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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5579/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Michele
Manfredonia, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Fogazzaro n.
57/a, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Alfonso Troisi, sito in Salerno alla via A. Piro n. 2;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 19/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 1085/2022, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 15.963,39,
a titolo di debitoria rinveniente da un contratto di finanziamento, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, accessori di legge e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il contratto posto a fondamento del ricorso monitorio è privo della facoltà, introdotta normativamente nel 2010, in capo al consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento;
quale secondo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento oggetto di causa è affetto da nullità per mancata indicazione del piano di ammortamento, anche considerata la capitalizzazione composta degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., non rendendo possibile al consumatore conoscere il prodotto finanziario acquistato;
quale terzo motivo di opposizione, che il T.A.E.G. indicato in contratto è inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, non includendo tutti i costi sostenuti dal mutuatario.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori, da distrarsi in favore dell'Avvocato MICHELE MANFREDONIA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_1
devono ritenersi provate, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., in quanto non
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza specificatamente contestate o ammesse da controparte, le seguenti circostanze: - di aver sottoscritto il contratto di finanziamento;
- di aver ricevuto l'erogazione delle somme fonte del credito azionato in sede monitoria;
- di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria;
che il primo motivo di opposizione è infondato, poiché nel contratto sottoscritto tale facoltà è ben presente ed evidenziata alla pagina
2; che anche il secondo motivo di opposizione è infondato e va respinto;
che il contratto, infatti, riporta le sottoscrizioni degli opponenti, la data di sottoscrizione, la prova dell'erogazione del credito ed il piano di ammortamento che viene consegnato al momento della sottoscrizione del contratto, i tassi di interessi;
che il diritto da essa fatto valere è stato provato attraverso la produzione documentale versata agli atti del procedimento monitorio, costituita, fra l'altro, dal contratto di finanziamento, dalla documentazione attestante l'integrale destinazione dell'importo erogato, dalle lettere di decadenza dal beneficio del termine, dalle lettere di messa in mora, dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. e dal piano di ammortamento che, si ribadisce, viene consegnato al momento della sottoscrizione del contratto;
che la contestazione circa l'usurarietà del contratto di prestito è del tutto generica;
che gli opponenti si limitano apoditticamente ad affermare l'usurarietà dei tassi applicati, omettendo però di assolvere l'onere probatorio sugli stessi incombenti, non avendo neppure indicato il tasso in concreto applicato, o allegando i decreti ministeriali di riferimento;
che, nel merito, l'assunto degli opponenti è, comunque, del tutto infondato, dovendosi evidenziare che gli interessi passivi applicati al rapporto in contestazione non hanno mai, né al momento della stipula del contratto, e nemmeno durante tutto il corso di svolgimento del rapporto, oltrepassato il c.d. “tasso soglia” periodicamente fissato dalla normativa anti-usura; che il T.A.E.G. contrattualmente indicato è uguale a quello effettivamente applicato e, in ogni caso, esso non
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza costituisce un elemento essenziale richiesto a pena di invalidità; che, ai sensi dell'articolo 1186 c.c., il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse;
che la decadenza dal beneficio del termine non consegue automaticamente al verificarsi dell'insolvenza del debitore o di una delle altre due ipotesi che la legittimano ma è necessario anche che il creditore richieda l'immediato pagamento;
che tale richiesta, tuttavia, può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo, cioè, una distinta e preventiva intimazione.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1085/2022; in via subordinata, in caso di accoglimento ancge parziale dell'opposizione, condannare, in ogni caso, i sigg.ri
[...]
e al pagamento, in suo favore, della Parte_1 Parte_2
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo e, rilevato che parte opposta aveva già provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione all. 4 della produzione di parte opposta), venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 19/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione all. 4 alla produzione di parte opposta).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento posot a fondamento della domanda monitoria a causa della mancata previsione del diritto di recesso “ad nutum” della parte attrice, quale “consumatore”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato: infatti, la facoltà del diritto di recesso “ad nutum” in favore degli opponenti risulta essere stata pattuita contrattualmente, come risulta documentalmente (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), laddove essa è espressamente contemplata alla pagina 2) del contratto di finanziamento.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa in considerazione della mancanza del piano di ammortamento e, dunque, l'impossibilità di individuare il tasso di interesse debitore pattuito ed applicato.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto, essendo presente il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, che la parte opposta ha depositato fin dalla fase monitoria (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria).
Quanto poi alla contestazione circa l'usurarietà degli interessi, essa risulta del tutto generica e, come tale, infondata, atteso che parte opponente non ha neppure indicato la clausola che li prevede, il trimestre di riferimento in cui è stato stipulato il contratto, il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile, nè tanto meno la tipologia di operazione bancaria (Cass. Civ.,
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza SS.UU., n. 19597/2020), nè ha depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria tesi difensiva.
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che il T.A.E.G. contrattualmente indicato sarebbe inferiore rispetto a quello effettivamente applicato e che, in ogni caso, sarebbero stati insussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. nei loro confronti.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, per ciò che riguarda l'asserita discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, che sarebbe stato effettivamente applicato, si tratta di una contestazione totalmente generica, non avendo gli opponenti neppure indicato le ragioni di tale affermata divergenza, nè quali costi non sarebbero stati inclusi nel computo del
T.A.E.G. riportato nel contratto.
Infine, per quanto concerne la decadenza dal beneficio del termine dei sigg.ri e deve osservarsi che lo “stato di insolvenza” Pt_1 Pt_2
non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo derivare anche da una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione
(“ex multis” Cass. Civ., Sez. II, n. 24330/2011).
Peraltro, costituisce ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che
“la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale nè la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (cfr.
Cass. Civ., n. 6984/2003), di talché nel caso di specie la decadenza dal beneficio del termine ha avuto luogo con la domanda giudiziale di condanna al pagamento contenuta nel ricorso per Decreto Ingiuntivo.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2022 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 16.963,39, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione all. 4 della produzione di parte opposta), i sigg.ri e Parte_1
vanno condannati pagamento al versamento all'entrata Parte_2
del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1085/2022;
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 31/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5579/2022 - Sentenza