ha prodotto reclamo scritto inoltrato alla società appellata in data 21.9.2011, dunque tempestivamente, essendo stati restituiti i bagagli in data
2.9.2011.
In punto di quantum, la determinazione del risarcimento per la ritardata consegna del bagaglio va parametrata a quanto previsto dall'art. 22 c. II della convenzione di Montreal,
che limita il risarcimento a 1.000,00 DSP (diritti speciali di prelievo). Considerato che detta somma è quella massima liquidabile in ipotesi di smarrimento e distruzione de bagaglio, per un ritardo di 6 giorni – come nel caso di specie – l'importo va ridotto, in regione della durata del medesimo ritardo, ad euro 300,00 (pari a n. 244,68 DSP).
5. Alla luce delle superiori considerazioni, all'appellante va riconosciuto a titolo di risarcimento la somma di euro
900,00, oltre interessi legali dal 6.8.2011 al saldo.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
pag. 16/17 – accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 1111/2015 del Giudice di Pace di Perugia, condanna
, a CP_1 Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 900,00 Parte_1
oltre interessi legali dal 6.8.2013 al saldo;
- Condanna , CP_1 Controparte_1
a corrispondere a a titolo
[...] Parte_1
di rimborso delle spese del primo grado di giudizio, la somma di euro 346,00 per compenso professionale, euro
125,00 per anticipazioni, nonché a titolo di rimborso delle spese dell'odierno grado di giudizio, la somma di euro
662,00 per compenso professionale, euro 174,00 per anticipazioni, oltre rimborso foerfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia lì 10.3.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
pag. 17/17