Articolo 941 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 904 bisArticolo 926
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9 ottobre 2010
Art. 941. Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione puo' rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:
a) per speciali esigenze di impiego; b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale; d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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