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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17580/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAISI Parte_1 C.F._1
VIVIANA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 11 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RAISI VIVIANA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 (nata a [...] il [...]) Parte_2 ricorreva contro (nato a [...] il [...]) per chiedere la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lucera (FG) il 29.08.2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 99, P. 2, S. A, Uff. 1.
Dalla unione non sono nati figli.
Con sentenza di separazione del 12.01.2023 nel procedimento iscritto al n. 14976/2021 RG, Il
Tribunale di Bologna disponeva la separazione fra i coniugi.
La ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dal marito, dando atto di aver perso i contatti con il marito, con cui la convivenza sarebbe cessata già nel 2021.
pagina 1 di 3 Il convenuto, Sig. non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, CP_1 effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
All'udienza del 08.04.2025, la SI.ra , sentita personalmente dal Giudice, confermava il Pt_1 contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con il marito “non vedo mio marito da ottobre 2021, prima della separazione. Lui è andato via il 04.10.2021. Eravamo in crisi già da un anno” (dichiarazioni da verbale).
Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente.
L'avv. Raisi insisteva nell'accoglimento della domanda di divorzio, quale unica domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 12.01.2023 nel procedimento iscritto al n. 14976/2021 RG ed è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
La SI.ra , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di Pt_1 relazione con il marito: “non vedo mio marito da ottobre 2021” (da verbale 08.04.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] il [...]) Parte_2
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
pagina 2 di 3 unitisi in matrimonio concordatario a Lucera (FG) il 29.08.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 99, P. 2, S. A, Uff. 1. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17580/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAISI Parte_1 C.F._1
VIVIANA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 11 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RAISI VIVIANA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 (nata a [...] il [...]) Parte_2 ricorreva contro (nato a [...] il [...]) per chiedere la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lucera (FG) il 29.08.2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 99, P. 2, S. A, Uff. 1.
Dalla unione non sono nati figli.
Con sentenza di separazione del 12.01.2023 nel procedimento iscritto al n. 14976/2021 RG, Il
Tribunale di Bologna disponeva la separazione fra i coniugi.
La ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dal marito, dando atto di aver perso i contatti con il marito, con cui la convivenza sarebbe cessata già nel 2021.
pagina 1 di 3 Il convenuto, Sig. non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, CP_1 effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
All'udienza del 08.04.2025, la SI.ra , sentita personalmente dal Giudice, confermava il Pt_1 contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con il marito “non vedo mio marito da ottobre 2021, prima della separazione. Lui è andato via il 04.10.2021. Eravamo in crisi già da un anno” (dichiarazioni da verbale).
Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente.
L'avv. Raisi insisteva nell'accoglimento della domanda di divorzio, quale unica domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 12.01.2023 nel procedimento iscritto al n. 14976/2021 RG ed è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
La SI.ra , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di Pt_1 relazione con il marito: “non vedo mio marito da ottobre 2021” (da verbale 08.04.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] il [...]) Parte_2
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
pagina 2 di 3 unitisi in matrimonio concordatario a Lucera (FG) il 29.08.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 99, P. 2, S. A, Uff. 1. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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