Articolo 195 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 195 bisArticolo 198
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26 febbraio 2014
Art. 195-ter. ((Commissione sanitaria d'appello)) (( 1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 . I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. 2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo. 3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello puo' pronunciarsi, altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneita' al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis. 4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo. 5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello e' composta assicurando la presenza nel collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, e' integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. 6. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione. 7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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