TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1786 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 1786, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, via Fiume, n. 17, Parte_1 presso l'avv. Paolo Bartoli che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Caserta, corso Trieste, n. 257, presso Controparte_1
l'avv. Salvio De Lucia dal quale è difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Valeria
Spagnoli, giusta procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza
PER L'OPPONENTE come da atto di citazione in opposizione, insistendo per la chiamata in causa del terzo e rilevando preliminarmente che non è stato disposto in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione e che non risulta esperita la mediazione obbligatoria;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi sopra esposti, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, p.i. Controparte_2
Pagina 1 di , in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in piazza Lina Bo P.IVA_1
Bordi n. 3 Milano pec. 1) in via principale: accertare e dichiarare che Email_1 la SI.ra nulla deve a e che non è debitrice di Parte_1 Controparte_3 alcuna somma e per l'effetto annullare / revocare / dichiarare nullo / invalido / inefficace il decreto ingiuntivo ivi opposto 2)in subordine: ridurre l'importo dell'ingiunzione di pagamento rideterminando il corretto dare-avere tra le parti, sempre con annullamento / revoca del d.i. oggetto di opposizione 3) accertare e dichiarare l'esistenza di apposita e valida assicurazione sul prestito e quindi il diritto dell'erede SI.ra ed Parte_1 essere manlevata e tenuta indenne dalle avverse pretese. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
PER L'OPPOSTO
Come da comparsa di costituzione e risposta, dichiarandosi l'avv. De Lucia antistatario delle spese;
“non si oppone alla chiamata del terzo, ai fini della formulata richiesta di Controparte_2 manleva. nel merito: previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie perché sostanzialmente
e giuridicamente infondate, confermare integralmente il d.i. n. 70/2024 sopra compiutamente descritto ed oggi opposto;
sempre nel merito: ancorché in via meramente gradata, ove mai dovesse accogliere le eccezioni da controparte sollevate in ordine all'ineIGibilità del credito azionato in sede monitoria, condannarsi, per le causali ampiamente esposte e documentate nel presente giudizio, al quale verrà allegato anche il fascicolo di CP_ fase monitoria, la IG.ra , al pagamento, in favore della dell'importo Parte_1 Parte_2 di € 18.870,16 (diciottomilaottocentosettanta/16) oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto da questo Ufficio il decreto Controparte_1 ingiuntivo 15 gennaio 2024, n. 70, nei confronti di per la somma di Parte_1 euro 18.870,16 oltre accessori e spese, a titolo di residuo impagato di un contratto di finanziamento stipulato il 2 maggio 2016 da con Findomestic Banca Controparte_4
S.p.A. e per il quale risponderebbe, in tesi, quale erede (si intende, da Parte_1 quanto prodotto, v. n. 7 della produzione del monitorio, con beneficio di inventario).
2. – Si oppone con atto di citazione ritualmente notificato la predetta Parte_1
sostenendo, in sintesi:
[...]
Pagina 2 di - che la documentazione prodotta dalla non dimostrerebbe Controparte_1
l'avvenuta cessione in blocco del credito in suo favore, alla luce per un verso della circostanza che la società si è affermata titolare del credito quale terza cessionaria ma non avrebbe dimostrato la prima cessione, da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank S.p.A. e per altro verso alla luce del fatto che il contratto allegato a prova della terza cessione (da
Esazione Nazionale Italiana S.r.l. a non indicherebbe tra i crediti ceduti Controparte_1 quello nei confronti del defunto Controparte_4
- che non era stata dimostrata invero neppure l'erogazione della somma al de cuius posto che la documentazione versata dimostrava, in tesi, la sola richiesta di prestito che, alla luce delle condizioni generali di contratto predisposte dalla società finanziaria, doveva essere seguita dall'accettazione espressa e quindi dall'erogazione, erogazione che comunque poteva essere limitata ad una minore somma in ragione della prestata autorizzazione a trattenere una parte delle somme richieste, al fine di estinguere un precedente finanziamento;
- che, in ogni caso, gli estratti ex art. 50 t.u.b. non erano idonei a dimostrare la pretesa;
- che, secondo la prospettazione, nel novero delle somme richieste rientrerebbe anche una “indennità contenzioso” non prevista nel contratto di finanziamento, oltre che penali per ritardato pagamento di cui si lamenta l'assunta incomprensibile modalità di calcolo;
- che, secondo la prospettazione, non sarebbe determinato il piano di rimborso;
- che, infine, non avendo ricevuto l'opponente richieste di pagamento prima della notifica del decreto ingiuntivo, si avvedeva solo con l'avvio del procedimento che, unitamente alla richiesta di finanziamento, il defunto aveva dichiarato di aderire ad una polizza collettiva (n. 5098/01 stipulata tra Finomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurace Vie) in tesi tale da coprire anche il rischio per caso di morte come da condizioni generali di contratto reperite autonomamente, che tuttavia non risultano depositate in sede di opposizione (né nelle successive memorie) posto che al n. 6 della produzione documentale vi è missiva di diffida e messa in mora verso l'assunto assicuratore, con unito il contratto di finanziamento e non le condizioni generali di contratto della polizza collettiva.
Concludeva quindi l'opponente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, per la revoca del decreto ingiuntivo con declaratoria di assenza di alcun debito, in subordine per l'accertamento del minor dovuto e in ogni caso per la condanna del terzo a tenerla indenne.
3. – Rilevata la nullità della citazione per errata indicazione della data di udienza, veniva
Pagina 3 di disposta con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. la rinnovazione per l'udienza del 23 aprile 2025.
Con riferimento a detta data di udienza parte opponente, eseguita la rinnovazione nel termine perentorio a tal fine fissato, depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. – Si costituiva tardivamente l'opposta società Easy Servizi S.r.l., con comparsa del 4 aprile 2025.
Sosteneva:
- di aver dato prova documentale della titolarità attiva del credito, in ragione delle cessioni avvenute e in tesi dimostrate;
- che il credito era dimostrato dalla produzione del contratto (oltre che dal parziale adempimento del debitore) e che, in ogni caso, gli estratti ex art. 50 t.u.b. non erano neppure rilevanti per essere dimostrata la pretesa con la sola produzione del titolo, spettando invece alla controparte l'allegazione e prova di circostanze adempitive, estintive o modificative della pretesa (anche alla luce della circostanza della determinazione della rata in contratto alla luce dell'inclusione degli oneri assicurativi);
- che la società finanziaria, avendo svolto mera attività di intermediazione assicurativa, non aveva legittimazione attiva per chiedere il pagamento dell'indennizzo all'assicurazione;
Concludeva per la concessione della facoltà di esecuzione provvisoria e nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine per la condanna della controparte alla somma comunque dovuta.
5. – Con il primo scritto difensivo successivo alla costituzione della Controparte_1 parte eccepiva la tardività della avversa costituzione e, dunque, della Parte_1 documentazione versata.
6. – Celebrata l'udienza del 23 aprile 2024 e tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 16 luglio 2025.
In quella sede, fatte precisare le conclusioni come da verbale e in intestazione, veniva disposta la discussione orale. Sentita la discussione orale la causa passava in decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
7. – Giova preliminarmente osservare che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente ha rilevato che difetta l'esperimento di mediazione obbligatoria e che, sotto altro profilo, non è stata esaminata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Fermo che, ovviamente, l'opposto non ha alcun interesse sostanziale o processuale a
Pagina 4 di dolersi del mancato esame dell'istanza ex art. 648 c.p.c. per l'evidente ragione che l'istanza era formulata dalla controparte e non è apprezzabile in punto di diritto l'interesse, si badi, dell'opponente, ad una decisione interinale in luogo di una definitiva, merita approfondimento la diversa questione dell'omessa mediazione.
Al riguardo deve evidenziarsi che in esito a due rinvii di udienza per interlocuzioni neppure alla terza udienza parte opponente ha univocamente eccepito il difetto di mediazione obbligatoria, avendo invece, in citazione in opposizione, solo richiamato il fatto che la controversia vi fosse sottoposta (e senza concludere per il rilievo di improcedibilità).
Ritiene dunque l'odierno giudicante che il mero rilievo dell'assoggettamento del procedimento alla mediazione obbligatoria, esposto nel corpo dell'atto di citazione, senza che sia lealmente, univocamente ed esplicitamente articolata corrispondente eccezione di improcedibilità o che si richiami in conclusioni la stessa eccezione di improcedibilità, eccezione non articolata neppure in prima udienza, non possa essere qualificato quale eccezione di improcedibilità.
Ne deriva che – non essendo stata rilevata l'improcebilità dall'odierno giudicante in prima udienza e non avendo fatto istanza l'opposto per un termine per introdurre la mediazione – la causa è procedibile.
8. – Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di seguito esposto.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società Easy Servizi S.r.l. ha esposto di essere divenuta titolare del credito nei confronti di in ragione di plurime Controparte_4 cessioni ed in particolare in ragione:
- di una prima cessione da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank S.p.A.;
- di una seconda cessione da Cherry Bank S.p.A. a Esazione Nazionale Italiana S.r.l.;
- di una terza cessione da Esazione Nazionale Italiana S.r.l. a ella Controparte_1
Al riguardo occorre rammentare che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società
Pagina 5 di cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio
2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Occorre dunque a questo punto dare atto che effettivamente la documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta è tardiva e, quindi, inammissibile.
Il convenuto opposto, infatti, si è costituito il 4 aprile 2025, mentre il termine per la tempestiva costituzione era a 70 giorni prima del 23 aprile 2025, il termine per la prima memoria era ad almeno 40 giorni prima del 23 aprile (e dunque al 14 marzo), il termine per la seconda memoria era ad almeno 20 giorni prima del 23 aprile e, quindi, al 3 aprile 2025.
Il convenuto opposto, dunque, si è costituito quando era già scaduto il secondo termine.
Egli dunque ben poteva costituirsi, ma poteva esclusivamente compiere attività argomentativa ed illustrativa delle domande e dei documenti già prodotti, al più essendo ammesso a “indicare” prova contraria di avversi assunti di fatto (essendo egli ancora ammesso a depositare le memorie ex art. 171 ter terzo termine c.p.c.).
Gli era dunque preclusa ogni attività istruttoria a prova diretta, cioè tesa a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre sarebbe stata ammessa la prova contraria, cioè la prova tesa a dimostrare la non esistenza di fatti costitutivi delle eccezioni nuove formulate nella seconda memoria dalla controparte.
Ne deriva che, poiché la documentazione a prova della titolarità del credito attiene ai fatti costitutivi della pretesa e non ad eccezioni nuove formulate dall'attore opponente con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la documentazione prodotta dalla CP_1 unitamente alla costituzione ed intesa alla prova della legittimazione attiva, non è
[...]
Pagina 6 di ammissibile.
Non colgono evidentemente nel segno neppure le deduzioni compiute in sede di udienza di discussione da parte opposta, posto che il richiamo agli artt. 167 e 184 c.p.c. è del tutto inconferente. Non è infatti l'articolo 167 c.p.c. che prevede le preclusioni istruttorie violate nel caso di specie (che invece sono oggi disciplinate dall'art. 171 ter c.p.c., con norma di ordine pubblico processuale intesa alla leale e sollecita definizione del thema decidendum e del thema probandum e che in precedenza erano topologicamente collocate nell'art. 183 c.p.c.) e che l'art. 184 c.p.c. è, nel rito oggi applicabile al procedimento in esame, del tutto abrogato, e fermo restando che la disciplina che – invece – a suo tempo, consentiva all'assegnazione di ulteriori termini per produzioni documentali era stata abrogata già dal 2005.
Ne deriva, in definitiva, che, per esaminare la legittimazione attiva dell'opposto, non possono che prendersi in esame i soli documenti versati in sede monitoria.
Ne deriva che – in ogni caso e con tutta evidenza – difetta la prova della titolarità attiva del credito in capo ad sotto più profili. Controparte_1
Quanto all'ultima cessione (la terza, da Controparte_5 CP_1
, infatti, in sede di procedimento monitorio la società aveva prodotto un contratto di
[...] cessione che, tuttavia, nell'individuare esattamente i crediti ceduti (con il nome e gli indentificativi del debitori ceduti), non indicava tra posizioni cedute quella di
[...]
non altrimenti fornendo prova documentale né della cessione né dell'inclusione CP_4 del credito nell'ambito della stessa.
In altri termini, di tale terzo passaggio, in ogni caso, non era fornita alcuna diversa dimostrazione: né l'estratto della Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, né altro elemento.
Quanto invece alla prima cessione (da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank) la documentazione prodotta con il monitorio risultava del tutto inconferente, circostanza di cui avvedeva la difesa provvedendo a nuovo deposito con il quale si versava tuttavia, nuovamente, un estratto di Gazzetta Ufficiale riferito ad una cessione in favore di Banco delle Tre Venezie S.p.a., soggetto non coinvolto nell'odierna vicenda.
È dunque evidente che non sussiste alcuna dimostrazione neppure della prima cessione,
e dunque la legittimazione attiva del preteso creditore e cioè l'astratta titolarità attiva dello stesso non è dimostrata, il che esime l da ogni altra indagine in ordine alla domanda CP_6 di pagamento formulata da dovendosi provvedere alla revoca del Controparte_1
Pagina 7 di decreto ingiuntivo con assorbimento di ogni altra questione.
Al riguardo, ad ogni modo, può essere opportuno evidenziare che – in ogni caso – anche se si tenesse conto della inammissibile documentazione prodotta con la comparsa di costituzione, e segnatamente della Gazzetta Ufficiale che richiama una cessione in favore di
Cherry Bank S.p.A. la stessa non indica né criteri di selezione sufficientemente determinati, né rinvia ad una pagina internet dove siano indicati gli identificativi dei debitori ceduti, né ancora indica direttamente gli stessi, rinviando ad un atto separato depositato davanti a notaio che, in ogni caso, non è prodotto, sicchè, sotto questo aspetto non sarebbe stata neppure dimostrata la contestata inclusione del credito nell'ambito di quella prima cessione.
9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della domanda e dello svolgimento di tutte le fasi del giudizio, alla luce del d.m. 55/2014 e s.m.i. (minimi:
2.540 euro;
massimi:
7.617 euro)
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 15 gennaio 2024, n.
70;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
[...]
Così deciso in Perugia il 18 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 8 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 1786, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, via Fiume, n. 17, Parte_1 presso l'avv. Paolo Bartoli che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Caserta, corso Trieste, n. 257, presso Controparte_1
l'avv. Salvio De Lucia dal quale è difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Valeria
Spagnoli, giusta procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza
PER L'OPPONENTE come da atto di citazione in opposizione, insistendo per la chiamata in causa del terzo e rilevando preliminarmente che non è stato disposto in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione e che non risulta esperita la mediazione obbligatoria;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi sopra esposti, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, p.i. Controparte_2
Pagina 1 di , in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in piazza Lina Bo P.IVA_1
Bordi n. 3 Milano pec. 1) in via principale: accertare e dichiarare che Email_1 la SI.ra nulla deve a e che non è debitrice di Parte_1 Controparte_3 alcuna somma e per l'effetto annullare / revocare / dichiarare nullo / invalido / inefficace il decreto ingiuntivo ivi opposto 2)in subordine: ridurre l'importo dell'ingiunzione di pagamento rideterminando il corretto dare-avere tra le parti, sempre con annullamento / revoca del d.i. oggetto di opposizione 3) accertare e dichiarare l'esistenza di apposita e valida assicurazione sul prestito e quindi il diritto dell'erede SI.ra ed Parte_1 essere manlevata e tenuta indenne dalle avverse pretese. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
PER L'OPPOSTO
Come da comparsa di costituzione e risposta, dichiarandosi l'avv. De Lucia antistatario delle spese;
“non si oppone alla chiamata del terzo, ai fini della formulata richiesta di Controparte_2 manleva. nel merito: previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie perché sostanzialmente
e giuridicamente infondate, confermare integralmente il d.i. n. 70/2024 sopra compiutamente descritto ed oggi opposto;
sempre nel merito: ancorché in via meramente gradata, ove mai dovesse accogliere le eccezioni da controparte sollevate in ordine all'ineIGibilità del credito azionato in sede monitoria, condannarsi, per le causali ampiamente esposte e documentate nel presente giudizio, al quale verrà allegato anche il fascicolo di CP_ fase monitoria, la IG.ra , al pagamento, in favore della dell'importo Parte_1 Parte_2 di € 18.870,16 (diciottomilaottocentosettanta/16) oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto da questo Ufficio il decreto Controparte_1 ingiuntivo 15 gennaio 2024, n. 70, nei confronti di per la somma di Parte_1 euro 18.870,16 oltre accessori e spese, a titolo di residuo impagato di un contratto di finanziamento stipulato il 2 maggio 2016 da con Findomestic Banca Controparte_4
S.p.A. e per il quale risponderebbe, in tesi, quale erede (si intende, da Parte_1 quanto prodotto, v. n. 7 della produzione del monitorio, con beneficio di inventario).
2. – Si oppone con atto di citazione ritualmente notificato la predetta Parte_1
sostenendo, in sintesi:
[...]
Pagina 2 di - che la documentazione prodotta dalla non dimostrerebbe Controparte_1
l'avvenuta cessione in blocco del credito in suo favore, alla luce per un verso della circostanza che la società si è affermata titolare del credito quale terza cessionaria ma non avrebbe dimostrato la prima cessione, da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank S.p.A. e per altro verso alla luce del fatto che il contratto allegato a prova della terza cessione (da
Esazione Nazionale Italiana S.r.l. a non indicherebbe tra i crediti ceduti Controparte_1 quello nei confronti del defunto Controparte_4
- che non era stata dimostrata invero neppure l'erogazione della somma al de cuius posto che la documentazione versata dimostrava, in tesi, la sola richiesta di prestito che, alla luce delle condizioni generali di contratto predisposte dalla società finanziaria, doveva essere seguita dall'accettazione espressa e quindi dall'erogazione, erogazione che comunque poteva essere limitata ad una minore somma in ragione della prestata autorizzazione a trattenere una parte delle somme richieste, al fine di estinguere un precedente finanziamento;
- che, in ogni caso, gli estratti ex art. 50 t.u.b. non erano idonei a dimostrare la pretesa;
- che, secondo la prospettazione, nel novero delle somme richieste rientrerebbe anche una “indennità contenzioso” non prevista nel contratto di finanziamento, oltre che penali per ritardato pagamento di cui si lamenta l'assunta incomprensibile modalità di calcolo;
- che, secondo la prospettazione, non sarebbe determinato il piano di rimborso;
- che, infine, non avendo ricevuto l'opponente richieste di pagamento prima della notifica del decreto ingiuntivo, si avvedeva solo con l'avvio del procedimento che, unitamente alla richiesta di finanziamento, il defunto aveva dichiarato di aderire ad una polizza collettiva (n. 5098/01 stipulata tra Finomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurace Vie) in tesi tale da coprire anche il rischio per caso di morte come da condizioni generali di contratto reperite autonomamente, che tuttavia non risultano depositate in sede di opposizione (né nelle successive memorie) posto che al n. 6 della produzione documentale vi è missiva di diffida e messa in mora verso l'assunto assicuratore, con unito il contratto di finanziamento e non le condizioni generali di contratto della polizza collettiva.
Concludeva quindi l'opponente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, per la revoca del decreto ingiuntivo con declaratoria di assenza di alcun debito, in subordine per l'accertamento del minor dovuto e in ogni caso per la condanna del terzo a tenerla indenne.
3. – Rilevata la nullità della citazione per errata indicazione della data di udienza, veniva
Pagina 3 di disposta con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. la rinnovazione per l'udienza del 23 aprile 2025.
Con riferimento a detta data di udienza parte opponente, eseguita la rinnovazione nel termine perentorio a tal fine fissato, depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. – Si costituiva tardivamente l'opposta società Easy Servizi S.r.l., con comparsa del 4 aprile 2025.
Sosteneva:
- di aver dato prova documentale della titolarità attiva del credito, in ragione delle cessioni avvenute e in tesi dimostrate;
- che il credito era dimostrato dalla produzione del contratto (oltre che dal parziale adempimento del debitore) e che, in ogni caso, gli estratti ex art. 50 t.u.b. non erano neppure rilevanti per essere dimostrata la pretesa con la sola produzione del titolo, spettando invece alla controparte l'allegazione e prova di circostanze adempitive, estintive o modificative della pretesa (anche alla luce della circostanza della determinazione della rata in contratto alla luce dell'inclusione degli oneri assicurativi);
- che la società finanziaria, avendo svolto mera attività di intermediazione assicurativa, non aveva legittimazione attiva per chiedere il pagamento dell'indennizzo all'assicurazione;
Concludeva per la concessione della facoltà di esecuzione provvisoria e nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine per la condanna della controparte alla somma comunque dovuta.
5. – Con il primo scritto difensivo successivo alla costituzione della Controparte_1 parte eccepiva la tardività della avversa costituzione e, dunque, della Parte_1 documentazione versata.
6. – Celebrata l'udienza del 23 aprile 2024 e tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 16 luglio 2025.
In quella sede, fatte precisare le conclusioni come da verbale e in intestazione, veniva disposta la discussione orale. Sentita la discussione orale la causa passava in decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
7. – Giova preliminarmente osservare che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente ha rilevato che difetta l'esperimento di mediazione obbligatoria e che, sotto altro profilo, non è stata esaminata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Fermo che, ovviamente, l'opposto non ha alcun interesse sostanziale o processuale a
Pagina 4 di dolersi del mancato esame dell'istanza ex art. 648 c.p.c. per l'evidente ragione che l'istanza era formulata dalla controparte e non è apprezzabile in punto di diritto l'interesse, si badi, dell'opponente, ad una decisione interinale in luogo di una definitiva, merita approfondimento la diversa questione dell'omessa mediazione.
Al riguardo deve evidenziarsi che in esito a due rinvii di udienza per interlocuzioni neppure alla terza udienza parte opponente ha univocamente eccepito il difetto di mediazione obbligatoria, avendo invece, in citazione in opposizione, solo richiamato il fatto che la controversia vi fosse sottoposta (e senza concludere per il rilievo di improcedibilità).
Ritiene dunque l'odierno giudicante che il mero rilievo dell'assoggettamento del procedimento alla mediazione obbligatoria, esposto nel corpo dell'atto di citazione, senza che sia lealmente, univocamente ed esplicitamente articolata corrispondente eccezione di improcedibilità o che si richiami in conclusioni la stessa eccezione di improcedibilità, eccezione non articolata neppure in prima udienza, non possa essere qualificato quale eccezione di improcedibilità.
Ne deriva che – non essendo stata rilevata l'improcebilità dall'odierno giudicante in prima udienza e non avendo fatto istanza l'opposto per un termine per introdurre la mediazione – la causa è procedibile.
8. – Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di seguito esposto.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società Easy Servizi S.r.l. ha esposto di essere divenuta titolare del credito nei confronti di in ragione di plurime Controparte_4 cessioni ed in particolare in ragione:
- di una prima cessione da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank S.p.A.;
- di una seconda cessione da Cherry Bank S.p.A. a Esazione Nazionale Italiana S.r.l.;
- di una terza cessione da Esazione Nazionale Italiana S.r.l. a ella Controparte_1
Al riguardo occorre rammentare che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società
Pagina 5 di cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio
2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Occorre dunque a questo punto dare atto che effettivamente la documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta è tardiva e, quindi, inammissibile.
Il convenuto opposto, infatti, si è costituito il 4 aprile 2025, mentre il termine per la tempestiva costituzione era a 70 giorni prima del 23 aprile 2025, il termine per la prima memoria era ad almeno 40 giorni prima del 23 aprile (e dunque al 14 marzo), il termine per la seconda memoria era ad almeno 20 giorni prima del 23 aprile e, quindi, al 3 aprile 2025.
Il convenuto opposto, dunque, si è costituito quando era già scaduto il secondo termine.
Egli dunque ben poteva costituirsi, ma poteva esclusivamente compiere attività argomentativa ed illustrativa delle domande e dei documenti già prodotti, al più essendo ammesso a “indicare” prova contraria di avversi assunti di fatto (essendo egli ancora ammesso a depositare le memorie ex art. 171 ter terzo termine c.p.c.).
Gli era dunque preclusa ogni attività istruttoria a prova diretta, cioè tesa a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre sarebbe stata ammessa la prova contraria, cioè la prova tesa a dimostrare la non esistenza di fatti costitutivi delle eccezioni nuove formulate nella seconda memoria dalla controparte.
Ne deriva che, poiché la documentazione a prova della titolarità del credito attiene ai fatti costitutivi della pretesa e non ad eccezioni nuove formulate dall'attore opponente con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la documentazione prodotta dalla CP_1 unitamente alla costituzione ed intesa alla prova della legittimazione attiva, non è
[...]
Pagina 6 di ammissibile.
Non colgono evidentemente nel segno neppure le deduzioni compiute in sede di udienza di discussione da parte opposta, posto che il richiamo agli artt. 167 e 184 c.p.c. è del tutto inconferente. Non è infatti l'articolo 167 c.p.c. che prevede le preclusioni istruttorie violate nel caso di specie (che invece sono oggi disciplinate dall'art. 171 ter c.p.c., con norma di ordine pubblico processuale intesa alla leale e sollecita definizione del thema decidendum e del thema probandum e che in precedenza erano topologicamente collocate nell'art. 183 c.p.c.) e che l'art. 184 c.p.c. è, nel rito oggi applicabile al procedimento in esame, del tutto abrogato, e fermo restando che la disciplina che – invece – a suo tempo, consentiva all'assegnazione di ulteriori termini per produzioni documentali era stata abrogata già dal 2005.
Ne deriva, in definitiva, che, per esaminare la legittimazione attiva dell'opposto, non possono che prendersi in esame i soli documenti versati in sede monitoria.
Ne deriva che – in ogni caso e con tutta evidenza – difetta la prova della titolarità attiva del credito in capo ad sotto più profili. Controparte_1
Quanto all'ultima cessione (la terza, da Controparte_5 CP_1
, infatti, in sede di procedimento monitorio la società aveva prodotto un contratto di
[...] cessione che, tuttavia, nell'individuare esattamente i crediti ceduti (con il nome e gli indentificativi del debitori ceduti), non indicava tra posizioni cedute quella di
[...]
non altrimenti fornendo prova documentale né della cessione né dell'inclusione CP_4 del credito nell'ambito della stessa.
In altri termini, di tale terzo passaggio, in ogni caso, non era fornita alcuna diversa dimostrazione: né l'estratto della Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, né altro elemento.
Quanto invece alla prima cessione (da Findomestic Banca S.p.A. a Cherry Bank) la documentazione prodotta con il monitorio risultava del tutto inconferente, circostanza di cui avvedeva la difesa provvedendo a nuovo deposito con il quale si versava tuttavia, nuovamente, un estratto di Gazzetta Ufficiale riferito ad una cessione in favore di Banco delle Tre Venezie S.p.a., soggetto non coinvolto nell'odierna vicenda.
È dunque evidente che non sussiste alcuna dimostrazione neppure della prima cessione,
e dunque la legittimazione attiva del preteso creditore e cioè l'astratta titolarità attiva dello stesso non è dimostrata, il che esime l da ogni altra indagine in ordine alla domanda CP_6 di pagamento formulata da dovendosi provvedere alla revoca del Controparte_1
Pagina 7 di decreto ingiuntivo con assorbimento di ogni altra questione.
Al riguardo, ad ogni modo, può essere opportuno evidenziare che – in ogni caso – anche se si tenesse conto della inammissibile documentazione prodotta con la comparsa di costituzione, e segnatamente della Gazzetta Ufficiale che richiama una cessione in favore di
Cherry Bank S.p.A. la stessa non indica né criteri di selezione sufficientemente determinati, né rinvia ad una pagina internet dove siano indicati gli identificativi dei debitori ceduti, né ancora indica direttamente gli stessi, rinviando ad un atto separato depositato davanti a notaio che, in ogni caso, non è prodotto, sicchè, sotto questo aspetto non sarebbe stata neppure dimostrata la contestata inclusione del credito nell'ambito di quella prima cessione.
9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della domanda e dello svolgimento di tutte le fasi del giudizio, alla luce del d.m. 55/2014 e s.m.i. (minimi:
2.540 euro;
massimi:
7.617 euro)
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 15 gennaio 2024, n.
70;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
[...]
Così deciso in Perugia il 18 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 8 di