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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LA
Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AL MA OR Presidente
Dott.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dott.ssa CA LL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2580/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI MA (C.F. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
via A. Volta n. 37 - Angolo Via Fiume n. 14, 22036 Erba, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
LA (C.F. , elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 1, P.IVA_2
20122 Milano, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLATA
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello, sulla base dei motivi di cui al presente atto revocando la sentenza n. 809/2024 del Giudice del Tribunale Ordinario di Como - Prima Seconda Civile, Dott. Marco Mancini, depositata in data 15.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, notificata il 17.07.2024, emessa nella causa civile n. 2943/2021 R.G.. In ogni caso: con favore delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di registrazione della sentenza di primo grado.”. Per : Controparte_3
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello alla luce delle suindicate prospettazioni difensive. In via principale:
- Rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento e condannare controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge per entrambi i gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto pagina 2 di 6 L' convenne in giudizio innanzi al tribunale Controparte_1 di Como ed chiedendo accertarsi la simulazione CP_2 Parte_1 assoluta ex artt. 1414 ss. c.c. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato tra i convenuti il 3.10.2018 avente ad oggetto la cessione da parte della sig.ra CP_2 al di lei figlio della nuda proprietà di più unità abitative site nel Parte_1
Comune di Canzo (CO), via Nicolò Pelliccione n. 2, ovvero la revocatoria del suddetto atto dispositivo con conseguente declaratoria di inefficacia nei propri confronti. L'attrice espose in fatto di vantare un credito per tributi relativi all'anno 2012 nei confronti della sig.ra pari a euro 1.044.347,38, come da sentenza n. CP_2
248/04/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Como;
che la debitrice aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di vari immobili per un valore complessivo di euro 703.030,86, di cui euro 669.636,89 imputabili all'usufrutto ed euro 33.393,97 alla nuda proprietà, corrispettivo che risultava essere stato pagato da padre dell'acquirente e marito dell'alienante. Persona_1
Si costituirono in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto di entrambe le domande attoree. Con sentenza n. 809/2024 il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia nei confronti dell' Controparte_1
dell'atto di trasferimento immobiliare oggetto del presente giudizio;
[...] ordinò al Conservatore la trascrizione della sentenza;
condannò i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Il Tribunale, richiamando significativa giurisprudenza di legittimità, rilevò l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. e, per quanto di rilievo in questa sede, in merito all'elemento soggettivo richiesto in capo al terzo, ritenne provata la consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato al creditore facendo ricorso presunzioni costituite dal forte legame parentale tra debitore e acquirente e dalla circostanza che il prezzo della compravendita era stato corrisposto dal padre dell'acquirente nonché marito dell'alienante. Ha proposto appello Si è costituita l' Parte_1 Controparte_1
. Disposta l'integrazione del contraddittorio al litisconsorte
[...] necessario, rimasto contumace, la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis cpc all'udienza del 25.09.25.
* * * pagina 3 di 6 Con l'unico motivo d'appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della scientia damni dell'azione revocatoria. L'appellante contesta al Giudice di primo grado di avere fondato il proprio convincimento su una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.. A sostegno della propria doglianza e a riprova dell'assenza di alcuna consapevolezza in capo al terzo, produce la sentenza n. 1473/2023 del Tribunale di Como – Sezione penale, depositata il 6.12.2023 e divenuta irrevocabile il 23.1.2024, con la quale è stato assolto dal reato di Pt_1 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.lgs. 74/2000 ed è stata disposta la restituzione degli immobili oggetto del trasferimento, nonché il relativo verbale di dissequestro della Guardia di Finanza.
* * * L'appello è infondato. La produzione documentale allegata all'atto d'appello, ammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. poiché di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, è carente di qualsiasi rilievo rispetto alla questione sottoposta al riesame della Corte. Risulta in primo luogo che è stato assolto ai sensi dell'art. 530, Parte_1 comma 2, c.p.p. (vale a dire “perché il fatto non costituisce reato”) con la conseguenza che la statuizione pronunciata dal tribunale penale non ha valore di prova vincolante nel giudizio civile. In proposito si richiama il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.” (ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 4764 del 2016). E' inoltre da sottolineare il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo della fattispecie penale, essendo in quel caso richiesta la sussistenza di un dolo specifico, a differenza che nel giudizio civile di revocatoria ordinaria, laddove l'art. 2901 c.c. esige esclusivamente la prova del dolo generico, ossia la mera consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito la garanzia spettante ai creditori. Ne discende pertanto che il giudicato penale, ai pagina 4 di 6 sensi dell'art. 654 c.p.p., non è invocabile nel presente giudizio, non dipendendo la soluzione del processo civile dai medesimi fatti materiali oggetto di accertamento in sede penale (Cass civ., sez. II, n. 16080 del 2016). Quanto alla prova della scientia damni, nella fattispecie in esame il creditore doveva fornire dimostrazione dell'elemento soggettivo nel suo grado minimo, prova che correttamente il tribunale ha ricavato da presunzioni semplici, tra le quali l'ipotesi di scuola è costituita da “la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). Ad integrazione delle considerazioni espresse dal primo giudice in ordine al rapporto di parentela esistente tra disponente, terzo acquirente e latore della provvista - a suffragio della piena consapevolezza in capo a – occorre rilevare che l'appellante, nonostante Pt_1 la giovane età e l'assenza di risorse economiche e finanziarie personali per far fronte agli oneri connessi, ha acquistato con un unico atto la nuda proprietà di tutto il patrimonio immobiliare intestato alla madre composto da quattro appartamenti e cinque cantine, il che lascia fondatamente presumere la sua piena consapevolezza di quale fosse lo scopo in concreto perseguito con il perfezionamento dell'atto dispositivo. L'appello va dunque respinto e l' appellante condannato a rifondere all'appellato le spese del grado che si liquidano facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M., dell'attività difensiva concretamente espletata e della scarsa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ovvero Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 809/2024, CP_2 pubblicata in data 15.7.2024, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 809/2024, pubblicata in data 15.7.2024;
2. Condanna l' appellante rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 12.033,00 per compensi professionali pagina 5 di 6 oltre iva, cpa se dovuti e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte in data 1° ottobre 2025
La Consigliera rel. est. Il Presidente
CA LL AL MA OR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LA
Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AL MA OR Presidente
Dott.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dott.ssa CA LL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2580/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI MA (C.F. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
via A. Volta n. 37 - Angolo Via Fiume n. 14, 22036 Erba, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
LA (C.F. , elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 1, P.IVA_2
20122 Milano, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLATA
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello, sulla base dei motivi di cui al presente atto revocando la sentenza n. 809/2024 del Giudice del Tribunale Ordinario di Como - Prima Seconda Civile, Dott. Marco Mancini, depositata in data 15.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, notificata il 17.07.2024, emessa nella causa civile n. 2943/2021 R.G.. In ogni caso: con favore delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di registrazione della sentenza di primo grado.”. Per : Controparte_3
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello alla luce delle suindicate prospettazioni difensive. In via principale:
- Rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento e condannare controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge per entrambi i gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto pagina 2 di 6 L' convenne in giudizio innanzi al tribunale Controparte_1 di Como ed chiedendo accertarsi la simulazione CP_2 Parte_1 assoluta ex artt. 1414 ss. c.c. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato tra i convenuti il 3.10.2018 avente ad oggetto la cessione da parte della sig.ra CP_2 al di lei figlio della nuda proprietà di più unità abitative site nel Parte_1
Comune di Canzo (CO), via Nicolò Pelliccione n. 2, ovvero la revocatoria del suddetto atto dispositivo con conseguente declaratoria di inefficacia nei propri confronti. L'attrice espose in fatto di vantare un credito per tributi relativi all'anno 2012 nei confronti della sig.ra pari a euro 1.044.347,38, come da sentenza n. CP_2
248/04/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Como;
che la debitrice aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di vari immobili per un valore complessivo di euro 703.030,86, di cui euro 669.636,89 imputabili all'usufrutto ed euro 33.393,97 alla nuda proprietà, corrispettivo che risultava essere stato pagato da padre dell'acquirente e marito dell'alienante. Persona_1
Si costituirono in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto di entrambe le domande attoree. Con sentenza n. 809/2024 il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia nei confronti dell' Controparte_1
dell'atto di trasferimento immobiliare oggetto del presente giudizio;
[...] ordinò al Conservatore la trascrizione della sentenza;
condannò i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Il Tribunale, richiamando significativa giurisprudenza di legittimità, rilevò l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. e, per quanto di rilievo in questa sede, in merito all'elemento soggettivo richiesto in capo al terzo, ritenne provata la consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato al creditore facendo ricorso presunzioni costituite dal forte legame parentale tra debitore e acquirente e dalla circostanza che il prezzo della compravendita era stato corrisposto dal padre dell'acquirente nonché marito dell'alienante. Ha proposto appello Si è costituita l' Parte_1 Controparte_1
. Disposta l'integrazione del contraddittorio al litisconsorte
[...] necessario, rimasto contumace, la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis cpc all'udienza del 25.09.25.
* * * pagina 3 di 6 Con l'unico motivo d'appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della scientia damni dell'azione revocatoria. L'appellante contesta al Giudice di primo grado di avere fondato il proprio convincimento su una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.. A sostegno della propria doglianza e a riprova dell'assenza di alcuna consapevolezza in capo al terzo, produce la sentenza n. 1473/2023 del Tribunale di Como – Sezione penale, depositata il 6.12.2023 e divenuta irrevocabile il 23.1.2024, con la quale è stato assolto dal reato di Pt_1 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.lgs. 74/2000 ed è stata disposta la restituzione degli immobili oggetto del trasferimento, nonché il relativo verbale di dissequestro della Guardia di Finanza.
* * * L'appello è infondato. La produzione documentale allegata all'atto d'appello, ammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. poiché di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, è carente di qualsiasi rilievo rispetto alla questione sottoposta al riesame della Corte. Risulta in primo luogo che è stato assolto ai sensi dell'art. 530, Parte_1 comma 2, c.p.p. (vale a dire “perché il fatto non costituisce reato”) con la conseguenza che la statuizione pronunciata dal tribunale penale non ha valore di prova vincolante nel giudizio civile. In proposito si richiama il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.” (ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 4764 del 2016). E' inoltre da sottolineare il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo della fattispecie penale, essendo in quel caso richiesta la sussistenza di un dolo specifico, a differenza che nel giudizio civile di revocatoria ordinaria, laddove l'art. 2901 c.c. esige esclusivamente la prova del dolo generico, ossia la mera consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito la garanzia spettante ai creditori. Ne discende pertanto che il giudicato penale, ai pagina 4 di 6 sensi dell'art. 654 c.p.p., non è invocabile nel presente giudizio, non dipendendo la soluzione del processo civile dai medesimi fatti materiali oggetto di accertamento in sede penale (Cass civ., sez. II, n. 16080 del 2016). Quanto alla prova della scientia damni, nella fattispecie in esame il creditore doveva fornire dimostrazione dell'elemento soggettivo nel suo grado minimo, prova che correttamente il tribunale ha ricavato da presunzioni semplici, tra le quali l'ipotesi di scuola è costituita da “la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). Ad integrazione delle considerazioni espresse dal primo giudice in ordine al rapporto di parentela esistente tra disponente, terzo acquirente e latore della provvista - a suffragio della piena consapevolezza in capo a – occorre rilevare che l'appellante, nonostante Pt_1 la giovane età e l'assenza di risorse economiche e finanziarie personali per far fronte agli oneri connessi, ha acquistato con un unico atto la nuda proprietà di tutto il patrimonio immobiliare intestato alla madre composto da quattro appartamenti e cinque cantine, il che lascia fondatamente presumere la sua piena consapevolezza di quale fosse lo scopo in concreto perseguito con il perfezionamento dell'atto dispositivo. L'appello va dunque respinto e l' appellante condannato a rifondere all'appellato le spese del grado che si liquidano facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M., dell'attività difensiva concretamente espletata e della scarsa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ovvero Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 809/2024, CP_2 pubblicata in data 15.7.2024, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 809/2024, pubblicata in data 15.7.2024;
2. Condanna l' appellante rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 12.033,00 per compensi professionali pagina 5 di 6 oltre iva, cpa se dovuti e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte in data 1° ottobre 2025
La Consigliera rel. est. Il Presidente
CA LL AL MA OR
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