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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11922/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 11922/2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dall'avvocato Alessio Ardizzone e dall'avvocato Christian Conti come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
CONTUMACE
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha esposto di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti a tempo CP_1
determinato, negli anni scolastici e presso gli Istituti scolastici segnatamente indicati in pagina 1 di 10 ricorso, senza tuttavia avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni al fine di “accertare il diritto della ricorrente all'erogazione della cd. Carta elettronica del docente e per l'effetto condannare il resistente ad erogare alla stessa la carta docente a far data dall'A.S. CP_1
2019/2020 sino all'A.S. 2024/2025; - Voglia, altresì, condannare il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante regolare notifica del ricorso inoltrata a mezzo PEC del 23.12.2024, il non si è costituito in giudizio Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito CP_1
nel presente giudizio.
Preliminarmente va dato atto, altresì, della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che alla ricorrente dall'1.10.24 al
9.04.2025 sono stati conferiti quattro incarichi per l'espletamento di supplenze temporanee brevi sempre presso il Liceo Scientifico Umberto di Savoia di Catania (cfr. doc. 5 e allegazioni del 18.03.2025).
pagina 2 di 10 Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est.
Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_2 magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e CP_2 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative CP_2 di categoria.»
pagina 3 di 10 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
pagina 4 di 10 una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
pagina 5 di 10 sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
pagina 6 di 10 Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate
pagina 7 di 10 in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha prestato Parte_1
pagina 8 di 10 servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2019/20 dal 26.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. Lorenzo Federici di Trescore Balnerio (BG); nell'a.s. 2020/21 dal
30.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.S. L. Einaudi di Dalmine (BG); nell'a.s. 2022/23 dal
7.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola primaria De Amicis di Catania, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. M. Purrello di S. Gregorio di Catania.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per l'anno scolastico 2024/2025, poiché dalla documentazione versata in atti emerge che alla ricorrente è stato conferito l'incarico dal
1.10.2024 al 3.11.2024 presso il Liceo Scientifico Umberto di Savoia di Catania (cfr. all. 4); successivamente le sono state attribuiti tre incarichi di supplenza breve dall'8.1.2025 al
9.02.2025, dal 10.02 2025 al 10.03.2025 e dal 11.3.2025 al 9.04.2025, sempre presso il medesimo suddetto istituto (cfr. documentazione allegata il 18.03.2025), non soddisfacendo il requisito della annualità; pertanto, la domanda volta all'ottenimento del beneficio in esame per il suddetto anno scolastico va rigettata.
Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e
2023/24 – e dunque per complessivi € 2000,00, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/5, la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, va posta a carico del convenuto, con distrazione ex art. 93 CP_1
c.p.c. in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11922/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini Controparte_3
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto;
compensa per un quinto le spese di lite che per il residuo pone a carico del
[...]
e liquida in favore della parte ricorrente in complessivi € 823,60, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA e CU come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Catania, 19/03/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 11922/2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dall'avvocato Alessio Ardizzone e dall'avvocato Christian Conti come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
CONTUMACE
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha esposto di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti a tempo CP_1
determinato, negli anni scolastici e presso gli Istituti scolastici segnatamente indicati in pagina 1 di 10 ricorso, senza tuttavia avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni al fine di “accertare il diritto della ricorrente all'erogazione della cd. Carta elettronica del docente e per l'effetto condannare il resistente ad erogare alla stessa la carta docente a far data dall'A.S. CP_1
2019/2020 sino all'A.S. 2024/2025; - Voglia, altresì, condannare il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante regolare notifica del ricorso inoltrata a mezzo PEC del 23.12.2024, il non si è costituito in giudizio Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito CP_1
nel presente giudizio.
Preliminarmente va dato atto, altresì, della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che alla ricorrente dall'1.10.24 al
9.04.2025 sono stati conferiti quattro incarichi per l'espletamento di supplenze temporanee brevi sempre presso il Liceo Scientifico Umberto di Savoia di Catania (cfr. doc. 5 e allegazioni del 18.03.2025).
pagina 2 di 10 Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est.
Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_2 magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e CP_2 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative CP_2 di categoria.»
pagina 3 di 10 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
pagina 4 di 10 una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
pagina 5 di 10 sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
pagina 6 di 10 Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate
pagina 7 di 10 in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha prestato Parte_1
pagina 8 di 10 servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2019/20 dal 26.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. Lorenzo Federici di Trescore Balnerio (BG); nell'a.s. 2020/21 dal
30.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.S. L. Einaudi di Dalmine (BG); nell'a.s. 2022/23 dal
7.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola primaria De Amicis di Catania, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. M. Purrello di S. Gregorio di Catania.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per l'anno scolastico 2024/2025, poiché dalla documentazione versata in atti emerge che alla ricorrente è stato conferito l'incarico dal
1.10.2024 al 3.11.2024 presso il Liceo Scientifico Umberto di Savoia di Catania (cfr. all. 4); successivamente le sono state attribuiti tre incarichi di supplenza breve dall'8.1.2025 al
9.02.2025, dal 10.02 2025 al 10.03.2025 e dal 11.3.2025 al 9.04.2025, sempre presso il medesimo suddetto istituto (cfr. documentazione allegata il 18.03.2025), non soddisfacendo il requisito della annualità; pertanto, la domanda volta all'ottenimento del beneficio in esame per il suddetto anno scolastico va rigettata.
Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e
2023/24 – e dunque per complessivi € 2000,00, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/5, la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, va posta a carico del convenuto, con distrazione ex art. 93 CP_1
c.p.c. in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11922/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini Controparte_3
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto;
compensa per un quinto le spese di lite che per il residuo pone a carico del
[...]
e liquida in favore della parte ricorrente in complessivi € 823,60, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA e CU come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Catania, 19/03/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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