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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 103/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
19.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
TONCHIA, presso il cui studio in Udine, Largo dei Cappuccini n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore dd.
14.9.2022
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_2 dall'avv. LAURA D'ORLANDO del Foro di Udine, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORENZA PRADA in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 2, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1253/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
27.12.2023 e notificata il 20.2.2024 – “responsabilità professionale” CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.12.2024:
“Nel merito: Voglia l'On.le Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti e delle modifiche richieste con il presente gravame, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dai per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di Parte_1 citazione di primo grado e d'appello, da determinarsi nella somma di €. 127.290,50 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, Voglia l'Ill.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, revocare / annullare il capo relativo alla condanna della al pagamento, anche a favore di controparte, delle spese di CTU, in Pt_1
quanto la stessa ammessa al gratuito patrocinio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di CTU integrativa così come dedotta in conclusioni di primo grado (Voglia l'Ill.mo Tribunale ammettere nuova CTU, conferendo incarico a specialista anatomo-patologo, finalizzata a rivedere il materiale istologico all'epoca asportato al fine di verificare che la massa riscontrata nell'utero dell'attrice aveva caratteristiche tali per cui si poteva eliminare senza asportare tutto l'utero), nonché nelle osservazioni alla CTU e nel verbale dell'udienza del 28.2.2023, 16.5.2023 e 6.6.2023;
Si chiede altresì disporsi CTU valutativa dei danni subiti dall'attrice.
Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse”.
Per l'appellata: come da depositate il 5.12.2024:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare di merito: dichiarare l'impugnazione proposta manifestamente infondata exart. 348 bis c.p.c., per le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.6.2024, in particolare sub1) “IN DIRITTO”.
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello dispiegato dalla signora poiché Pt_1
infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.6.2024 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, comprese quelle di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.12.2021 esponeva di essere stata sottoposta Parte_1 il “15.6.2015” (pag. 1; in realtà la data corretta, emergente dagli atti, è il 26.6.2015) presso l'Ospedale di Gemona del Friuli a intervento chirurgico per sospetto polipo endometriale, nel corso del quale durante le manovre di slicing l'ansa elettrica si era rotta posizionandosi in cavità; l'ansa era stata quindi sostituita e si era proceduto a slicing del mioma nel tentativo di asportarlo in toto e di recuperare l'ansa. Poiché il recupero non era riuscito, all'attrice era stato proposto l'intervento di colpoisterectomia in differita presso l' , Controparte_3
eseguito il 6.7.2015 mediante isteroanessiectomia bilaterale, al cui esito l'utero era stato sezionato ed era stata repertata l'ansa del rettoscopio nel contesto del mioma.
La sig. la quale all'epoca dei fatti si trovava in menopausa indotta da farmaci, allegando Pt_1
di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico non previsto e provocato dalla rottura dell'ansa imputabile ai sanitari, e che aveva determinato la perdita dell'utero e degli annessi, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_4
danni non patrimoniali, quantificati in Euro 127.290,50 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva l (di seguito anche ), Controparte_1 CP_1
la quale premetteva che il destinatario della notifica dell'atto di citazione, l'
[...]
era del tutto privo di autonoma personalità giuridica, trattandosi di una Controparte_5 struttura interna all' . Controparte_1
Nel merito rilevava: che la sig. era stata sottoposta al primo intervento, costituito Pt_1 dall'isteroscopia diagnostica, sospettandosi la presenza di un polipo endometriale, patologia spesso presente nei pazienti in cura con il farmaco tamoxifene, che l'attrice assumeva per prevenire possibili recidive del carcinoma al seno per il quale era stata operata nel 2011; che la paziente era stata informata per iscritto del rischio che l'isteroscopia non si concludesse in un'unica seduta operatoria e che si rendesse necessaria una conversione della procedura in laparoscopia e/o laparotomia per il completamento dell'intervento; che nel corso dell'intervento era stata evidenziata la presenza di un mioma sottomucoso, non trattabile in quella sede, e che aveva di per sé reso necessaria la successiva isterectomia, indipendentemente dalla rottura dell'ansa elettrica, che pure si era verificata;
che l'intervento di colpoisterectomia e annessiectomia era stato quindi eseguito il 6.7.2015, riuscendo perfettamente;
che non sussisteva quindi alcuna responsabilità dei sanitari dell' CP_4
posto che l'indicazione dei due interventi era risultata corretta, in quanto il primo si
[...]
era reso necessario per la presenza di un ispessimento dell'endometrio e per escludere la presenza di un cancro uterino legato alla terapia ormono-soppressiva seguita dalla sig. Pt_1
mentre il secondo si era giustificato quale completamento dell'isteroscopia diagnostica operativa, stante l'evidenziata presenza di un mioma sottomucoso con polipo adenomiomatoso dell'endometrio, causa di per sé sufficiente della successiva isterectomia, indipendentemente dalla rottura dell'ansa elettrica la quale, non conseguente ad azioni errate dell'operatore, non aveva comunque cagionato alcun danno per l'attrice, tale non essendo il secondo intervento, resosi inevitabile per il trattamento della patologia uterina da cui era affetta la paziente.
L' convenuta contestava anche la quantificazione dei danni dedotti dall'attrice, CP_1 rilevando l'eccessività delle percentuali di invalidità permanente e di inabilità temporanea, negando la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva e i presupposti della personalizzazione del risarcimento, limitando, in via subordinata, l'esistenza del pregiudizio al solo danno da aggravamento o c.d. differenziale, e ritenendo non dovuti gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria.
Insisteva dunque, in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, per la riduzione del risarcimento dei danni per le ragioni sopra esposte.
3. Espletata c.t.u. medico-legale con la nomina di un medico-legale e di uno specialista in ginecologia, il Tribunale di Udine definiva la causa pronunciando la sentenza n. 1253/2023, con la quale respingeva la domanda dell'attrice, che condannava alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado richiamava le risultanze della consulenza d'ufficio, secondo le quali la tecnica utilizzata nel primo intervento per l'asportazione (slicing) della neoformazione era stata corretta, ma non sufficiente ad asportare la massa, il cui profondo ancoraggio alla parete miometriale e la cui durezza, caratteristiche sospettabili di evoluzione maligna e confermate dagli esami istologici, avevano reso necessario il secondo intervento di asportazione totale di utero e ovaie, del tutto indipendente e non condizionato dall'accidentale rottura dell'ansa elettrica nel corso dell'isteroscopia. A fronte delle osservazioni del consulente tecnico dell'attrice, il quale aveva lamentato l'esito doppiamente fallimentare del primo intervento, considerate la mancata rimozione dell'ansa elettrica, e l'errata diagnosi di fibromatosi uterina, patologia esclusa sulla base dei rilievi anatomopatologici, e la conseguente non necessità dell'asportazione dell'utero, il giudice recepiva le repliche dei c.t.u., i quali avevano confermato la durezza della massa sulla base dei reperti istologici e la larga base d'impianto della neoformazione dal registro operatorio, sostenuto che il profondo radicamento della massa e la sua protrusione dalla spessore parietale avevano reso impossibile la completa rimozione con la tecnica dello slicing, costringendo all'esecuzione del secondo intervento quale “unico strumento per procedere all'asportazione totale della massa, consigliabile visto il quadro clinico pregresso della paziente” (pag. 5 della sentenza), ed escluso che lo stato di sterilità determinato dall'asportazione totale di utero e ovaie configurasse nel caso in esame danno risarcibile, posto che l'attrice
<quarantacinquenne e con due precedenti gravidanze, avrebbe dovuto tenersi lontana dal
“clima ormonale determinato da una nuova gravidanza”; in più, poiché già operata di carcinoma mammario, ella “era in terapia postchirurgica, ancora da completare, con
Tamoxifene”>> (pag. 5).
In definitiva, l'operato della struttura sanitaria doveva ritenersi corretto, non sussistendo quindi alcun profilo di responsabilità addebitale ai sanitari.
4. Ha proposto appello sulla base dei seguenti tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, ha rilevato la radicale divergenza tra quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla base degli accertamenti dei c.t.u. e quanto verificato dall'anatomo-patologo, il quale aveva descritto un utero di dimensioni sostanzialmente normali per una pluripara con la sola presenza di un polipo dell'endometrio, e senza alcuna massa a livello del miometrio, quadro che conduceva a una diagnosi definitiva di polipo fibroghiandolare dell'endometrio con quadri di iperplasia ghiandolare senza atipie, per il cui trattamento l'asportazione dell'utero era da escludere, essendo quindi dipesa da errore medico.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato di essere stata condannata alla rifusione delle spese di c.t.u. in violazione dell'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002, che una tale statuizione esclude nei confronti di chi, come lei in primo grado, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4.3 Con l'ultimo motivo ha censurato l'immotivato rigetto della richiesta di integrazione della c.t.u. con il conferimento di incarico suppletivo a un anatomopatologo, finalizzato a verificare quali fossero lo stato e la natura dei reperti prelevati nel corso dell'operazione, dovendosi contestare la valutazione dei c.t.u., estranea alle loro competenze professionali, secondo cui nuovi accertamenti del materiale istologico non avrebbero condotto a esiti differenti. ha quindi insistito, in via principale, per l'accoglimento della domanda formulata Parte_1
in primo grado, in totale riforma della sentenza impugnata;
in via subordinata, per la revoca della condanna al pagamento delle spese di c.t.u.; in via istruttoria, per l'ammissione di c.t.u. integrativa nei termini sopra indicati.
5. Ha resistito l . Controparte_1
L'appellata ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., essendo quest'ultima basata esclusivamente sulla richiesta di una nuova c.t.u., senza la necessaria deduzione delle parti della sentenza ritenute errate e omettendo di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza stessa che avevano compiutamente motivato anche sugli aspetti oggetto dell'integrazione peritale sollecitata dall'appellante, escludendone la rilevanza.
5.1 Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del primo motivo, rilevando che il giudice di primo grado aveva esaminato le osservazioni svolte dal c.t. di parte attrice e ribadite nell'atto di appello, illustrando nel dettaglio le ragioni per cui una rivalutazione del materiale istologico non sarebbe in grado di arrecare nuove e più specifiche evidenze rispetto a quelle emerse dall'esame istologico, dalle quali emergeva una neoformazione sessile dura, a larga base d'impianto e radicamento profondo nella parete uterina, di cui non era possibile la totale asportazione nel corso del primo intervento, rendendo quindi necessario il secondo.
5.2 Ha contestato, quanto al secondo motivo, la pretesa dell'appellante di andare esente dalle spese di c.t.u., posto che la Corte Costituzionale aveva, con sentenza n. 217/2019, affermato che il consulente d'ufficio aveva diritto alla liquidazione del proprio compenso a carico dell'Erario dopo avere esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte processale soccombente.
5.3 Si è opposta infine all'accoglimento del terzo motivo, rilevando che l'integrazione della c.t.u. mediante incarico a un anatomo patologo di analizzare i referti istologici era stata già motivatamente respinta dal giudice di primo grado sulla base delle risposte fornite dal collegio di c.t.u. ai rilievi del c.t.p..
L'appellata ha quindi insistito per il rigetto dell'appello. 6. Respinta dall'istruttore l'istanza di ammissione di c.t.u. integrativa, disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il 4.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che le conclusioni della c.t.u., recepite dalla sentenza impugnata, confliggano con gli accertamenti anatomo-patologici, venendone smentiti.
Rileva, in particolare, la che il primo referto del 1 luglio 2015, relativo al prelievo Pt_1
relativo all'intervento eseguito il 26.6.2015 presso l'Ospedale di Gemona del Friuli, dava atto di una serie di frammenti tissutali interpretati, mediante diagnosi microscopica, quali frammenti di polipo adenomiomatoso dell'endometrio, non trattandosi quindi di frammenti di mioma sottomucoso, come ritenuto dai clinici.
Il secondo referto del 6.7.2015 effettuato durante l'intervento di isteroannessiectomia bilaterale, descriveva un utero di dimensioni pressoché normali, senza presenza di alcuna massa dura, a larga base d'impianto, profondamente radicata nella parete miometriale, e senza riferimento a un polipo adenomatoso dell'endometrio, invero non confermato dopo l'asportazione dell'utero, ma con diagnosi definitiva di polipo fibroghiandolare dell'endometrio con quadri di iperplasia ghiandolare senza atipie.
Secondo l'appellante sarebbe quindi errata la diagnosi di mioma, che indusse i sanitari a eseguire l'intervento – perciò non necessario e dipeso dalla rottura, nel corso del precedente intervento, dell'ansa elettrica - di isteroannessiectomia bilaterale.
7.1 La questione ha formato oggetto del contraddittorio nel corso delle indagini affidate ai c.t.u., le cui repliche ai rilievi mossi dal consulente di parte attorea, qui ribadite nel primo motivo d'appello, appaiono al Collegio del tutto persuasive.
I consulenti d'ufficio hanno escluso la divergenza lamentata dall'attrice, osservando che l'esito del referto dell'intervento chirurgico del 6.7.2015, recante la descrizione di una massa corporale di 3,5 cm., ben si raccordava con quanto accertato nel corso del precedente intervento, allorché venne rilevata una neoformazione intracavitaria assimilabile a una formazione poliposa e che, “isteroscopicamente, risultava una neoformazione sessile dura, protrudente dalla parete posteriore in maniera progressiva durante l'intervento di asportazione e, istologicamente, corrispondeva ad un polipo adenomiomatoso dell'endometrio” (pag. 27 della relazione dei c.t.u.), quadro che fece supporre al chirurgo operatore la presenza di un mioma.
La circostanza che l'esame microscopico non confermò tale sospetto, facendo invece propendere per un polipo fibroghiandolare, secondo i c.t.u. “non è un elemento sostanziale”
(pag. 3 dell'elaborato a chiarimenti), in quanto ciò che rileva sono “le caratteristiche di comportamento clinico della massa, del tutto sovrapponibili a quelle di un mioma duro, a larga base, indovato più profondamente e non asportabile” (pagg.
3-4 del citato elaborato) mediante isteroscopia, ma solo con il successivo intervento di isterectomia con annessiectomia bilaterale.
Vi è quindi concordanza tra le caratteristiche della massa riscontrate dal chirurgo e riportate nella cartella clinica da un lato, costituite dalla durezza, dalla larga base d'impianto, dal profondo radicamento nella parete miometriale e nella progressiva protrusione dallo spessore parietale, e che resero impossibile una risoluzione radicale in via isteroscopica, rendendo invece necessario il successivo intervento di isteroannessiectomia, e la descrizione, effettuata dall'anatomopatologo, della componente miomatosa (polipo adenomiomatoso) e/o fibrosa
(polipo fibroghiandolare) dall'altro, “elementi tissutali di origine mesenchimale, caratterizzati da un'architettura diversa rispetto a quella del comune polipo ghiandolare, in grado di conferire tale caratteristica1 appunto al tessuto che li racchiude” (pag. 2 dell'elaborato a chiarimenti).
Pertanto, i rilievi istologici allegati dall'appellante (polipo adenomiomatoso a seguito di isteroscopia, e polipo fibroghiandolare in esito all'isteroannessiectomia), lungi dall'escluderle, “confermano le caratteristiche di durezza della massa” (pag. 28 della relazione dei c.t.u.), che - unitamente al comportamento clinico nel corso dell'isteroscopia della massa (“ben indovata e ancorata nella parete miometriale da cui si dimostrava poco clivabile”, e all'esigenza, derivante dalla forma istologica riscontrata, di disporre di
“un'analisi istologica dell'intera neoformazione, stante la possibilità di riscontrare, in parti contigue non asportate dalla stessa, evidenze istopatologiche complementari e diverse, utili
e necessarie ad un miglior inquadramento della patologia nella sua totalità” – resero necessario, indipendentemente dall'accidentale rottura dell'ansa metallica nel corso del primo intervento, procedere all'isterectomia totale, cui si è aggiunta “l'annessiecctomia bilaterale per un discorso di opportunità oncologica in paziente già trattata per carcinoma mammario”
(pag. 23 della relazione), intervento – si evidenzia - la cui possibile esecuzione era stata indicata nel modulo di consenso informato tra le potenziale complicanze dell'isteroscopia e accettata dalla paziente.
L'isterectomia costituì quindi operazione necessaria all'asportazione totale della massa;
sulla sua esecuzione non incise la ritenzione del frammento in utero, la quale “avrebbe potuto trovare soluzione anche in via isteroscopica se non fosse stata presente l'altra condizione patologica che, di per sé, costituiva invece momento di possibile rischio emorragico ed infettivo” (pag. 22 della relazione dei c.t.u.).
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
8. Connesso al primo è il terzo motivo di gravame, da esaminarsi quindi prima del secondo.
L'appellante lamenta il rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di integrazione della c.t.u., volta ad accertare – tramite incarico da affidare a specialista anatomopatologo - stato e natura dei reperti prelevati alla paziente nel corso dell'operazione.
8.1 L'obiettivo cui mira l'integrazione peritale – “verificare che la massa riscontrata nell'utero dell'attrice aveva caratteristiche tali per cui si poteva eliminare senza asportare tutto l'utero” (così nelle conclusioni in via istruttoria dell'atto di appello) – è stato già disatteso dai c.t.u. con i persuasivi argomenti sopra illustrati con riferimento al primo motivo di impugnazione.
La valutazione di non asportabilità della massa mediante isteroscopia diagnostica operativa,
e di conseguente necessità di fare ricorso al secondo e più radicale intervento, è fondata sulle caratteristiche della massa stessa, costituite dalla durezza, derivante dalle sue componenti miomatosa e/o fibrosa, e dalla larga base d'impianto, desumibile dalla descrizione, riportata nella cartella clinica, dell'intervento isteroscopico, eseguito per slicing (riduzione a fettine) della massa “che però continua a protrudere in maniera sempre più voluminosa in cavità per effetto della indotta contrattilità uterina” (pag. 2 della relazione a chiarimenti), manifestazione sintomatica della presenza di una massa profondamente indovata nella parete miometriale con componenti mio-fibrose, come tale impossibile da asportare (i c.t.u. hanno evidenziato, a pag. 3 della relazione da ultimo citata, che “la progressiva riduzione della parte di massa protrudente, che si effettua per slicing appunto, produce una progressiva emersione della massa “sommersa” che viene quindi estroflessa in cavità. Se tale affioramento coinvolge l'intera massa si può giungere alla fine alla sua totale rimozione, ma se una parte di massa continua a permanere profondamente indovata nel miometrio, tale asportazione può diventare impossibile”; pag. 3).
E, come già osservato, tali caratteristiche della massa risultano pienamente coerenti con gli esiti dell'esame anatomopatologico sull'utero asportato, che hanno descritto la presenza di una neoformazione di 3,5 cm., e con quelli degli esami istologici del prelievo in corso di isteroscopia (polipo adenomiomatoso) e sul pezzo definitivo (polipo fibroghiandolare), confermativi delle caratteristiche di durezza della massa e dunque di non asportabilità isteroscopica.
Risulta perciò pienamente giustificata e condivisibile la motivazione della mancata ammissione dell'integrazione peritale da parte del Tribunale, che ha escluso che nuove valutazioni del materiale istologico possano condurre a risultati differenti, considerate l'univocità dei dati desumibili dagli esami già effettuati e la loro concordanza con le caratteristiche di comportamento clinico della massa verificate in sede chirurgica.
Anche il terzo motivo di appello è perciò infondato.
9. L'appellante ha dedotto solo nella comparsa conclusionale in appello, e quindi del tutto tardivamente, profili di responsabilità dei sanitari per la rottura dell'ansa, riguardanti “la corretta manutenzione dello strumentario chirurgico”, “l'eventuale difetto del dispositivo medico”, “la tecnica operatoria utilizzata in relazione alla rottura” e “le procedure di sicurezza adottate” (pag. 10).
Si tratta di censure che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, e che sono quindi inammissibili.
9.1 Ulteriore violazione ascritta ai sanitari nella comparsa conclusionale attiene agli obblighi derivanti dal consenso informato (v. pag. 11), questione che è pacificamente estranea al thema decidendum, non avendola l'attrice allegata nel corso del giudizio di primo grado, né avendo il preteso danno da lesione del consenso informato costituito oggetto della domanda risarcitoria, limitata – anche attraverso il richiamo alla perizia di parte - al solo danno alla salute, permanente e temporaneo, derivante dalla perdita dell'utero e degli annessi.
Risulta perciò inammissibile, in quanto tardivo, il motivo formulato nella comparsa conclusionale in appello.
10. Residua l'esame del secondo motivo, con il quale la sig. ha impugnato la statuizione Pt_1
di condanna al pagamento delle spese di c.t.u., che non potevano essere poste a suo carico, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ostandovi la norma di cui all'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002.
10.1 L'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002 nella sua versione originaria prevedeva che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato, e quindi anche al c.t.u., fossero prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, nel caso di impossibilità della ripetizione dalla parte gravata dal carico delle spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Il c.t.u. era quindi tenuto a escutere preliminarmente il condannato alle spese, o l'ammesso in caso di revoca dell'ammissione (cui è equiparata la vittoria della causa): in caso di infruttuosità dell'escussione, veniva disposta, a domanda del consulente, la prenotazione a debito dell'onorario la quale però, costituendo < di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero» (art. 3, co. 1, lett. s) dello stesso D.P.R.), poteva essere effettivamente liquidata solo attraverso la previa realizzazione del credito erariale. Con il fondato rischio che il consulente prestasse di fatto la propria opera gratuitamente nelle ipotesi in cui condannata alle spese processuali fosse la parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora neppure l'ufficio giudiziario fosse stato in grado di ottenere dalla stessa il recupero.
10.2 Con sentenza n. 217/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002 “nella parte in cui prevede che gli onorari
e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”.
La Corte Costituzionale, muovendo dalla finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato “di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo”, con conseguente “tramonto della logica del gratuito patrocinio”, ha evidenziato che “la disposizione censurata … risulta … viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e
l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente”.
10.3 E' stato di recente osservato (Cass., sent. 10.9.2024, n. 24331) che, “essendo stata caducata la norma che contemplava, come meccanismo ordinario di soddisfacimento potenziale del credito del c.t.u. la prenotazione a debito, è venuta meno anche la previsione che imponeva al c.t.u. di intimare il pagamento, in coerenza con il principio per cui – salvo
l'eventuale revoca dell'ammissione – l'ausiliario del giudice non può chiedere e percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal testo unico (suscettibili di soddisfacimento solo mediante l'anticipazione), né ha possibilità di agire in giudizio prima del provvedimento di revoca dell'ammissione”.
E, conseguentemente, non persistendo la facoltà di prenotazione a debito su domanda dell'interessato del credito per il pagamento del compenso, “è, parimenti, superato l'indirizzo che consentiva al giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso
Cass. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria”.
10.4 Pertanto, nonostante la soccombenza, l'accollo delle spese di c.t.u. non poteva essere posto a carico della sig. essendo la stessa stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
E' quindi fondato il secondo motivo di appello: ne deriva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca della statuizione con la quale le spese di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
11. La circostanza che, con la reiezione dei relativi motivi di appello, sia stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice, giustifica il mantenimento della statuizione di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese del primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti, derivante dall'accoglimento del secondo motivo di appello, consente l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 103/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione con la quale le spese di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
- conferma per il resto la sentenza appellata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e cioè la durezza, rilevata dal chirurgo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 103/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
19.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
TONCHIA, presso il cui studio in Udine, Largo dei Cappuccini n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore dd.
14.9.2022
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_2 dall'avv. LAURA D'ORLANDO del Foro di Udine, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORENZA PRADA in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 2, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1253/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
27.12.2023 e notificata il 20.2.2024 – “responsabilità professionale” CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.12.2024:
“Nel merito: Voglia l'On.le Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti e delle modifiche richieste con il presente gravame, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dai per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di Parte_1 citazione di primo grado e d'appello, da determinarsi nella somma di €. 127.290,50 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, Voglia l'Ill.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, revocare / annullare il capo relativo alla condanna della al pagamento, anche a favore di controparte, delle spese di CTU, in Pt_1
quanto la stessa ammessa al gratuito patrocinio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di CTU integrativa così come dedotta in conclusioni di primo grado (Voglia l'Ill.mo Tribunale ammettere nuova CTU, conferendo incarico a specialista anatomo-patologo, finalizzata a rivedere il materiale istologico all'epoca asportato al fine di verificare che la massa riscontrata nell'utero dell'attrice aveva caratteristiche tali per cui si poteva eliminare senza asportare tutto l'utero), nonché nelle osservazioni alla CTU e nel verbale dell'udienza del 28.2.2023, 16.5.2023 e 6.6.2023;
Si chiede altresì disporsi CTU valutativa dei danni subiti dall'attrice.
Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse”.
Per l'appellata: come da depositate il 5.12.2024:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare di merito: dichiarare l'impugnazione proposta manifestamente infondata exart. 348 bis c.p.c., per le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.6.2024, in particolare sub1) “IN DIRITTO”.
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello dispiegato dalla signora poiché Pt_1
infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.6.2024 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, comprese quelle di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.12.2021 esponeva di essere stata sottoposta Parte_1 il “15.6.2015” (pag. 1; in realtà la data corretta, emergente dagli atti, è il 26.6.2015) presso l'Ospedale di Gemona del Friuli a intervento chirurgico per sospetto polipo endometriale, nel corso del quale durante le manovre di slicing l'ansa elettrica si era rotta posizionandosi in cavità; l'ansa era stata quindi sostituita e si era proceduto a slicing del mioma nel tentativo di asportarlo in toto e di recuperare l'ansa. Poiché il recupero non era riuscito, all'attrice era stato proposto l'intervento di colpoisterectomia in differita presso l' , Controparte_3
eseguito il 6.7.2015 mediante isteroanessiectomia bilaterale, al cui esito l'utero era stato sezionato ed era stata repertata l'ansa del rettoscopio nel contesto del mioma.
La sig. la quale all'epoca dei fatti si trovava in menopausa indotta da farmaci, allegando Pt_1
di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico non previsto e provocato dalla rottura dell'ansa imputabile ai sanitari, e che aveva determinato la perdita dell'utero e degli annessi, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_4
danni non patrimoniali, quantificati in Euro 127.290,50 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva l (di seguito anche ), Controparte_1 CP_1
la quale premetteva che il destinatario della notifica dell'atto di citazione, l'
[...]
era del tutto privo di autonoma personalità giuridica, trattandosi di una Controparte_5 struttura interna all' . Controparte_1
Nel merito rilevava: che la sig. era stata sottoposta al primo intervento, costituito Pt_1 dall'isteroscopia diagnostica, sospettandosi la presenza di un polipo endometriale, patologia spesso presente nei pazienti in cura con il farmaco tamoxifene, che l'attrice assumeva per prevenire possibili recidive del carcinoma al seno per il quale era stata operata nel 2011; che la paziente era stata informata per iscritto del rischio che l'isteroscopia non si concludesse in un'unica seduta operatoria e che si rendesse necessaria una conversione della procedura in laparoscopia e/o laparotomia per il completamento dell'intervento; che nel corso dell'intervento era stata evidenziata la presenza di un mioma sottomucoso, non trattabile in quella sede, e che aveva di per sé reso necessaria la successiva isterectomia, indipendentemente dalla rottura dell'ansa elettrica, che pure si era verificata;
che l'intervento di colpoisterectomia e annessiectomia era stato quindi eseguito il 6.7.2015, riuscendo perfettamente;
che non sussisteva quindi alcuna responsabilità dei sanitari dell' CP_4
posto che l'indicazione dei due interventi era risultata corretta, in quanto il primo si
[...]
era reso necessario per la presenza di un ispessimento dell'endometrio e per escludere la presenza di un cancro uterino legato alla terapia ormono-soppressiva seguita dalla sig. Pt_1
mentre il secondo si era giustificato quale completamento dell'isteroscopia diagnostica operativa, stante l'evidenziata presenza di un mioma sottomucoso con polipo adenomiomatoso dell'endometrio, causa di per sé sufficiente della successiva isterectomia, indipendentemente dalla rottura dell'ansa elettrica la quale, non conseguente ad azioni errate dell'operatore, non aveva comunque cagionato alcun danno per l'attrice, tale non essendo il secondo intervento, resosi inevitabile per il trattamento della patologia uterina da cui era affetta la paziente.
L' convenuta contestava anche la quantificazione dei danni dedotti dall'attrice, CP_1 rilevando l'eccessività delle percentuali di invalidità permanente e di inabilità temporanea, negando la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva e i presupposti della personalizzazione del risarcimento, limitando, in via subordinata, l'esistenza del pregiudizio al solo danno da aggravamento o c.d. differenziale, e ritenendo non dovuti gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria.
Insisteva dunque, in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, per la riduzione del risarcimento dei danni per le ragioni sopra esposte.
3. Espletata c.t.u. medico-legale con la nomina di un medico-legale e di uno specialista in ginecologia, il Tribunale di Udine definiva la causa pronunciando la sentenza n. 1253/2023, con la quale respingeva la domanda dell'attrice, che condannava alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado richiamava le risultanze della consulenza d'ufficio, secondo le quali la tecnica utilizzata nel primo intervento per l'asportazione (slicing) della neoformazione era stata corretta, ma non sufficiente ad asportare la massa, il cui profondo ancoraggio alla parete miometriale e la cui durezza, caratteristiche sospettabili di evoluzione maligna e confermate dagli esami istologici, avevano reso necessario il secondo intervento di asportazione totale di utero e ovaie, del tutto indipendente e non condizionato dall'accidentale rottura dell'ansa elettrica nel corso dell'isteroscopia. A fronte delle osservazioni del consulente tecnico dell'attrice, il quale aveva lamentato l'esito doppiamente fallimentare del primo intervento, considerate la mancata rimozione dell'ansa elettrica, e l'errata diagnosi di fibromatosi uterina, patologia esclusa sulla base dei rilievi anatomopatologici, e la conseguente non necessità dell'asportazione dell'utero, il giudice recepiva le repliche dei c.t.u., i quali avevano confermato la durezza della massa sulla base dei reperti istologici e la larga base d'impianto della neoformazione dal registro operatorio, sostenuto che il profondo radicamento della massa e la sua protrusione dalla spessore parietale avevano reso impossibile la completa rimozione con la tecnica dello slicing, costringendo all'esecuzione del secondo intervento quale “unico strumento per procedere all'asportazione totale della massa, consigliabile visto il quadro clinico pregresso della paziente” (pag. 5 della sentenza), ed escluso che lo stato di sterilità determinato dall'asportazione totale di utero e ovaie configurasse nel caso in esame danno risarcibile, posto che l'attrice
<quarantacinquenne e con due precedenti gravidanze, avrebbe dovuto tenersi lontana dal
“clima ormonale determinato da una nuova gravidanza”; in più, poiché già operata di carcinoma mammario, ella “era in terapia postchirurgica, ancora da completare, con
Tamoxifene”>> (pag. 5).
In definitiva, l'operato della struttura sanitaria doveva ritenersi corretto, non sussistendo quindi alcun profilo di responsabilità addebitale ai sanitari.
4. Ha proposto appello sulla base dei seguenti tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, ha rilevato la radicale divergenza tra quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla base degli accertamenti dei c.t.u. e quanto verificato dall'anatomo-patologo, il quale aveva descritto un utero di dimensioni sostanzialmente normali per una pluripara con la sola presenza di un polipo dell'endometrio, e senza alcuna massa a livello del miometrio, quadro che conduceva a una diagnosi definitiva di polipo fibroghiandolare dell'endometrio con quadri di iperplasia ghiandolare senza atipie, per il cui trattamento l'asportazione dell'utero era da escludere, essendo quindi dipesa da errore medico.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato di essere stata condannata alla rifusione delle spese di c.t.u. in violazione dell'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002, che una tale statuizione esclude nei confronti di chi, come lei in primo grado, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4.3 Con l'ultimo motivo ha censurato l'immotivato rigetto della richiesta di integrazione della c.t.u. con il conferimento di incarico suppletivo a un anatomopatologo, finalizzato a verificare quali fossero lo stato e la natura dei reperti prelevati nel corso dell'operazione, dovendosi contestare la valutazione dei c.t.u., estranea alle loro competenze professionali, secondo cui nuovi accertamenti del materiale istologico non avrebbero condotto a esiti differenti. ha quindi insistito, in via principale, per l'accoglimento della domanda formulata Parte_1
in primo grado, in totale riforma della sentenza impugnata;
in via subordinata, per la revoca della condanna al pagamento delle spese di c.t.u.; in via istruttoria, per l'ammissione di c.t.u. integrativa nei termini sopra indicati.
5. Ha resistito l . Controparte_1
L'appellata ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., essendo quest'ultima basata esclusivamente sulla richiesta di una nuova c.t.u., senza la necessaria deduzione delle parti della sentenza ritenute errate e omettendo di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza stessa che avevano compiutamente motivato anche sugli aspetti oggetto dell'integrazione peritale sollecitata dall'appellante, escludendone la rilevanza.
5.1 Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del primo motivo, rilevando che il giudice di primo grado aveva esaminato le osservazioni svolte dal c.t. di parte attrice e ribadite nell'atto di appello, illustrando nel dettaglio le ragioni per cui una rivalutazione del materiale istologico non sarebbe in grado di arrecare nuove e più specifiche evidenze rispetto a quelle emerse dall'esame istologico, dalle quali emergeva una neoformazione sessile dura, a larga base d'impianto e radicamento profondo nella parete uterina, di cui non era possibile la totale asportazione nel corso del primo intervento, rendendo quindi necessario il secondo.
5.2 Ha contestato, quanto al secondo motivo, la pretesa dell'appellante di andare esente dalle spese di c.t.u., posto che la Corte Costituzionale aveva, con sentenza n. 217/2019, affermato che il consulente d'ufficio aveva diritto alla liquidazione del proprio compenso a carico dell'Erario dopo avere esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte processale soccombente.
5.3 Si è opposta infine all'accoglimento del terzo motivo, rilevando che l'integrazione della c.t.u. mediante incarico a un anatomo patologo di analizzare i referti istologici era stata già motivatamente respinta dal giudice di primo grado sulla base delle risposte fornite dal collegio di c.t.u. ai rilievi del c.t.p..
L'appellata ha quindi insistito per il rigetto dell'appello. 6. Respinta dall'istruttore l'istanza di ammissione di c.t.u. integrativa, disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il 4.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che le conclusioni della c.t.u., recepite dalla sentenza impugnata, confliggano con gli accertamenti anatomo-patologici, venendone smentiti.
Rileva, in particolare, la che il primo referto del 1 luglio 2015, relativo al prelievo Pt_1
relativo all'intervento eseguito il 26.6.2015 presso l'Ospedale di Gemona del Friuli, dava atto di una serie di frammenti tissutali interpretati, mediante diagnosi microscopica, quali frammenti di polipo adenomiomatoso dell'endometrio, non trattandosi quindi di frammenti di mioma sottomucoso, come ritenuto dai clinici.
Il secondo referto del 6.7.2015 effettuato durante l'intervento di isteroannessiectomia bilaterale, descriveva un utero di dimensioni pressoché normali, senza presenza di alcuna massa dura, a larga base d'impianto, profondamente radicata nella parete miometriale, e senza riferimento a un polipo adenomatoso dell'endometrio, invero non confermato dopo l'asportazione dell'utero, ma con diagnosi definitiva di polipo fibroghiandolare dell'endometrio con quadri di iperplasia ghiandolare senza atipie.
Secondo l'appellante sarebbe quindi errata la diagnosi di mioma, che indusse i sanitari a eseguire l'intervento – perciò non necessario e dipeso dalla rottura, nel corso del precedente intervento, dell'ansa elettrica - di isteroannessiectomia bilaterale.
7.1 La questione ha formato oggetto del contraddittorio nel corso delle indagini affidate ai c.t.u., le cui repliche ai rilievi mossi dal consulente di parte attorea, qui ribadite nel primo motivo d'appello, appaiono al Collegio del tutto persuasive.
I consulenti d'ufficio hanno escluso la divergenza lamentata dall'attrice, osservando che l'esito del referto dell'intervento chirurgico del 6.7.2015, recante la descrizione di una massa corporale di 3,5 cm., ben si raccordava con quanto accertato nel corso del precedente intervento, allorché venne rilevata una neoformazione intracavitaria assimilabile a una formazione poliposa e che, “isteroscopicamente, risultava una neoformazione sessile dura, protrudente dalla parete posteriore in maniera progressiva durante l'intervento di asportazione e, istologicamente, corrispondeva ad un polipo adenomiomatoso dell'endometrio” (pag. 27 della relazione dei c.t.u.), quadro che fece supporre al chirurgo operatore la presenza di un mioma.
La circostanza che l'esame microscopico non confermò tale sospetto, facendo invece propendere per un polipo fibroghiandolare, secondo i c.t.u. “non è un elemento sostanziale”
(pag. 3 dell'elaborato a chiarimenti), in quanto ciò che rileva sono “le caratteristiche di comportamento clinico della massa, del tutto sovrapponibili a quelle di un mioma duro, a larga base, indovato più profondamente e non asportabile” (pagg.
3-4 del citato elaborato) mediante isteroscopia, ma solo con il successivo intervento di isterectomia con annessiectomia bilaterale.
Vi è quindi concordanza tra le caratteristiche della massa riscontrate dal chirurgo e riportate nella cartella clinica da un lato, costituite dalla durezza, dalla larga base d'impianto, dal profondo radicamento nella parete miometriale e nella progressiva protrusione dallo spessore parietale, e che resero impossibile una risoluzione radicale in via isteroscopica, rendendo invece necessario il successivo intervento di isteroannessiectomia, e la descrizione, effettuata dall'anatomopatologo, della componente miomatosa (polipo adenomiomatoso) e/o fibrosa
(polipo fibroghiandolare) dall'altro, “elementi tissutali di origine mesenchimale, caratterizzati da un'architettura diversa rispetto a quella del comune polipo ghiandolare, in grado di conferire tale caratteristica1 appunto al tessuto che li racchiude” (pag. 2 dell'elaborato a chiarimenti).
Pertanto, i rilievi istologici allegati dall'appellante (polipo adenomiomatoso a seguito di isteroscopia, e polipo fibroghiandolare in esito all'isteroannessiectomia), lungi dall'escluderle, “confermano le caratteristiche di durezza della massa” (pag. 28 della relazione dei c.t.u.), che - unitamente al comportamento clinico nel corso dell'isteroscopia della massa (“ben indovata e ancorata nella parete miometriale da cui si dimostrava poco clivabile”, e all'esigenza, derivante dalla forma istologica riscontrata, di disporre di
“un'analisi istologica dell'intera neoformazione, stante la possibilità di riscontrare, in parti contigue non asportate dalla stessa, evidenze istopatologiche complementari e diverse, utili
e necessarie ad un miglior inquadramento della patologia nella sua totalità” – resero necessario, indipendentemente dall'accidentale rottura dell'ansa metallica nel corso del primo intervento, procedere all'isterectomia totale, cui si è aggiunta “l'annessiecctomia bilaterale per un discorso di opportunità oncologica in paziente già trattata per carcinoma mammario”
(pag. 23 della relazione), intervento – si evidenzia - la cui possibile esecuzione era stata indicata nel modulo di consenso informato tra le potenziale complicanze dell'isteroscopia e accettata dalla paziente.
L'isterectomia costituì quindi operazione necessaria all'asportazione totale della massa;
sulla sua esecuzione non incise la ritenzione del frammento in utero, la quale “avrebbe potuto trovare soluzione anche in via isteroscopica se non fosse stata presente l'altra condizione patologica che, di per sé, costituiva invece momento di possibile rischio emorragico ed infettivo” (pag. 22 della relazione dei c.t.u.).
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
8. Connesso al primo è il terzo motivo di gravame, da esaminarsi quindi prima del secondo.
L'appellante lamenta il rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di integrazione della c.t.u., volta ad accertare – tramite incarico da affidare a specialista anatomopatologo - stato e natura dei reperti prelevati alla paziente nel corso dell'operazione.
8.1 L'obiettivo cui mira l'integrazione peritale – “verificare che la massa riscontrata nell'utero dell'attrice aveva caratteristiche tali per cui si poteva eliminare senza asportare tutto l'utero” (così nelle conclusioni in via istruttoria dell'atto di appello) – è stato già disatteso dai c.t.u. con i persuasivi argomenti sopra illustrati con riferimento al primo motivo di impugnazione.
La valutazione di non asportabilità della massa mediante isteroscopia diagnostica operativa,
e di conseguente necessità di fare ricorso al secondo e più radicale intervento, è fondata sulle caratteristiche della massa stessa, costituite dalla durezza, derivante dalle sue componenti miomatosa e/o fibrosa, e dalla larga base d'impianto, desumibile dalla descrizione, riportata nella cartella clinica, dell'intervento isteroscopico, eseguito per slicing (riduzione a fettine) della massa “che però continua a protrudere in maniera sempre più voluminosa in cavità per effetto della indotta contrattilità uterina” (pag. 2 della relazione a chiarimenti), manifestazione sintomatica della presenza di una massa profondamente indovata nella parete miometriale con componenti mio-fibrose, come tale impossibile da asportare (i c.t.u. hanno evidenziato, a pag. 3 della relazione da ultimo citata, che “la progressiva riduzione della parte di massa protrudente, che si effettua per slicing appunto, produce una progressiva emersione della massa “sommersa” che viene quindi estroflessa in cavità. Se tale affioramento coinvolge l'intera massa si può giungere alla fine alla sua totale rimozione, ma se una parte di massa continua a permanere profondamente indovata nel miometrio, tale asportazione può diventare impossibile”; pag. 3).
E, come già osservato, tali caratteristiche della massa risultano pienamente coerenti con gli esiti dell'esame anatomopatologico sull'utero asportato, che hanno descritto la presenza di una neoformazione di 3,5 cm., e con quelli degli esami istologici del prelievo in corso di isteroscopia (polipo adenomiomatoso) e sul pezzo definitivo (polipo fibroghiandolare), confermativi delle caratteristiche di durezza della massa e dunque di non asportabilità isteroscopica.
Risulta perciò pienamente giustificata e condivisibile la motivazione della mancata ammissione dell'integrazione peritale da parte del Tribunale, che ha escluso che nuove valutazioni del materiale istologico possano condurre a risultati differenti, considerate l'univocità dei dati desumibili dagli esami già effettuati e la loro concordanza con le caratteristiche di comportamento clinico della massa verificate in sede chirurgica.
Anche il terzo motivo di appello è perciò infondato.
9. L'appellante ha dedotto solo nella comparsa conclusionale in appello, e quindi del tutto tardivamente, profili di responsabilità dei sanitari per la rottura dell'ansa, riguardanti “la corretta manutenzione dello strumentario chirurgico”, “l'eventuale difetto del dispositivo medico”, “la tecnica operatoria utilizzata in relazione alla rottura” e “le procedure di sicurezza adottate” (pag. 10).
Si tratta di censure che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, e che sono quindi inammissibili.
9.1 Ulteriore violazione ascritta ai sanitari nella comparsa conclusionale attiene agli obblighi derivanti dal consenso informato (v. pag. 11), questione che è pacificamente estranea al thema decidendum, non avendola l'attrice allegata nel corso del giudizio di primo grado, né avendo il preteso danno da lesione del consenso informato costituito oggetto della domanda risarcitoria, limitata – anche attraverso il richiamo alla perizia di parte - al solo danno alla salute, permanente e temporaneo, derivante dalla perdita dell'utero e degli annessi.
Risulta perciò inammissibile, in quanto tardivo, il motivo formulato nella comparsa conclusionale in appello.
10. Residua l'esame del secondo motivo, con il quale la sig. ha impugnato la statuizione Pt_1
di condanna al pagamento delle spese di c.t.u., che non potevano essere poste a suo carico, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ostandovi la norma di cui all'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002.
10.1 L'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002 nella sua versione originaria prevedeva che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato, e quindi anche al c.t.u., fossero prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, nel caso di impossibilità della ripetizione dalla parte gravata dal carico delle spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Il c.t.u. era quindi tenuto a escutere preliminarmente il condannato alle spese, o l'ammesso in caso di revoca dell'ammissione (cui è equiparata la vittoria della causa): in caso di infruttuosità dell'escussione, veniva disposta, a domanda del consulente, la prenotazione a debito dell'onorario la quale però, costituendo < di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero» (art. 3, co. 1, lett. s) dello stesso D.P.R.), poteva essere effettivamente liquidata solo attraverso la previa realizzazione del credito erariale. Con il fondato rischio che il consulente prestasse di fatto la propria opera gratuitamente nelle ipotesi in cui condannata alle spese processuali fosse la parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora neppure l'ufficio giudiziario fosse stato in grado di ottenere dalla stessa il recupero.
10.2 Con sentenza n. 217/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, co. 3 D.P.R. 115/2002 “nella parte in cui prevede che gli onorari
e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”.
La Corte Costituzionale, muovendo dalla finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato “di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo”, con conseguente “tramonto della logica del gratuito patrocinio”, ha evidenziato che “la disposizione censurata … risulta … viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e
l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente”.
10.3 E' stato di recente osservato (Cass., sent. 10.9.2024, n. 24331) che, “essendo stata caducata la norma che contemplava, come meccanismo ordinario di soddisfacimento potenziale del credito del c.t.u. la prenotazione a debito, è venuta meno anche la previsione che imponeva al c.t.u. di intimare il pagamento, in coerenza con il principio per cui – salvo
l'eventuale revoca dell'ammissione – l'ausiliario del giudice non può chiedere e percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal testo unico (suscettibili di soddisfacimento solo mediante l'anticipazione), né ha possibilità di agire in giudizio prima del provvedimento di revoca dell'ammissione”.
E, conseguentemente, non persistendo la facoltà di prenotazione a debito su domanda dell'interessato del credito per il pagamento del compenso, “è, parimenti, superato l'indirizzo che consentiva al giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso
Cass. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria”.
10.4 Pertanto, nonostante la soccombenza, l'accollo delle spese di c.t.u. non poteva essere posto a carico della sig. essendo la stessa stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
E' quindi fondato il secondo motivo di appello: ne deriva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca della statuizione con la quale le spese di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
11. La circostanza che, con la reiezione dei relativi motivi di appello, sia stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice, giustifica il mantenimento della statuizione di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese del primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti, derivante dall'accoglimento del secondo motivo di appello, consente l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 103/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione con la quale le spese di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
- conferma per il resto la sentenza appellata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e cioè la durezza, rilevata dal chirurgo