Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5546/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5546/2023 R.G., vertente
TRA
Parte 1 Parte 2
, Parte_3
(avv.ti Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo)
RICORRENTI
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE- CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte all'udienza cartolare del 13.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio, i ricorrenti Parte 1 Parte 2 e Parte 3 convenivano in giudizio innanzi a Codesto Tribunale parte convenuta, come in epigrafe individuata, per sentir ivi dichiarare la risoluzione dei contratti da loro stipulati e, segnatamente, quanto ad Parte 1 il il contratto di cuicontratto di cui alla conferma d'ordine del 13/06/2022; quanto ad Parte 2 '
alla conferma d'ordine del 15/06/2022 e, per Parte_3 il contratto di cui alla conferma d'ordine del
15/06/2022, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato in acconto e, in particolare, di € 2.750,00 in favore di € 2.406,25 in favore di Pt 2 Parte 1
[...] e € 9.625,00 in favore di Parte_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024, rinviata ex art. 281 terdieces cpc, sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti ed a seguito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la decidente si riservava per la sentenza ai sensi del novellato ultimo comma della citata norma.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, risultando in atti l'invio, a mezzo pec del 25.07.23, alla “A ton Power” dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito, occorre premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). unOra, nel caso di specie, risulta per tabulas che ciascun ricorrente ha acquistato dalla CP_1 impianto fotovoltaico, con batteria di accumulo e presa di ricarica wallbox per veicoli elettrici, da installare presso la loro abitazione, corrispondendo l'acconto pattuito (cfr. ordini di acquisto;
fatture e bonifici in atti).
Emerge altresì che, sebbene sollecitata all'adempimento, la CP 1 non ha provveduto all'installazione degli impianti acquistati dai ricorrenti (cfr. corrispondenza intervenuta tra le parti e diffida del 15.05.2023).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c."
(Cassazione civile n. 23315/2007).
Dunque, decorso infruttuosamente il termine unilateralmente imposto – ancorché non sia inferiore a quindici giorni, salvo che sia diversamente pattuito delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore - l'ordinamento appresta al soggetto il rimedio caducatorio della risoluzione del contratto.
Tra l'altro, la contumacia della convenuta, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, lascia chiaramente intendere che la stessa non aveva valide ragioni da opporre al proprio inadempimento.
Stante quanto precede, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta ai sensi dell'art. 1453
c.c. dai ricorrenti è fondata e deve trovare accoglimento, con conseguente condanna della CP 1
[... alla restituzione in favore di ciascuno di essi degli importi da loro versati, oltre interessi decorrenti dal 15.05.2023 (data di diffida) e fino al soddisfo.
Difatti, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458, comma primo, c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/03/2003, n. 3555; Cassazione civile, sez. II, 11/05/2016, n. 9650).
Va invece rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria formulata nell'interesse dei ricorrenti.
Invero, la lite temeraria consiste nell'azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza. Tuttavia, la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass.
28.11. '87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d'ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass.
8.9.1983, n.5524); e che la parte istante abbia l'onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d'ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998,
n.1200; Cass. 10.12.1982, n.6970).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una liquidazione del danno da lite temeraria, sicchè la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del taglio eminentemente documentale della causa, sulla base del
D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da Parte_1 in data
13/06/2022 e, per l'effetto, condanna la CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del medesimo della somma di € 2.750,00, oltre interessi dal 15.05.2023 al soddisfo;
Parte 2 in data2) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da
15/06/2022 e, per l'effetto, condanna la CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della medesima della somma di € 2.406,25, oltre interessi dal 15.05.2023 al soddisfo;
3) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da Parte 3 in data
15/06/2022 e, per l'effetto, condanna la CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della medesima della somma di € 9.625,00, oltre interessi dal 15.05.2023 al soddisfo;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, formulata dai ricorrenti;
5) condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali sostenute, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili.
Torre Annunziata, 15.01.2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)