TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Fanelli ricorrente
Contro
CP_1
Con l'Avv. Putortì
resistente
Oggetto: selezione orizzontale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.7.24 la parte ricorrente, premesso di lavorare per la resistente sin dal 2013 come fisioterapista e di aver preso parte alla selezione interna per progressione orizzontale 2022, da cui è risultata esclusa, chiedeva disapplicarsi il bando nella parte in cui prevedeva illegittimamente un punteggio maggiore per gli anni di servizio svolti presso la e per l'effetto la rettifica della graduatoria e CP_1
la attribuzione del beneficio economico. Contr Si costituiva la negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è infondato.
E' ius receptum che il “bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, non può essere modificato dopo che siano scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, per assumere come parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella del bando stesso originariamente ricavabile, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono unicum, nel senso che fissano nel loro insieme le regole, alle quali la selezione deve conformarsi e che non possono essere modificate senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della pubblica amministrazione” (Cons. st. Sez. IV n° 917 del 2005).
Contr Deve, quindi, concordarsi con la tesi della in forza della quale il bando di gara ha natura di offerta al pubblico con la conseguenza che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non altrimenti disconoscibile.
In fattispecie analoga di passaggio orizzontale la Cassazione (Cass. n. 14397/15) ha affermato che il bando di concorso ha natura di offerta al pubblico che "impegna il datore di lavoro al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità".
Si afferma in particolare: “2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esaminare controversie analoghe alla presente (cfr., da ultimo Cass., 24 giugno
2014, n. 14275; Cass., 28 novembre 2011, n. 25045; Cass., 30 dicembre 2010, n.
26493; Cass., 19 giugno 2009, n. 14478), osservando che: - ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: ne consegue che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne' espropriatole per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2, (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 29 agosto
1998, n. 8595; Cass., 21 agosto 2004, n. 16501)”.
Secondo avveduta giurisprudenza, pertanto, la P.A. non può sottrarsi agli impegni assunti con il bando. Così ragionando, ne discende che, ove la Pubblica
Amministrazione abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro, non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede.
I predetti principi e precedenti giurisprudenziali fanno propendere il Giudicante per l'orientamento in forza del quale la pubblica amministrazione non può discostarsi da quanto indicato in un bando di gara, ledendo il privato nel suo legittimo affidamento quanto all'acquisizione di un relativo beneficio. La ricorrente non ha impugnato il bando né poteva pretendere che l'Amministrazione in autotutela non applicasse una delle clausole dello stesso con riferimento alle modalità di calcolo del punteggio.
A tutto voler concedere, comunque, e ritenendo di disapplicare lo stesso ed attribuire alla ricorrente punteggio pieno, va detto che l'esito del giudizio non cambierebbe. La ricorrente non ha dedotto né provato in alcun modo che, volendo per assurdo disapplicare il bando e calcolare il punteggio in maniera differente, la stessa avrebbe avuto un punteggio utile al superamento della selezione con conseguente diritto alla attribuzione del beneficio economico richiesto, che è poi l'oggetto della domanda giudiziale.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato con spese compensate vista la peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. spese compensate
Taranto, 19.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Fanelli ricorrente
Contro
CP_1
Con l'Avv. Putortì
resistente
Oggetto: selezione orizzontale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.7.24 la parte ricorrente, premesso di lavorare per la resistente sin dal 2013 come fisioterapista e di aver preso parte alla selezione interna per progressione orizzontale 2022, da cui è risultata esclusa, chiedeva disapplicarsi il bando nella parte in cui prevedeva illegittimamente un punteggio maggiore per gli anni di servizio svolti presso la e per l'effetto la rettifica della graduatoria e CP_1
la attribuzione del beneficio economico. Contr Si costituiva la negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è infondato.
E' ius receptum che il “bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, non può essere modificato dopo che siano scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, per assumere come parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella del bando stesso originariamente ricavabile, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono unicum, nel senso che fissano nel loro insieme le regole, alle quali la selezione deve conformarsi e che non possono essere modificate senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della pubblica amministrazione” (Cons. st. Sez. IV n° 917 del 2005).
Contr Deve, quindi, concordarsi con la tesi della in forza della quale il bando di gara ha natura di offerta al pubblico con la conseguenza che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non altrimenti disconoscibile.
In fattispecie analoga di passaggio orizzontale la Cassazione (Cass. n. 14397/15) ha affermato che il bando di concorso ha natura di offerta al pubblico che "impegna il datore di lavoro al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità".
Si afferma in particolare: “2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esaminare controversie analoghe alla presente (cfr., da ultimo Cass., 24 giugno
2014, n. 14275; Cass., 28 novembre 2011, n. 25045; Cass., 30 dicembre 2010, n.
26493; Cass., 19 giugno 2009, n. 14478), osservando che: - ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: ne consegue che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne' espropriatole per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2, (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 29 agosto
1998, n. 8595; Cass., 21 agosto 2004, n. 16501)”.
Secondo avveduta giurisprudenza, pertanto, la P.A. non può sottrarsi agli impegni assunti con il bando. Così ragionando, ne discende che, ove la Pubblica
Amministrazione abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro, non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede.
I predetti principi e precedenti giurisprudenziali fanno propendere il Giudicante per l'orientamento in forza del quale la pubblica amministrazione non può discostarsi da quanto indicato in un bando di gara, ledendo il privato nel suo legittimo affidamento quanto all'acquisizione di un relativo beneficio. La ricorrente non ha impugnato il bando né poteva pretendere che l'Amministrazione in autotutela non applicasse una delle clausole dello stesso con riferimento alle modalità di calcolo del punteggio.
A tutto voler concedere, comunque, e ritenendo di disapplicare lo stesso ed attribuire alla ricorrente punteggio pieno, va detto che l'esito del giudizio non cambierebbe. La ricorrente non ha dedotto né provato in alcun modo che, volendo per assurdo disapplicare il bando e calcolare il punteggio in maniera differente, la stessa avrebbe avuto un punteggio utile al superamento della selezione con conseguente diritto alla attribuzione del beneficio economico richiesto, che è poi l'oggetto della domanda giudiziale.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato con spese compensate vista la peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. spese compensate
Taranto, 19.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE