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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 100272/2003 R.G., posta in decisione con ordinanza del 26 febbraio
2025 e promossa
D A
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Capizzi (ME), Via Vespri n. 87, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. GIUSEPPE FRANCESCO SCILLIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, Via Enna n. 2, presso C.F._2 lo studio dell'avv. BENEDETTO CAIOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(già di ), in persona Controparte_2 CP_3 CP_2
del Commissario Straordinario pro-tempore, con sede in Via La Farina n° 263, c.f. e P.IVA CP_2
, elettivamente domiciliata presso la sede legale, e rappresentata e difesa, unitamente P.IVA_1
e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta, Caterina Tomasello, Michele Cordopatri e
Carmela Puglisi, del ruolo professionale, giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. CP_4
3, cod. fisc. , subentrata alla p.iva P.IVA_2 Controparte_5
, giusto atto di cessione d'azienda, elettivamente domiciliata in Via Cernaia P.IVA_2 CP_2
n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrabba, giusta procura in atti e (già ), in persona dei legali rappr.ti p.t., con Controparte_6 Controparte_7
sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, cod. fisc. elettivamente P.IVA_3
domiciliata in Barcellona P.G. (ME), Via Fosse Ardeatine n. 6, presso lo studio dell'Avv. SANTINA
MAIORANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Corso Garibaldi n. Controparte_8
86, PIVA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Ofanto n. 18, presso lo studio P.IVA_4 dell'avv. LAURENTI MASSIMO, che la rappresenta giusta procura in atti
TERZI CHIAMATI IN GARANZIA
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Conclusioni: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto del 29.05.2003, ritualmente notificato, citava in giudizio, avanti Parte_1 al Tribunale di Patti - sez. staccata di Sant'Agata di Militello, l' di in persona del CP_3 CP_2 legale rapp.te p.t., ed il Dr. ; l'attrice premetteva di aver accusato, nel maggio 2001, Controparte_1 forti dolori alla schiena e di essersi, dunque, recata presso l'ospedale di Sant'Agata di Militello ove era stata sottoposta ad esame Tac del segmento lombare del rachide;
di aver richiesto visita specialistica col Dr. , dirigente di I livello del reparto di ortopedia dell'ospedale di Controparte_1
Sant'Agata di Militello, ove lo stesso giorno veniva ricoverata.
L'attrice precisava che il giorno del ricovero il Dr. senza neppure visitarla, le _1
comunicava la necessità di sottoporla ad intervento chirurgico per la presenza di una grossa ernia;
che il giorno prima dell'intervento le veniva fatto firmare un foglio prestampato;
che, in data
04.06.2001, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia e discectomia di L5-S1 ad opera dell'equipe medica diretta dal Dr. ed il successivo 08.06.2001 veniva dimessa. _1
Continuava lamentando di avere avvertito, dopo 3-4 giorni dalle dimissioni, forti dolori e fitte nella zona oggetto dell'intervento chirurgico, aumentati di intensità fino a costringerla a stare a letto;
di aver, dunque, contattato la divisione di ortopedia dell'Ospedale di Sant'Agata Militello chiedendo l'intervento, presso la propria abitazione, di un medico;
di essere stata visitata dal Dr. che le Per_1
aveva prescritto cure farmacologiche rivelatesi inefficaci;
di aver subìto, giorno dopo giorno, un peggioramento del proprio stato di salute, ma di essere stata rassicura dal Dr. durante la _1
prima visita domiciliare effettuata il 18.06.2001, circa la natura dei dolori probabilmente riconducibili a “contratture”.
Precisava che, nonostante le cure, i dolori aumentavano al punto da costringerla a non alzarsi più dal letto;
che, solo alla fine di giugno 2001, viste le reiterate richieste, il Dr. prescriveva _1 l'esecuzione di una risonanza magnetica nucleare, effettuata il 29.06.2001, il cui referto evidenziava una gravissima patologia;
che, in data 8.10.2001, veniva eseguita una seconda R.M.N. in esito alla quale il Dr. prescriveva di continuare la cura ed iniziare sedute di terapia fisica;
che tuttavia, _1
nonostante le cure e le sedute di terapia fisica, lo stato generale di salute continuava a peggiorare, ed oltre alle sofferenze fisiche si sommavano momenti di depressione e sconforto.
Di avere deciso, verso la metà del mese di novembre 2001, di chiedere un consulto specialistico al prof. , primario di neurochirurgia nel policlinico dell'università Persona_2 di e di avere ottenuto la diagnosi di “flogosi post operatoria con un impegno di tessuto CP_2
flogistico nel recesso laterale sinistro L5 -S1 e presenza di tessuto di granulazione” con necessità di indossare permanentemente un corpetto ortopedico e una terapia con antinevritici per venti giorni;
di aver eseguito, il 29.11.2001 la terza R.M.N., ed essersi sottoposta ad altra visita specialistica col Dr.
, ortopedico fisiatra del policlinico di che aveva confermato la precedente Controparte_9 CP_2
diagnosi e prescritto lunghi cicli di fisiokinesi, massaggi, ionoforesi etc.; di aver eseguito, il
26.03.2002, elettromiografia e, il 05.04.2002, visita specialistica col prof. che Persona_3
consigliava il ricovero presso la struttura sanitaria del centro neurolesi di (dal 19.04.2002 al CP_2
26.04.2002).
Di essersi, infine, sottoposta il 18.06.2002 ad un ulteriore consulto specialistico con il prof.
primario di neurochirurgia della clinica Humanitas, il quale Persona_4
confermava le diagnosi, consigliandole di continuare la terapia fisica, oltre che farmacologica.
L'attrice lamentava che, in seguito all'intervento chirurgico di laminectomia con discectomia
L5 -S1 a sinistra cui era stata sottoposta in data 4.06.2001, aveva riportato una spondilodiscite post- chirurgica con ingravescente lombo - sciatalgia sinistra, oltre che una notevole fibrosi cicatriziale nel canale spinale in sede L5-S1 sinistra;
precisava che, risolto definitivamente lo stato clinico- sintomatologico della spondilodiscite L5-S1, si era stabilizzato quello legato alla formazione del tessuto cicatriziale fibrotico, con esiti che cagionavano uno stato di invalidità permanente di un certo rilievo, con necessità di frequenti cure fisiochinesiche, associate a terapie mediche, con saltuari periodi di parziale o totale allettamento.
A sostegno di quanto dedotto l'attrice produceva documentazione medica, oltre che perizie a firma del Dr. e del dott. , deducendo il nesso eziologico tra le Persona_5 Controparte_9 cause dell'infezione dalla stessa riportata e l'intervento cui era stata sottoposta in data 04.06.2021, e che secondo un giudizio di probabilità scientifica il comportamento dei convenuti, anche omissivo, era più che idoneo a provocare le conseguenze verificatesi nel caso de qua.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di responsabilità esclusiva dei convenuti nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, con conseguente loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella complessiva misura di € 1.067.754,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al risarcimento per le spese mediche e/o riabilitative ancora da sopportare e da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa depositata il 23.07.2003, si costituiva in giudizio il Dr. Controparte_1 contestando in toto la ricostruzione dei fatti per come effettuata da parte attrice, deducendo l'assenza di responsabilità nel proprio operato, avendo applicato il trattamento sanitario più efficace tenuto conto delle condizioni della paziente e del suo stato di salute;
precisava di aver applicato il protocollo medico maggiormente seguito;
escludendo la possibilità che la spondilodiscite contratta dall'attrice potesse essere connessa alle precarie condizioni igienico – sanitarie del plesso operatorio.
Il convenuto contestava, sia nell'an che nel quantum, la richiesta di risarcimento formulata dall'attrice, non rispondente alla eventuale e reale consistenza dei presunti danni dalla stessa patiti;
contestava la richiesta del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, così come l'eccepita ma non dimostrata, carenza di manifestazione del consenso informato prima dell'intervento chirurgico.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia delle e della , per essere dalle Controparte_7 Controparte_5
stesse garantito e manlevato in caso di condanna;
nel merito il rigetto delle domande dell'attrice; in via subordinata, la limitazione dei danni richiesti all'equo, giusto e provato con condanna delle compagnie assicurative a tenerlo indenne da eventuali pagamenti da eseguire nei confronti dell'attrice; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva, con comparsa depositata il 12.09.2003, l' Controparte_10
di contestando tutto quanto dedotto dall'attrice ed eccependo, in via
[...] CP_2
preliminare, il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Messina, in base al combinato disposto degli artt. 38 e 19 cpc, e 46 c.c.; nel merito deduceva l'assenza di responsabilità in capo all' ed ai sanitari del presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello, con esclusione CP_3
di ogni nesso di causalità tra il ricovero dell'attrice e la patologia da cui la stessa sarebbe risultata affetta;
ciò premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di difetto di competenza del Tribunale adito;
sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Lloyd's, per essere garantita e manleva in forza della polizza assicurativa operante all'epoca dei fatti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative, si costituiva, con comparsa depositata il 09.03.2004, la eccependo, in via preliminare, la propria Controparte_7
carenza di legittimazione passiva, non vertendosi in ipotesi di eventuale responsabilità derivante dalla professione medica individuale esercitata privatamente e non di dipendente e, dunque, non rientrando il presunto danno nella garanzia assicurativa prestata;
sempre in via subordinata, eccepiva la limitazione della polizza al massimale pari ad € 516.456,89 per ogni persona;
in via subordinata, chiedeva l'eventuale ripartizione proporzionale, secondo i rispettivi contratti, del risarcimento con le altre compagnie - e - che assicuravano Controparte_5 Controparte_11 rispettivamente il Dr. e l' di in via ulteriormente subordinata, dopo aver _1 CP_3 CP_2
disconosciuto la ricostruzione del fatto come operata dall'Attrice, riteneva esclusa ogni responsabilità in cappo al Dr. non sussistendo i presupposti di legge né per colpa lieve, né per colpa grave _1
o dolo. Ciò premesso concludeva chiedendo, in via preliminare la propria estromissione dal giudizio, per assoluta carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice o la loro riduzione a quanto ritenuto dovuto nei limiti del giusto, equo e provato;
con condanna del Dr.
o di chi di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi di causa. _1
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa aderendo preliminarmente CP_5 all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Messina, e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, in primo luogo con riferimento alla dedotta assenza e/o irregolarità del consenso informato, ma anche con riguardo alla presunta responsabilità del Dr. Ciò premesso concludeva chiedendo la preliminare dichiarazione di _1
incompetenza del Tribunale adito;
nel merito il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice;
la limitazione dell'eventuale danno da risarcire nei limiti delle condizioni generali e speciali del contratto stipulato e del massimale di polizza, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva, inoltre, con comparsa depositata il 13.07.2004, la compagnia assicurativa rappresentanza generale per l'Italia, eccependo l'inammissibilità ed Controparte_12 improcedibilità dell'azione, per genericità ed astrattezza della domanda, nonché la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, anche con riferimento al quantum. Concludeva chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell'azione; nel merito il rigetto di ogni richiesta attorea, con condanna al pagamento delle spese e compensi di causa;
in via subordinata, l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attrice in relazione all'evento dannoso dedotto in giudizio;
ovvero la ricorrenza del concorso di responsabilità tra l'attrice e l' , con compensazione delle Controparte_2
spese di causa;
la limitazione dell'eventuale condanna nei limiti e con i massimali di polizza, previa detrazione delle eventuali franchigie e/o scoperti ed il riparto con altre compagnie attivate dal Dr.
_1
Venivano concessi i termini, ratione temporis applicabili, ai sensi degli artt. 180 e 170 cpc. L'attrice depositava memoria ex art. 180 cpc eccependo l'assoluta infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Ausl n. 5 di e contestando, per CP_2
il resto, tutte le eccezioni e difese svolta dalle convenute e dagli intervenienti.
Venivano, altresì, concessi i termini ex art. 183, comma V, e 184 cpc;
parte attrice produceva ulteriore documentazione, chiedeva l'ammissione della prova per testi e della CTU medica.
Veniva richiesto l'interrogatorio formale dell'attrice, nonché l'ammissione della prova per testi articolata nei vari atti.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice (assunto all'udienza del 22.03.2007), la prova per testi (assunte alle udienze del
22.03.2007, del 5.12.2007 e del 14.05.2008), nonché CTU medico-legale, con il Dr. , Persona_6
poi rinnovata con incarico conferito al Dr. Persona_7
Nelle more, a seguito della dichiarazione di cessazione dell'ASL ed istituzione dell'
[...]
di la causa veniva dichiarata interrotta. Controparte_2 CP_2
Successivamente al ricorso in riassunzione proposto dall'attrice, con comparsa del
17.09.2010, si costituiva l' subentrata nelle attività, Controparte_2
competenze, patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa , facendo CP_3
proprie tutte le domande, le difese ed eccezioni formulate dalla sua dante causa.
Si costituivano, altresì, tutte le altre parti del giudizio, insistendo nelle rispettive posizioni processuali.
La causa, quindi, veniva assegnata allo scrivente che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e DP 50/2022.
Dopo una serie di rinvii e richieste di chiarimenti al CTU già nominato, infine viene odiernamente decisa.
2. Preliminarmente va affrontata l'eccezione, tempestivamente sollevata dall' Parte_2
Cont
- cui è subentrata l' - di incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del CP_2
Tribunale di Messina.
Tale eccezione è infondata e come tale deve essere rigettata con conferma della competenza di questo Tribunale.
Difatti, in difetto di analoga eccezione da parte del Dr. la competenza dell'intestato _1
Tribunale deve valutarsi con esclusivo riferimento alla domanda proposta dall'attore nei confronti dell' in relazione alla quale il Tribunale di Patti – ex sez. staccata di Sant'Agata – è il CP_3
“giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio” in base al criterio facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. Peraltro, in base al disposto dell'art. 33 c.p.c. – norma che facoltizza una parziale deroga ai criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. in presenza di cumulo soggettivo e contestuale connessione per l'oggetto o per il titolo – anche qualora i fori competenti per le “cause contro più persone” siano diversi, il giudizio può essere proposto davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, in questo caso avanti al Tribunale adito che ricade nella circoscrizione in cui aveva la propria residenza il Dr. _1
3. Passando al merito della questione va fatto rilevare che l'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità medica, connessa all'intervento chirurgico del 04.06.2001, con conseguente risarcimento del danno subito, in capo al medico che lo ha eseguito, Dr. , ed al Controparte_1 nosocomio presso cui è stato eseguito, ospedale di Sant'Agata di Militello.
3.1 In via preliminare va correttamente inquadrato il quadro normativo applicabile al caso de quo. Difatti, essendosi i fatti per cui è causa verificati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.
158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012 e della legge n. 24 del 2017, non trovano applicazione le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n.
189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 non avendo questi ultimi efficacia retroattiva (Cass Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019).
Quanto alla posizione del Dr. va evidenziato che l'obbligazione del Controparte_1
sanitario operante nell'ambito della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n.
589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
In relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, invece, va fatto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo.
Le Sezioni unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere atteso che, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori (Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.577).
Pertanto, la responsabilità della struttura ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c.
La responsabilità della struttura (in questo caso dell'ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha, quindi, natura contrattuale che può dirsi “diretta” ex art. 1218 c.c. in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione dei medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) e che può dirsi, sia pur soltanto lato sensu, “indiretta” ex art. 1228 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente (Cassazione civile sez. III,
05/07/2017, n.16488).
Da quanto premesso consegue che, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari nel rapporto con il paziente, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in base alla quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
Ne deriva che grava sull'attore che agisce in giudizio dedurre l'inesatto adempimento della prestazione, oltre alla prova del rapporto, l'onere di allegazione dell'inadempimento, nonché l'onere della prova dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso. Quanto infine al nesso eziologico è stato condivisibilmente affermato che “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio" (Sez. U. Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Ciò premesso, deve rilevarsi che a carico del danneggiato grava, in primo luogo, l'onere di allegazione dell'inadempimento, che vuol dire individuazione di uno dei possibili profili di responsabilità a carico del debitore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ciò comporta che l'allegazione del creditore “non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia” ma deve attenere “ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.”
(Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
In ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, specificato che “Chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
Come chiarito nella pronuncia appena citata “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce (...) ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto (...) altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica”.
3.2 Rileva il Tribunale che nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte attrice, la spondolodiscite L5-S1 post-chirurgica sarebbe stata determinata dall'intervento chirurgico di laminectomonia con discectomia L5-S1 a sinistra, cui la stessa è stata sottoposta il 04.06.2001 presso l'Ospedale di Sant'Agata di Militello. Già in tal senso, l'onere di allegazione posto a carico di parte attrice risulta assolto con riferimento alla posizione del dott. in quanto la domanda è spiegata nei suoi confronti, con _1
contestazione in merito al mancato rispetto delle linee guida (intervento effettuato senza l'indicazione, la necessità o l'urgenza dello stesso) ed all'imperizia del sanitario (per non aver utilizzato tecniche di chirurgia adeguate e meno obsolete).
Allegazione specifica operata anche nei confronti dell'azienda sanitaria poiché contestate le scarse condizioni igienico sanitarie dell'ambiente.
Fatte tali premesse e stante detta prospettazione attorea, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia assolto solo parzialmente l'onere probatorio gravante sulla stessa, nella misura che verrà indicata di seguito.
Innanzitutto, relativamente all'evento danno vi è stata una produzione documentale in tal senso. Sul punto, poi, il CTU Dr. S. ha accertato che “La a seguito Persona_7 Parte_3 dell'intervento di laminectomia e discectomia ha riportato la complicanza della “discite”. La discite post-chirurgica trova origine da contaminazioni batteriche del campo operatorio, nel nostro caso ritengo possa trattarsi di una infezione nosocomiale” (v. pag. 13 della relazione definitiva depositata il 09.09.2024).
Inoltre, rispondendo alla richiesta di chiarimento formulata dallo scrivente - se vi Parte_4
siano elementi presenti in atti (tra cui certificazioni, verbali di operazioni o qualsivoglia documento) che possano essere riferiti ad eventuali trattamenti di disinfezione, protocolli di asepsi o altre procedure per il monitoraggio ed il controllo del rischio di contaminazione batterica nelle sale operatorie nonché nel reparto in cui l'attrice è stata ricoverata, nonché se risulta che le stesse indicazioni fornite in consulenza (l'eventuale mancato lavaggio delle mani, l'eventuale utilizzo di strumenti sterili) siano state smentite sulla base della documentazione in atti (o se, invece, non sono presenti elementi a tali circostanze ascrivibili) - il Dr. ha affermato “Eventuali documenti Per_7
che attestano operazioni di protocolli di asepsi per la specifica sala operatoria della perizia in oggetto, non sono stati da me visionati nella documentazione allegata al fascicolo” (v. pag. 18 della summenzionata relazione).
Entrambi i consulenti hanno confermato che la complicanza spondilodicistica non è riconducibile ad una erronea tecnica chirurgica, ma che l'intervento sembra essere stato condotto con tecnica adeguata al caso concreto:
“Benchè evidenze scientifiche dell'epoca consigliavano, prima di procedere all'intervento chirurgico, di temporeggiare fronteggiando la sintomatologia dolorosa lombo-radicolare soprattutto con trattamenti conservativi (terapia medica, terapia fisica e riabilitativa) posto che vi potevano essere buone possibilità di attenuazione fino alla totale scomparsa del sintomo dolore, va anche detto che, in ogni caso, l'indicazione al trattamento chirurgico cui la paziente fu sottoposta può considerarsi corretto ed in linea con quanto previsto dagli studi del settore. L'intervento chirurgico sembra essere stato condotto con tecnica adeguata al caso concreto posto che, nessuna complicanza
è residuata in riferimento a tale procedura. La complicazione spondilodiscitica sopravvenuta all'intervento non è riconducibile ad una erronea tecnica chirurgica, bensì ad un processo settico contratto in ambito ospedaliero, circostanza suffragata dalla negatività in tal senso di un esame TAC della colonna vertebrale effettuato pre-operatoriamente; per converso, l'esordio della sintomatologia clinica e gli accertamenti strumentali effettuati sin ad subito alla dimissione ospedaliera, testimoniano senza ombra di dubbio l'evidenza di una patologia spondilodiscitica” (v. pag. 40 relazione Dr. depositata il 21.01.2010). Per_6
Ed ancora, in Dr. ha così concluso nella relazione del 09.09.2024: “La Periziata il Per_7
04/06/2001 si è sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia e discectomia di L5-S1. Le è stata praticata la discectomia standard che consiste nella rimozione chirurgica, a cielo aperto, del nucleo polposo. Si tratta di una tecnica d'intervento definita “tradizionale”, tutt'oggi largamente usata anche se affiancata dalle tecniche microchirurgiche. (…) L'intervento è stato eseguito secondo le regole della buona pratica medica (v. risposte ai quesiti del Giudice), la complicanza della discite rientra nella casistica delle complicanze post-chirurgiche riportate dalla letteratura.” (v. pag. 13 relazione).
3.3 Risultano chiari gli elementi che qualificano la responsabilità del nosocomio e, per converso, l'esclusione di ogni responsabilità in capo al Dr. anche in ossequio al regime _1 ripartitorio dell'onere della prova sopra premesso, richiamandosi in particolare la regola per cui spetta al danneggiato la mera allegazione dell'insorgenza della patologia quale effetto dell'intervento, spettando ogni prova contraria, sempre avuto riguardo al premesso particolare regime che connota la materia in esame, a chi viene prospettato come responsabile.
Prova che non appare raggiunta in atti.
Sulla base delle conclusioni delle relazioni di consulenza tecnica d'ufficio depositate, fondate sugli elementi istruttori ritualmente acquisiti al presente giudizio e congrue nelle conclusioni, deve quindi ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento lesivo e l'intervento cui è stata sottoposta l'attrice, pur escludendo la responsabile del sanitario Dr. _1
È stato, difatti, accertato che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente, e l'intervento “non si è discostato dallo standard della “buona tecnica medico-chirurgica”.
Per contro, l'evento che ha portato all'insorgenza dell'infezione nosocomiale era, però, prevedibile. Così scrive il CTU Dr. nella relazione del 04.12.2023: “Le spondiliti possono essere Per_7
conseguenza di un intervento chirurgico per ernia del disco o conseguenza di infezioni ematogene: possono venire da un granuloma dentario, una infezione alla gola, alla vescica, all'intestino e possono dare infezioni vertebrali che si chiamano spondiliti quando la localizzazione è nella vertebra, se interessa anche il disco si chiama spondilodiscite. La chirurgia del rachide non è esente da rischi, le complicanze si presentano nel 3% - 6% dei casi. Valutate le infezioni denunciate, dalla
Periziata, considerato l'arco temporale fra l'intervento il 04/06/2001 e la dignosi “Spondilodiscite
L5 - S1 post chirurgica” il 29/06/2001, fatta (dallo stesso chirurgo ortopedico Dott. _1
possiamo affermare: è sì contratta presso la struttura sanitaria resistente, durante la degenza e in conseguenza dei trattamenti sanitari. Non abbiamo elementi per poter affermare che l'infezione è estranea all'intervento. Non ho elementi per poter affermare che la patologia è ascrivibile alle condizioni della sala operatoria e/o del reparto, se mi è consentito un parere, rispondo: no;
non essendoci stati altri casi (ne saremmo venuti a conoscenza, giornali, Tv ecc.) mi porta ad escludere
l'inadeguatezza dei locali. Essendo state instaurate adeguate terapie farmacologiche, non si riscontrano inadempimenti in capo ai sanitari che l'hanno avuto in cura”.
“La spondilodiscite può insorgere in seguito ad un intervento chirurgico quando:
1. I sanitari che operano non hanno lavato le mani prima dell'intervento.
2. Sono stati utilizzati strumenti chirurgici
e presidi non sterili.
3. Non sono stati rispettati i protocolli e le linee guida che prevedono l'asepsi e la sterilità.
4. Il campo operatorio è stato contaminato.
5. Non vengono sanificati gli ambienti. 6.
Viene ritardato il trattamento dell'infezione. Non avendo elementi per affermare che gli operatori non si siano attenuti a quanto sopra riportato l'evento è da ritenere “prevedibile ma non prevenibile ed evitabile”.
“La dignosi “Spondilodiscite L5 - S1 post chirurgica” il 29/06/2001, fatta (dallo stesso chirurgo ortopedico Dott. è: sì contratta presso la struttura sanitaria resistente, durante la degenza _1
e in conseguenza dei trattamenti sanitari (intervento di laminectomia e discectomia). I sanitari che si sono succeduti non hanno causato ulteriori complicanze bensì hanno contribuito a risolvere le problematiche in capo alla ”. Parte_3
Deve, invero, focalizzarsi l'attenzione sulle prospettazioni specifiche che ha fatto parte attrice: nei confronti del sanitario, infatti, ha lamentato una scelta erronea della tecnica chirurgica da utilizzare, l'imperizia nello svolgimento dello stesso nonché nella successiva terapia antibiotica con
Nebicina, nonché la mancata prospettazione di terapie alternative.
Ed invero, sul punto può concludersi che non è stata fornita una prova adeguata, come anche specificato dal CTU, in relazione a dette prospettazioni. Nessuna contestazione, invero, era stata posta in essere in merito all'eventuale preparazione chirurgica (come potrebbe essere ad esempio il mancato lavaggio delle mani, indicato dal CTU come causa astratta ma non riscontrabile nel caso di specie).
Con riferimento alla struttura sanitaria, invece, sono state svolte specifiche contestazioni quali la mancanza di un impianto di filtrazione e di sterilizzazione dell'aria e la climatizzazione non funzionante, tali da rendere l'ambiente con condizioni igienico sanitarie tali da causare l'infezione.
In tal senso, come indicato dalle Sezioni Unite del 2008 sopra richiamate, il paziente deve provare il contratto (di spedalità in questo caso), il danno e l'inadempimento qualificato ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Ed invero, l'allegazione proposta da parte attrice appare efficiente alla produzione del danno:
l'infezione post operatoria conseguente alle condizioni igienico sanitarie della struttura.
Sarebbe stato, invece, onere della struttura provare che detto inadempimento non ci sia stato
(e quindi, ad esempio, provare – con ogni forma, prova testimoniale, documentazione ecc – la presenza di standard e profilassi che impediscano le infezioni ospedaliere) o che lo stesso inadempimento non sia stato nella fattispecie causa del danno.
Circostanze, quest'ultime, che tuttavia non sono state provate dall'azienda sanitaria convenuta.
Alla luce di ciò deve essere affermata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei soli confronti dell' (già di per i danni da essa _14 CP_3 CP_2
subiti in seguito all'operazione chirurgica del 4.6.2001, e non anche nei confronti del Dr. _1
.
[...]
È, dunque, risarcibile il danno da responsabilità medica per spondolodiscite L5-S1 post- chirurgica così come azionato dall'attrice nei soli confronti dell'azienda ospedaliera.
3.4 Restano assorbite tutte le questioni relative ai rapporti tra parte attrice ed il convenuto e le assicurazioni dallo stesso chiamate in causa a garanzia. _1
4. Il riconoscimento della responsabilità dell'azienda ospedaliera comporta, invece, che la stessa dovrà essere garantita e manlevata dalla compagnia assicurativa , in forza Controparte_12
della polizza per responsabilità civile n. 1269797, per come riconosciuto dalla stessa nella comparsa di costituzione (garanzia sulla quale non è sorta contestazione o alcuna eccezione).
5. Le conclusioni del CTU in relazione agli esiti quali danno biologico ed invalidità temporanea sono da ritenersi congrue, ben motivate e logiche, avendo il CTU risposto anche alle varie osservazioni delle parti nonché motivato sulla base del compendio probatorio in atti.
Nello specifico deve evidenziarsi quanto segue.
5.1 Dalle relazioni di parte in atti si richiede il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura dell'80%. Tali affermazioni, tuttavia, rimangono prive di specifiche allegazioni. Parte attrice, infatti, non indica il processo logico argomentativo che possa portare a detta percentuale, neanche nelle contestazioni alle conclusioni della CTU.
5.2 Nella liquidazione del danno ritiene il Tribunale che lo stesso vada quantificato secondo i criteri micro-permanenti, mutuabili dalle previsioni tabellari di cui alla legge sulle assicurazioni per
RCA, in effetti previsti dalle varie disposizioni che si sono soffermate in tema (vedasi legge
Balduzzi), a nulla rilevando che l'evento per cui è causa si è verificato precedentemente alla sua entrata in vigore.
Il tema è stato affrontato e chiarito dalla Suprema Corte che ha esteso l'applicabilità dei criteri tabellari di calcolo danno da lesioni micro-permanenti derivanti da responsabilità medica, anche verificatasi prima dell'entrata in vigore del DL 138/2012 art. 3, comma 3 (conv. in L. 189/12), ritenuta la norma sopravvenuta non suscettibile di modificare gli effetti giuridici che la legge pre-esistente ricollega alla condotta illecita né idonea ad incidere sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie, tale quindi, da non violare le prescrizioni in tema di irretroattività del diritto superveniens (Cass. 28990/19).
5.3 Sulla base dei criteri indicati dal perito nominato dal Tribunale, la quantificazione va così determinata, considerata l'età della danneggiata al momento dell'evento (40 anni), della quantificazione del punto danno biologico (€. 1.915,76), del punto base I.T.T. (€ 84,00 con esclusione del danno morale tenuto conto che “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021), delle spese mediche sostenute e ritenute congrue, e di quanto riconosciuto dal CTU nelle seguenti misure:
Percentuale di invalidità permanente 6% €. 9.253,00
65 gg. invalidità temporanea totale €. 5.460,00
70 gg. invalidità temporanea parziale al 50% €. 2.940,00
40 gg. invalidità temporanea parziale al 25% €. 840,00
Totale spese mediche riconosciute €. 1.911,28
Totale generale €. 20.404,28. Non va, per contro, riconosciuto alcun risarcimento per la presunta patologia psichiatrica, come specificato dal secondo CTU secondo cui “i disturbi psichiatrici sono da considerare ad insorgenza tardiva rispetto alla stimata avvenuta “guarigione con postumi da valutare” e pertanto non collegabili “nesso causale” all'intervento di discectomia. La patologia psichiatrica, trova giusta _1 collocazione ed è stata giustamente valutata, dal Dr. (nel contenzioso con l' ai fini Per_8
dell'invalidità civile che riconosce il 100% d'invalidità.
Ed ancora “La patologia psichiatrica viene esclusa perché non vi sono elementi certi nesso causale, che faccia escludere altre cause fra: l'evento (intervento di discectomia) ed (insorgenza del disturbo); si può solo ipotizzare ma non provare un collegamento certo. Non viene soddisfatta la criteriologia medico-legale” (v. pag. 18 relazione depositata il 09.09.2024).
5.4 Per quanto riguarda l'invocato aumento per sofferenze esistenziali, giova riportare l'orientamento della Suprema Corte, che, a più riprese, ha inteso precisare che il danno ulteriore rispetto a quello legato alla lesione in sé (detto genericamente non patrimoniale) non può essere automatico effetto in re ipsa, quanto frutto di accertamento specifico che va condotto alla stregua di quanto allegato e provato dalla parte pretendente, quale fenomenologia conseguenziale “eccezionale e peculiare”, specifica e diversa dalle sofferenze insite nella lesione in sé e che, quindi, sono già incluse nella liquidazione tabellare (ad es. è stata esclusa l'autonoma risarcibilità dell'impossibilità della vittima di continuare a cimentarsi in attività sportiva, considerata già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico, così come la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre quella specifica rientra nell'alveo del nocumento patrimoniale) (Cass. 25164/2020).
Lo stesso principio vale per la sofferenza morale, da accertarsi caso per caso sulla base anche del criterio presuntivo, quantunque non possa prescindersi dall'allegazione di parte dei fatti costitutivi tesi a giustificarne la ricorrenza in via autonoma e distinta dalla compromissione biologica, onde evitare che la vittima possa ottenere duplicazioni risarcitorie a discapito di chi deve rifondere.
Alla luce di tanto, va disattesa la pretesa per quanto riferita a tale componente non patrimoniale, non essendoci elementi sufficienti per configurare il maggior danno.
Difatti, anche la prova testimoniale ha riscontrato le conseguenze dirette dello stato patologico nonché dei residui derivanti dall'invalidità permanente riconosciuta, senza che tuttavia abbia fornito esatti elementi per valutare l'incidenza nella vita relazionale.
Ancora, parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 150.000,00 senza tuttavia esattamente individuare l'esistenza e l'ammontare degli stessi nonché l'eventuale rapporto con l'evento dannoso dedotto in giudizio.
Infine, anche le ulteriori spese indicate per viaggi, baby sitter ecc non risultano essere spese indispensabili e legate, causalmente, all'evento. Al danno complessivamente liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass.,
Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento dell'evento (ossia il 4 giugno 2001) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n. 5503/2003). Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
5.5 Con riferimento alla statuizione di condanna, essa deve essere emessa nei confronti della
, che garantisce l'azienda sanitaria. Ciò Controparte_16
in assenza di alcuna franchigia (dal contratto prodotto in atti sono previste franchigie solo per ipotesi di sinistro nelle quali non rientra il caso di specie).
6. L'esito complessivo del giudizio nonché l'art. 91 c.p.c. ratione temporis applicabile suggerisce la sussistenza di giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 100272/2003 R.G. Tribunale di Patti, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande attoree, riconosce la responsabilità dell
[...]
(già ) per i danni occorsi a parte attrice Controparte_2 Controparte_17
quale conseguenza dell'intervento chirurgico del 4 giugno 2001 e condanna, per l'effetto, la compagnia assicuratrice al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_12 somma di € 18.493,00 oltre rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza oltre interessi compensativi della somma devalutata alla data del fatto 4 giugno 2001
e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente procedimento con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2) Condanna, per l'effetto, la all'ulteriore pagamento, in favore di parte Controparte_12
attrice, della somma di € 1.911,28 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) Rigetta tutte le ulteriori domande;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 giugno 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)