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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2024, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. CO OT, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note ditrattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 25.10.24 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8345/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Madonna Giancarlo
e e in persona del presidente p.t., rappresentato e CP_1 CP_2 difeso come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.6.24, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva, opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.
ROI-000057370 notificata in data 26.6.24 relativa ad una somma di denaro derivante un accertamento n. 2001.05/06/2017.0065906, CP_1 somme non dovute i quanto oggetto di opposizioni già accolte.
L' si costituva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'ingiunzione in via di autotutela. Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 29.10.2024
Il giudice del lavoro dott. CO OT
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. CO OT, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note ditrattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 25.10.24 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8345/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Madonna Giancarlo
e e in persona del presidente p.t., rappresentato e CP_1 CP_2 difeso come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.6.24, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva, opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.
ROI-000057370 notificata in data 26.6.24 relativa ad una somma di denaro derivante un accertamento n. 2001.05/06/2017.0065906, CP_1 somme non dovute i quanto oggetto di opposizioni già accolte.
L' si costituva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'ingiunzione in via di autotutela. Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 29.10.2024
Il giudice del lavoro dott. CO OT