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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2708/2022 promosso da:
cod. fisc. e cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. rappresentata e difesa dall'avv. BUFALINI MAURIZIO;
C.F._2
- parte attrice opponente - contro
Controparte_1
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. ASSI-
[...] C.F._1
NI ANNA MARIA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: ““Voglia il TRIBUNALE DI PISTOIA, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto eventualmente avanzata siccome infondata;
2) Nel merito, dichiara- re nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo 24.6.2022 n. 735 siccome invalido, illegit- timo ed infondato e in ogni caso respingere la pretesa di pagamento di
[...]
in qualità di mandataria con rappresen- Controparte_2 tanza di Controparte_3
perché infondata in fatto e in
[...]
55/2014, con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei difensori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
Conclusioni parte convenuta: “B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fonda- tezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 394.486,51 (cioè € 574.486,51 detratti i 180.000 euro pagati dalla Sig.ra con bonifi- Pt_2 co disposto il 28.12.2023) ovvero della diversa somma ritenuta accertata e di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.”.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depo- Controparte_2 sitato ricorso deducendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato da
Credito Valdinievole nei confronti di Macolive Trading – e garantito da fideiussio- ni di e a € 574.486,51 e ha chiesto che il pa- Parte_1 Parte_2 Pt_3 gamento di detta somma fosse intimato ai fideiussori.
Il Tribunale di Pistoia aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo 24 giugno
2022 n. 735.
Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo
“l'insussistenza del credito per estraneità al contratto fideiussorio” in quanto la li- nea di credito garantita, ovvero il “fido promiscuo finanziamenti ex- port/import/finanziamenti anticipi fatture/riba sbf con validità fino a revoca (n.
67134)”, alla data della scadenza del 30 settembre 2018 presentava un credito a favore della società garantita mentre “il saldo passivo di €. 574.486,51 reclamato in pagamento da con il ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_2
è infatti composto e formato esclusivamente da addebiti registrati in c/c dal
1.1.2021 al 31.5.2021”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) il credito risultava non contestato dall'opponente;
b) “il fido promiscuo che assiste il conto corrente n. 207118, fido garantito dagli opponenti in ultimo anche con le fideiussioni del 01.02.2019 … è stato sem- pre il medesimo nel corso degli anni, fino alla estinzione per passaggio a sofferen- za”;
c) “anche ammesso e non concesso che alla data del 30.09.2018 il conto corrente assistito da fido promiscuo presentasse un saldo attivo … il fido promi- scuo n.67134 collegato al rapporto di conto corrente n.207118 è stato riconfermato, Part sempre a tempo indeterminato, e i sigg.ri e hanno prestato contestual- Pt_2 mente ulteriori fideiussioni specifiche a garanzia del medesimo rapporto”, con la conseguenza che gli opponenti “garantiscono specificamente anche quegli addebiti registrati in c/c dal 01.01.2021 al 31.05.2021”.
2 Nel corso del giudizio l'attrice opponente ha definito la Parte_2 propria posizione debitoria con il pagamento di € 180.000,00 e l'altro opponente ha quindi dedotto che “il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta”.
2.- Occorre preliminarmente rilevare come le eccezioni svolte dall'opponente contro il decreto ingiuntivo sono state articolate sulla base di un criterio temporale: “il fido promiscuo è scaduto al più tardi il 30.9.2018” con la conseguenza che “i fideiussori non sono certo tenuti al pagamento di debiti della società diversi e ulteriori da quelli specificamente garantiti Controparte_4 quali sono quelli registrati in conto corrente dal 1.1.2021 al 31.5.2021”. Tuttavia, nella prima memoria la parte ha aggiunto anche un criterio “qualitativo” volto a distinguere se le singole operazioni eseguite sul conto corrente rientrassero o meno in quelle oggetto della garanzia (“ è tenuto a rispondere in forza Parte_1 della garanzia fideiussoria rilasciata esclusivamente dei debiti generati dalle speci- fiche operazioni di finanziamento garantite” pag. 2, punto 1.2). E' evidente che un conto è affermare che il fideiussore non è tenuto al pagamento perché le obbliga- zioni contratte dal debitore principale riguardano momenti successivi rispetto a quelle coperte della garanzia e tutt'altro conto è sostenere invece che non si è te- nuti all'adempimento perché le singole tipologie di obbligazioni contratte dal de- bitore principale non sono comprese in quelle che ci si era obbligati a garantire.
Ciò determina un'inammissibile emendatio libelli, in quanto la causa pe- tendi è risultata diversa da quella dedotto con l'opposizione.
Ci premesso, si legge nel contratto di fideiussione 1 febbraio 2019 che esso era riferibile “al fido promiscuo finanziamenti export/import/finanziamenti anticipi fatture/riba sbf con validità fino a revoca (n. 67134)”: dunque, la fideiussione era specifica in quanto non si riferiva - come era la prassi bancaria con la fideiussio- ne omnibus – a tutte le operazioni con la banca ma riguardava uno specifico e ben individuato contratto di finanziamento corredato dal numero 67134. Tutta- via, se la parte opponente aveva ritenuto che detto finanziamento fosse solo quel- lo erogato il 7 novembre 2017 – che era “a tempo determinato sino al 30.06.2018”
– la Banca ha depositato il suo doc. 16 che è rappresentato dallo stesso finan- ziamento 67134 ma stipulato il 1 febbraio 2019 e con durata fino a revoca. Sul punto si osserva che, trattandosi sempre del medesimo finanziamento 67134
3 (come correttamente evidenziato dall'opposta), è del tutto arbitrario supporre che la garanzia sia stata limitata al finanziamento accordato fino al settembre 2018 e non a quello sottoscritto il 1 febbraio 2019 e scadenza al 2021; peraltro, il fatto che detto finanziamento fosse stato stipulato proprio in contestualità con la fi- deiussione è motivo ulteriore per ritenere che la garanzia “coprisse” anche le suc- cessive operazioni fino alla chiusura dei conti.
Ma anche indipendentemente da ciò, è proprio il funzionamento dell'aperura di credito che impone il rigetto dell'opposizione.
Come correttamente rilevato dal consulente, il fido costituisce l'ammontare massimo del credito messo a disposizione del cliente dalla banca attraverso una pluralità di strumenti tecnici che vanno, oltre al comune “scoperto di cassa”, a finanziamenti anticipi su fatture, finanziamenti ricevute bancarie salvo buon fine, finanziamenti all'import, finanziamenti all'export. In ogni caso, si tratta di un ac- cordo tra la banca e il correntista con cui la prima si impegna a finanziare l'attività della società. Tecnicamente, le risultanze contabili derivanti dalle opera- zioni predette sono rilevate dalla banca su conti correnti interni – al fine di anno- tare le singole operazioni relative al fido – e poi fatte confluire sul conto corrente n. 207118, come una sorta di “riepilogo” del dare e dell'avere dei vari conti cor- renti “tecnici” di modo tale da manifestare complessivamente la reale situazione finanziaria della società. Dunque, rilevante per le questioni debitorie era solo il saldo del conto corrente.
Questo significa che essendo il contratto apertura di fido promiscuo – ga- rantito dagli opponenti – necessariamente regolato sul conto corrente, per una sorta di proprietà transitiva, la garanzia si è estesa al saldo di conto corrente, che rappresenta il risultato non solo contabile ma proprio finanziario del dare e dell'avere della società finanziata.
Questi non i motivi per cui le eccezioni dell'opponente sono infondate.
3.- Deve infine essere valutata l'eccezione relativa alla transazione raggiun- ta dalla banca con l'opponente . Parte_2
Preliminarmente si osserva che la pacifica dazione della somma di €
180.000,00, riducendo complessivamente il debito, necessariamente determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Venendo agli effetti di essa, si deve dare atto che l'accordo reca la seguente clausola: “la « fa espressa riserva di solidarietà e dei suoi diritti verso gli al- CP_1 tri obbligati solidali. Resta inteso che l'oggetto del presente accordo è limitato ai transigenti con la conseguenza che esso non pregiudicherà le azioni o le pretese della « verso qualsivoglia altro obbligato, anche a causa di garanzia, re- CP_1 stando espressamente escluso che gli altri obbligati solidali possano profittare de- gli effetti, positivi e negativi, che ne discendono indivisibilmente”. Mediante
l'apposizione di essa – che sostanzialmente determina l'effetto d escludere la soli- darietà e, con essa, l'applicazione dell'art. 1304 c.c. - la transazione diviene par- ziale come confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'art.
1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo parteci- pato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (Cass. 3 marzo 2022, n. 7094).
L'effetto processuale della dedotta transazione si sostanzia nella rinuncia del creditore alla domanda, mentre con la firma apposta della debitrice, si deve ritenere che detta rinuncia sia stata accettata.
Da ciò consegue che nei suoi confronti il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia alla domanda.
4.- Le spese devono fare carico sul solo mentre quelle di CTU Parte_1 devono essere poste a carico solidale dello stesso e della banca opposta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 24 giugno 2022 n. 735;
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di;
Parte_4
- condanna a corrispondere la somma di € 394.486,51 oltre in- Parte_1 teressi come indicati nel ricorso a favore di Controparte_2
;
[...]
5 - condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € Controparte_5
12.000,00 oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico solidale di e Parte_1 [...]
. Controparte_6
Pistoia, 09/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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