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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2014/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montecchio Maggiore Parte_1 C.F._1
(VI), Viale Europa n. 62, presso e nello studio dell'Avv. MOLON CHIARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa CP_1 C.F._2
Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. BORGA ELENA e dell'Avv. PASQUALIN MARCO del Foro di
Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta, accertarsi l'inadempimento nelle obbligazioni assunte dal vitaliziante con contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 condannandosi gli eredi del IG. alla restituzione alla IG.ra NA Parte_1
dell'immobile sito in Chiampo (Vi), Via Osvaldo Mazzocco, censito al Catasto Fabbricati Comune di
[...]
Chiampo, Foglio 4, part. 1899 sub. 2 e sub 3, sub 4 e sub 1, e al Catasto Terreni Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1902 e così provvedendo al trasferimento della relativa proprietà; in ogni caso, accertarsi la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di vitalizio del 6.12.2018 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 condannandosi gli eredi del IG. alla restituzione alla IG.ra dell'immobile sito in NA Parte_1
Chiampo (Vi), Via Osvaldo Mazzocco, censito al Catasto Fabbricati Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1899 sub. 2 e sub 3, sub 4 e sub 1, e al Catasto Terreni Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1902 e così provvedendo al trasferimento della relativa proprietà; respingersi, inoltre, ogni domanda svolta dalla IG.ra , anche risarcitoria, perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto, condannandosi la stessa al risarcimento del danno per lite temeraria;
si chiede la trascrizione dell'emananda sentenza avente effetti costitutivi di trasferimento della proprietà, giusta la richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, nel merito, in via principale rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto Parte_1 inammissibili, per carenza di legittimazione passiva e comunque poiché infondate sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare la IGnora alla restituzione della somma di € 20.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che Pt_1 si riterrà di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esposte in atti, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda;
in ogni caso, spese e competenze di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere vedova di Parte_1 Per_2
, deceduto in data 19.6.2002, e madre di , deceduto in data 4.1.2022; di aver
[...] NA
stipulato ancora con il figlio, in data 6.12.2018, un contratto di vitalizio assistenziale mediante il quale aveva trasferito allo stesso la propria quota di nuda proprietà dell'immobile in cui ella risiedeva a fronte pagina 2 di 7 dell'impegno del figlio di prestarle assistenza morale e materiale “per tutta la durata della propria vita”; che il figlio tuttavia era rimasto inadempiente agli obblighi assunti, essendosi limitato a telefonare quotidianamente alla madre, ad andarla a trovare un paio di volte al mese e a farla accompagnare settimanalmente dalla parrucchiera dalla moglie , la quale riceveva per tale servizio una CP_1
mancia di € 20,00; che il figlio aveva anche tenuto condotte contrarie all'obbligo di assistenza in questione, in quanto aveva assunto quale collaboratrice domestica per la madre, a sua insaputa, la medesima , e aveva prelevato dai suoi conti correnti somme per € 47.200,00 complessivi. CP_1
L'attrice chiedeva dunque che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento del vitaliziante o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta in ragione della sua premorienza, con condanna dei suoi eredi, vale a dire della moglie e del figlio CP_1 [...]
, alla restituzione dell'immobile e al trasferimento della relativa proprietà, con ordine di CP_2
trascrizione dell'emananda sentenza.
Costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché quale CP_1
erede non poteva essere chiamato in causa per la risoluzione di un contratto di cui non era contraente,
e nel merito replicava: che visitava la madre tre volte alla settimana e la aiutava nelle NA
incombenze quotidiane, sostituito dalla moglie all'occorrenza; che la nuora teneva la casa della suocera già prima della stipulazione del contratto di vitalizio e non percepiva alcuna mancia per i propri servizi;
che i prelievi di denaro erano indimostrati;
che gli stessi corrispondevano in ogni caso ad elargizioni spontanee della madre;
che la clausola 3 del contratto in atti ne parametrava la durata anche alla vita del vitaliziante;
che comunque il contratto di vitalizio ha natura aleatoria, per cui non è applicabile il rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
che in caso di risoluzione la controparte dovrebbe restituire quanto percepito. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna di alla restituzione della somma equitativamente determinata di € Parte_1
20.000,00.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi Controparte_2
confronti dell'atto di citazione. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e, rigettate le ulteriori richieste probatorie, veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano pagina 3 di 7 rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore e successivo termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in considerazione l'eccezione in rito di difetto di legittimazione passiva formulata dalla parte convenuta, invero da riqualificare quale eccezione nel merito di difetto della titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. S.U. 2951/2016).
Trattasi di eccezione comunque infondata, in quanto correttamente nei confronti degli eredi di
, cui è pervenuta per via ereditaria la quota di un terzo di nuda proprietà dell'immobile NA
abitativo che era stata ceduta con il contratto di vitalizio in atti, viene rivolta la relativa domanda di restituzione.
Va in secondo luogo rilevato che il menzionato contratto di vitalizio (doc. 2 attoreo) è giunto alla sua naturale scadenza in data 4.1.2022, in occasione del decesso del contraente vitaliziante. Alcuna domanda di risoluzione può essere dunque in questa sede accolta, né ai sensi dell'art. 1453 c.c. né ai sensi dell'art. 1463 c.c., in quanto logicamente non è possibile disporre lo scioglimento di un vincolo negoziale già cessato e non più esistente (Cass. n. 20408/2015).
Peraltro, l'azione ex art. 1463 c.c. sarebbe stata in ogni caso infondata perché alla morte del vitaliziante non si verifica un'impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, ma si determina piuttosto un'ipotesi di scadenza naturale del contratto. Tanto è evincibile anche dal tenore letterale della clausola
3 del contratto medesimo, secondo cui “il IGnor si obbliga nei confronti della IGnora NA
, che accetta, a prestare alla stessa, per tutta la durata della propria vita, assistenza Parte_1
morale e materiale”: l'espressione “per tutta la durata della propria vita”, inserita in una frase che ha come soggetto (colui che si obbliga) , non può che fare riferimento alla vita di NA
quest'ultimo, poiché viceversa – ovvero laddove nel contratto notarile de quo si volesse avere riguardo alla vita della vitaliziata – un uso corretto della lingua italiana avrebbe imposto di usare l'espressione
“per tutta la durata della sua vita” (essendo ben nota la funzione tipicamente riflessiva dell'aggettivo possessivo “proprio”).
Parimenti, anche l'azione ex art. 1453 c.c. sarebbe stata in ogni caso infondata (e così anche la domanda di “restituzione dell'immobile”, rectius di restituzione della nuda proprietà di un terzo dell'immobile, qualora la si volesse intendere come proponibile a prescindere dalla proposizione della domanda di pagina 4 di 7 risoluzione del contratto). È stato infatti dimostrato in causa che aveva prestato alla NA
madre l'assistenza morale e materiale cui si era obbligato, esemplificata quale “compagnia e sostegno morale alla vitaliziata, accompagnando la stessa nei luoghi dalla medesima indicati”. La stessa
[...]
ha infatti dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che il figlio la chiamava al telefono Parte_1
quotidianamente dopo aver terminato la propria giornata di lavoro (capitolo di prova n. 1) e che la nuora, su indicazione del marito, la accompagnava settimanalmente dal parrucchiere (capitolo di prova n. 6) e bisettimanalmente a ritirare denaro contate in banca (capitolo di prova n. 7), nuora che parimenti provvedeva ad acquistare i prodotti che la suocera non era in grado di procurarsi autonomamente
(capitolo di prova n. 9) e, una o due volte al mese, i farmaci che la stessa doveva assumere (capitolo di prova n. 12), nonché ad accompagnarla in ambulatorio medico con cadenza bimestrale (capitolo di prova n. 14) e saltuariamente per altre commissioni (capitolo di prova n. 19 e n. 23). Già dunque solo le dichiarazioni confessorie di parte attrice condurrebbero al rigetto delle domande dalla stessa proposte
(cfr. verbale di udienza del 13.6.2023). Dichiarazioni che comunque trovano ulteriore conferma nelle deposizioni testimoniali dei testi (cap. 4: “ho visto la IG.ra , di domenica, Testimone_1 Parte_1
presso l'abitazione del figlio … in alcune occasioni”; cap. 6: “posso solo dire di aver visto, più volte, la IG.ra in auto con la suocera per le vie di Chiampo, anche di fronte alla farmacia”; cap. 7: “io le CP_1
vedevo per le vie di Chiampo e, in alcune occasioni, davanti alla farmacia o davanti al supermercato”; cap. 11 “ … mi diceva che la moglie non era con lui poiché era andata a dare una mano alla Per_1
suocera”; cap. 14: “in alcune occasioni, chiacchierando con o con , gli stessi mi Per_1 CP_1
riferivano di aver accompagnato o di dover accompagnare la dal medico” - verbale di udienza del Pt_1
27.2.2024), (cap. 4: “è vero [che l'attrice consumava il pranzo domenicale in compagnia Testimone_2
del figlio e della nuora, quando stava poco bene], così mi riferiva all'epoca la IG.ra la quale mi Pt_1
faceva vedere conservate in frizzer le scatole di cibo consegnatele dal figlio e dalla nuora in occasione dei pranzi domenicali presso di loro”; cap. 11: “quando il venerdì lavoravo a casa della IG.ra , la nuora Pt_1
veniva a trovarla, circa tre volte al mese, per intrattenersi in convivialità con lei per circa mezz'oretta” - verbale di udienza del 16.4.2024) e (cap. 2: “il faceva visita alla madre Persona_3 Per_1
solitamente il sabato e, ogni volta che ne aveva occasione, passando in zona, andava a salutarla”; cap.
6: “il IG. mi riferiva, all'epoca, che la IG.ra , quotidianamente, su richiesta della suocera, Per_1 CP_1
la accompagnava per ogni necessità di cui questa faceva richiesta - spesa, medico, posta, farmacia e
pagina 5 di 7 parrucchiera - e personalmente ho anche incontrato la IG.ra insieme con la suocera in alcune di CP_1
queste occasioni e, in particolare, al supermercato” - verbale di udienza del 7.11.2024). Le dichiarazioni testimoniali riportate invece dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale invero non smentiscono né scalfiscono la ricostruzione dei fatti che emerge dall'analisi probatoria sopra esposta, in quanto è evidente che se un teste non assiste al compimento di un'azione (quale una visita al domicilio dell'attrice o l'accompagnamento della stessa per commissioni fuori casa) ciò non vuol dire che quell'azione non sia stata compiuta, all'insaputa del teste medesimo.
Così accertato il corretto adempimento da parte di , anche per interposta persona, NA
all'obbligazione di assistenza morale e materiale contrattualmente assunta, desume il giudicante che, così come non sussistevano in ogni caso i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto (già cessato), allo stesso modo non sussistono quelli per condannare gli odierni convenuti alla restituzione della porzione immobiliare ceduta quale controprestazione dell'impegno vitalizio. A diverse conclusioni non potrebbe portare né la circostanza per la quale sarebbe stata assunta per conto di CP_1
quale sua collaboratrice domestica, stante l'eIGuità degli importi alla stessa Parte_1
corrisposti, per quanto in assenza dell'esecuzione delle relative prestazioni, né la circostanza del prelievo di ingenti somme dai rapporti bancari e postali dell'attrice a sua insaputa e per finalità asseritamente estranee a quelle dell'assistenza della genitrice: a tale ultimo proposito, vale la pena osservare che una siffatta condotta non integra un inadempimento al contratto di vitalizio assistenziale in atti (che poneva a carico di le sole obbligazioni di cui alla clausola 3), ma al più un atto indebito che NA
potrà ottenere ristoro mediante una condanna restitutoria delle somme medesime. Condanna non richiesta in questo giudizio ma, a quanto consta dagli scritti difensivi delle parti, in un processo parallelo.
Le domande attoree vanno così rigettate, con conseguente assorbimento della domanda subordinata riconvenzionale formulata dalla parte convenuta.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato e di bassa difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese per quanto riguarda , attesa la contumacia dello stesso. Controparte_2
Così deciso in Vicenza, in data 10 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montecchio Maggiore Parte_1 C.F._1
(VI), Viale Europa n. 62, presso e nello studio dell'Avv. MOLON CHIARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa CP_1 C.F._2
Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. BORGA ELENA e dell'Avv. PASQUALIN MARCO del Foro di
Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta, accertarsi l'inadempimento nelle obbligazioni assunte dal vitaliziante con contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 condannandosi gli eredi del IG. alla restituzione alla IG.ra NA Parte_1
dell'immobile sito in Chiampo (Vi), Via Osvaldo Mazzocco, censito al Catasto Fabbricati Comune di
[...]
Chiampo, Foglio 4, part. 1899 sub. 2 e sub 3, sub 4 e sub 1, e al Catasto Terreni Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1902 e così provvedendo al trasferimento della relativa proprietà; in ogni caso, accertarsi la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di vitalizio del 6.12.2018 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale del 6.12.2018 condannandosi gli eredi del IG. alla restituzione alla IG.ra dell'immobile sito in NA Parte_1
Chiampo (Vi), Via Osvaldo Mazzocco, censito al Catasto Fabbricati Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1899 sub. 2 e sub 3, sub 4 e sub 1, e al Catasto Terreni Comune di Chiampo, Foglio 4, part. 1902 e così provvedendo al trasferimento della relativa proprietà; respingersi, inoltre, ogni domanda svolta dalla IG.ra , anche risarcitoria, perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto, condannandosi la stessa al risarcimento del danno per lite temeraria;
si chiede la trascrizione dell'emananda sentenza avente effetti costitutivi di trasferimento della proprietà, giusta la richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, nel merito, in via principale rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto Parte_1 inammissibili, per carenza di legittimazione passiva e comunque poiché infondate sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare la IGnora alla restituzione della somma di € 20.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che Pt_1 si riterrà di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esposte in atti, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda;
in ogni caso, spese e competenze di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere vedova di Parte_1 Per_2
, deceduto in data 19.6.2002, e madre di , deceduto in data 4.1.2022; di aver
[...] NA
stipulato ancora con il figlio, in data 6.12.2018, un contratto di vitalizio assistenziale mediante il quale aveva trasferito allo stesso la propria quota di nuda proprietà dell'immobile in cui ella risiedeva a fronte pagina 2 di 7 dell'impegno del figlio di prestarle assistenza morale e materiale “per tutta la durata della propria vita”; che il figlio tuttavia era rimasto inadempiente agli obblighi assunti, essendosi limitato a telefonare quotidianamente alla madre, ad andarla a trovare un paio di volte al mese e a farla accompagnare settimanalmente dalla parrucchiera dalla moglie , la quale riceveva per tale servizio una CP_1
mancia di € 20,00; che il figlio aveva anche tenuto condotte contrarie all'obbligo di assistenza in questione, in quanto aveva assunto quale collaboratrice domestica per la madre, a sua insaputa, la medesima , e aveva prelevato dai suoi conti correnti somme per € 47.200,00 complessivi. CP_1
L'attrice chiedeva dunque che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento del vitaliziante o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta in ragione della sua premorienza, con condanna dei suoi eredi, vale a dire della moglie e del figlio CP_1 [...]
, alla restituzione dell'immobile e al trasferimento della relativa proprietà, con ordine di CP_2
trascrizione dell'emananda sentenza.
Costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché quale CP_1
erede non poteva essere chiamato in causa per la risoluzione di un contratto di cui non era contraente,
e nel merito replicava: che visitava la madre tre volte alla settimana e la aiutava nelle NA
incombenze quotidiane, sostituito dalla moglie all'occorrenza; che la nuora teneva la casa della suocera già prima della stipulazione del contratto di vitalizio e non percepiva alcuna mancia per i propri servizi;
che i prelievi di denaro erano indimostrati;
che gli stessi corrispondevano in ogni caso ad elargizioni spontanee della madre;
che la clausola 3 del contratto in atti ne parametrava la durata anche alla vita del vitaliziante;
che comunque il contratto di vitalizio ha natura aleatoria, per cui non è applicabile il rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
che in caso di risoluzione la controparte dovrebbe restituire quanto percepito. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna di alla restituzione della somma equitativamente determinata di € Parte_1
20.000,00.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi Controparte_2
confronti dell'atto di citazione. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e, rigettate le ulteriori richieste probatorie, veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano pagina 3 di 7 rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore e successivo termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in considerazione l'eccezione in rito di difetto di legittimazione passiva formulata dalla parte convenuta, invero da riqualificare quale eccezione nel merito di difetto della titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. S.U. 2951/2016).
Trattasi di eccezione comunque infondata, in quanto correttamente nei confronti degli eredi di
, cui è pervenuta per via ereditaria la quota di un terzo di nuda proprietà dell'immobile NA
abitativo che era stata ceduta con il contratto di vitalizio in atti, viene rivolta la relativa domanda di restituzione.
Va in secondo luogo rilevato che il menzionato contratto di vitalizio (doc. 2 attoreo) è giunto alla sua naturale scadenza in data 4.1.2022, in occasione del decesso del contraente vitaliziante. Alcuna domanda di risoluzione può essere dunque in questa sede accolta, né ai sensi dell'art. 1453 c.c. né ai sensi dell'art. 1463 c.c., in quanto logicamente non è possibile disporre lo scioglimento di un vincolo negoziale già cessato e non più esistente (Cass. n. 20408/2015).
Peraltro, l'azione ex art. 1463 c.c. sarebbe stata in ogni caso infondata perché alla morte del vitaliziante non si verifica un'impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, ma si determina piuttosto un'ipotesi di scadenza naturale del contratto. Tanto è evincibile anche dal tenore letterale della clausola
3 del contratto medesimo, secondo cui “il IGnor si obbliga nei confronti della IGnora NA
, che accetta, a prestare alla stessa, per tutta la durata della propria vita, assistenza Parte_1
morale e materiale”: l'espressione “per tutta la durata della propria vita”, inserita in una frase che ha come soggetto (colui che si obbliga) , non può che fare riferimento alla vita di NA
quest'ultimo, poiché viceversa – ovvero laddove nel contratto notarile de quo si volesse avere riguardo alla vita della vitaliziata – un uso corretto della lingua italiana avrebbe imposto di usare l'espressione
“per tutta la durata della sua vita” (essendo ben nota la funzione tipicamente riflessiva dell'aggettivo possessivo “proprio”).
Parimenti, anche l'azione ex art. 1453 c.c. sarebbe stata in ogni caso infondata (e così anche la domanda di “restituzione dell'immobile”, rectius di restituzione della nuda proprietà di un terzo dell'immobile, qualora la si volesse intendere come proponibile a prescindere dalla proposizione della domanda di pagina 4 di 7 risoluzione del contratto). È stato infatti dimostrato in causa che aveva prestato alla NA
madre l'assistenza morale e materiale cui si era obbligato, esemplificata quale “compagnia e sostegno morale alla vitaliziata, accompagnando la stessa nei luoghi dalla medesima indicati”. La stessa
[...]
ha infatti dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che il figlio la chiamava al telefono Parte_1
quotidianamente dopo aver terminato la propria giornata di lavoro (capitolo di prova n. 1) e che la nuora, su indicazione del marito, la accompagnava settimanalmente dal parrucchiere (capitolo di prova n. 6) e bisettimanalmente a ritirare denaro contate in banca (capitolo di prova n. 7), nuora che parimenti provvedeva ad acquistare i prodotti che la suocera non era in grado di procurarsi autonomamente
(capitolo di prova n. 9) e, una o due volte al mese, i farmaci che la stessa doveva assumere (capitolo di prova n. 12), nonché ad accompagnarla in ambulatorio medico con cadenza bimestrale (capitolo di prova n. 14) e saltuariamente per altre commissioni (capitolo di prova n. 19 e n. 23). Già dunque solo le dichiarazioni confessorie di parte attrice condurrebbero al rigetto delle domande dalla stessa proposte
(cfr. verbale di udienza del 13.6.2023). Dichiarazioni che comunque trovano ulteriore conferma nelle deposizioni testimoniali dei testi (cap. 4: “ho visto la IG.ra , di domenica, Testimone_1 Parte_1
presso l'abitazione del figlio … in alcune occasioni”; cap. 6: “posso solo dire di aver visto, più volte, la IG.ra in auto con la suocera per le vie di Chiampo, anche di fronte alla farmacia”; cap. 7: “io le CP_1
vedevo per le vie di Chiampo e, in alcune occasioni, davanti alla farmacia o davanti al supermercato”; cap. 11 “ … mi diceva che la moglie non era con lui poiché era andata a dare una mano alla Per_1
suocera”; cap. 14: “in alcune occasioni, chiacchierando con o con , gli stessi mi Per_1 CP_1
riferivano di aver accompagnato o di dover accompagnare la dal medico” - verbale di udienza del Pt_1
27.2.2024), (cap. 4: “è vero [che l'attrice consumava il pranzo domenicale in compagnia Testimone_2
del figlio e della nuora, quando stava poco bene], così mi riferiva all'epoca la IG.ra la quale mi Pt_1
faceva vedere conservate in frizzer le scatole di cibo consegnatele dal figlio e dalla nuora in occasione dei pranzi domenicali presso di loro”; cap. 11: “quando il venerdì lavoravo a casa della IG.ra , la nuora Pt_1
veniva a trovarla, circa tre volte al mese, per intrattenersi in convivialità con lei per circa mezz'oretta” - verbale di udienza del 16.4.2024) e (cap. 2: “il faceva visita alla madre Persona_3 Per_1
solitamente il sabato e, ogni volta che ne aveva occasione, passando in zona, andava a salutarla”; cap.
6: “il IG. mi riferiva, all'epoca, che la IG.ra , quotidianamente, su richiesta della suocera, Per_1 CP_1
la accompagnava per ogni necessità di cui questa faceva richiesta - spesa, medico, posta, farmacia e
pagina 5 di 7 parrucchiera - e personalmente ho anche incontrato la IG.ra insieme con la suocera in alcune di CP_1
queste occasioni e, in particolare, al supermercato” - verbale di udienza del 7.11.2024). Le dichiarazioni testimoniali riportate invece dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale invero non smentiscono né scalfiscono la ricostruzione dei fatti che emerge dall'analisi probatoria sopra esposta, in quanto è evidente che se un teste non assiste al compimento di un'azione (quale una visita al domicilio dell'attrice o l'accompagnamento della stessa per commissioni fuori casa) ciò non vuol dire che quell'azione non sia stata compiuta, all'insaputa del teste medesimo.
Così accertato il corretto adempimento da parte di , anche per interposta persona, NA
all'obbligazione di assistenza morale e materiale contrattualmente assunta, desume il giudicante che, così come non sussistevano in ogni caso i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto (già cessato), allo stesso modo non sussistono quelli per condannare gli odierni convenuti alla restituzione della porzione immobiliare ceduta quale controprestazione dell'impegno vitalizio. A diverse conclusioni non potrebbe portare né la circostanza per la quale sarebbe stata assunta per conto di CP_1
quale sua collaboratrice domestica, stante l'eIGuità degli importi alla stessa Parte_1
corrisposti, per quanto in assenza dell'esecuzione delle relative prestazioni, né la circostanza del prelievo di ingenti somme dai rapporti bancari e postali dell'attrice a sua insaputa e per finalità asseritamente estranee a quelle dell'assistenza della genitrice: a tale ultimo proposito, vale la pena osservare che una siffatta condotta non integra un inadempimento al contratto di vitalizio assistenziale in atti (che poneva a carico di le sole obbligazioni di cui alla clausola 3), ma al più un atto indebito che NA
potrà ottenere ristoro mediante una condanna restitutoria delle somme medesime. Condanna non richiesta in questo giudizio ma, a quanto consta dagli scritti difensivi delle parti, in un processo parallelo.
Le domande attoree vanno così rigettate, con conseguente assorbimento della domanda subordinata riconvenzionale formulata dalla parte convenuta.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato e di bassa difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese per quanto riguarda , attesa la contumacia dello stesso. Controparte_2
Così deciso in Vicenza, in data 10 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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