Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL SUO Parte_1
AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. MAURIZIO
ARGIRO' rapp. e dif. dall'Avv. Leonardo Bugiolacchi
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_2
[...] rapp. e dif. dagli Avv.ti Federico Lentini e Riccardo
Magro
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la Controparte_1 esponeva di essere creditrice della somma di euro
18.300,00, nei confronti della Parte_1
giusta fatture n. 1/5 del 30/01/2023 n. 1/18 del
[...]
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, dunque, deve essere rigettata. Piace preliminarmente prima di visitare nel merito la controversia fornita alla nostra attenzione ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario
2 giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi
3 che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è
4 evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum
è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si
è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la
5 conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Ciò posto, nella fattispecie in esame la (per l'appunto Controparte_1 convenuta opposta), a fronte di puntuale contestazione della controparte, ha fornito idonea dimostrazione dell'esistenza di un valido supporto probatorio giustificativo della propria pretesa. Nel merito giova subito rilevare che il decidente non ignora il consolidato orientamento del Supremo Collegio, a tenore del quale la fattura, sebbene sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, nel susseguente giudizio di opposizione, in quanto proveniente dalla stessa parte che intende giovarsene, non è idonea a dimostrare, secondo le regole generali valevoli per l'ordinario procedimento di cognizione,
l'esistenza del credito;
nondimeno, tale orientamento, in sé del tutto condivisibile, oggi non coglie nel segno
6 in quanto smentito dalla produzione documentale fornita dall'opposta a corredo della domanda monitoria in avversione. Piace a questo punto ricordare come sia ben noto, che come già ricordato la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturi secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Invero,
7 un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Assume, nella vicenda che ci occupa, l'ingiungente opposta che dall'esistenza del copioso materiale in suo possesso chiaramente riferibile al rapporto contrattuale intercorso con l'odierna opponente (fatto noto), dovrebbe necessariamente inferirsi, secondo un ragionamento logico (artt. 2727 e ss. c.c.), l'impossibilità della dedotta inesistenza della somma ingiunta. Orbene, detto assunto, pur incontrando nella vicenda che ci occupa i limiti all'ammissibilità del ricorso al procedimento presuntivo semplice in tema di prova del pagamento (combinato disposto degli artt. 2726 e
2729, comma secondo, c.c.), merita condivisione.
Infatti nella fattispecie in esame appaiono connotarsi i caratteri di <>, <> e, in ispecie,
<> imposti, per l'operatività delle presunzioni semplici, dall'art. 2729, comma primo,
c.c.: confermative in questo caso, dell'esistenza del
8 rapporto svoltosi, come quello oggetto di lite. Sicché tale elemento di valutazione può, ai presenti fini, far arguire la sussistenza di tale rapporto tra le parti il cui mancato adempimento da parte dell'opponente in riguardo al pagamento della fattura fondanti il provvedimento ingiuntivo in avversione ha fatto sì che si concretizzasse la pretesa creditoria monitoriamente azionata Infatti l'opponente non ha fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riferimento alla dedotta inesistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria nei sui confronti dall'opposta. Il credito in argomento appare infatti riferirsi al mancato pagamento della prestazione professionale fornita da quest'ultima. Giova quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena esplicitate che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nella specie l'opponente non è apparsa in grado di fornire alle tesi giudizialmente espresse i
9 necessari supporti alla tesi tendente a dimostrare la dedotta inesistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei sui confronti dall'opposta.
La sussistenza di detta pretesa creditoria che appare riferita alle prestazioni professionali espletate dall'opposta ha legittimato quest'ultima ad ottenere attraverso l'impugnata ingiunzione il pagamento dovutole. Al rigetto dell'opposizione segue, ex art. 653, primo comma, c.p.c., la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunta è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo)
l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese
(già liquidate) della fase monitoria.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
234/2024 che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico dell'opponente le spese già liquidate nella fase monitoria.
AGRIGENTO 12/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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