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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
5249/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BONAVENTURA MARCELLO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024, e premettendo di Controparte_1 Parte_1 avere contratto matrimonio in Acireale il 20.12.2005 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 24.9.2007) e (il 31.7.2017) hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori restano affidati ad entrambi i coniugi ed avranno la loro residenza prevalente con la madre, genitrice collocataria.
2) La figlia di anni 7 starà con il padre (salvo variazioni derivanti dai turni lavorativi del Per_2 padre) il martedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00; a fine settimana alterni, il sabato dalle 14.00 alle 19,00 della domenica;
per due periodi di giorni sette nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio;
per due giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
il giorno del compleanno del AP (che cade nel periodo di vacanze estive) e quello della festa del AP (quest'ultima da trascorrere interamente insieme solo se ciò risulta compatibile con gli impegni scolastici). I tempi di frequentazione del padre con il figlio di Per_1 anni 17 saranno gli stessi di quelli previsti per la sorella, fatte salve le diverse le modalità che il minore vorrà scegliere di comune accordo con il padre. Anche la madre nel periodo estivo avrà diritto ad avere con sé i figli ininterrottamente per almeno giorni sette.
3) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno nella misura già determinata con l'omologa della separazione inizialmente in euro 500,00 mensili e che oggi rivalutato ammonta ad euro 543,81-, importo questo comunque da rivalutarsi annualmente secondo l'indice di rivalutazione ISTAT del mese di aprile di ogni anno.
4) L'assegno unico universale per i figli ex art.6 comma 4° D.lgs. 230/2021 sarà percepito interamente dalla madre.
5) Il signor dovrà provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie ed Controparte_1 extra assegno sostenute dalla madre in favore dei figli per come specificate, individuate e regolate nelle “Linee guida sul mantenimento dei figli” del Tribunale di Catania del 25.7.2018 (che si allegano) da intendersi integralmente richiamate e riportate. Si precisa che tutte le spese straordinarie ed extra assegno saranno anticipate dalla madre, quale genitrice collocataria che provvede al mantenimento in forma diretta, e a quest'ultima rimborsate nella misura del 50% dal padre.”
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (Decreto omologazione n. 2735/2022 del 25/11/2022 RG n. 6046/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, compatibilmente con il raggiungimento nelle more della maggiore età da parte del figlio (al quale pertanto non si Per_1 applicano le statuizioni sull'affidamento e gli incontri con l'altro genitore), non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5249/2024 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Acireale il 20.12.2005 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Acireale atto n. 474, parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
5249/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BONAVENTURA MARCELLO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024, e premettendo di Controparte_1 Parte_1 avere contratto matrimonio in Acireale il 20.12.2005 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 24.9.2007) e (il 31.7.2017) hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori restano affidati ad entrambi i coniugi ed avranno la loro residenza prevalente con la madre, genitrice collocataria.
2) La figlia di anni 7 starà con il padre (salvo variazioni derivanti dai turni lavorativi del Per_2 padre) il martedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00; a fine settimana alterni, il sabato dalle 14.00 alle 19,00 della domenica;
per due periodi di giorni sette nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio;
per due giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
il giorno del compleanno del AP (che cade nel periodo di vacanze estive) e quello della festa del AP (quest'ultima da trascorrere interamente insieme solo se ciò risulta compatibile con gli impegni scolastici). I tempi di frequentazione del padre con il figlio di Per_1 anni 17 saranno gli stessi di quelli previsti per la sorella, fatte salve le diverse le modalità che il minore vorrà scegliere di comune accordo con il padre. Anche la madre nel periodo estivo avrà diritto ad avere con sé i figli ininterrottamente per almeno giorni sette.
3) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno nella misura già determinata con l'omologa della separazione inizialmente in euro 500,00 mensili e che oggi rivalutato ammonta ad euro 543,81-, importo questo comunque da rivalutarsi annualmente secondo l'indice di rivalutazione ISTAT del mese di aprile di ogni anno.
4) L'assegno unico universale per i figli ex art.6 comma 4° D.lgs. 230/2021 sarà percepito interamente dalla madre.
5) Il signor dovrà provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie ed Controparte_1 extra assegno sostenute dalla madre in favore dei figli per come specificate, individuate e regolate nelle “Linee guida sul mantenimento dei figli” del Tribunale di Catania del 25.7.2018 (che si allegano) da intendersi integralmente richiamate e riportate. Si precisa che tutte le spese straordinarie ed extra assegno saranno anticipate dalla madre, quale genitrice collocataria che provvede al mantenimento in forma diretta, e a quest'ultima rimborsate nella misura del 50% dal padre.”
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (Decreto omologazione n. 2735/2022 del 25/11/2022 RG n. 6046/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, compatibilmente con il raggiungimento nelle more della maggiore età da parte del figlio (al quale pertanto non si Per_1 applicano le statuizioni sull'affidamento e gli incontri con l'altro genitore), non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5249/2024 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Acireale il 20.12.2005 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Acireale atto n. 474, parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco