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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4089/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4089/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta
[...]
procura in atti, dall'Avv. Maria Ruggiero ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata alla Controparte_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Vincenzo Elmo ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
1 , in persona del Sindaco pro tempore, indicato come in Controparte_3
atti
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del Sindaco pro tempore, indicato come in atti Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Controparte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Acerra al fine di sentir dichiarare nulli e/o annullare le cartelle di pagamento n. 07120170010722327000, per l'importo di € 522,74 e n.
07120160081998251000, per l'importo di € 208,18, deducendo, in particolare, che solo a seguito della consultazione presso gli uffici dell' Parte_1
(allora si avvedeva della
[...] Controparte_1
pendenza delle richiamate cartelle, mai notificate. L'opponente, pertanto, chiedeva l'annullamento delle suindicate cartelle esattoriali, oggetto dell'estratto di ruolo.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione, eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acerra in favore del
Giudice di Pace di e del Giudice di Pace di CP_3 CP_4
Si costituiva tardivamente il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Acerra in favore del Giudice di Pace di Gaeta;
chiedeva, pertanto,
2 il rigetto della domanda attorea.
Rimaneva contumace, invece, il . Controparte_3
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 295/2017, emessa il 02.11.2017, depositata in Cancelleria in data 29.11.2017, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e accoglieva l'opposizione proposta da Condannava, Controparte_2
quindi, l' (già Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, con attribuzione al
[...]
procuratore anticipatario;
compensava, invece, le spese di giudizio tra la parte attrice ed il e statuiva: “Nulla per le spese di giudizio tar parte attrice ed il Controparte_4
”. Controparte_3
Avverso la suindicata sentenza, l' , in persona del Parte_1
suo procuratore pro tempore, proponeva il presente gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione all'estratto di ruolo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, il quale, resistendo Controparte_2
sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva di respingere il proposto gravame per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, di confermare integralmente la sentenza di primo grado;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituivano in giudizio, invece, il e il Controparte_3 CP_4
nonostante la regolarità delle notifiche dell'atto di appello nei loro confronti:
[...]
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3 All'udienza del 30.10.2018, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di mandato, sostenendo la mancanza di una valida sottoscrizione della procura da parte dell'appellante e del suo difensore.
Onerata dallo scrivente Magistrato al deposito di una procura validamente sottoscritta da parte appellante, oltre che dal suo difensore, l' Parte_1
provvedeva a depositare la procura alle liti sottoscritta dal Responsabile Atti introduttivi del Giudizio – legittimato da procura Controparte_5
notarile.
Dell'effettuazione del deposito della procura alle liti dell'appellante, tanto telematicamente quanto in originale cartaceo, il Tribunale dava atto all'udienza del
24.10.2019.
Tale circostanza è sufficiente ad indurre il Tribunale a ritenere infondata la reiterata eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza della procura alle liti.
Infatti, va ribadito quanto già osservato dal Tribunale nell'ordinanza con cui l'appellante è stata onerata del deposito di una procura validamente sottoscritta dall'appellante medesima, oltre che dal suo difensore, ossia che l'art. 182 co. 2 c.p.c. trova, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, applicazione anche al giudizio di appello (cfr. Cass. Civ., Sez. L Sentenza n. 6041 del 13.03.2018).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in corso di causa dall'appellato costituito, non osta all'affermazione dell'infondatezza dell'eccezione ora in esame la Sentenza n.
37434 del 21.12.2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della
l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”. Infatti, né l'una né l'altra vengono in rilievo nel caso di specie.
4 Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il deposito
5 telematico di una copia conforme uso appello della sentenza appellata senza l'attestazione di conformità.
Infatti, alla prima udienza l'appellante ha depositato cartaceamente una copia conforme uso appello della sentenza appellata.
Ad ogni modo, l'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, applicabile ratione temporis al caso di specie, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito del fascicolo dell'appellante, che, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., deve contenere una copia della sentenza impugnata.
Quindi, l'eventuale mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, imponendo, dunque, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivocabile dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez.
II, Sent. n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, quand'anche non fosse stata prodotta una regolare copia della sentenza appellata – il che, giova ribadirlo, va escluso alla luce di quanto osservato sopra – il Tribunale avrebbe potuto egualmente sindacare in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e valutare, allo stato degli atti, la fondatezza, o meno, delle doglianze dell'appellante.
6 Ed invero, il contenuto della sentenza impugnata è, in ogni caso, desumibile in modo inequivocabile dall'atto di appello.
Non può neanche essere accolta l'istanza dell'appellato costituito volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice.
Ebbene, nel presente giudizio non è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire di tutte le parti in causa che consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tanto chiarito, l'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo il principio della ragione più liquida.
Tale principio è “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
D'altronde, tale principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice
7 esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr. Cassazione, Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 08.05.2014, che, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).
In applicazione di tale principio, si procede, dunque, all'esame del motivo di gravame riguardante l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'estratto di ruolo. Tale questione, di conseguenza, è assorbente anche in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado, sollevata da parte appellante.
Orbene, è opportuno evidenziare che l' , parte Parte_1
convenuta in primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_2
essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito da un estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato in corso di causa l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in
8 senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo ed andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da
, che andava invece rigettata. Controparte_2
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito della spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell'attuale
[...]
, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento Parte_1
in esso indicate;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle nello stesso iscritte.
Ebbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a norma del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento
9 di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
10 Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
È, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n.
11 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte attrice in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'opponente non costituisce, in concreto, atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra
12 nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata davanti al Giudice di Pace.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata inammissibile per difetto di Controparte_2
interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ora, tale conclusione assorbe il motivo di appello avente ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese del giudizio di primo grado.
Vanno ritenuti assorbiti anche i restanti motivi di appello ed ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore e del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4
13 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 295/2017 emessa dal Giudice di Pace di Acerra il 02.11.2017 e depositata in Cancelleria in data
29.11.2017, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n.
07120170010722327000 e n. 07120160081998251000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4089/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta
[...]
procura in atti, dall'Avv. Maria Ruggiero ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata alla Controparte_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Vincenzo Elmo ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
1 , in persona del Sindaco pro tempore, indicato come in Controparte_3
atti
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del Sindaco pro tempore, indicato come in atti Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Controparte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Acerra al fine di sentir dichiarare nulli e/o annullare le cartelle di pagamento n. 07120170010722327000, per l'importo di € 522,74 e n.
07120160081998251000, per l'importo di € 208,18, deducendo, in particolare, che solo a seguito della consultazione presso gli uffici dell' Parte_1
(allora si avvedeva della
[...] Controparte_1
pendenza delle richiamate cartelle, mai notificate. L'opponente, pertanto, chiedeva l'annullamento delle suindicate cartelle esattoriali, oggetto dell'estratto di ruolo.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione, eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Acerra in favore del
Giudice di Pace di e del Giudice di Pace di CP_3 CP_4
Si costituiva tardivamente il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Acerra in favore del Giudice di Pace di Gaeta;
chiedeva, pertanto,
2 il rigetto della domanda attorea.
Rimaneva contumace, invece, il . Controparte_3
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 295/2017, emessa il 02.11.2017, depositata in Cancelleria in data 29.11.2017, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e accoglieva l'opposizione proposta da Condannava, Controparte_2
quindi, l' (già Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, con attribuzione al
[...]
procuratore anticipatario;
compensava, invece, le spese di giudizio tra la parte attrice ed il e statuiva: “Nulla per le spese di giudizio tar parte attrice ed il Controparte_4
”. Controparte_3
Avverso la suindicata sentenza, l' , in persona del Parte_1
suo procuratore pro tempore, proponeva il presente gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione all'estratto di ruolo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, il quale, resistendo Controparte_2
sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva di respingere il proposto gravame per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, di confermare integralmente la sentenza di primo grado;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituivano in giudizio, invece, il e il Controparte_3 CP_4
nonostante la regolarità delle notifiche dell'atto di appello nei loro confronti:
[...]
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3 All'udienza del 30.10.2018, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di mandato, sostenendo la mancanza di una valida sottoscrizione della procura da parte dell'appellante e del suo difensore.
Onerata dallo scrivente Magistrato al deposito di una procura validamente sottoscritta da parte appellante, oltre che dal suo difensore, l' Parte_1
provvedeva a depositare la procura alle liti sottoscritta dal Responsabile Atti introduttivi del Giudizio – legittimato da procura Controparte_5
notarile.
Dell'effettuazione del deposito della procura alle liti dell'appellante, tanto telematicamente quanto in originale cartaceo, il Tribunale dava atto all'udienza del
24.10.2019.
Tale circostanza è sufficiente ad indurre il Tribunale a ritenere infondata la reiterata eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza della procura alle liti.
Infatti, va ribadito quanto già osservato dal Tribunale nell'ordinanza con cui l'appellante è stata onerata del deposito di una procura validamente sottoscritta dall'appellante medesima, oltre che dal suo difensore, ossia che l'art. 182 co. 2 c.p.c. trova, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, applicazione anche al giudizio di appello (cfr. Cass. Civ., Sez. L Sentenza n. 6041 del 13.03.2018).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in corso di causa dall'appellato costituito, non osta all'affermazione dell'infondatezza dell'eccezione ora in esame la Sentenza n.
37434 del 21.12.2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della
l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”. Infatti, né l'una né l'altra vengono in rilievo nel caso di specie.
4 Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il deposito
5 telematico di una copia conforme uso appello della sentenza appellata senza l'attestazione di conformità.
Infatti, alla prima udienza l'appellante ha depositato cartaceamente una copia conforme uso appello della sentenza appellata.
Ad ogni modo, l'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, applicabile ratione temporis al caso di specie, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito del fascicolo dell'appellante, che, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., deve contenere una copia della sentenza impugnata.
Quindi, l'eventuale mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, imponendo, dunque, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivocabile dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez.
II, Sent. n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, quand'anche non fosse stata prodotta una regolare copia della sentenza appellata – il che, giova ribadirlo, va escluso alla luce di quanto osservato sopra – il Tribunale avrebbe potuto egualmente sindacare in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e valutare, allo stato degli atti, la fondatezza, o meno, delle doglianze dell'appellante.
6 Ed invero, il contenuto della sentenza impugnata è, in ogni caso, desumibile in modo inequivocabile dall'atto di appello.
Non può neanche essere accolta l'istanza dell'appellato costituito volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice.
Ebbene, nel presente giudizio non è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire di tutte le parti in causa che consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tanto chiarito, l'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo il principio della ragione più liquida.
Tale principio è “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
D'altronde, tale principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice
7 esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr. Cassazione, Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 08.05.2014, che, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).
In applicazione di tale principio, si procede, dunque, all'esame del motivo di gravame riguardante l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'estratto di ruolo. Tale questione, di conseguenza, è assorbente anche in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado, sollevata da parte appellante.
Orbene, è opportuno evidenziare che l' , parte Parte_1
convenuta in primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_2
essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito da un estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato in corso di causa l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in
8 senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo ed andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da
, che andava invece rigettata. Controparte_2
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito della spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell'attuale
[...]
, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento Parte_1
in esso indicate;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle nello stesso iscritte.
Ebbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a norma del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento
9 di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
10 Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
È, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n.
11 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte attrice in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'opponente non costituisce, in concreto, atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra
12 nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata davanti al Giudice di Pace.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata inammissibile per difetto di Controparte_2
interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ora, tale conclusione assorbe il motivo di appello avente ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese del giudizio di primo grado.
Vanno ritenuti assorbiti anche i restanti motivi di appello ed ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore e del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_4
13 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 295/2017 emessa dal Giudice di Pace di Acerra il 02.11.2017 e depositata in Cancelleria in data
29.11.2017, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n.
07120170010722327000 e n. 07120160081998251000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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