Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2490/2025 promosso congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. GRIMOLDI SONIA presso il cui studio hanno eletto domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“1) Confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la madre;
2) e trascorreranno pari tempo con il padre e con la madre, compatibilmente con gli Per_1 Per_2
impegni dei minori e dei genitori;
3) I genitori concorderanno i rispettivi periodi di vacanza e le festività da trascorrere con i figli cercando di garantire l'alternanza;
quale genitore trascorrere il tempo;
5) I genitori si faranno carico di tutte le spese ordinarie necessarie per i figli durante il periodo di permanenza presso di sé e divideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative ai minori, secondo le linee guida adottate dal Tribunale, da intendere qui interamente richiamate (doc. 7);
6) L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno;
7) Le parti confermano di essere autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsiasi contributo a titolo di mantenimento, alimenti o assegno divorzile;
8) Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto ovvero altro documento valido per l'espatrio”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti,
visto il parere del P.M.;
rilevato che con accordo di negoziazione assistita del 18/12/2019, depositato presso la Procura di Busto
Arsizio il 23/12/2019 e trasmesso al Comune di Taranto il 23/01/2020 munito di autorizzazione del PM,
cessavano gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, dalla cui unione nascevano i figli gemelli e in data 05/07/2011. Per_2 Per_1
Successivamente, essendo intervenute circostanze di fatto nuove, sia in punto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, sia in punto alle condizioni economiche delle parti, su ricorso congiunto il
Tribunale di Busto Arsizio, con Decreto del 17/05/2022 depositato il 20/05/2022, ha modificato le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“1) I figli e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé e due fine settimana al mese, alternati, Per_1 Per_2 prelevandoli il venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
li riprenderà poi lo stesso lunedì pomeriggio, a casa della madre, e li terrà
con sè fino al martedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
nei fine settimana in cui i bambini resteranno con la madre il padre potrà vederli e tenerli con sé il lunedì, dal pomeriggio sino al martedì
mattina, ed il mercoledì, dal pomeriggio sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
3) Durante le vacanze scolastiche estive, i bambini, se non frequenteranno un campo estivo, resteranno a casa dell'uno o dell'altro genitore, secondo il calendario stabilito;
le altre festività e vacanze seguo-no il calendario stabilito in sede di divorzio;
4) Il padre rimborserà alla madre il 50% di tutte le spese sostenute per i figli (escluse le spese per la mensa scolastica che restano interamente a carico della madre) oltre a versare alla stessa un contri-buto al mantenimento di e pari a complessivi € 112,00 mensili, in virtù del maggior tempo di Per_2 Per_1
permanenza dei figli presso la casa materna;
5) Le spese straordinarie per e continueranno ad esser divise tra i genitori al 50%, Per_2 Per_1 secondo le linee guida del tribunale, da intendere qui interamente richiamate
6) L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno;
7) Ferme le altre condizioni, inerenti la prole, riportate nell'accordo di negoziazione avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare.
Le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo le modifiche ut supra riportate. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse della prole.
Tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito