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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La VA, all'esito dell'udienza del 7 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 427/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla via Magenta n. 5, presso lo studio dell'avv. Annamaria Tropiano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pec
Email_1
- Ricorrente -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia n. 54, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola CIANCI e Manuela NUCERA, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro rep. 48429, Persona_1 pec: e Email_2 Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: riconoscimento danno biologico - malattia professionale
Pag. 1 a 7 ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, , premesso di essere Parte_1 lavoratore dipendente con mansioni di autista dal 01.03.2003 con “Autista di autobus di linea per trasporto passeggeri” per la dalla quale è assunto con contratto Controparte_2 di lavoro a tempo indeterminato, ha esposto che in data 16.03.2023 ha presentato domanda di malattia professionale per “ernie discali lombosacrali multiple con specifica ernia discale postero laterale L5-S1 e correlati disturbi trofico sensitivi”, allegando di avere riportato la patologia denunciata quale conseguenza usurante da attività lavorativa eseguita con ritmi continui e ripetitivi e a causa delle posture incongrue protratte a lungo, nonché a causa del sollevamento e alloggiamento di bagagli pesanti, riferibile al codice n. 213 delle Tabelle di cui al Decreto Ministeriale 12.07.2000; che, a seguito della denuncia, l' gli ha chiesto CP_3 produzione di documentazione integrativa ma non lo ha sottoposto ad accertamento sanitario;
che avverso tale inerzia ha proposto ricorso ex art. 104 D.P.R. n.1124/1965 con allegato certificato medico, rilasciato dal dott. con quantificazione del danno biologico Persona_2
nella misura del 12%; che anche il ricorso gerarchico è rimasto inevaso. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciate da in data 16.03.2023 protocollata a n. n.515454588 è da Parte_1 considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa di autista, da sempre svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità fin dal 2003, data della prima assunzione, quale autista di autobus di linea per il trasporto di passeggeri presso le Controparte_2
e che detta patologia determina un danno biologico permanente complessivamente
[...]
valutabile nel 12%; 2) in conseguenza, condannare l' in persona del Direttore “pro CP_1 tempore”, al risarcimento del danno in sorte capitale in corrispondenza al danno biologico per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura quantificata o nella diversa misura accertanda, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di denuncia delle malattie professionali all'effettivo soddisfo come per legge;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Pag. 2 a 7 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, ha contestato le deduzioni attoree, ritenendo congruo il grado del 5% accertato ed in via amministrativa ed ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza medico-legale ed all'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa della malattia professionale.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Va posto in premessa che si considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
In tal senso, parte ricorrente ha adeguatamente dato prova dello svolgimento di attività lavorativa mediante produzione dell'estratto contributivo , da cui si apprende l'effettivo CP_4 svolgimento di prestazione lavorativa nei termini allegati. Ha prodotto inoltre il certificato di denuncia delle malattie professionali, la comunicazione trasmessa dall'istituto assicuratore data 27.03.2023; il certificato medico allegato al ricorso gerarchico redatto dal Dr.
[...]
in data 11.12.2023; la documentazione medico-sanitaria (referto RM colonna L/S Per_2 rilasciato dallo Studio Cassone s.r.l. in data 17.02.2023; giudizio di idoneità alla mansione
Pag. 3 a 7 specifica rilasciato dalla Medicina del lavoro con indicazione dei rischi di lavorazione) e la busta Paga marzo 2023.
A fronte di tali specifiche allegazioni nulla ha del resto contestato l' convenuto. CP_3
Vi è, dunque, riscontro documentale in ordine all'esposizione di fattori patogenetici propri della malattia professionale denunciata.
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1124/1963: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e le politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che la malattia professionale deve possedere per essere riconosciuta dall' ed essere, pertanto indennizzata. CP_1
È opportuno a tal fine riportare ulteriore disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
Pag. 4 a 7 dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
In tal senso, questo giudicante, all'udienza del 14.03.2025, ascoltate le parti, rilevato che il nesso causale con una menomazione dell'integrità psico-fisica del 5% è stato accertato in sede amministrativa con provvedimento del 20.07.2024, e dunque, occorrendo in questa sede unicamente indagare sull'invocata sussistenza di un grado maggiore della menomazione, ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica medico legale nominando quale perito la dott.ssa che ha accettato l'incarico in data 01.04.2025 e ha depositato Persona_3
l'elaborato peritale in data 26.08.2025.
Espletato l'incarico affidatogli, il consulente ha formulato la seguente conclusione: “che la malattia erniaria da cui risulta affetto il periziato sia da ricondursi all'attività lavorativa svolta e che la stessa si renda responsabile di un danno biologico calcolato sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'. 1 del D. lgs. n. 38/2000 per come appresso CP_1
indicato: codice 213: ernie discali del tratto lombare in assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti 8% e con decorrenza a far data da marzo 2023, epoca della domanda”.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono condivise da questo giudicante, nondimeno la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni, è sorretta dalla documentazione medica in atti ed appare, dunque, corretta sotto il profilo logico. Inoltre, l' , in fase sub-procedimentale ex art. 195 comma 3c.p.c, non CP_3 ha formulato osservazioni alla bozza.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Pag. 5 a 7 Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione alla malattia professionale, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 8% (con decorrenza da marzo 2023, epoca della domanda amministrativa) e di conseguenza va disposta condanna dell' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio, visto l'esito della controversia, valutato che la percentuale accertata (8%) risulta prossima a quanto stabilito in sede amministrativa (5%) sono compensate nella misura di un terzo. I restanti due terzi, vista la natura previdenziale della materia trattata e lo scaglione di riferimento, vengono posti a carico dell convenuto, CP_3
e sono liquidati complessivamente in €2.000.00, oltre IVA e CPA da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di , in relazione alla malattia Parte_1 professionale accertata, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 8% e condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo da erogarsi in capitale e CP_1 con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal giorno della domanda amministrativa (16.03.2023) sino al saldo;
2.- compensa le spese del giudizio nella misura di un terzo e pone i restanti due terzi, che liquida in €2.000.00, oltre IVA e CPA come per legge, a carico dell' , da riconoscersi CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. - pone a definitivo carico dell' le spese di CTU medico-legali, che si CP_1
liquidano con separato decreto.
Locri, 7 dicembre 2025
Pag. 6 a 7 Il Giudice
AT La VA
Pag. 7 a 7