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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 2 5 1 9 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2519 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), residente a Ficarazzi (PA) in Largo Castello n. 36 ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Laura Terrasi, sito a Palermo in via Lombardia
n.9, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Roberto Vinci, sito a Marsala (TP) nel Corso G.
Amendola n. 52, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: mantenimento ed affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19.12.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.10.2023, esponeva: Parte_1
a) di aver intrattenuto una stabile relazione di convivenza per la durata di dodici anni con
Controparte_1
b) che, dalla loro unione, nascevano tre figli , nato a [...] il Persona_1
02.11.2008, nata a [...] il [...] e nata a Persona_2 Controparte_2
Palermo il 20.01.2015);
e) che, dal settembre del 2019, la convivenza con era divenuta Controparte_1 insostenibile per fatti imputabili a quest'ultimo, il quale aveva cominciato ad assumere prima alcool e successivamente anche sostanze stupefacenti, che lo portavano, anche in presenza dei figli, ad essere aggressivo, sia verbalmente che fisicamente, verso la propria compagna;
f) che, a seguito degli episodi violenti verificatisi il 22.01.2020, per i quali sporgeva apposita denuncia-querela, la stessa lasciava definitivamente la casa familiare per trasferirsi con i figli presso l'abitazione dei propri genitori;
g) che il Tribunale per i minorenni di Palermo, nel corso del procedimento n. 359/2020
V.G., aveva disposto dapprima l'affidamento del nucleo familiare all'EIAM di Bagheria e successivamente anche il divieto di prelevamento e di visita dei figli minori da parte del padre;
h) che, a seguito delle denunce- querele sporte da lei, e dagli stessi genitori del resistente, veniva sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla Controparte_1
persona offesa e al divieto di dimora presso il comune di Misilmeri, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ed aveva espiato una pena detentiva per più di due anni presso la casa circondariale di Trapani.
Tutto ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , Persona_3 Persona_2
e alla madre, sig.ra presso la cui abitazione i tre Controparte_2 Parte_1
minori avranno la residenza;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun minore), somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat relativi al costo della vita da corrispondere a mezzo di bonifico sul conto corrente postale della stessa;
- disporre che il sig. concorra nella misura del 50% al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie per i tre figli minori, come previsto dal Protocollo del Tribunale;
- confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento n. 359/2020 V.G., ovvero il divieto di prelevamento e di visita tra il sig.
e i figli minori , e Controparte_1 Persona_3 Persona_2 Controparte_2
- in via subordinata che il sig. possa incontrare i figli , Controparte_1 Persona_3
e in uno Spazio Neutro alla presenza degli operatori Persona_2 Controparte_2 sociali”.
All'udienza del 29.02.2024, veniva dichiarata la contumacia di e con Controparte_1
successiva ordinanza del 04.03.2024 il Tribunale emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, disponendo:
a) l'affidamento esclusivo a dei tre figli minori ( , Parte_1 Persona_3
e , con collocazione prevalente presso la dimora Persona_2 Controparte_2
materna;
b) il divieto per il padre di prelevamento e di visita dei tre figli minori ( , Persona_3
e ; Persona_2 Controparte_2
c) l'obbligo per di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 150,00 ciascuno), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, con decorrenza dalla domanda;
d) l'obbligo per di contribuire alle spese straordinarie che si dovessero Controparte_1 rendere necessarie nell'interesse dei figli, nella misura del 50%.
Con memoria del 15.05.2024, si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alle domande avanzate da . Parte_1
All'udienza del 19.12.2024 le parti precisavano le conclusioni, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione con rinuncia ai termini di legge, riportandosi integralmente al contenuto dell'accordo tra loro raggiunto, atto depositato in atti.
La causa veniva posta in decisione.
*****
Sulle domande inerenti ai rapporti con la prole
Per quanto concerne l'accordo raggiunto “medio tempore” dalle parti, di cui è stata depositata copia nel presente procedimento, ritiene il Collegio che le condizioni ivi contenute non siano contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, divieto di visita e di prelevamento del padre e mantenimento dei minori.
Tanto anche in ragione di quanto emerso dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali dei comuni di Ficarazzi e Misilmeri, con cui viene dato atto da una parte della serena convivenza dei minori con il nucleo familiare formatosi successivamente alla celebrazione del matrimonio di con e dall'altra delle difficoltà Parte_1 Controparte_3
economiche e sanitarie gravanti su elementi questi che inducono il Controparte_1 decidente a considerare le richiamate pattuizioni confacenti all'interesse dei figli. Si dispone, pertanto, per l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocazione prevalente presso la sua dimora, nonché il divieto di prelevamento e di visita dei tre figli minori da parte del padre (come, tra l'altro, già disposto in via provvisoria con ordinanza del 04.03.2024).
Quanto al mantenimento della prole si dispone, in conformità all'accordo, che CP_1 versi la somma mensile di € 420,00 ( € 140,00 per ciascun figlio) a
[...] Parte_1
, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.
[...]
*****
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerata la natura del procedimento e l'accordo “medio tempore” raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di dover interamente compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo a dei tre figli minori, Parte_1 [...]
, e con collocazione degli stessi presso la Per_3 Persona_2 Controparte_2
dimora materna;
- dispone il divieto di prelevamento e di visita dei minori , Persona_3 Per_2
e da parte di
[...] Controparte_2 Controparte_1
- dispone l'obbligo per di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 420,00 mensili per il mantenimento della prole (€ 140,00 ciascuno), da versarsi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese;
importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone l'obbligo per di concorrere alle spese straordinarie che Controparte_1 dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli, nella misura del 50%;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice Relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2519 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), residente a Ficarazzi (PA) in Largo Castello n. 36 ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Laura Terrasi, sito a Palermo in via Lombardia
n.9, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Roberto Vinci, sito a Marsala (TP) nel Corso G.
Amendola n. 52, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: mantenimento ed affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19.12.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.10.2023, esponeva: Parte_1
a) di aver intrattenuto una stabile relazione di convivenza per la durata di dodici anni con
Controparte_1
b) che, dalla loro unione, nascevano tre figli , nato a [...] il Persona_1
02.11.2008, nata a [...] il [...] e nata a Persona_2 Controparte_2
Palermo il 20.01.2015);
e) che, dal settembre del 2019, la convivenza con era divenuta Controparte_1 insostenibile per fatti imputabili a quest'ultimo, il quale aveva cominciato ad assumere prima alcool e successivamente anche sostanze stupefacenti, che lo portavano, anche in presenza dei figli, ad essere aggressivo, sia verbalmente che fisicamente, verso la propria compagna;
f) che, a seguito degli episodi violenti verificatisi il 22.01.2020, per i quali sporgeva apposita denuncia-querela, la stessa lasciava definitivamente la casa familiare per trasferirsi con i figli presso l'abitazione dei propri genitori;
g) che il Tribunale per i minorenni di Palermo, nel corso del procedimento n. 359/2020
V.G., aveva disposto dapprima l'affidamento del nucleo familiare all'EIAM di Bagheria e successivamente anche il divieto di prelevamento e di visita dei figli minori da parte del padre;
h) che, a seguito delle denunce- querele sporte da lei, e dagli stessi genitori del resistente, veniva sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla Controparte_1
persona offesa e al divieto di dimora presso il comune di Misilmeri, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ed aveva espiato una pena detentiva per più di due anni presso la casa circondariale di Trapani.
Tutto ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , Persona_3 Persona_2
e alla madre, sig.ra presso la cui abitazione i tre Controparte_2 Parte_1
minori avranno la residenza;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun minore), somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat relativi al costo della vita da corrispondere a mezzo di bonifico sul conto corrente postale della stessa;
- disporre che il sig. concorra nella misura del 50% al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie per i tre figli minori, come previsto dal Protocollo del Tribunale;
- confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento n. 359/2020 V.G., ovvero il divieto di prelevamento e di visita tra il sig.
e i figli minori , e Controparte_1 Persona_3 Persona_2 Controparte_2
- in via subordinata che il sig. possa incontrare i figli , Controparte_1 Persona_3
e in uno Spazio Neutro alla presenza degli operatori Persona_2 Controparte_2 sociali”.
All'udienza del 29.02.2024, veniva dichiarata la contumacia di e con Controparte_1
successiva ordinanza del 04.03.2024 il Tribunale emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, disponendo:
a) l'affidamento esclusivo a dei tre figli minori ( , Parte_1 Persona_3
e , con collocazione prevalente presso la dimora Persona_2 Controparte_2
materna;
b) il divieto per il padre di prelevamento e di visita dei tre figli minori ( , Persona_3
e ; Persona_2 Controparte_2
c) l'obbligo per di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 150,00 ciascuno), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, con decorrenza dalla domanda;
d) l'obbligo per di contribuire alle spese straordinarie che si dovessero Controparte_1 rendere necessarie nell'interesse dei figli, nella misura del 50%.
Con memoria del 15.05.2024, si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alle domande avanzate da . Parte_1
All'udienza del 19.12.2024 le parti precisavano le conclusioni, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione con rinuncia ai termini di legge, riportandosi integralmente al contenuto dell'accordo tra loro raggiunto, atto depositato in atti.
La causa veniva posta in decisione.
*****
Sulle domande inerenti ai rapporti con la prole
Per quanto concerne l'accordo raggiunto “medio tempore” dalle parti, di cui è stata depositata copia nel presente procedimento, ritiene il Collegio che le condizioni ivi contenute non siano contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, divieto di visita e di prelevamento del padre e mantenimento dei minori.
Tanto anche in ragione di quanto emerso dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali dei comuni di Ficarazzi e Misilmeri, con cui viene dato atto da una parte della serena convivenza dei minori con il nucleo familiare formatosi successivamente alla celebrazione del matrimonio di con e dall'altra delle difficoltà Parte_1 Controparte_3
economiche e sanitarie gravanti su elementi questi che inducono il Controparte_1 decidente a considerare le richiamate pattuizioni confacenti all'interesse dei figli. Si dispone, pertanto, per l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocazione prevalente presso la sua dimora, nonché il divieto di prelevamento e di visita dei tre figli minori da parte del padre (come, tra l'altro, già disposto in via provvisoria con ordinanza del 04.03.2024).
Quanto al mantenimento della prole si dispone, in conformità all'accordo, che CP_1 versi la somma mensile di € 420,00 ( € 140,00 per ciascun figlio) a
[...] Parte_1
, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.
[...]
*****
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerata la natura del procedimento e l'accordo “medio tempore” raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di dover interamente compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo a dei tre figli minori, Parte_1 [...]
, e con collocazione degli stessi presso la Per_3 Persona_2 Controparte_2
dimora materna;
- dispone il divieto di prelevamento e di visita dei minori , Persona_3 Per_2
e da parte di
[...] Controparte_2 Controparte_1
- dispone l'obbligo per di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 420,00 mensili per il mantenimento della prole (€ 140,00 ciascuno), da versarsi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese;
importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone l'obbligo per di concorrere alle spese straordinarie che Controparte_1 dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli, nella misura del 50%;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice Relatore
Dott. Andrea Quintavalle