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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 9.12.2025, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quale genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale di (c.f. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dagli avv.ti Roberto Giannini e Christian Mangiullo, presso il cui studio sito a pagina 1 di 6 Rimini via Gambalunga n. 102 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla citazione
- attori –
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Coliva presso il cui studio sito a Bologna via Galliera n. 19 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaia CP_2 C.F._4
Denicolò presso il cui studio sito a Rimini, Via Circonvallazione Occidentale n. 14,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- convenuti –
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per gli attori:
“insiste nelle conclusioni formulate in sede id proprie note conclusive a cui
integralmente si riporta”.
pagina 2 di 6 Per Controparte_1
“precisa come da note conclusive”.
Per : CP_2
“precisa le conclusioni e discute la causa come da note conclusive depositate”
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione in data 9.1.2023 e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo anche quale genitore della minore , convenivano in Parte_3
giudizio il dr. ed il per sentirli Controparte_3 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della congiunta , deducendo l'inesattezza delle prestazioni mediche Persona_1
eseguite dello resso il poliambulatorio Valturio di Rimini. CP_3
Si costituiva il il quale concludeva per il Controparte_1
rigetto delle domande, chiedendo in subordine il differimento della prima udienza onde chiamare in causa lo nei cui confronti proponeva domanda di CP_3
garanzia.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso dello gli attori riassumevano il giudizio con ricorso notificato in data 2.5.2024 CP_3
pagina 3 di 6 nei confronti di , coniuge dello la quale, costituitasi, CP_2 CP_3
chiedeva il rigetto delle domande, negando d'essere erede del marito per aver rinunciato alla di lui eredità sin dal 23.3.2023.
Disposta la separazione della causa tra gli attori, il in Controparte_1
riconvenzionale, da un lato, e , dall'atro, il procedimento era CP_2
trattenuto in decisione all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2 - Nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa
"legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod.
civ.) non al semplice chiamato all'eredità, bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del
"de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Nella specie, la convenuta non ha acquistato la qualità di CP_2
erede dello avendo rinunciato espressamente all'eredità dello stesso CP_3
pagina 4 di 6 con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale di Modena il 23.3.2023 (v.
CP doc. 1 , prima della notificazione del ricorso.
Le domande proposte dagli attori e dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della Fili vanno, dunque, respinte.
[...]
3 – Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, atteso che, da un lato, in ragione del principio della soccombenza, la parte convenuta,
integralmente vittoriosa, non può essere condannata – nemmeno in minima parte
– al pagamento delle spese;
dall'altro, non può essere ascritto agli attori d'aver dato causa al processo, considerato che 1) la notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, come nella specie, è idonea ad attuare la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità (cfr. Cass. 2020 n. 25885); 2) che la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. 1984 n. 2331),
prova nella specie fornita solo in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , in proprio e quale genitore della minore Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché da contro , così Pt_3 Controparte_1 CP_2
provvede:
1) respinge le domande proposte da , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitore della minore , nonché da Parte_3 Controparte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rimini il 13.12.2025.
Il giudice dr. ZI Melucci
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 9.12.2025, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quale genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale di (c.f. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dagli avv.ti Roberto Giannini e Christian Mangiullo, presso il cui studio sito a pagina 1 di 6 Rimini via Gambalunga n. 102 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla citazione
- attori –
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Coliva presso il cui studio sito a Bologna via Galliera n. 19 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaia CP_2 C.F._4
Denicolò presso il cui studio sito a Rimini, Via Circonvallazione Occidentale n. 14,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- convenuti –
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per gli attori:
“insiste nelle conclusioni formulate in sede id proprie note conclusive a cui
integralmente si riporta”.
pagina 2 di 6 Per Controparte_1
“precisa come da note conclusive”.
Per : CP_2
“precisa le conclusioni e discute la causa come da note conclusive depositate”
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione in data 9.1.2023 e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo anche quale genitore della minore , convenivano in Parte_3
giudizio il dr. ed il per sentirli Controparte_3 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della congiunta , deducendo l'inesattezza delle prestazioni mediche Persona_1
eseguite dello resso il poliambulatorio Valturio di Rimini. CP_3
Si costituiva il il quale concludeva per il Controparte_1
rigetto delle domande, chiedendo in subordine il differimento della prima udienza onde chiamare in causa lo nei cui confronti proponeva domanda di CP_3
garanzia.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso dello gli attori riassumevano il giudizio con ricorso notificato in data 2.5.2024 CP_3
pagina 3 di 6 nei confronti di , coniuge dello la quale, costituitasi, CP_2 CP_3
chiedeva il rigetto delle domande, negando d'essere erede del marito per aver rinunciato alla di lui eredità sin dal 23.3.2023.
Disposta la separazione della causa tra gli attori, il in Controparte_1
riconvenzionale, da un lato, e , dall'atro, il procedimento era CP_2
trattenuto in decisione all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2 - Nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa
"legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod.
civ.) non al semplice chiamato all'eredità, bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del
"de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Nella specie, la convenuta non ha acquistato la qualità di CP_2
erede dello avendo rinunciato espressamente all'eredità dello stesso CP_3
pagina 4 di 6 con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale di Modena il 23.3.2023 (v.
CP doc. 1 , prima della notificazione del ricorso.
Le domande proposte dagli attori e dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della Fili vanno, dunque, respinte.
[...]
3 – Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, atteso che, da un lato, in ragione del principio della soccombenza, la parte convenuta,
integralmente vittoriosa, non può essere condannata – nemmeno in minima parte
– al pagamento delle spese;
dall'altro, non può essere ascritto agli attori d'aver dato causa al processo, considerato che 1) la notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, come nella specie, è idonea ad attuare la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità (cfr. Cass. 2020 n. 25885); 2) che la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. 1984 n. 2331),
prova nella specie fornita solo in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , in proprio e quale genitore della minore Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché da contro , così Pt_3 Controparte_1 CP_2
provvede:
1) respinge le domande proposte da , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitore della minore , nonché da Parte_3 Controparte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rimini il 13.12.2025.
Il giudice dr. ZI Melucci
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