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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2597/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2597/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Arena, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Francesco M. G. Fallica,
giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e per Controparte_3 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 1876/2019 del 29.08.2019, depositata il
02.09.2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per il seguente unico motivo: errata valutazione degli elementi probatori.
L'odierno appellante allegava nel giudizio di primo grado che, in data in data
24.4.2012, alle ore 14.30 circa, in Catania, si trovava alla guida del motociclo
Piaggio 50 tg. X54296, di proprietà di e, mentre transitava Controparte_4
in via Fossa della Creta, veniva investito dall'autocarro Fiat CO tg.
T0305935, di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_5
.
[...]
A causa dell'urto l'attore (oggi appellante) riportava lesioni fisiche per le quali era costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio Emanuele”
di Catania.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che: “Nel merito
la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata. In merito
all'accadimento del sinistro secondo la dinamica esposta in citazione l'unico
elemento probatorio è dato dalla testimonianza resa dal teste il Tes_1
quale ha riferito di aver assistito all'incidente e di aver visto un motociclo di
colore grigio, condotto dal sig. che a seguito dell'urto con Pt_1
l'autocarro Fiat CO cadeva a terra e lamentava dolori alla schiena. Non
risultano provati i danni riportati dal motociclo e la compatibilità degli stessi con l'asserito urto con l'autocarro Fiat CO, rilevato che non è stato
possibile espletare la CTU tecnica disposta unitamente alla CTU medico
legale, in quanto è emerso che il motociclo Piaggio, tg. X54296, era stato
demolito e non risultano allegati documenti attestanti i danni riportati dal
mezzo ed il titolo di proprietà del Inoltre, in sede di precisazione CP_4
delle conclusioni la convenuta compagnia di assicurazioni ha allegato copia
della sentenza n. 1424/19 del 25.6.2019 resa dal Giudice di Pace di Catania
nel procedimento R.G. n. 2300/2017, relativa al medesimo sinistro stradale,
che ha accertato che il motociclo condotto dal veniva urtato dal Pt_1
motociclo , tg. DD65099, di proprietà di Controparte_6 [...]
e condotto dal sig. , mai menzionato dagli attori e CP_7 Parte_2
con una dinamica in contrasto con quella emersa nel presente giudizio. In
conclusione alla luce delle superiori emergenze processuali la domanda deve
essere rigettata…”.
Si costituiva la , la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_8
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non si sia potuto verificare così come narrato in atto di citazione.
Sentito a prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) Tes_1
ha riferito una dinamica del sinistro differente da quella narrata in
[...]
citazione (“C'è stato contatto diretto tra l'autocarro Fiat CO ed il
motociclo 50 cc condotto da ); inoltre, in altro Parte_1
procedimento portante R.G. n. 2300/2017 innanzi al Giudice di Pace di
Catania, relativo al medesimo sinistro stradale, è stato accertato che il motociclo condotto dal veniva urtato dal motociclo Pt_1 [...]
tg. DD65099, di proprietà di e condotto dal Controparte_6 CP_7
(quindi una ulteriore dinamica ancora differente: Parte_2
“l'autocarro toccava il primo motociclo che a sua volta andava a tamponare
il motociclo condotto dal ”); pertanto, tale dichiarazione Pt_1
testimoniale non può essere ritenuta in alcun modo attendibile, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Appare evidente che la suddetta deposizione non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica prova, sia perché è
accompagnata da forti elementi di sospetto circa la reale presenza sui luoghi del sinistro del testimone (considerando anche che non è intervenuta Tes_1
alcuna autorità che potesse identificarlo). Infatti, l'appellante non ha neppure prodotto foto del momento del sinistro o dei mezzi a conferma della dinamica narrata in citazione (considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità).
La CTU tecnica, inoltre, non si è potuta espletare stante la presunta demolizione del mezzo (“…non è stato possibile espletare la CTU tecnica
disposta unitamente alla CTU medico legale, in quanto è emerso che il
motociclo Piaggio, tg. X54296, era stato demolito e non risultano allegati
documenti attestanti i danni riportati dal mezzo ed il titolo di proprietà del
) mentre la CTU medico-legale non ha potuto fornire elementi utili CP_4
a provare l'an debeatur di parte attrice (né avrebbe potuto), limitandosi a esprimere un giudizio di compatibilità astratta con la dinamica del sinistro sinistro allegata..
Appare evidente che l'appellante non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio come correttamente affermato dal Giudice di Pace.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente dell'autocarro Fiat CO, tg. T0305935, anzi sussistono forti dubbi sulla genuinità del sinistro, stante che per il medesimo fatto è stato istruito un altro giudizio (R.G. n. 2300/2017 Giudice di Pace di Catania)
allegando una dinamica differente rispetto a quanto descritto in citazione e in atto d'appello.
Le parti appellanti, secondo soccombenza, vanno condannate alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 1876/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_9
del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2597/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Arena, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Francesco M. G. Fallica,
giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e per Controparte_3 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 1876/2019 del 29.08.2019, depositata il
02.09.2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per il seguente unico motivo: errata valutazione degli elementi probatori.
L'odierno appellante allegava nel giudizio di primo grado che, in data in data
24.4.2012, alle ore 14.30 circa, in Catania, si trovava alla guida del motociclo
Piaggio 50 tg. X54296, di proprietà di e, mentre transitava Controparte_4
in via Fossa della Creta, veniva investito dall'autocarro Fiat CO tg.
T0305935, di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_5
.
[...]
A causa dell'urto l'attore (oggi appellante) riportava lesioni fisiche per le quali era costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio Emanuele”
di Catania.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che: “Nel merito
la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata. In merito
all'accadimento del sinistro secondo la dinamica esposta in citazione l'unico
elemento probatorio è dato dalla testimonianza resa dal teste il Tes_1
quale ha riferito di aver assistito all'incidente e di aver visto un motociclo di
colore grigio, condotto dal sig. che a seguito dell'urto con Pt_1
l'autocarro Fiat CO cadeva a terra e lamentava dolori alla schiena. Non
risultano provati i danni riportati dal motociclo e la compatibilità degli stessi con l'asserito urto con l'autocarro Fiat CO, rilevato che non è stato
possibile espletare la CTU tecnica disposta unitamente alla CTU medico
legale, in quanto è emerso che il motociclo Piaggio, tg. X54296, era stato
demolito e non risultano allegati documenti attestanti i danni riportati dal
mezzo ed il titolo di proprietà del Inoltre, in sede di precisazione CP_4
delle conclusioni la convenuta compagnia di assicurazioni ha allegato copia
della sentenza n. 1424/19 del 25.6.2019 resa dal Giudice di Pace di Catania
nel procedimento R.G. n. 2300/2017, relativa al medesimo sinistro stradale,
che ha accertato che il motociclo condotto dal veniva urtato dal Pt_1
motociclo , tg. DD65099, di proprietà di Controparte_6 [...]
e condotto dal sig. , mai menzionato dagli attori e CP_7 Parte_2
con una dinamica in contrasto con quella emersa nel presente giudizio. In
conclusione alla luce delle superiori emergenze processuali la domanda deve
essere rigettata…”.
Si costituiva la , la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_8
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non si sia potuto verificare così come narrato in atto di citazione.
Sentito a prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) Tes_1
ha riferito una dinamica del sinistro differente da quella narrata in
[...]
citazione (“C'è stato contatto diretto tra l'autocarro Fiat CO ed il
motociclo 50 cc condotto da ); inoltre, in altro Parte_1
procedimento portante R.G. n. 2300/2017 innanzi al Giudice di Pace di
Catania, relativo al medesimo sinistro stradale, è stato accertato che il motociclo condotto dal veniva urtato dal motociclo Pt_1 [...]
tg. DD65099, di proprietà di e condotto dal Controparte_6 CP_7
(quindi una ulteriore dinamica ancora differente: Parte_2
“l'autocarro toccava il primo motociclo che a sua volta andava a tamponare
il motociclo condotto dal ”); pertanto, tale dichiarazione Pt_1
testimoniale non può essere ritenuta in alcun modo attendibile, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Appare evidente che la suddetta deposizione non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica prova, sia perché è
accompagnata da forti elementi di sospetto circa la reale presenza sui luoghi del sinistro del testimone (considerando anche che non è intervenuta Tes_1
alcuna autorità che potesse identificarlo). Infatti, l'appellante non ha neppure prodotto foto del momento del sinistro o dei mezzi a conferma della dinamica narrata in citazione (considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità).
La CTU tecnica, inoltre, non si è potuta espletare stante la presunta demolizione del mezzo (“…non è stato possibile espletare la CTU tecnica
disposta unitamente alla CTU medico legale, in quanto è emerso che il
motociclo Piaggio, tg. X54296, era stato demolito e non risultano allegati
documenti attestanti i danni riportati dal mezzo ed il titolo di proprietà del
) mentre la CTU medico-legale non ha potuto fornire elementi utili CP_4
a provare l'an debeatur di parte attrice (né avrebbe potuto), limitandosi a esprimere un giudizio di compatibilità astratta con la dinamica del sinistro sinistro allegata..
Appare evidente che l'appellante non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio come correttamente affermato dal Giudice di Pace.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente dell'autocarro Fiat CO, tg. T0305935, anzi sussistono forti dubbi sulla genuinità del sinistro, stante che per il medesimo fatto è stato istruito un altro giudizio (R.G. n. 2300/2017 Giudice di Pace di Catania)
allegando una dinamica differente rispetto a quanto descritto in citazione e in atto d'appello.
Le parti appellanti, secondo soccombenza, vanno condannate alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 1876/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_9
del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa