TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 947 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 6.10.2025, vertente tra
(Cod. Fisc.: residente in Pontedera (PI) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cascina (PI), via Tosco Romagnola n. 191, presso lo studio dell'avv. Alessio Righini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n. 257/2022
- appellante e
C.F. e P.I. ), nuova denominazione sociale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di conferitaria del ramo di azienda di per atto Controparte_2 Controparte_3 notaio n Milano in data 28 giugno 2013, rep. n. 18.568/5.996, con sede Persona_1 in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato via del Ceppo Vecchio n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Pinzauti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-appellata
con sede in Casciana Terme Lari (PI) fraz. Perignano via Piemonte, in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante
- appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da lesioni personali Conclusioni (delle parti costituite): come da rispettive note scritte depositate il 26.6.2025 (quanto all'appellante) e il 23.6.2025 (quanto all'appellata . Controparte_1
*******************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 19.12.2022 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pisa, la società proprietaria e la Compagnia assicuratrice dell'autocarro targato FG981CT (rispettivamente la e la al fine di sentirle CP_4 Controparte_1 condannare in solido, ciascuna nella rispettiva veste, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Cascina in data 24.10.2018, a suo dire ascrivibile alla concorrente responsabilità del conducente del suindicato autocarro.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, che:
- in data 24.10.2018 egli si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà, targata FK891LE;
- in particolare, nei frangenti immediatamente precedenti il sinistro egli si trovava seduto al posto di guida di detto veicolo, fermo all'interno della banchina ubicata sul margine est della via Nazario Sauro, in corrispondenza del civico 117 di tale via;
- dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro e aver valutato di poter effettuare la manovra senza creare intralcio agli altri utenti della strada, si era immesso nel flusso della circolazione della via Sauro con direzione Lavoria;
- in quel momento sulla via Sauro stava transitando (con direzione Lavoria -Cucigliana) l'autocarro targato FG981CT, di proprietà della e condotto, nell'occasione, da Controparte_4 Per_2
;
[...]
- il poiché intento a guardare il telefono cellulare, non si era accorto della manovra posta Per_2 in essere da lui attore, ed era così andato ad urtare violentemente l'autovettura sulla fiancata laterale sinistra;
- la circostanza che l'autista dell'autocarro fosse completamente distratto a causa dell'utilizzo del cellulare era indirettamente dimostrata dal fatto che quest'ultimo non aveva posto in essere alcuna manovra finalizzata ad evitare lo scontro;
- per effetto della particolare violenza dell'urto, l'auto di lui attore aveva subìto una rotazione di 180° ed era stata sbalzata nell'opposta corsia di marcia, riportando gravissimi danni;
- tale circostanza rendeva altresì evidente il fatto che il conducente dell'autocarro stava procedendo sulla via Sauro a una velocità superiore rispetto a quella consentita o, comunque, non prudenziale;
- la responsabilità dell'occorso era, pertanto, da ricondursi, in parte, dai descritti comportamenti imprudenti e imperiti tenuti, nell'occasione, dal suddetto conducente del mezzo targato FG981CT, di proprietà della Controparte_4 - a seguito dell'urto ricevuto, la di lui auto aveva riportato danni tali da renderne necessaria la rottamazione;
- la particolare violenza dell'urto, nonché le modalità con le quali si era verificato l'incidente, gli avevano inoltre provocato un danno alla salute cui era conseguita la parziale compromissione della sua integrità fisica
- egli aveva, pertanto, diritto di ottenere, dal responsabile civile e dai soggetti con lui civilmente obbligati, il parziale risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del sinistro in questione, nonché il rimborso delle conseguenti spese.
Mentre la rimaneva contumace, si costituiva di contro la Controparte_4 Controparte_1 contestando la domanda avanzata ex adverso sia in punto di an che di quantum debeatur, assumendo come la responsabilità del sinistro in argomento fosse da ascriversi, in via esclusiva, all'attore, come risultava dal rapporto di intervento della Polstrada di Pisa.
Completata la trattazione della causa, con sentenza in data 16.2.2024, pubblicata il successivo 26.2.2024, il Giudice di Pace respingeva la domanda di parte attrice ritenendo, alla luce delle risultanze degli atti -e, segnatamente, del rapporto della Polizia Stradale intervenuta in loco dopo il verificarsi dell'evento, non smentito da altri elementi probatori forniti dall'attore-
, che unico responsabile del sinistro de quo fosse il la cui condotta di guida era stata Pt_1 sanzionata ai sensi degli art. 154, 40 e 146 C.d.S..
Avverso detta sentenza interponeva appello, con atto di citazione notificato, a entrambe le società convenute nel giudizio di primo grado, il 27.3.2024, il rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Pisa, per i motivi sopraindicati
A) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie avanzate da parte attrice nella memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. del 18 giugno 2023; B) nel merito, alla luce delle doglianze di questa difesa e delle criticità riscontrabili nell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la (quanto meno concorrente) responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della
[...] targato - FG 981 CT - nella verificazione del sinistro per cui è causa, accertata e CP_4 dichiarata la sussistenza nonché il nesso di causa tra i danni tutti lamentati dal Sig. Pt_1
ed il sinistro de quo, condannare le convenute, ciascuna secondo il rispettivo titolo, al
[...] risarcimento, nella misura che risulterà di giustizia, dei danni tutti subiti dal Sig. Pt_1
per effetto del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese,
[...] oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, comunque, al pagamento degli interessi maturati e maturandi e con rivalutazione delle somme dovute. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Deduceva, in particolare, l'appellante tre motivi di impugnativa:
-mancata ammissione di prove necessarie per la decisione;
- errata ricostruzione, da parte del primo giudice, della dinamica del sinistro;
-errata interpretazione/applicazione della norma di cui all'art. 2054 c.c..
Mentre la rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio, si costituiva Controparte_4 invece, con comparsa depositata il 20.06.2024, la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto del gravame siccome infondato sottolineando la correttezza della sentenza impugnata e ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 18.07.2024, su concorde richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza del 25.9.2025 -in forma cartolare- per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e di termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte;
dopodichè, in esito a detta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 6.10.2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellata non Controparte_4 costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica, alla stessa, dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Ciò posto, e venendo ad esaminare l'appello in questione, deve essere innanzitutto condiviso quanto puntualizzato, dal primo giudice, circa l'efficacia probatoria del verbale redatto dai pubblici ufficiali (nella specie la Polizia Stradale) intervenuti in loco a seguito del sinistro, avendo la giurisprudenza di legittimità ribadito, anche di recente (cfr. Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 10376 del 17.4.2024), che detto verbale fa piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208, non massimata)”.
Appare nel contempo -e di conseguenza- corretto l'assunto del Giudice di Pace secondo il quale “La ricostruzione del sinistro costituisce dunque valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione”.
Nella specie trattasi, pertanto, di valutare se il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle risultanze processuali e, segnatamente, se la valutazione da lui espressa circa l'essere stata la condotta colpevole tenuta, nell'occasione, dall'odierno appellante la causa esclusiva del sinistro stradale in argomento trovi piena rispondenza nelle emergenze degli atti o se, di contro, queste ultime autorizzino una diversa conclusione e, altresì, se la prova orale dedotta dal sia ammissibile e rilevante sotto tale profilo. Pt_1
Orbene, va evidenziato che dal verbale della Polizia Stradale in atti si evince che l'incidente di cui trattasi si è verificato in quanto l'autovettura condotta dall'attore, inizialmente ferma all'interno della banchina posta sul lato destro della via Nazario Sauro di Cascina -all'altezza del civico 117- con il muso rivolto in direzione Lavoria-Cascina, si è messa in movimento cercando di impegnare perpendicolarmente la stessa via Sauro, lungo la quale stava sopraggiungendo, in quei frangenti, l'autocarro targato FG981CT, proveniente dalla via Etruria, il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con la macchina, avvenuto - Per_2 presumibilmente all'interno della corsia percorsa dall'autocarro, come attestato dalla consistenza dei detriti dei due veicoli riscontrata dai verbalizzanti- tra la parte anteriore del mezzo pesante e la parte laterale centrale dell'auto, la quale in conseguenza dell'urto ha subito un “testacoda” ed è andata ad arrestarsi nella corsia di marcia riservata ai veicoli viaggianti in direzione Cascina-Lavoria, con il muso rivolto verso la banchina di provenienza.
Tanto premesso, e rilevato altresì che il conducente dell'autovettura, è stato Pt_1 sanzionato ai sensi degli artt. 154/1 e 40/8 in relazione all'art. 146 Codice della Strada, ritiene questo giudice che alla luce dei dati oggettivi risultanti dal menzionato verbale della Polizia Stradale -e, segnatamente, dalla riscontrata posizione post urto dei veicoli venuti a collisione e dal punto in cui quest'ultima è avvenuta, individuato in base alla localizzazione dei detriti dei due mezzi sulla sede stradale- debba essere confermata la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata in detto verbale, quale sopra riassunta: il che consente, conformemente a quanto opinato dal primo giudice, di concludere nel senso che l'evento di cui vertesi si è verificato esclusivamente a causa della condotta non rispettosa delle norme della circolazione stradale tenuta, nell'occasione, dal guidatore dell'autovettura targata FK891LE, il quale si è immesso nella via Etruria senza avvedersi del sopraggiungere lungo tale via, proprio in quei frangenti, dell'autocarro condotto da , rendendo così inevitabile l'urto tra i due Per_2 mezzi.
La correttezza di tali conclusioni risulta, del resto, riscontrata dalla stessa formulazione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dal nel giudizio di primo grado, in ordine alla Pt_1 cinematica dell'accaduto e, in particolare, dei capitoli 2 e 3 di tale prova, dai quali si ricava che l'odierno appellante, nei momenti immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro, si è immesso nel flusso della circolazione, limitandosi ad azionare l'indicatore di direzione sinistro, allorchè “in quel momento sulla Via Sauro stava transitando (…) l'autocarro targato FG981CT…” (cfr. cap. 3 della prova in questione), senza quindi alcuna preventiva adozione -cui, in effetti, il capitolato di prova non fa alcun riferimento- delle cautele che le norme in materia di circolazione stradale impongono a chi si accinga ad effettuare siffatta manovra.
Né rilevano, al fine di smentire quanto sopra evidenziato relativamente alla totale ascrivibilità dell'accaduto al comportamento tenuto dal le deduzioni di quest'ultimo circa la Pt_1 presunta elevata velocità cui mezzo pesante avrebbe viaggiato nei frangenti in questione, avendo il Giudice di Pace osservato, condivisibilmente, che, oltre ad essere tali assunti rimasti tali, gli stessi appaiono smentiti dal fatto che l'autocarro, proprio in considerazione delle sue notevoli dimensioni, non avrebbe potuto raggiungere una velocità elevata dopo essersi immesso da poco sulla via Etruria (e, in effetti, i verbalizzanti -che, evidentemente, hanno avuto modo, al momento del loro intervento, di ben apprezzare e valutare lo stato dei luoghi e le dimensioni dell'autocarro medesimo- hanno fatto significativo riferimento a una velocità ridotta di quest'ultimo).
La notevole differenza di peso -e, quindi, di forza d'urto- tra i due mezzi incidentati consente, inoltre, di spiegare agevolmente l'apparente anomalia, parimenti denunciata dal Pt_1 consistente nell'avere la di lui auto subito, nell'accaduto, un “testacoda” nonché ingenti danni, essendo evidente come l'impatto di una normale vettura con un veicolo di grosse dimensioni, ancorchè marciante a velocità non elevata, sia suscettibile di produrre tali effetti.
Quanto, poi, alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore relativamente al capitolo avente ad oggetto l'utilizzo, da parte del del telefono cellulare Per_2 nel momento in cui si stava approssimando al punto in cui si è verificato l'incidente, non può che ritenersi corretta, anche in questo caso, la decisione del giudice di prime cure di non ammettere il teste indicato poiché mai menzionato nella fase stragiudiziale e nella gestione del sinistro (neppure il verbale della Polstrada contiene, peraltro, riferimenti al riguardo).
La repentinità della condotta non rispettosa delle regole della circolazione stradale tenuta dall'odierno appellante consente, inoltre, di ritenere superflua l'ammissione del capitolo 7 della prova orale dedotta dal avente ad oggetto l'asserita assenza di manovre di Pt_1 rallentamento, frenata e/o sterzata da parte del conducente dell'autocarro, essendo del tutto ragionevole ritenere che l'improvvisa imprudente immissione dell'autovettura nella via Etruria proprio in concomitanza con il sopraggiungere dell'autocarro -evincibile, ripetesi, dalla stessa formulazione dei capitoli 2 e 3 della prova anzidetta- abbia impedito al guidatore dello stesso la fruttuosa effettuazione di qualsivoglia manovra di emergenza finalizzata ad evitare la collisione.
Nessuna erroneità in ordine alla mancata ammissione delle prove dedotte dall'attore e alla ricostruzione della dinamica del sinistro è pertanto riscontrabile nella specie, sì che i motivi di doglianza espressi in proposito dall'appellante devono essere disattesi.
Si appalesa parimenti infondato il motivo di censura afferente alla presunta non corretta applicazione/interpretazione dell'art. 2054 c.c..
A tale proposito giova infatti ricordare che è principio consolidato, in giurisprudenza, quello secondo cui “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario”, operando, pertanto, vuoi “quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord, 12 aprile 2011, n. 8409, Rv 617095-01; Cass. Sez. 3, sent.
10 agosto 2004, n. 15434, Rv, 576166-01)” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6941 del
11 marzo 2021).
La ratio dell'art. 2054 comma 2 c.c. consiste, quindi, nell'offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire a un'esatta ricostruzione dell'accaduto o all'individuazione del grado di colpa dei conducenti, e può essere vinta solo se una delle parti riesca a dimostrare la colpa dell'altro conducente e, nel contempo, l'assenza di una propria corresponsabilità nella produzione del sinistro.
Va peraltro ricordato che la prova idonea a consentire il superamento della presunzione anzidetta può essere fornita non soltanto in modo diretto, cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla causazione dell'incidente, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del nesso eziologico esclusivo tra il comportamento dell'altro conducente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 8622/1990).
E, poiché nel caso in esame la dinamica dell'evento risulta, per quanto si è detto, compiutamente ricostruibile e consente di attribuire la responsabilità dell'accaduto in via esclusiva all'odierno appellante, anche il motivo di impugnazione in esame deve essere respinto.
Al rigetto, per le ragioni sopra illustrate, del gravame consegue l'integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Nulla deve di contro statuirsi, sulle spese di lite, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Controparte_4
Stante l'integrale conferma della sentenza di primo grado, deve darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (cfr. art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115/2002).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della Controparte_4
RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pisa n. 107/2024 pubblicata in data 26.02.2024, resa nel procedimento R.G. n. 723/2023, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata decisione;
CONDANNA l'appellante a rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.552,00 per competenze, oltre spese generali al 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
Pisa, 22.12.2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 947 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 6.10.2025, vertente tra
(Cod. Fisc.: residente in Pontedera (PI) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cascina (PI), via Tosco Romagnola n. 191, presso lo studio dell'avv. Alessio Righini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n. 257/2022
- appellante e
C.F. e P.I. ), nuova denominazione sociale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di conferitaria del ramo di azienda di per atto Controparte_2 Controparte_3 notaio n Milano in data 28 giugno 2013, rep. n. 18.568/5.996, con sede Persona_1 in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato via del Ceppo Vecchio n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Pinzauti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-appellata
con sede in Casciana Terme Lari (PI) fraz. Perignano via Piemonte, in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante
- appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da lesioni personali Conclusioni (delle parti costituite): come da rispettive note scritte depositate il 26.6.2025 (quanto all'appellante) e il 23.6.2025 (quanto all'appellata . Controparte_1
*******************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 19.12.2022 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pisa, la società proprietaria e la Compagnia assicuratrice dell'autocarro targato FG981CT (rispettivamente la e la al fine di sentirle CP_4 Controparte_1 condannare in solido, ciascuna nella rispettiva veste, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Cascina in data 24.10.2018, a suo dire ascrivibile alla concorrente responsabilità del conducente del suindicato autocarro.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, che:
- in data 24.10.2018 egli si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà, targata FK891LE;
- in particolare, nei frangenti immediatamente precedenti il sinistro egli si trovava seduto al posto di guida di detto veicolo, fermo all'interno della banchina ubicata sul margine est della via Nazario Sauro, in corrispondenza del civico 117 di tale via;
- dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro e aver valutato di poter effettuare la manovra senza creare intralcio agli altri utenti della strada, si era immesso nel flusso della circolazione della via Sauro con direzione Lavoria;
- in quel momento sulla via Sauro stava transitando (con direzione Lavoria -Cucigliana) l'autocarro targato FG981CT, di proprietà della e condotto, nell'occasione, da Controparte_4 Per_2
;
[...]
- il poiché intento a guardare il telefono cellulare, non si era accorto della manovra posta Per_2 in essere da lui attore, ed era così andato ad urtare violentemente l'autovettura sulla fiancata laterale sinistra;
- la circostanza che l'autista dell'autocarro fosse completamente distratto a causa dell'utilizzo del cellulare era indirettamente dimostrata dal fatto che quest'ultimo non aveva posto in essere alcuna manovra finalizzata ad evitare lo scontro;
- per effetto della particolare violenza dell'urto, l'auto di lui attore aveva subìto una rotazione di 180° ed era stata sbalzata nell'opposta corsia di marcia, riportando gravissimi danni;
- tale circostanza rendeva altresì evidente il fatto che il conducente dell'autocarro stava procedendo sulla via Sauro a una velocità superiore rispetto a quella consentita o, comunque, non prudenziale;
- la responsabilità dell'occorso era, pertanto, da ricondursi, in parte, dai descritti comportamenti imprudenti e imperiti tenuti, nell'occasione, dal suddetto conducente del mezzo targato FG981CT, di proprietà della Controparte_4 - a seguito dell'urto ricevuto, la di lui auto aveva riportato danni tali da renderne necessaria la rottamazione;
- la particolare violenza dell'urto, nonché le modalità con le quali si era verificato l'incidente, gli avevano inoltre provocato un danno alla salute cui era conseguita la parziale compromissione della sua integrità fisica
- egli aveva, pertanto, diritto di ottenere, dal responsabile civile e dai soggetti con lui civilmente obbligati, il parziale risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del sinistro in questione, nonché il rimborso delle conseguenti spese.
Mentre la rimaneva contumace, si costituiva di contro la Controparte_4 Controparte_1 contestando la domanda avanzata ex adverso sia in punto di an che di quantum debeatur, assumendo come la responsabilità del sinistro in argomento fosse da ascriversi, in via esclusiva, all'attore, come risultava dal rapporto di intervento della Polstrada di Pisa.
Completata la trattazione della causa, con sentenza in data 16.2.2024, pubblicata il successivo 26.2.2024, il Giudice di Pace respingeva la domanda di parte attrice ritenendo, alla luce delle risultanze degli atti -e, segnatamente, del rapporto della Polizia Stradale intervenuta in loco dopo il verificarsi dell'evento, non smentito da altri elementi probatori forniti dall'attore-
, che unico responsabile del sinistro de quo fosse il la cui condotta di guida era stata Pt_1 sanzionata ai sensi degli art. 154, 40 e 146 C.d.S..
Avverso detta sentenza interponeva appello, con atto di citazione notificato, a entrambe le società convenute nel giudizio di primo grado, il 27.3.2024, il rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Pisa, per i motivi sopraindicati
A) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie avanzate da parte attrice nella memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. del 18 giugno 2023; B) nel merito, alla luce delle doglianze di questa difesa e delle criticità riscontrabili nell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la (quanto meno concorrente) responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della
[...] targato - FG 981 CT - nella verificazione del sinistro per cui è causa, accertata e CP_4 dichiarata la sussistenza nonché il nesso di causa tra i danni tutti lamentati dal Sig. Pt_1
ed il sinistro de quo, condannare le convenute, ciascuna secondo il rispettivo titolo, al
[...] risarcimento, nella misura che risulterà di giustizia, dei danni tutti subiti dal Sig. Pt_1
per effetto del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle conseguenti spese,
[...] oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, comunque, al pagamento degli interessi maturati e maturandi e con rivalutazione delle somme dovute. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Deduceva, in particolare, l'appellante tre motivi di impugnativa:
-mancata ammissione di prove necessarie per la decisione;
- errata ricostruzione, da parte del primo giudice, della dinamica del sinistro;
-errata interpretazione/applicazione della norma di cui all'art. 2054 c.c..
Mentre la rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio, si costituiva Controparte_4 invece, con comparsa depositata il 20.06.2024, la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto del gravame siccome infondato sottolineando la correttezza della sentenza impugnata e ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 18.07.2024, su concorde richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza del 25.9.2025 -in forma cartolare- per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e di termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte;
dopodichè, in esito a detta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 6.10.2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellata non Controparte_4 costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica, alla stessa, dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Ciò posto, e venendo ad esaminare l'appello in questione, deve essere innanzitutto condiviso quanto puntualizzato, dal primo giudice, circa l'efficacia probatoria del verbale redatto dai pubblici ufficiali (nella specie la Polizia Stradale) intervenuti in loco a seguito del sinistro, avendo la giurisprudenza di legittimità ribadito, anche di recente (cfr. Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 10376 del 17.4.2024), che detto verbale fa piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208, non massimata)”.
Appare nel contempo -e di conseguenza- corretto l'assunto del Giudice di Pace secondo il quale “La ricostruzione del sinistro costituisce dunque valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione”.
Nella specie trattasi, pertanto, di valutare se il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle risultanze processuali e, segnatamente, se la valutazione da lui espressa circa l'essere stata la condotta colpevole tenuta, nell'occasione, dall'odierno appellante la causa esclusiva del sinistro stradale in argomento trovi piena rispondenza nelle emergenze degli atti o se, di contro, queste ultime autorizzino una diversa conclusione e, altresì, se la prova orale dedotta dal sia ammissibile e rilevante sotto tale profilo. Pt_1
Orbene, va evidenziato che dal verbale della Polizia Stradale in atti si evince che l'incidente di cui trattasi si è verificato in quanto l'autovettura condotta dall'attore, inizialmente ferma all'interno della banchina posta sul lato destro della via Nazario Sauro di Cascina -all'altezza del civico 117- con il muso rivolto in direzione Lavoria-Cascina, si è messa in movimento cercando di impegnare perpendicolarmente la stessa via Sauro, lungo la quale stava sopraggiungendo, in quei frangenti, l'autocarro targato FG981CT, proveniente dalla via Etruria, il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con la macchina, avvenuto - Per_2 presumibilmente all'interno della corsia percorsa dall'autocarro, come attestato dalla consistenza dei detriti dei due veicoli riscontrata dai verbalizzanti- tra la parte anteriore del mezzo pesante e la parte laterale centrale dell'auto, la quale in conseguenza dell'urto ha subito un “testacoda” ed è andata ad arrestarsi nella corsia di marcia riservata ai veicoli viaggianti in direzione Cascina-Lavoria, con il muso rivolto verso la banchina di provenienza.
Tanto premesso, e rilevato altresì che il conducente dell'autovettura, è stato Pt_1 sanzionato ai sensi degli artt. 154/1 e 40/8 in relazione all'art. 146 Codice della Strada, ritiene questo giudice che alla luce dei dati oggettivi risultanti dal menzionato verbale della Polizia Stradale -e, segnatamente, dalla riscontrata posizione post urto dei veicoli venuti a collisione e dal punto in cui quest'ultima è avvenuta, individuato in base alla localizzazione dei detriti dei due mezzi sulla sede stradale- debba essere confermata la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata in detto verbale, quale sopra riassunta: il che consente, conformemente a quanto opinato dal primo giudice, di concludere nel senso che l'evento di cui vertesi si è verificato esclusivamente a causa della condotta non rispettosa delle norme della circolazione stradale tenuta, nell'occasione, dal guidatore dell'autovettura targata FK891LE, il quale si è immesso nella via Etruria senza avvedersi del sopraggiungere lungo tale via, proprio in quei frangenti, dell'autocarro condotto da , rendendo così inevitabile l'urto tra i due Per_2 mezzi.
La correttezza di tali conclusioni risulta, del resto, riscontrata dalla stessa formulazione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dal nel giudizio di primo grado, in ordine alla Pt_1 cinematica dell'accaduto e, in particolare, dei capitoli 2 e 3 di tale prova, dai quali si ricava che l'odierno appellante, nei momenti immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro, si è immesso nel flusso della circolazione, limitandosi ad azionare l'indicatore di direzione sinistro, allorchè “in quel momento sulla Via Sauro stava transitando (…) l'autocarro targato FG981CT…” (cfr. cap. 3 della prova in questione), senza quindi alcuna preventiva adozione -cui, in effetti, il capitolato di prova non fa alcun riferimento- delle cautele che le norme in materia di circolazione stradale impongono a chi si accinga ad effettuare siffatta manovra.
Né rilevano, al fine di smentire quanto sopra evidenziato relativamente alla totale ascrivibilità dell'accaduto al comportamento tenuto dal le deduzioni di quest'ultimo circa la Pt_1 presunta elevata velocità cui mezzo pesante avrebbe viaggiato nei frangenti in questione, avendo il Giudice di Pace osservato, condivisibilmente, che, oltre ad essere tali assunti rimasti tali, gli stessi appaiono smentiti dal fatto che l'autocarro, proprio in considerazione delle sue notevoli dimensioni, non avrebbe potuto raggiungere una velocità elevata dopo essersi immesso da poco sulla via Etruria (e, in effetti, i verbalizzanti -che, evidentemente, hanno avuto modo, al momento del loro intervento, di ben apprezzare e valutare lo stato dei luoghi e le dimensioni dell'autocarro medesimo- hanno fatto significativo riferimento a una velocità ridotta di quest'ultimo).
La notevole differenza di peso -e, quindi, di forza d'urto- tra i due mezzi incidentati consente, inoltre, di spiegare agevolmente l'apparente anomalia, parimenti denunciata dal Pt_1 consistente nell'avere la di lui auto subito, nell'accaduto, un “testacoda” nonché ingenti danni, essendo evidente come l'impatto di una normale vettura con un veicolo di grosse dimensioni, ancorchè marciante a velocità non elevata, sia suscettibile di produrre tali effetti.
Quanto, poi, alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore relativamente al capitolo avente ad oggetto l'utilizzo, da parte del del telefono cellulare Per_2 nel momento in cui si stava approssimando al punto in cui si è verificato l'incidente, non può che ritenersi corretta, anche in questo caso, la decisione del giudice di prime cure di non ammettere il teste indicato poiché mai menzionato nella fase stragiudiziale e nella gestione del sinistro (neppure il verbale della Polstrada contiene, peraltro, riferimenti al riguardo).
La repentinità della condotta non rispettosa delle regole della circolazione stradale tenuta dall'odierno appellante consente, inoltre, di ritenere superflua l'ammissione del capitolo 7 della prova orale dedotta dal avente ad oggetto l'asserita assenza di manovre di Pt_1 rallentamento, frenata e/o sterzata da parte del conducente dell'autocarro, essendo del tutto ragionevole ritenere che l'improvvisa imprudente immissione dell'autovettura nella via Etruria proprio in concomitanza con il sopraggiungere dell'autocarro -evincibile, ripetesi, dalla stessa formulazione dei capitoli 2 e 3 della prova anzidetta- abbia impedito al guidatore dello stesso la fruttuosa effettuazione di qualsivoglia manovra di emergenza finalizzata ad evitare la collisione.
Nessuna erroneità in ordine alla mancata ammissione delle prove dedotte dall'attore e alla ricostruzione della dinamica del sinistro è pertanto riscontrabile nella specie, sì che i motivi di doglianza espressi in proposito dall'appellante devono essere disattesi.
Si appalesa parimenti infondato il motivo di censura afferente alla presunta non corretta applicazione/interpretazione dell'art. 2054 c.c..
A tale proposito giova infatti ricordare che è principio consolidato, in giurisprudenza, quello secondo cui “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario”, operando, pertanto, vuoi “quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord, 12 aprile 2011, n. 8409, Rv 617095-01; Cass. Sez. 3, sent.
10 agosto 2004, n. 15434, Rv, 576166-01)” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6941 del
11 marzo 2021).
La ratio dell'art. 2054 comma 2 c.c. consiste, quindi, nell'offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire a un'esatta ricostruzione dell'accaduto o all'individuazione del grado di colpa dei conducenti, e può essere vinta solo se una delle parti riesca a dimostrare la colpa dell'altro conducente e, nel contempo, l'assenza di una propria corresponsabilità nella produzione del sinistro.
Va peraltro ricordato che la prova idonea a consentire il superamento della presunzione anzidetta può essere fornita non soltanto in modo diretto, cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla causazione dell'incidente, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del nesso eziologico esclusivo tra il comportamento dell'altro conducente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 8622/1990).
E, poiché nel caso in esame la dinamica dell'evento risulta, per quanto si è detto, compiutamente ricostruibile e consente di attribuire la responsabilità dell'accaduto in via esclusiva all'odierno appellante, anche il motivo di impugnazione in esame deve essere respinto.
Al rigetto, per le ragioni sopra illustrate, del gravame consegue l'integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Nulla deve di contro statuirsi, sulle spese di lite, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Controparte_4
Stante l'integrale conferma della sentenza di primo grado, deve darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (cfr. art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115/2002).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della Controparte_4
RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pisa n. 107/2024 pubblicata in data 26.02.2024, resa nel procedimento R.G. n. 723/2023, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata decisione;
CONDANNA l'appellante a rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.552,00 per competenze, oltre spese generali al 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
Pisa, 22.12.2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Laghezza