TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 19/03/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. Parte_1
BUCCIARELLI PAOLA )
CONTRO
(avv. ) (avv. CASTELLINO Controparte_1 CP_2
ALESSANDRA ) (avv. CASTELLINO ALESSANDRA ) CP_3
(avv. CASTELLINO ALESSANDRA ) CP_4
Si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies,
cpc il Giudice dott.ssa Monica Stocco
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10192 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUCCIARELLI PAOLA P.IVA_1
e , con elezione di domicilio in VIA GIOVANNI ANTONIO
PLANA 4 ROMA, presso il difensore avv. BUCCIARELLI PAOLA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), E CP_2 C.F._1 CP_3
con il patrocinio dell'avv. CASTELLINO CP_4
ALESSANDRA e domiciliati in VIA PAOLO PATERNOSTRO N.
94 90141 PALERMO presso il difensore avv. CASTELLINO
ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22.8.2024,
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio _1
, e al fine di far
[...] CP_3 CP_4 CP_2
dichiarare la sussistenza, in capo ai resistenti, della qualità di eredi di
, in virtù degli atti di accettazione tacita di eredità Persona_1
compiuti dagli stessi.
In particolare, a sostegno della propria domanda la ricorrente ha rappresentato che, con atto del 09/03/2004, Rep. 9167 Racc. 4389,
era stato stipulato un contratto di mutuo fondiario tra la
[...]
e i sigg.ri e Controparte_5 Persona_1 _1
, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca in data
[...]
11/03/2004 (Reg. Gen. n. 11296 e n. Reg. Part. 2441) gravante su un immobile di proprietà dei mutuatari.
La ricorrente ha dedotto, a seguito di intervenute cessioni di credito e di fusioni, di essere divenuta la piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti del de cuius, . Persona_1 Ha assunto che, in data 21/03/2013, a seguito del decesso di
[...]
, era stata presentata, da parte dei resistenti, denunzia di Per_1
successione e voltura catastale, atti che secondo la ricorrente presupporrebbero necessariamente la volontà di accettare l'eredità, configurandosi pertanto come accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. Conseguentemente la ricorrente, al fine di escutere la garanzia gravante sull' immobile oggetto di ipoteca, ha chiesto che venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità di e Persona_1
per l'effetto la proprietà del bene garantito in capo ai convenuti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , e chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 CP_4
delle domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Nella specie, questi ultimi hanno rappresentato di aver rinunciato all'eredità di in data 16/05/2017 e di non Persona_1
aver compiuto alcun atto che comportasse accettazione tacita della stessa.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente citata e non costituita in giudizio.
Nel merito, così ricostruiti i termini della controversia, ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il ricorso va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, a fondamento della propria domanda, parte ricorrente sostiene che la presentazione della denuncia di successione (dove sono indicati , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
eredi legittimi di ), unitamente all'istanza di
[...] Persona_1 voltura catastale, costituisca accettazione tacita dell'eredità da parte dei resistenti.
Si premette in punto di diritto che in materia di successioni “mortis causa” ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, pur rappresentandone un presupposto, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione espressa, ovvero tacita.
Più precisamente l'accettazione espressa postula una dichiarazione con la quale il chiamato accetta l'eredità o assume la qualità di erede, mentre quella tacita richiede, secondo quanto previsto dall'art. 476
c.c., il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
In particolare, integrano atti di accettazione tacita tutti quelli che per loro natura e finalità sono incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non risultano altrimenti giustificabili. Sono privi di rilevanza, invece, tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità,
non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può
legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità. L'accettazione tacita può essere al contrario desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale,
che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. 10796/2009; 11478/2021). Invero soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Ciò non di meno la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato che l'accettazione tacita può essere desunta dalla voltura catastale, esclusivamente se posta in essere dal chiamato o a questo riferibile in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio,
seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto (cfr. Cass., n. 22769 del
13/08/2024).
Orbene affinché detti effetti possano prodursi è necessario riscontrare se vi sia stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, ovvero se il dichiarante abbia agito quale mandatario del chiamato all'eredità
(Cass. 15888/2014). Ciò posto applicando i suddetti principi al caso in esame non può darsi positivo riscontro di una fattispecie di accettazione tacita.
Deve, infatti, osservarsi che dalla documentazione depositata da parte ricorrente non emerge l'autore della richiesta della volturazione catastale del bene che piuttosto appare essere stata eseguita d'ufficio,
atteso che nella stessa si legge “variazione toponomastica d'ufficio”
(cfr. doc.to 4 di parte ricorrente).
In assenza, pertanto, di prova del conferimento di una delega da parte dei chiamati (che non è stata rinvenuta negli atti in giudizio) detta voltura catastale non pare sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita di eredità.
In ragione dell'assenza di alcun atto di accettazione tacita dell'eredità, deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace la rinuncia all'eredità effettuata da , e , in CP_2 CP_3 CP_4
data 16/05/2019 con atto Rep. N. 817 Racc. n. 619 registrato a
Palermo il 15/05/2017 al n. 5933.
Per le ragioni sopra esposte, va rigettato il ricorso.
In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti costituiti che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014
(valore indeterminabile complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisionale), in euro 2.906,00, per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nulla, invece, va disposto nei confronti di , rimasta Controparte_1 contumace.
PQM
Il Tribunale,
-Rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da
, e , da distrarre in favore CP_2 CP_3 CP_4
dell'avvocato costituito , dichiaratosi antistatario, che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014, in euro 2.906,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.