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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il 10/10/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM CA, elettivamente domiciliata in VIA PADRE R. GIULIANI 33
LISSONE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANACLERIO LUCA VITO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA 20 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il
10/10/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Per : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni incombente e declaratoria del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata così giudicare:
In via preliminare e nel merito:
- respingere tutte le eccezioni sollevate dal ed in particolare Controparte_1 l'eccezione preliminare di carenza d'interesse ad agire della signora , in quanto Pt_1 infondate in fatto e diritto per tutti i motivi già dedotti in atti;
- in parziale riforma della sentenza n. 2443/2024 emessa e pubblicata il 10.10.2024 dal
Tribunale di Monza, sezione civile, Giudice dott.ssa Maria Teresa Latella, nel giudizio R.G. n.
2724/2024, non notificata, dichiarare nulla la delibera assembleare del 31.07.2023 impugnata, per i motivi tutti di cui in narrativa, disponendo che il restituisca alla signora CP_1
le somme relative alla sua quota per la “pratica dei lavori del Superbonus” dalla Pt_1 stessa pagate a fronte del rigetto in primo grado della sua domanda di nullità della delibera del 31.07.2023 impugnata;
Con vittoria di spese di lite, spese generali ed oneri fiscali per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con condanna dell'appellato anche alla restituzione, totale o parziale, degli importi già ricevuti in prime cure a tale titolo, il tutto oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali.”
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
In via preliminare:
- accertare, in relazione all'unico motivo di appello proposto, la carenza di interesse ad agire dell'appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la presente impugnazione.
In via principale:
- respingere nel miglior modo l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data 10.10.24 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo: - che sino al luglio 2023 le 5 unità Controparte_2
immobiliari di via E. Fieramosca n. 22, tutte di proprietà di soggetti diversi, non formavano un
Condominio; - che il 21.7.2023 veniva convocata un'assemblea per costituire il Condominio e sul seguente ordine del giorno: “
1. costituzione Condominio e nomina ufficiale dell'Amministratore sig.ra 2. Autorizzazione attribuzione Codice Fiscale presso Persona_1
Agenzia delle Entrate;
3. Apertura c/c Condominiale presso Banca Popolare di Sondrio Ag.
Desio;
4. geometra o equivalente per predisposizione tabelle millesimali;
5. Varie ed CP_3 pagina 2 di 11 eventuali”; - che all'assemblea l'attrice partecipava conferendo delega alla sig.ra ; Persona_2
- che, con la maggioranza di 4 condomini su 5, l'assemblea deliberava di costituire il
Condominio e di nominare quale amministratore la sig. , autorizzandola a Persona_1 comunicare all'Agenzia delle Entrate la costituzione del Condominio per l'ottenimento del codice fiscale e ad aprire un conto corrente bancario intestato al Condominio;
- che l'assemblea nominava lo studio dell'ing. , in qualità di tecnico per la predisposizione delle tabelle Per_3 millesimali e rinviava a nuova convocazione di assemblea “per discutere della partecipazione al 110“; - che il 31.7.2023 si teneva assemblea straordinaria sul seguente ordine del giorno: “1.
Discutere in merito alla data di inizio lavori;
2. Informazioni da parte dei tecnici e dell'impresa che eseguirà le opere;
3. Varie ed eventuali”; - che all'assemblea l'ing. informava i Per_3 condomini di “aver preparato il progetto … e che i lavori potevano iniziare sin da settembre e avrebbero dovuto terminare entro il 31.12.2023”, di “aver predisposto la legge 10 e il fascicolo lavoro con i vari costi” e leggeva ai condomini il contratto predisposto dalla HO Group
S.r.l.; - che l'assemblea deliberava all'unanimità di procedere con i lavori e di nominare come impresa appaltatrice la HO Group S.r.l., autorizzando l'amministratore a firmare il relativo contratto d'appalto.
La ha contestato l'invalidità delle due delibere sopra citate, sia per la genericità Pt_1
dell'oggetto di cui agli odg (in nessuno si faceva riferimento all'argomento Superbonus, né allo studio di fattibilità o all'approvazione dello stesso ed alla specifica dei lavori), sia per non esser mai stato conferito ad un tecnico l'incarico per le indagini preliminari e per lo studio di fattibilità, sia infine per l'assenza di una delibera specifica di ”adesione al 110%“. Ha rilevato poi la nullità delle delibere, in quanto carenti degli elementi essenziali e per non essere stato costituito il fondo speciale di cui all'art 1135 co 1 n. 4 c.c. Ha infine lamentato che, con bonifici del 14.9.2023 e 26.9.2023, il aveva pagato alla HO Group S.r.l., Controparte_1
incaricata dei lavori, la somma complessiva di € 25.000,00 (doc. 8), quale acconto sul totale di
€ 61.871,26, pari al 10% dei lavori da eseguirsi (circostanza incomprensibile, a fronte degli accordi contrattuali), quando già dall'inizio del mese di ottobre 2023 la HO Group S.r.l. aveva abbandonato il cantiere, lasciandolo privo delle opportune sicurezze, dopo aver eseguito una minima percentuale dei lavori.
Si è costituito in giudizio il , eccependo innanzitutto la nullità del ricorso, per CP_1 indeterminatezza dell'oggetto (non essendo specificamente indicate le delibere impugnate).
Nel merito, ha allegato, secondo la loro cronologia, tutte le delibere assembleari - approvate anche dall'attrice e precedenti alla costituzione formale del Condominio e alla nomina pagina 3 di 11 dell'amministratore - che avevano condotto all'approvazione dei lavori straordinari tramite il
Superbonus ex D.L. 34/2020 e all'incarico ad di sottoscrivere il contratto, seguire Persona_2 le pratiche per l'acquisizione dei benefici fiscali e reperire una nuova ditta appaltatrice. A fronte di tali circostanze, il ha rilevato il difetto di legittimazione della e CP_1 Pt_1 comunque l'inammissibilità dell'impugnazione della prima delibera e, parzialmente, della seconda, per inutile decorso del termine di 30 giorni, vertendosi in ipotesi di annullabilità.
Quanto al merito, non poteva ritenersi sussistere alcuna discordanza tra l'ordine del giorno e la delibera del 21.7.2023, mentre, quanto a quella dl 31.7.2023, laddove deliberava l'inizio dei lavori e la predisposizione del progetto da parte dell'ing. essa non era che l'esito di tutte Per_3 le precedenti delibere assunte anche col voto dell'attrice.
Quanto infine alla mancata costituzione del fondo speciale, trattandosi di lavori da effettuarsi con beneficio fiscale integrale e senza alcun importo a carico dei condomini, questo non doveva ritenersi necessario.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, quanto ai vizi comportanti l'annullamento delle delibere, ha rilevato il difetto di legittimazione o di titolarità attiva dell'azione ex art 1137 c.c. dell'attrice, per essere stata ella presente per delega ad entrambe le assemblee, senza in alcun modo dissentire, non potendo così più procedere all'impugnazione per annullamento.
Quanto invece al vizio di nullità della delibera del 31.7.2023, per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 n. IV c.c., il primo Giudice ha ritenuto che la normativa speciale in materia di ecobonus produca effetti derogatori del disposto dell'art. 1135 co 1 n. 4 c.c. e che l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito renda temporaneamente superflua la necessità di costituire un fondo speciale, posto che la convenienza dell'operazione è quella di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi, ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad eseguire i lavori. Nel caso di specie, il contratto con HO prevedeva un beneficio fiscale al 100%, senza nessun esborso per i lavori, e non era pertanto necessario costituire un fondo speciale. In ogni caso, il fondo speciale era stato costituito nella successiva assemblea del 5.10.2023 (quando l'incarico di effettuare i lavori era stato conferito ad altra impresa) ed era perciò venuto meno l'interesse all'impugnativa della precedente delibera. In ogni caso, la delibera che approvava i lavori relativi al Superbonus era in realtà quella del 5.11.2022, non impugnata, e non quella del
31.7.2023.
pagina 4 di 11 ha proposto appello parziale, chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza, di dichiarare nulla la delibera assembleare del 31.07.2023, disponendo per l'effetto che il restituisca all'appellante le somme relative alla quota di spese per CP_1
la pratica dei lavori del Superbonus dalla stessa pagate a fronte del rigetto in primo grado della domanda di nullità della delibera.
L'appello è fondato sui seguenti motivi:
1) Errata valutazione dei documenti versati in atti. Adesione ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui la normativa del Superbonus derogherebbe alle regole del codice civile sul condominio.
L'appellante ha premesso che la disciplina in tema di Superbonus ha derogato espressamente alle regole civilistiche sulle maggioranze necessarie in assemblea per assumere delibere valide, ma nulla ha previsto circa l'obbligo imposto dall'art. 1135 c.c. di costituire un fondo speciale, quando si approvano interventi di manutenzione straordinaria (quali sono i lavori relativi al
Superbonus).
Ciò premesso, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che il contratto di appalto con la HO S.r.l. prevedesse un beneficio fiscale al 100%, escludendo ogni tipo di esborso per i lavori, e quindi nel porre a sostegno della decisione le statuizioni della sentenza n. 2139/2022 del Tribunale di Bologna, secondo cui, solo ove sia previsto un esborso monetario certo (e non meramente eventuale), sarebbe necessario costituire il fondo speciale, servendo lo stesso a garantire la solvibilità del . CP_1
Secondo l'appellante, nel caso di specie, i lavori avevano comportato per il un CP_1 esborso certo e già pattuito. Infatti erano stati sottoscritti due contratti d'appalto: - uno nel quale si era statuito che l'appaltatore avrebbe applicato uno sconto in fattura per l'intero importo dei lavori, ma il 10% dell'importo avrebbe dovuto essere pagato alla firma del contratto, quindi ancor prima dell'inizio dei lavori;
- uno nel quale si era statuito che l'appaltatore avrebbe applicato lo sconto in fattura solo sull'importo dei lavori meno il 10%, quota questa che sarebbe rimasta a carico dei condomini. I primi acconti del predetto 10% (per € 25.000,00) sarebbero stati pagati alla HO dal Condominio il 15.9 e il 26.9.2023 (docc. 8 e 13 del fascicolo del convenuto). Il contratto prevedeva poi pagamenti rateali, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
pagina 5 di 11 Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto ritenere nulla la delibera, in quanto non era stato costituito il fondo speciale, quantomeno con riferimento ai primi acconti dovuti alla HO.
Secondo l'appellante, deve peraltro ritenersi - sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria - che il fondo speciale debba essere costituito per un ammontare equivalente a quello dei lavori da effettuare, anche nei casi in cui sia prevista la fruizione dei bonus fiscali, mediante detrazione diretta. In tali casi, andrà comunque costituito il fondo e il pagamento dovrà essere effettuato prelevando le somme dal fondo stesso. La necessità di creare il fondo speciale, deriva anche dal fatto che vi possono essere opere non detraibili per loro natura o per sforamento dei massimali o per eventuali interventi aggiuntivi e/o varianti, resisi necessari in corso d'opera.
Ad avviso della , il condominio deve quindi tenere conto preventivamente di tutti i Pt_1 possibili rischi e imprevisti che si possono presentare e stabilire l'ammontare delle somme da destinare al fondo speciale, conservando un margine di sicurezza per eventuali imprevisti, al fine di proteggere l'esposizione dei singoli condomini.
2) Errata valutazione da parte del Tribunale di un difetto di interesse all'impugnazione, essendo stato costituito il fondo speciale nella successiva assemblea del 5.10.2023, allorché
l'incarico dei lavori veniva conferito ad altra impresa, e in quanto la delibera che approvava i lavori del Superbonus era quella del 5.11.2022, mai impugnata.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che, nella successiva assemblea straordinaria del
5.10.2023 (a seguito dell'impugnazione delle delibere assembleari da parte della ), il Pt_1
abbia autorizzato l'amministratore ad aprire un conto corrente per la gestione CP_1
straordinaria (doc. 12) non sanerebbe la delibera precedente, se dichiarata nulla a seguito d'impugnazione. Al contrario, la nullità della delibera del 31.7.2023 inficerebbe e travolgerebbe anche le delibere successivamente assunte sul punto e quindi anche quella del 5.10.2023.
Sul conto corrente aperto a seguito della delibera del 5.10 non erano state del resto accantonate somme atte a costituire il fondo speciale, né l'amministratore aveva stabilito in modo analitico l'ammontare delle somme da destinare al fondo, né ancora era stata inserita la relativa voce di spesa nel bilancio condominiale, così permanendo - secondo la tesi dell'appellante - tutto l'interesse all'impugnativa della delibera oggetto di causa.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel ritenere che la vera delibera che aveva approvato i lavori con il Superbonus era quella del 5.11.2022 (doc. 4), mai impugnata;
con tale delibera non era stata infatti nemmeno individuata la ditta esecutrice dei lavori, né era stata richiamata una bozza di pagina 6 di 11 contratto, né un'ipotetica previsione di spesa. All'atto di approvazione della stessa, non vi erano pertanto le basi per costituire il fondo speciale (fondo infatti non costituito).
Solo con la delibera del 31.07.2023, vi era stata la definitiva e concreta approvazione dei lavori con il Superbonus, con contezza dei costi da sostenersi e pertanto con la concreta possibilità di costituire il fondo speciale.
Il primo Giudice avrebbe infine citato, a sostegno della decisione, sentenze di merito relative a fattispecie diverse rispetto al caso in esame (nelle quali i lavori erano stati ultimati prima dell'adozione delle delibere), operando pertanto richiami del tutto inconferenti.
Per i motivi esposti, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra Parte_1
precisate.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo alla Corte, in via Controparte_4
preliminare, di accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello; nel merito, di respingere l'appello.
Quanto al primo profilo, il fondo speciale di cui l'appellante lamentava la mancata costituzione nel corso dell'assemblea del 31.07.23 era stato di fatto costituito nella successiva assemblea del
5.10.2023 allorquando l'assemblea, preso atto dell'inadempimento della società HO alle obbligazioni contrattuali assunte, decideva di conferire l'incarico ad altra e diversa società e costituiva il fondo in oggetto, fondo che non era stato poi alimentato, atteso che anche la successiva Impresa designata aveva omesso di dar seguito all'incarico ricevuto, rendendosi inadempiente.
La nuova delibera era sostitutiva della precedente, con conseguente venir meno di ogni interesse a coltivare l'impugnazione della prima delibera.
La avrebbe peraltro dovuto impugnare le delibere assunte nel corso delle assemblee Pt_1
del 03.04.21 e del 05.11.22 (docc. 3-5), con le quali erano stati approvati i lavori straordinari relativi al Superbonus 110%, delibere assunte con il voto favorevole dell'odierna appellante. Il deliberato della successiva assemblea del 31.07.23 era infatti una mera esecuzione di quanto già precedentemente deliberato.
I lavori non erano poi mai stati iniziati dalla HO, con conseguente carenza di ogni interesse alla costituzione del fondo.
pagina 7 di 11 Nel merito, il appellato ha precisato che l'operatività dell'art. 1135 I co n. 4 c.c. CP_1
era derogata, nelle ipotesi di delibere aventi per oggetto lavori da eseguirsi con il meccanismo del bonus fiscale al 100%. In relazione agli interventi deliberati dal Controparte_1
[...
, era ancora possibile usufruire del Super Bonus 110%, utilizzando le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), in quanto in base al D.L. n. 144/2022
(decreto aiuti ter) tale possibilità era stata mantenuta soltanto per quei Condomini che avevano deliberato l'esecuzione dei lavori entro il 18.11.2022 e presentato la entro il 31.12.22, Pt_2
come nel caso di specie (docc. 4-6). In ipotesi di applicazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, nonché dell'aliquota del 110 o del 100%, diventava inutile la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c., atteso che i lavori sarebbero stati pagati, senza esborsi monetari da parte del . L'unico contratto CP_1
stipulato con HO prevedeva infatti il meccanismo dello sconto in fattura per l'intero importo dei lavori (€ 618.712,57).
I pagamenti, per complessivi € 25.000,00, effettuati dal a settembre 2023 (ved. CP_1
fatture sub doc. 13) non rappresentavano affatto un acconto del 10% del costo dei lavori (mai concordato), ma il saldo di oneri finanziari (come evincibile dalle causali) che esulavano dal contratto di appalto e dalle opere edili ivi descritte. Nessun importo era stato versato alla
HO per i lavori del Superbonus, in quanto non era previsto alcun pagamento diretto da parte del Condominio e in quanto i lavori non erano neppure iniziati.
L'appellato ha infine eccepito la tardività della domanda di restituzione delle somme già versate dalla e relative alla sua quota per la pratica dei lavori del Superbonus, in quanto non Pt_1 formulata nel giudizio di primo grado. La domanda era anche generica, non avendo l'appellante né qualificato, né quantificato gli importi chiesti in restituzione.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo di appello, secondo l'appellante il Tribunale di Monza avrebbe erroneamente valutato la documentazione in atti, nel ritenere che il contratto con la HO non prevedesse alcun esborso in capo ai condomini per i lavori del Superbonus, ma disponesse un beneficio fiscale al 100%.
pagina 8 di 11 In ogni caso, ad avviso dell'appellante, anche in caso di applicazione dei bonus fiscali, il fondo speciale avrebbe dovuto essere costituito, come stabilito dalla giurisprudenza prevalente.
Il motivo non è fondato.
Il contratto di appalto concluso tra il e la società HO Group Controparte_1
(doc. 6 di parte ricorrente e doc. 11 di parte convenuta) precisa espressamente al punto 3 che il committente ha deciso di avvalersi dell'istituto dello sconto in fattura ex art. 121 co 1 lett. d) legge 77/2020 e che l'appaltatore applicherà uno sconto in fattura pari ad € 618.712,57 (importo pari al corrispettivo totale dell'appalto, come precisato al punto 2).
Il punto 3 prevede infatti quanto segue:
Non rileva poi l'altro “contratto” prodotto dall'appellante, documento incompleto, privo di data e recante la sola firma dell'amministratrice condominiale , che pare costituire una Persona_1
mera bozza precontrattuale, superata con la stipulazione del contratto del 31.7.2023, sub doc.
6. Non può del resto condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui sarebbero stati stipulati due contratti, aventi ad oggetto i medesimi lavori, ma contenenti diversa disciplina in punto di modalità di pagamento.
Deve pertanto aversi riguardo ai fini del decidere al solo contratto sub doc. 6.
Allo stesso modo, non rilevano i due pagamenti effettuati dal per € Controparte_5
25.000,00 (doc. 8). Essi sono relativi alle fatture prodotte dal convenuto sub doc. CP_1
13 (che recano quale causale “addebito oneri finanziari”) e non costituiscono pertanto acconti sul prezzo delle opere appaltate, trattandosi degli oneri connessi all'applicazione dello sconto in fattura e alla cessione del credito. Tali oneri non sono menzionati nel contratto tra le parti, relativo ai lavori approvati nella delibera del 31.7.2023, e quindi esulano dalla delibera impugnata.
pagina 9 di 11 Ciò posto, deve ritenersi che nel caso in cui l'intervento di manutenzione straordinaria deliberato dall'assemblea non comporti alcun concreto esborso per il e quindi per CP_1
i condomini (come nel caso di applicazione del meccanismo dello sconto in fattura) non sia necessario costituire un fondo speciale, risultando del resto illogica la costituzione di tale fondo
(che ha lo scopo di accantonare le somme necessarie per far fronte agli esborsi per le opere straordinarie deliberate), nell'ipotesi in cui non vi siano in concreto esborsi da sostenere.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questa Corte, non è necessaria la costituzione del fondo speciale, nell'ipotesi di cessione di credito o sconto in fattura (ved, Trib. Bologna 2139/2022: “l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito rende superflua, temporaneamente, la necessità di costituire un fondo speciale: la convenienza dell'operazione, così come si propone la stessa normativa, è di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad esegue i lavori” e pertanto la normativa speciale produce effetti derogatori nei confronti dell'art. 1135 comma 1 n. 4) c.c.”, che “trovano una loro ratio nello scopo perseguito dalla normativa in materia di efficientamento energetico”. Infatti,
l'obbligo di istituire il fondo speciale “sarebbe un ostacolo all'obiettivo primario che lo stato vuole perseguire con tale normativa, raggiungere un'efficienza energetica degli edifici per ridurre i consumi delle risorse energetiche necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas serra in atmosfera, in quanto, se si obbligasse il privato a dover compiere un esborso iniziale, evidentemente rilevante, sarebbe scoraggiato dall'intraprendere un'innovazione di tale portata stante l'impossibilità di sostenerne i costi”; ved. anche Trib. Trani, sentenza del 14/3/2025).
La delibera assembleare del 31.7.2023 di approvazione dei lavori di efficientamento energetico di cui al contratto con la HO Group non è pertanto affetta da nullità per mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 co 1 n. 4) c.c.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Deve infatti ritenersi venuto meno ogni interesse di all'impugnazione della Parte_1
delibera del 31.7.2023, in quanto la società HO Group S.r.l. non ha provveduto all'esecuzione dei lavori appaltati - lavori svolti, secondo quanto emerge dagli atti, solo in minima parte -, ha abbandonato il cantiere, con conseguente risoluzione del contratto, tanto che il ha provveduto ad incaricare delle opere altra impresa (dopo aver Controparte_1
aperto, a seguito di delibera del 5.11.2023, un conto corrente per la gestione straordinaria).
Non si comprende pertanto che interesse possa avere l'appellante all'impugnazione di una delibera, a suo dire nulla per mancata costituzione del fondo speciale a copertura dei lavori pagina 10 di 11 approvati con la delibera stessa, dal momento: che tali lavori sono stati interrotti dall'impresa appaltatrice e non hanno avuto alcun seguito, con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale (l'incarico di proseguire e ultimare le opere di efficientamento energetico è stato conferito ad altra impresa, con delibera del 23.11.2023); che in relazione all'esecuzione delle opere di efficientamento energetico il , con la successiva delibera del 5.10.2023, CP_1
ha deciso di aprire un conto corrente per la gestione straordinaria (costituente, ad avviso del il fondo speciale per la realizzazione dei lavori). CP_1
Il mancato accoglimento della domanda di declaratoria di nullità della delibera del 31.7.2023 rende superflua ogni statuizione in ordine alla domanda con cui l'appellante ha chiesto la restituzione delle somme pagate tra dicembre 2024 e marzo 2025, dopo il deposito della sentenza impugnata, per il caso di riforma di quest'ultima “e quindi di dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 31.07.2023”, trattandosi di evenienza non verificatasi.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di media difficoltà e applicando i parametri medi per le prime due fasi e per la fase decisoria e i parametri minimi per la fase di trattazione, non essendovi stata istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il Parte_1
10/10/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore del appellato dele spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il 10/10/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM CA, elettivamente domiciliata in VIA PADRE R. GIULIANI 33
LISSONE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANACLERIO LUCA VITO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA 20 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il
10/10/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Per : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni incombente e declaratoria del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata così giudicare:
In via preliminare e nel merito:
- respingere tutte le eccezioni sollevate dal ed in particolare Controparte_1 l'eccezione preliminare di carenza d'interesse ad agire della signora , in quanto Pt_1 infondate in fatto e diritto per tutti i motivi già dedotti in atti;
- in parziale riforma della sentenza n. 2443/2024 emessa e pubblicata il 10.10.2024 dal
Tribunale di Monza, sezione civile, Giudice dott.ssa Maria Teresa Latella, nel giudizio R.G. n.
2724/2024, non notificata, dichiarare nulla la delibera assembleare del 31.07.2023 impugnata, per i motivi tutti di cui in narrativa, disponendo che il restituisca alla signora CP_1
le somme relative alla sua quota per la “pratica dei lavori del Superbonus” dalla Pt_1 stessa pagate a fronte del rigetto in primo grado della sua domanda di nullità della delibera del 31.07.2023 impugnata;
Con vittoria di spese di lite, spese generali ed oneri fiscali per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con condanna dell'appellato anche alla restituzione, totale o parziale, degli importi già ricevuti in prime cure a tale titolo, il tutto oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali.”
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
In via preliminare:
- accertare, in relazione all'unico motivo di appello proposto, la carenza di interesse ad agire dell'appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la presente impugnazione.
In via principale:
- respingere nel miglior modo l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data 10.10.24 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo: - che sino al luglio 2023 le 5 unità Controparte_2
immobiliari di via E. Fieramosca n. 22, tutte di proprietà di soggetti diversi, non formavano un
Condominio; - che il 21.7.2023 veniva convocata un'assemblea per costituire il Condominio e sul seguente ordine del giorno: “
1. costituzione Condominio e nomina ufficiale dell'Amministratore sig.ra 2. Autorizzazione attribuzione Codice Fiscale presso Persona_1
Agenzia delle Entrate;
3. Apertura c/c Condominiale presso Banca Popolare di Sondrio Ag.
Desio;
4. geometra o equivalente per predisposizione tabelle millesimali;
5. Varie ed CP_3 pagina 2 di 11 eventuali”; - che all'assemblea l'attrice partecipava conferendo delega alla sig.ra ; Persona_2
- che, con la maggioranza di 4 condomini su 5, l'assemblea deliberava di costituire il
Condominio e di nominare quale amministratore la sig. , autorizzandola a Persona_1 comunicare all'Agenzia delle Entrate la costituzione del Condominio per l'ottenimento del codice fiscale e ad aprire un conto corrente bancario intestato al Condominio;
- che l'assemblea nominava lo studio dell'ing. , in qualità di tecnico per la predisposizione delle tabelle Per_3 millesimali e rinviava a nuova convocazione di assemblea “per discutere della partecipazione al 110“; - che il 31.7.2023 si teneva assemblea straordinaria sul seguente ordine del giorno: “1.
Discutere in merito alla data di inizio lavori;
2. Informazioni da parte dei tecnici e dell'impresa che eseguirà le opere;
3. Varie ed eventuali”; - che all'assemblea l'ing. informava i Per_3 condomini di “aver preparato il progetto … e che i lavori potevano iniziare sin da settembre e avrebbero dovuto terminare entro il 31.12.2023”, di “aver predisposto la legge 10 e il fascicolo lavoro con i vari costi” e leggeva ai condomini il contratto predisposto dalla HO Group
S.r.l.; - che l'assemblea deliberava all'unanimità di procedere con i lavori e di nominare come impresa appaltatrice la HO Group S.r.l., autorizzando l'amministratore a firmare il relativo contratto d'appalto.
La ha contestato l'invalidità delle due delibere sopra citate, sia per la genericità Pt_1
dell'oggetto di cui agli odg (in nessuno si faceva riferimento all'argomento Superbonus, né allo studio di fattibilità o all'approvazione dello stesso ed alla specifica dei lavori), sia per non esser mai stato conferito ad un tecnico l'incarico per le indagini preliminari e per lo studio di fattibilità, sia infine per l'assenza di una delibera specifica di ”adesione al 110%“. Ha rilevato poi la nullità delle delibere, in quanto carenti degli elementi essenziali e per non essere stato costituito il fondo speciale di cui all'art 1135 co 1 n. 4 c.c. Ha infine lamentato che, con bonifici del 14.9.2023 e 26.9.2023, il aveva pagato alla HO Group S.r.l., Controparte_1
incaricata dei lavori, la somma complessiva di € 25.000,00 (doc. 8), quale acconto sul totale di
€ 61.871,26, pari al 10% dei lavori da eseguirsi (circostanza incomprensibile, a fronte degli accordi contrattuali), quando già dall'inizio del mese di ottobre 2023 la HO Group S.r.l. aveva abbandonato il cantiere, lasciandolo privo delle opportune sicurezze, dopo aver eseguito una minima percentuale dei lavori.
Si è costituito in giudizio il , eccependo innanzitutto la nullità del ricorso, per CP_1 indeterminatezza dell'oggetto (non essendo specificamente indicate le delibere impugnate).
Nel merito, ha allegato, secondo la loro cronologia, tutte le delibere assembleari - approvate anche dall'attrice e precedenti alla costituzione formale del Condominio e alla nomina pagina 3 di 11 dell'amministratore - che avevano condotto all'approvazione dei lavori straordinari tramite il
Superbonus ex D.L. 34/2020 e all'incarico ad di sottoscrivere il contratto, seguire Persona_2 le pratiche per l'acquisizione dei benefici fiscali e reperire una nuova ditta appaltatrice. A fronte di tali circostanze, il ha rilevato il difetto di legittimazione della e CP_1 Pt_1 comunque l'inammissibilità dell'impugnazione della prima delibera e, parzialmente, della seconda, per inutile decorso del termine di 30 giorni, vertendosi in ipotesi di annullabilità.
Quanto al merito, non poteva ritenersi sussistere alcuna discordanza tra l'ordine del giorno e la delibera del 21.7.2023, mentre, quanto a quella dl 31.7.2023, laddove deliberava l'inizio dei lavori e la predisposizione del progetto da parte dell'ing. essa non era che l'esito di tutte Per_3 le precedenti delibere assunte anche col voto dell'attrice.
Quanto infine alla mancata costituzione del fondo speciale, trattandosi di lavori da effettuarsi con beneficio fiscale integrale e senza alcun importo a carico dei condomini, questo non doveva ritenersi necessario.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, quanto ai vizi comportanti l'annullamento delle delibere, ha rilevato il difetto di legittimazione o di titolarità attiva dell'azione ex art 1137 c.c. dell'attrice, per essere stata ella presente per delega ad entrambe le assemblee, senza in alcun modo dissentire, non potendo così più procedere all'impugnazione per annullamento.
Quanto invece al vizio di nullità della delibera del 31.7.2023, per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 n. IV c.c., il primo Giudice ha ritenuto che la normativa speciale in materia di ecobonus produca effetti derogatori del disposto dell'art. 1135 co 1 n. 4 c.c. e che l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito renda temporaneamente superflua la necessità di costituire un fondo speciale, posto che la convenienza dell'operazione è quella di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi, ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad eseguire i lavori. Nel caso di specie, il contratto con HO prevedeva un beneficio fiscale al 100%, senza nessun esborso per i lavori, e non era pertanto necessario costituire un fondo speciale. In ogni caso, il fondo speciale era stato costituito nella successiva assemblea del 5.10.2023 (quando l'incarico di effettuare i lavori era stato conferito ad altra impresa) ed era perciò venuto meno l'interesse all'impugnativa della precedente delibera. In ogni caso, la delibera che approvava i lavori relativi al Superbonus era in realtà quella del 5.11.2022, non impugnata, e non quella del
31.7.2023.
pagina 4 di 11 ha proposto appello parziale, chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza, di dichiarare nulla la delibera assembleare del 31.07.2023, disponendo per l'effetto che il restituisca all'appellante le somme relative alla quota di spese per CP_1
la pratica dei lavori del Superbonus dalla stessa pagate a fronte del rigetto in primo grado della domanda di nullità della delibera.
L'appello è fondato sui seguenti motivi:
1) Errata valutazione dei documenti versati in atti. Adesione ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui la normativa del Superbonus derogherebbe alle regole del codice civile sul condominio.
L'appellante ha premesso che la disciplina in tema di Superbonus ha derogato espressamente alle regole civilistiche sulle maggioranze necessarie in assemblea per assumere delibere valide, ma nulla ha previsto circa l'obbligo imposto dall'art. 1135 c.c. di costituire un fondo speciale, quando si approvano interventi di manutenzione straordinaria (quali sono i lavori relativi al
Superbonus).
Ciò premesso, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che il contratto di appalto con la HO S.r.l. prevedesse un beneficio fiscale al 100%, escludendo ogni tipo di esborso per i lavori, e quindi nel porre a sostegno della decisione le statuizioni della sentenza n. 2139/2022 del Tribunale di Bologna, secondo cui, solo ove sia previsto un esborso monetario certo (e non meramente eventuale), sarebbe necessario costituire il fondo speciale, servendo lo stesso a garantire la solvibilità del . CP_1
Secondo l'appellante, nel caso di specie, i lavori avevano comportato per il un CP_1 esborso certo e già pattuito. Infatti erano stati sottoscritti due contratti d'appalto: - uno nel quale si era statuito che l'appaltatore avrebbe applicato uno sconto in fattura per l'intero importo dei lavori, ma il 10% dell'importo avrebbe dovuto essere pagato alla firma del contratto, quindi ancor prima dell'inizio dei lavori;
- uno nel quale si era statuito che l'appaltatore avrebbe applicato lo sconto in fattura solo sull'importo dei lavori meno il 10%, quota questa che sarebbe rimasta a carico dei condomini. I primi acconti del predetto 10% (per € 25.000,00) sarebbero stati pagati alla HO dal Condominio il 15.9 e il 26.9.2023 (docc. 8 e 13 del fascicolo del convenuto). Il contratto prevedeva poi pagamenti rateali, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
pagina 5 di 11 Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto ritenere nulla la delibera, in quanto non era stato costituito il fondo speciale, quantomeno con riferimento ai primi acconti dovuti alla HO.
Secondo l'appellante, deve peraltro ritenersi - sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria - che il fondo speciale debba essere costituito per un ammontare equivalente a quello dei lavori da effettuare, anche nei casi in cui sia prevista la fruizione dei bonus fiscali, mediante detrazione diretta. In tali casi, andrà comunque costituito il fondo e il pagamento dovrà essere effettuato prelevando le somme dal fondo stesso. La necessità di creare il fondo speciale, deriva anche dal fatto che vi possono essere opere non detraibili per loro natura o per sforamento dei massimali o per eventuali interventi aggiuntivi e/o varianti, resisi necessari in corso d'opera.
Ad avviso della , il condominio deve quindi tenere conto preventivamente di tutti i Pt_1 possibili rischi e imprevisti che si possono presentare e stabilire l'ammontare delle somme da destinare al fondo speciale, conservando un margine di sicurezza per eventuali imprevisti, al fine di proteggere l'esposizione dei singoli condomini.
2) Errata valutazione da parte del Tribunale di un difetto di interesse all'impugnazione, essendo stato costituito il fondo speciale nella successiva assemblea del 5.10.2023, allorché
l'incarico dei lavori veniva conferito ad altra impresa, e in quanto la delibera che approvava i lavori del Superbonus era quella del 5.11.2022, mai impugnata.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che, nella successiva assemblea straordinaria del
5.10.2023 (a seguito dell'impugnazione delle delibere assembleari da parte della ), il Pt_1
abbia autorizzato l'amministratore ad aprire un conto corrente per la gestione CP_1
straordinaria (doc. 12) non sanerebbe la delibera precedente, se dichiarata nulla a seguito d'impugnazione. Al contrario, la nullità della delibera del 31.7.2023 inficerebbe e travolgerebbe anche le delibere successivamente assunte sul punto e quindi anche quella del 5.10.2023.
Sul conto corrente aperto a seguito della delibera del 5.10 non erano state del resto accantonate somme atte a costituire il fondo speciale, né l'amministratore aveva stabilito in modo analitico l'ammontare delle somme da destinare al fondo, né ancora era stata inserita la relativa voce di spesa nel bilancio condominiale, così permanendo - secondo la tesi dell'appellante - tutto l'interesse all'impugnativa della delibera oggetto di causa.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel ritenere che la vera delibera che aveva approvato i lavori con il Superbonus era quella del 5.11.2022 (doc. 4), mai impugnata;
con tale delibera non era stata infatti nemmeno individuata la ditta esecutrice dei lavori, né era stata richiamata una bozza di pagina 6 di 11 contratto, né un'ipotetica previsione di spesa. All'atto di approvazione della stessa, non vi erano pertanto le basi per costituire il fondo speciale (fondo infatti non costituito).
Solo con la delibera del 31.07.2023, vi era stata la definitiva e concreta approvazione dei lavori con il Superbonus, con contezza dei costi da sostenersi e pertanto con la concreta possibilità di costituire il fondo speciale.
Il primo Giudice avrebbe infine citato, a sostegno della decisione, sentenze di merito relative a fattispecie diverse rispetto al caso in esame (nelle quali i lavori erano stati ultimati prima dell'adozione delle delibere), operando pertanto richiami del tutto inconferenti.
Per i motivi esposti, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra Parte_1
precisate.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo alla Corte, in via Controparte_4
preliminare, di accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello; nel merito, di respingere l'appello.
Quanto al primo profilo, il fondo speciale di cui l'appellante lamentava la mancata costituzione nel corso dell'assemblea del 31.07.23 era stato di fatto costituito nella successiva assemblea del
5.10.2023 allorquando l'assemblea, preso atto dell'inadempimento della società HO alle obbligazioni contrattuali assunte, decideva di conferire l'incarico ad altra e diversa società e costituiva il fondo in oggetto, fondo che non era stato poi alimentato, atteso che anche la successiva Impresa designata aveva omesso di dar seguito all'incarico ricevuto, rendendosi inadempiente.
La nuova delibera era sostitutiva della precedente, con conseguente venir meno di ogni interesse a coltivare l'impugnazione della prima delibera.
La avrebbe peraltro dovuto impugnare le delibere assunte nel corso delle assemblee Pt_1
del 03.04.21 e del 05.11.22 (docc. 3-5), con le quali erano stati approvati i lavori straordinari relativi al Superbonus 110%, delibere assunte con il voto favorevole dell'odierna appellante. Il deliberato della successiva assemblea del 31.07.23 era infatti una mera esecuzione di quanto già precedentemente deliberato.
I lavori non erano poi mai stati iniziati dalla HO, con conseguente carenza di ogni interesse alla costituzione del fondo.
pagina 7 di 11 Nel merito, il appellato ha precisato che l'operatività dell'art. 1135 I co n. 4 c.c. CP_1
era derogata, nelle ipotesi di delibere aventi per oggetto lavori da eseguirsi con il meccanismo del bonus fiscale al 100%. In relazione agli interventi deliberati dal Controparte_1
[...
, era ancora possibile usufruire del Super Bonus 110%, utilizzando le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), in quanto in base al D.L. n. 144/2022
(decreto aiuti ter) tale possibilità era stata mantenuta soltanto per quei Condomini che avevano deliberato l'esecuzione dei lavori entro il 18.11.2022 e presentato la entro il 31.12.22, Pt_2
come nel caso di specie (docc. 4-6). In ipotesi di applicazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, nonché dell'aliquota del 110 o del 100%, diventava inutile la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c., atteso che i lavori sarebbero stati pagati, senza esborsi monetari da parte del . L'unico contratto CP_1
stipulato con HO prevedeva infatti il meccanismo dello sconto in fattura per l'intero importo dei lavori (€ 618.712,57).
I pagamenti, per complessivi € 25.000,00, effettuati dal a settembre 2023 (ved. CP_1
fatture sub doc. 13) non rappresentavano affatto un acconto del 10% del costo dei lavori (mai concordato), ma il saldo di oneri finanziari (come evincibile dalle causali) che esulavano dal contratto di appalto e dalle opere edili ivi descritte. Nessun importo era stato versato alla
HO per i lavori del Superbonus, in quanto non era previsto alcun pagamento diretto da parte del Condominio e in quanto i lavori non erano neppure iniziati.
L'appellato ha infine eccepito la tardività della domanda di restituzione delle somme già versate dalla e relative alla sua quota per la pratica dei lavori del Superbonus, in quanto non Pt_1 formulata nel giudizio di primo grado. La domanda era anche generica, non avendo l'appellante né qualificato, né quantificato gli importi chiesti in restituzione.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo di appello, secondo l'appellante il Tribunale di Monza avrebbe erroneamente valutato la documentazione in atti, nel ritenere che il contratto con la HO non prevedesse alcun esborso in capo ai condomini per i lavori del Superbonus, ma disponesse un beneficio fiscale al 100%.
pagina 8 di 11 In ogni caso, ad avviso dell'appellante, anche in caso di applicazione dei bonus fiscali, il fondo speciale avrebbe dovuto essere costituito, come stabilito dalla giurisprudenza prevalente.
Il motivo non è fondato.
Il contratto di appalto concluso tra il e la società HO Group Controparte_1
(doc. 6 di parte ricorrente e doc. 11 di parte convenuta) precisa espressamente al punto 3 che il committente ha deciso di avvalersi dell'istituto dello sconto in fattura ex art. 121 co 1 lett. d) legge 77/2020 e che l'appaltatore applicherà uno sconto in fattura pari ad € 618.712,57 (importo pari al corrispettivo totale dell'appalto, come precisato al punto 2).
Il punto 3 prevede infatti quanto segue:
Non rileva poi l'altro “contratto” prodotto dall'appellante, documento incompleto, privo di data e recante la sola firma dell'amministratrice condominiale , che pare costituire una Persona_1
mera bozza precontrattuale, superata con la stipulazione del contratto del 31.7.2023, sub doc.
6. Non può del resto condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui sarebbero stati stipulati due contratti, aventi ad oggetto i medesimi lavori, ma contenenti diversa disciplina in punto di modalità di pagamento.
Deve pertanto aversi riguardo ai fini del decidere al solo contratto sub doc. 6.
Allo stesso modo, non rilevano i due pagamenti effettuati dal per € Controparte_5
25.000,00 (doc. 8). Essi sono relativi alle fatture prodotte dal convenuto sub doc. CP_1
13 (che recano quale causale “addebito oneri finanziari”) e non costituiscono pertanto acconti sul prezzo delle opere appaltate, trattandosi degli oneri connessi all'applicazione dello sconto in fattura e alla cessione del credito. Tali oneri non sono menzionati nel contratto tra le parti, relativo ai lavori approvati nella delibera del 31.7.2023, e quindi esulano dalla delibera impugnata.
pagina 9 di 11 Ciò posto, deve ritenersi che nel caso in cui l'intervento di manutenzione straordinaria deliberato dall'assemblea non comporti alcun concreto esborso per il e quindi per CP_1
i condomini (come nel caso di applicazione del meccanismo dello sconto in fattura) non sia necessario costituire un fondo speciale, risultando del resto illogica la costituzione di tale fondo
(che ha lo scopo di accantonare le somme necessarie per far fronte agli esborsi per le opere straordinarie deliberate), nell'ipotesi in cui non vi siano in concreto esborsi da sostenere.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questa Corte, non è necessaria la costituzione del fondo speciale, nell'ipotesi di cessione di credito o sconto in fattura (ved, Trib. Bologna 2139/2022: “l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito rende superflua, temporaneamente, la necessità di costituire un fondo speciale: la convenienza dell'operazione, così come si propone la stessa normativa, è di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad esegue i lavori” e pertanto la normativa speciale produce effetti derogatori nei confronti dell'art. 1135 comma 1 n. 4) c.c.”, che “trovano una loro ratio nello scopo perseguito dalla normativa in materia di efficientamento energetico”. Infatti,
l'obbligo di istituire il fondo speciale “sarebbe un ostacolo all'obiettivo primario che lo stato vuole perseguire con tale normativa, raggiungere un'efficienza energetica degli edifici per ridurre i consumi delle risorse energetiche necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas serra in atmosfera, in quanto, se si obbligasse il privato a dover compiere un esborso iniziale, evidentemente rilevante, sarebbe scoraggiato dall'intraprendere un'innovazione di tale portata stante l'impossibilità di sostenerne i costi”; ved. anche Trib. Trani, sentenza del 14/3/2025).
La delibera assembleare del 31.7.2023 di approvazione dei lavori di efficientamento energetico di cui al contratto con la HO Group non è pertanto affetta da nullità per mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 co 1 n. 4) c.c.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Deve infatti ritenersi venuto meno ogni interesse di all'impugnazione della Parte_1
delibera del 31.7.2023, in quanto la società HO Group S.r.l. non ha provveduto all'esecuzione dei lavori appaltati - lavori svolti, secondo quanto emerge dagli atti, solo in minima parte -, ha abbandonato il cantiere, con conseguente risoluzione del contratto, tanto che il ha provveduto ad incaricare delle opere altra impresa (dopo aver Controparte_1
aperto, a seguito di delibera del 5.11.2023, un conto corrente per la gestione straordinaria).
Non si comprende pertanto che interesse possa avere l'appellante all'impugnazione di una delibera, a suo dire nulla per mancata costituzione del fondo speciale a copertura dei lavori pagina 10 di 11 approvati con la delibera stessa, dal momento: che tali lavori sono stati interrotti dall'impresa appaltatrice e non hanno avuto alcun seguito, con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale (l'incarico di proseguire e ultimare le opere di efficientamento energetico è stato conferito ad altra impresa, con delibera del 23.11.2023); che in relazione all'esecuzione delle opere di efficientamento energetico il , con la successiva delibera del 5.10.2023, CP_1
ha deciso di aprire un conto corrente per la gestione straordinaria (costituente, ad avviso del il fondo speciale per la realizzazione dei lavori). CP_1
Il mancato accoglimento della domanda di declaratoria di nullità della delibera del 31.7.2023 rende superflua ogni statuizione in ordine alla domanda con cui l'appellante ha chiesto la restituzione delle somme pagate tra dicembre 2024 e marzo 2025, dopo il deposito della sentenza impugnata, per il caso di riforma di quest'ultima “e quindi di dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 31.07.2023”, trattandosi di evenienza non verificatasi.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di media difficoltà e applicando i parametri medi per le prime due fasi e per la fase decisoria e i parametri minimi per la fase di trattazione, non essendovi stata istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2443/2024, pubblicata il Parte_1
10/10/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore del appellato dele spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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