Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 07/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Bonon, Fabio Intermite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento AVEPA Prot. n.-OMISSIS- del 13.4.2022 e notificato il 14.4.2022
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/1/2023:
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 13.10.2022 class V/7.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avepa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 4/07/2022 la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituiva in resistenza l’Avepa.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente, sarebbe fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con atto depositato in data 10/03/2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame e chiedeva l’integrale compensazione delle spese.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO