Articolo 1 della Legge 25 luglio 1971, n. 557
Articolo 2
Versione
24 agosto 1971
Art. 1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203 .
Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 , e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 24 agosto 1971
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