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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.4590/2023 R.G.L. promossa da:
ass. avv.ti STEFANO CUFFARO e Parte_1
avv. FRANCESCO GORIA
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA CP_1
parte convenuta
Oggetto: ripetizione indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha evocato in giudizio l chiedendo Parte_1 CP_1
all'adito al tribunale, in via principale, di accertare il proprio diritto al corrispettivo per le prestazioni ADP rese presso la struttura sanitaria residenziale "Casa Di Riposo La
Consolata" secondo la convenzione vigente tra il medico e l'azienda sanitaria resistente e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna restituzione dell'indebito
Contr pagamento è dovuta all' di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa.
Il ricorrente ha domandato, in via subordinata, di accertare il proprio diritto a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese a titolo di gestione d'affari
1 Contr utilmente iniziata a vantaggio dell' e per l'effetto di dichiarare che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta e di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione da giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa;
in via di ulteriore subordine , di accertare il proprio diritto a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese
Contr quale indennizzo per arricchimento senza causa dell' di dichiarare che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta e di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa;
in via di estremo subordine, di accertare la propria buona fede, di dichiarare che nessuna restituzione per indebito
Contr pagamento è dovuta e di condannare l resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione, anche titolo di risarcimento danni ex art. 1337 c.c. da giugno 2022 sino al deposito della sentenza e, in ogni caso mandandolo assolto da ogni avversaria pretesa, se del caso sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. per contrarietà agli articoli 11 e 117 Cost. in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU;
in ulteriore estremo subordine, nella delegata ipotesi in cui il tribunale non dovesse accogliere le precedenti richieste e dovesse quindi ritenere indebito il pagamento delle prestazioni di ADP rese a favore degli ospiti della struttura "Casa Di Riposo La Consolata", di accertare l'errore materiale Contr dell' nella richiesta restitutoria e, di conseguenza, di decurtare gli importi dal
2009 a settembre 2013, di limitare l'indebito al minor importo di euro 2778,30 o alla
Contr minor somma accertanda nel giudizio e di condannare l' a restituirgli l'eccedenza di euro 1379,70 e/o il diverso importo accertando in corso di causa oltre interessi rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno delle domande proposte nel presente giudizio, ha dedotto: di essere medico di medicina generale convenzionato con l dal 2/5/2013; di CP_1
aver prestato, dal mese di ottobre 2013, assistenza primaria secondo la convenzione
Contr stipulata con l anche a , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , ospiti presso la
[...] CP_2 Persona_5 Persona_6
Contr struttura "Casa Di Riposo La Consolata"; che, con riguardo a tali pazienti, l resistente gli aveva esplicitamente richiesto l'apertura del servizio di assistenza
2 domiciliare programmata e/o il mantenimento di tale servizio per coloro che già ne beneficiavano;
che presso la "Casa Di Riposo La Consolata non vi erano medici strutturati, ma soli medici di libera scelta dei pazienti ivi dimoranti;
di avere reso le prestazioni in regime di ADP nei confronti dei pazienti soprannominati ospiti della Contr struttura;
che tutte le prestazioni erano state espressamente autorizzate dall' resistente e compensate in misura pari ad euro 18,90 ad accesso presso il paziente;
che, tuttavia, con raccomandata del 24/12/2019 l gli aveva chiesto la CP_1
restituzione dell'importo di euro 4158 erogatogli per le prestazioni ADP rese nel periodo dal 2009 al 2015 presso la struttura sanitaria residenziale "Casa Di Riposo
Contr La Consolata;
di essere entrato in regime di convenzione con l soltanto nel mese di maggio 2013 e, pertanto, di non poter avere reso gli accessi contestati prima Contr di tale data;
che dal mese di luglio 2022 e nei successivi pagamenti l gli aveva trattenuto un quinto del dovuto.
Il ricorrente, per dimostrare l'infondatezza della pretesa dell'azienda sanitaria convenuta, ha sostenuto che: (a) il titolo in forza del quale ha percepito i compensi per ADP debba essere identificato nella convenzione per l'assistenza primaria in essere, anche in relazione ai propri assistiti occupanti i posti letto adibiti a Residenza
Contr Assistenziale (R.A.) presso le diverse strutture, assistenza autorizzate dall' competente;
tale convenzione risulta più vantaggiosa per la convenuta, la quale avrebbe non avrebbe potuto lasciare i propri assistiti privi di assistenza medica e avrebbe quindi al più potuto applicare l'accordo regionale vigente, che imponeva una prestazione, l'assistenza domiciliare integrata (ADI), più articolata e più costosa per Contr l perché meglio remunerata, in favore dei medici, rispetto all'ADP, (b) anche qualora si dovesse escludere il rapporto convenzionale, deve essere riconosciuto il diritto al pagamento ex art. 2031 c.c. per le prestazioni ADP rese in favore dei propri assistiti presso le RSA prive di medici convenzionati, costituendo un'ipotesi di gestione d'affari in favore dell'amministrazione resistente;
(c) anche qualora non sussistessero i presupposti per la gestione d'affari, le prestazioni rese hanno comunque determinato un arricchimento senza causa dell' , che meriterebbe Pt_2 di essere indennizzato ai sensi dell'art. 2041 c.c.; (d) anche nel caso in cui dovessero essere disattese le ragioni precedentemente esposte, sussiste il diritto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 2033 o anche a titolo di risarcimento danni ex art. 1337 c.c., essendo
3 incontestato lo svolgimento di prestazioni di assistenza domiciliare programmata aggiuntive rispetto alla propria ordinaria attività in buona fede ed in forza di un legittimo affidamento sulla regolarità delle procedure seguite su indicazione della
Contr
2.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_3
infondato.
L'azienda sanitaria resistente, sul presupposto che sarebbe onere del ricorrente allegare e provare di avere reso le prestazioni ADP, in relazione alle quali gli è stata richiesta la restituzione degli importi corrisposti, ha sostenuto che il ricorrente non ha
Contr dimostrato: che il direttore del distretto dell' gli avesse chiesto l'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata;
di aver ricevuto un'autorizzazione per ogni singolo paziente;
che nel il periodo 2013-2015 “La Casa di Riposo La
Consolata” fosse una struttura mista, con posti letto adibiti a RA (residenza assistenziale) e a RSA (residenza sanitaria assistenziale); che le prestazioni di ADP fossero state effettivamente rese nei confronti dei pazienti ospiti presso tale struttura regime privatistico;
di avere effettivamente effettuato gli accessi relativi a ciascun paziente.
3.
Preliminarmente, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve rilevarsi che, come affermato dalla Cassazione, grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore, l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l'ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. civ. sez. lav., 25/07/2023, n. 22399).
Alla luce di tali principi, pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non era onere del ricorrente dimostrare di avere diritto al compenso per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata, ma era l sanitaria Pt_2
resistente che doveva dimostrare di aver effettuato al medico un pagamento non dovuto, allegando e provando, conseguentemente, l'assenza di una causa idonea a giustificarlo (ad esempio: la mancata esecuzione della prestazione, l'assenza di
4 autorizzazione, l'impossibilità di rendere la prestazione a causa della tipologia di struttura presso cui erano ricoverati i pazienti ovvero ancora a causa dell'interruzione del rapporto assistenziale con i medici di medicina generale).
4.
A prescindere dalla sopra riportata regola in materia di onere probatorio, pare
Contr davvero poco credibile che una per diversi anni abbia retribuito non solo il ricorrente ma anche altri medici di medicina generale - è noto, infatti, che la presente vertenza si inserisce nell'ambito di un contenzioso di natura seriale- per prestazioni di assistenza domiciliare programmata mai autorizzate o, addirittura, mai effettuate dal professionista.
Contr La scarsa credibilità della tesi difensiva dell' trova conferma nelle dichiarazioni rese nel presente giudizio la dottoressa dirigente dell' Testimone_1 CP_1
attualmente responsabile della struttura semplice cure domiciliari, la quale si è così espressa: “Io sono stata medico di distretto nel distretto di Orbassano dal 2003 al
2014 quando ho terminato questo tipo di attività perché sono stata chiamata a lavorare a livello centrale. Tra i miei compiti, vi era quello di autorizzare l'adp. La procedura, secondo quanto previsto dall'ACN in vigore, prevedeva una richiesta cartacea del mmg [medico di medicina generale, n.d.e.] che veniva presentata al distretto. Questa richiesta era relativa al singolo paziente e doveva indicare la cadenza degli accessi che poteva essere, mensile, quindicinale o settimanale. Fino al 2017/2018, quando è iniziata la digitalizzazione, queste richieste erano cartacee e venivano fisicamente portate dal medico presso l'ufficio e consegnate all'impiegata amministrativa. L'impiegata amministrativa sottoponeva la richiesta al medico di distretto, che doveva effettuare la sua valutazione tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente rappresentate dal mmg. Le strutture tendenzialmente erano tutte note e riportate in una piattaforma (…) con queste note, ai medici di distretto era stato chiarito quali adp potevano essere autorizzate a seconda della natura del nucleo della struttura rsa. Inizialmente potevano essere autorizzate le adp all'interno dei nuclei RAF. Con la nota del 30.12.2009, si potevano autorizzare le adp nei nuclei raf presenti nelle strutture in cui vi erano anche nuclei rsa. Tuttavia, con la dgr 45, tutte le strutture sono diventate rsa, però noi abbiamo proseguito con l'autorizzazione delle adp all'interno delle strutture. Sono stati fatti diversi bandi per l'inserimento dei medici in rsa, secondo le dgr 47 del 1998 e 48 del 1999. Tali medici, però, erano
5 insufficienti a garantire l'assistenza di tutti gli ospiti e si era anche verificato che con Contr due accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato (…). Il direttore regionale aveva convalidato la possibilità di autorizzare le adp Pt_3
anche in rsa. Il medico di distretto, quando arrivava una richiesta di adp per un paziente ospite di una rsa, verifica che effettivamente non ci fosse il medico di struttura o che questi non avesse in carico quell'assistito. Venivano fatte tutte le verifiche. Ritornando alla procedura di autorizzazione dell'adp, preciso che valeva la regola del silenzio assenso, nel senso che se dopo 15 giorni dalla richiesta non c'era una risposta negativa, voleva dire che l'adp era autorizzata. Se non veniva autorizzata, veniva comunicato al medico, forse anche via mail. All'atto dell'autorizzazione tacita dell'adp, sulla piattaforma SIAD veniva aperta la cartella adp del singolo paziente con l'indicazione del suo mmg. L'apertura della cartella del singolo paziente dimostrava che il mmg era autorizzato all'adp per quel paziente.
Entro il 10 del mese successivo, il mmg doveva consegnare sempre su modulo cartaceo la rendicontazione degli accessi effettuati con riguardo al singolo paziente ricoverato. Il medico di distretto, se aveva dei dubbi, faceva delle verifiche sugli accessi indicati dal mmg e, in caso di responso positivo, l'impiegata amministrativa redigeva una tabella degli accessi effettuati nel mese precedente dal mmg e la inviava alla per il pagamento. Posso quindi dire che tutti gli accessi Parte_4
adp pagati ai medici convenzionati erano stati previamente autorizzati. Le richieste cartacee di attivazione dell'adp dovevano essere conservate per un tempo massimo di 5 anni che era già scaduto quando mi è stato chiesto di fare la verifica per rinvenire le eventuali richieste da parte del ricorrente. La Procura della Repubblica mi ha chiesto di verificare tutti gli accessi adp nelle strutture rsa negli anni 2009-2015. In particolare, ci è stato chiesto di ricavare dalla piattaforma FAR che in precedenza si chiamava LATTEA, tutti i dati relativi ai pazienti ospiti delle rsa e convenzionati;
per i privati, ho chiesto informazioni direttamente alle strutture che mi hanno mandato
l'elenco degli ospiti privati. Questi dati sono stati incrociati con i dati degli adp risultanti dalla piattaforma SIAD. Questi dati sono poi stati inviati ai singoli distretti per ulteriori verifiche (…) abbiamo cominciato ad effettuare le prime verifiche su richiesta della Procura ad ottobre 2015. La richiesta della Procura è datata 7 ottobre del 2015.
Inizialmente la Procura voleva soltanto avere un quadro della situazione dell'assistenza dei mmg in rsa e non ha richiesto recupero quote (…). Ribadisco che
6 il silenzio assenso si considerava perfezionato decorsi 15 giorni dalla presentazione della richiesta di adp da parte del mmg come previsto dall'acn del 2015.”.
In conclusione, alla luce della sopra riportata regola in materia di riparto dell'onere della prova e sulla base di quanto dichiarato dalla teste si ritiene provato che il Tes_1
ricorrente abbia svolto tutte le prestazioni di assistenza domiciliare programmata, che gli sono state regolarmente retribuite dall'azienda sanitaria convenuta, e che le prestazioni medesime siano state effettuate previa autorizzazione di quest'ultima.
5.
Ciò posto in fatto, la tesi della parte resistente secondo la quale la ripetizione delle somme corrisposte al ricorrente sarebbe legittima in ragione della incompatibilità del servizio di ADP con il ricovero dei pazienti in “strutture sanitarie o sociali”, prevista Contr dall'art. 5 co. 3 lett. G) 2005 si rivela infondata per le condivisibili ragioni esposte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 241/24, che qui devono intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrivono di seguito per una più agevole comprensione della decisione.
<l'art. 5, co. 3, all. G), cit. è chiaro nell'attestare Controparte_5
Contr (…) l'incompatibilità tra e RSA, espressamente e insuperabilmente stabilendo che il trattamento economico della prima debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali (tra cui sono comprese le RSA, come riconosciuto anche dallo stesso appellato: comparsa, pag. 16).
Ora, quello che, forse, non è stato sufficientemente considerato nella pronuncia gravata è che, ai sensi della suddetta disposizione collettiva, «Il trattamento economico cessa immediatamente […] per cambio medico» (sottolineature dell'estensore), non, cioè, automaticamente per il solo ricovero presso la RSA, bensì
a condizione che con esso avvenga anche l'avvicendamento del Pt_5
s'interrompa, di conseguenza, il rapporto assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Da un lato, dunque, è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga meno il rapporto con
7 Parte_ il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co.
3, all. G), cit., evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e “doppia” spesa a carico dell' in ordine a una prestazione in ADP non necessaria. CP_1
In questo senso, scioglie ogni dubbio il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1 e 2, AIR 1999 (richiamato dall'art. 11 AIR 2003 per le prestazioni in ADR), ove si stabilisce che le funzioni di MMG siano assolte da medici operanti nella RSA poiché «All'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella R.S.A.
o R.A.F. stessa - con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A. o
R.A.F. Tali scelte sono normate come previsto dal D.P.R. 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il “congelamento”) del rapporto con Parte_ l'originario dell'ospite della RSA si verifica non prima che quest'ultimo abbia Parte_ optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
Tutto ciò, oltre che perfettamente ragionevole, risulta anche logico: se il
Parte_
“congelamento” del originario avvenisse automaticamente per il solo fatto del ricovero del paziente nella RSA, non si spiegherebbero alcuni snodi della vicenda de qua, e cioè:
a) il fatto che l , per ben cinque anni, abbia autorizzato le prestazioni in CP_7
ADP rese da XY (salvo poi disporne la revoca cinque anni dopo): poiché, come afferma l'appellante stessa, la conforme istanza veniva «valutata da un dirigente medico del Distretto Sanitario, ed eventualmente autorizzata» (ricorso, pag. 6), allora si deve necessariamente concludere che l'autorizzazione era stata concessa “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati in RSA,
Parte_ la continuità assistenziale da parte del loro originario e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno;
non paiono sussistere (e
l non ha detto nulla di determinante in merito) altre plausibili giustificazioni, CP_8
anche solo per la banale considerazione che il dirigente del Distretto Sanitario, alla luce delle chiare disposizioni collettive suesposte (che vietano le prestazioni in ADP all'interno delle RSA), non avrebbe avuto alcun motivo per autorizzarle;
8 b) il fatto che il ricorrente, pacificamente, non abbia subito la sospensione della quota paritaria (circostanza pacifica e incontestata): si dimostra così che la norma ex art. 7, co. 1, AIR cit. non era stata neppure presa in considerazione dall' CP_8
Parte_ nella misura in cui non vi era stato alcun formale avvicendamento del tant'è Co che aveva continuato tranquillamente a prestare la propria assistenza, senza alcuna soluzione di continuità, in favore degli assistiti ospiti della R.S.A.;
c) il fatto che l'attuale appellante non abbia in alcun modo provato – dato che, come condivisibilmente evidenziato dall'appellato, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass., ord., n. 22399/23) – che i suddetti pazienti avessero atteso alle formalità del “cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi, si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta).
La somma di tutti questi significativi elementi fattuali converge apprezzabilmente a
Contr dimostrazione che, ai fini dell'incompatibilità tra e «ricovero in strutture sanitarie
o sociali» e della cessazione del relativo trattamento economico, ciò che davvero conta è l'effettiva (e non soltanto teorica) discontinuità della prestazione assistenziale, dovendo essa risultare formalmente e sostanzialmente trasferita
Parte_ dall'originario a quello strutturato nella RSA. A supporto di ciò, altresì, stanno:
a) il rapporto dei Carabinieri su cui l'ente convenuto ha fondato non poca parte dei suoi rilievi difensivi di primo grado, ove era richiesto alla Direzione Sanitaria, non
Parte_ a caso, di comunicare «l'eventuale assenza di nelle RSA di pertinenza» (doc. Contr n. 8) – evidentemente scriminante l'eventuale irregolarità delle autorizzazioni all'
b) il verbale della riunione del 13/11/2014 del Comitato Regionale (composto da rappresentanti della Regione, delle e dei sindacati e, perciò, più CP_1
rappresentativo della , rappresentante negoziale della sola Regione), ove si CP_9 ribadiva (a prescindere dal valore giuridico di tale determinazione) che l'art. 53, co. 1, Contr Contr
2005, in specifica relazione all' fosse da applicarsi «in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, onde garantire il diritto all'assistenza domiciliare al cittadino, anche nelle strutture residenziali, dal medico iscritto negli elenchi, come Contr disciplinato dall'Allegato G dell' attualmente in vigore, se non in carico ad altra
9 forma di assistenza medica» (doc. n. 27), se non quando, ossia, non fosse stata attivata la procedura di “cambio medico”;
c) la condivisibile osservazione di parte appellata (non smentita dall'appellante) per cui il regime di ADR sarebbe stato più oneroso rispetto a quello di ADP (cfr. comparsa, pagg. 23-24) – cosa che suffraga ulteriormente la “giustezza” delle autorizzazioni rilasciate al ricorrente (per tacere, poi, del suo legittimo affidamento) e della suesposta determinazione del Comitato Regionale>>.
6.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di accertamento dell'insussistenza dei Contr presupposti per la ripetizione delle somme richieste dall' convenuta deve trovare accoglimento.
Non può per contro trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di riconoscimento degli interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dovendo trovare applicazione nel caso di specie il divieto previsto dall'art. 22 co. 36 l. n.
724/1994.
È vero che il ricorrente non è lavoratore subordinato alle dipendenze dell'amministrazione resistente, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità Contr che i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le sono rapporti di lavoro libero-professionali "parasubordinati" (cfr. Cass. S.U. nn. 20344 del 21.10.2005), nondimeno, si ritiene che nel caso di specie operi comunque il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. n. 724/1994, in considerazione della natura di Contr amministrazione pubblica (anche ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/2001) dell' resistente, dovendosi privilegiare l'interpretazione che, ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della norma, valorizza la natura soggettiva del soggetto debitore dell'obbligazione di pagamento del compenso (Trib. Torino, 22/01/2025 n.
3466), tenuto conto della ratio della disposizione in parola come precisata dalle sentenze della Corte Cost. 2 novembre 2000, n. 459 e 27 marzo 2003 n. 82.
Quest'ultima, in particolare, ha ritenuto che l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i lavoratori privati non si può estendere ai rapporti di lavoro in essere con la pubblica amministrazione,
“conservando quest'ultima, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta
10 durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa” (Corte cost.
27 marzo 2003 n. 82).
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accerta il diritto del ricorrente al corrispettivo per le prestazioni ADP rese e per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' Controparte_10
resistente; condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CP_1
quanto trattenuto al ricorrente, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquida in € 2.059,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e oltre euro 49 per rimborso del contributo unificato.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Torino, 28/02/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.4590/2023 R.G.L. promossa da:
ass. avv.ti STEFANO CUFFARO e Parte_1
avv. FRANCESCO GORIA
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA CP_1
parte convenuta
Oggetto: ripetizione indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha evocato in giudizio l chiedendo Parte_1 CP_1
all'adito al tribunale, in via principale, di accertare il proprio diritto al corrispettivo per le prestazioni ADP rese presso la struttura sanitaria residenziale "Casa Di Riposo La
Consolata" secondo la convenzione vigente tra il medico e l'azienda sanitaria resistente e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna restituzione dell'indebito
Contr pagamento è dovuta all' di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa.
Il ricorrente ha domandato, in via subordinata, di accertare il proprio diritto a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese a titolo di gestione d'affari
1 Contr utilmente iniziata a vantaggio dell' e per l'effetto di dichiarare che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta e di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione da giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa;
in via di ulteriore subordine , di accertare il proprio diritto a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese
Contr quale indennizzo per arricchimento senza causa dell' di dichiarare che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta e di condannare la resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, di mandarlo assolto da ogni avversaria pretesa;
in via di estremo subordine, di accertare la propria buona fede, di dichiarare che nessuna restituzione per indebito
Contr pagamento è dovuta e di condannare l resistente a corrispondergli quanto indebitamente trattenuto in compensazione, anche titolo di risarcimento danni ex art. 1337 c.c. da giugno 2022 sino al deposito della sentenza e, in ogni caso mandandolo assolto da ogni avversaria pretesa, se del caso sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. per contrarietà agli articoli 11 e 117 Cost. in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU;
in ulteriore estremo subordine, nella delegata ipotesi in cui il tribunale non dovesse accogliere le precedenti richieste e dovesse quindi ritenere indebito il pagamento delle prestazioni di ADP rese a favore degli ospiti della struttura "Casa Di Riposo La Consolata", di accertare l'errore materiale Contr dell' nella richiesta restitutoria e, di conseguenza, di decurtare gli importi dal
2009 a settembre 2013, di limitare l'indebito al minor importo di euro 2778,30 o alla
Contr minor somma accertanda nel giudizio e di condannare l' a restituirgli l'eccedenza di euro 1379,70 e/o il diverso importo accertando in corso di causa oltre interessi rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno delle domande proposte nel presente giudizio, ha dedotto: di essere medico di medicina generale convenzionato con l dal 2/5/2013; di CP_1
aver prestato, dal mese di ottobre 2013, assistenza primaria secondo la convenzione
Contr stipulata con l anche a , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , ospiti presso la
[...] CP_2 Persona_5 Persona_6
Contr struttura "Casa Di Riposo La Consolata"; che, con riguardo a tali pazienti, l resistente gli aveva esplicitamente richiesto l'apertura del servizio di assistenza
2 domiciliare programmata e/o il mantenimento di tale servizio per coloro che già ne beneficiavano;
che presso la "Casa Di Riposo La Consolata non vi erano medici strutturati, ma soli medici di libera scelta dei pazienti ivi dimoranti;
di avere reso le prestazioni in regime di ADP nei confronti dei pazienti soprannominati ospiti della Contr struttura;
che tutte le prestazioni erano state espressamente autorizzate dall' resistente e compensate in misura pari ad euro 18,90 ad accesso presso il paziente;
che, tuttavia, con raccomandata del 24/12/2019 l gli aveva chiesto la CP_1
restituzione dell'importo di euro 4158 erogatogli per le prestazioni ADP rese nel periodo dal 2009 al 2015 presso la struttura sanitaria residenziale "Casa Di Riposo
Contr La Consolata;
di essere entrato in regime di convenzione con l soltanto nel mese di maggio 2013 e, pertanto, di non poter avere reso gli accessi contestati prima Contr di tale data;
che dal mese di luglio 2022 e nei successivi pagamenti l gli aveva trattenuto un quinto del dovuto.
Il ricorrente, per dimostrare l'infondatezza della pretesa dell'azienda sanitaria convenuta, ha sostenuto che: (a) il titolo in forza del quale ha percepito i compensi per ADP debba essere identificato nella convenzione per l'assistenza primaria in essere, anche in relazione ai propri assistiti occupanti i posti letto adibiti a Residenza
Contr Assistenziale (R.A.) presso le diverse strutture, assistenza autorizzate dall' competente;
tale convenzione risulta più vantaggiosa per la convenuta, la quale avrebbe non avrebbe potuto lasciare i propri assistiti privi di assistenza medica e avrebbe quindi al più potuto applicare l'accordo regionale vigente, che imponeva una prestazione, l'assistenza domiciliare integrata (ADI), più articolata e più costosa per Contr l perché meglio remunerata, in favore dei medici, rispetto all'ADP, (b) anche qualora si dovesse escludere il rapporto convenzionale, deve essere riconosciuto il diritto al pagamento ex art. 2031 c.c. per le prestazioni ADP rese in favore dei propri assistiti presso le RSA prive di medici convenzionati, costituendo un'ipotesi di gestione d'affari in favore dell'amministrazione resistente;
(c) anche qualora non sussistessero i presupposti per la gestione d'affari, le prestazioni rese hanno comunque determinato un arricchimento senza causa dell' , che meriterebbe Pt_2 di essere indennizzato ai sensi dell'art. 2041 c.c.; (d) anche nel caso in cui dovessero essere disattese le ragioni precedentemente esposte, sussiste il diritto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 2033 o anche a titolo di risarcimento danni ex art. 1337 c.c., essendo
3 incontestato lo svolgimento di prestazioni di assistenza domiciliare programmata aggiuntive rispetto alla propria ordinaria attività in buona fede ed in forza di un legittimo affidamento sulla regolarità delle procedure seguite su indicazione della
Contr
2.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_3
infondato.
L'azienda sanitaria resistente, sul presupposto che sarebbe onere del ricorrente allegare e provare di avere reso le prestazioni ADP, in relazione alle quali gli è stata richiesta la restituzione degli importi corrisposti, ha sostenuto che il ricorrente non ha
Contr dimostrato: che il direttore del distretto dell' gli avesse chiesto l'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata;
di aver ricevuto un'autorizzazione per ogni singolo paziente;
che nel il periodo 2013-2015 “La Casa di Riposo La
Consolata” fosse una struttura mista, con posti letto adibiti a RA (residenza assistenziale) e a RSA (residenza sanitaria assistenziale); che le prestazioni di ADP fossero state effettivamente rese nei confronti dei pazienti ospiti presso tale struttura regime privatistico;
di avere effettivamente effettuato gli accessi relativi a ciascun paziente.
3.
Preliminarmente, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve rilevarsi che, come affermato dalla Cassazione, grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore, l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l'ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. civ. sez. lav., 25/07/2023, n. 22399).
Alla luce di tali principi, pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non era onere del ricorrente dimostrare di avere diritto al compenso per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata, ma era l sanitaria Pt_2
resistente che doveva dimostrare di aver effettuato al medico un pagamento non dovuto, allegando e provando, conseguentemente, l'assenza di una causa idonea a giustificarlo (ad esempio: la mancata esecuzione della prestazione, l'assenza di
4 autorizzazione, l'impossibilità di rendere la prestazione a causa della tipologia di struttura presso cui erano ricoverati i pazienti ovvero ancora a causa dell'interruzione del rapporto assistenziale con i medici di medicina generale).
4.
A prescindere dalla sopra riportata regola in materia di onere probatorio, pare
Contr davvero poco credibile che una per diversi anni abbia retribuito non solo il ricorrente ma anche altri medici di medicina generale - è noto, infatti, che la presente vertenza si inserisce nell'ambito di un contenzioso di natura seriale- per prestazioni di assistenza domiciliare programmata mai autorizzate o, addirittura, mai effettuate dal professionista.
Contr La scarsa credibilità della tesi difensiva dell' trova conferma nelle dichiarazioni rese nel presente giudizio la dottoressa dirigente dell' Testimone_1 CP_1
attualmente responsabile della struttura semplice cure domiciliari, la quale si è così espressa: “Io sono stata medico di distretto nel distretto di Orbassano dal 2003 al
2014 quando ho terminato questo tipo di attività perché sono stata chiamata a lavorare a livello centrale. Tra i miei compiti, vi era quello di autorizzare l'adp. La procedura, secondo quanto previsto dall'ACN in vigore, prevedeva una richiesta cartacea del mmg [medico di medicina generale, n.d.e.] che veniva presentata al distretto. Questa richiesta era relativa al singolo paziente e doveva indicare la cadenza degli accessi che poteva essere, mensile, quindicinale o settimanale. Fino al 2017/2018, quando è iniziata la digitalizzazione, queste richieste erano cartacee e venivano fisicamente portate dal medico presso l'ufficio e consegnate all'impiegata amministrativa. L'impiegata amministrativa sottoponeva la richiesta al medico di distretto, che doveva effettuare la sua valutazione tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente rappresentate dal mmg. Le strutture tendenzialmente erano tutte note e riportate in una piattaforma (…) con queste note, ai medici di distretto era stato chiarito quali adp potevano essere autorizzate a seconda della natura del nucleo della struttura rsa. Inizialmente potevano essere autorizzate le adp all'interno dei nuclei RAF. Con la nota del 30.12.2009, si potevano autorizzare le adp nei nuclei raf presenti nelle strutture in cui vi erano anche nuclei rsa. Tuttavia, con la dgr 45, tutte le strutture sono diventate rsa, però noi abbiamo proseguito con l'autorizzazione delle adp all'interno delle strutture. Sono stati fatti diversi bandi per l'inserimento dei medici in rsa, secondo le dgr 47 del 1998 e 48 del 1999. Tali medici, però, erano
5 insufficienti a garantire l'assistenza di tutti gli ospiti e si era anche verificato che con Contr due accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato (…). Il direttore regionale aveva convalidato la possibilità di autorizzare le adp Pt_3
anche in rsa. Il medico di distretto, quando arrivava una richiesta di adp per un paziente ospite di una rsa, verifica che effettivamente non ci fosse il medico di struttura o che questi non avesse in carico quell'assistito. Venivano fatte tutte le verifiche. Ritornando alla procedura di autorizzazione dell'adp, preciso che valeva la regola del silenzio assenso, nel senso che se dopo 15 giorni dalla richiesta non c'era una risposta negativa, voleva dire che l'adp era autorizzata. Se non veniva autorizzata, veniva comunicato al medico, forse anche via mail. All'atto dell'autorizzazione tacita dell'adp, sulla piattaforma SIAD veniva aperta la cartella adp del singolo paziente con l'indicazione del suo mmg. L'apertura della cartella del singolo paziente dimostrava che il mmg era autorizzato all'adp per quel paziente.
Entro il 10 del mese successivo, il mmg doveva consegnare sempre su modulo cartaceo la rendicontazione degli accessi effettuati con riguardo al singolo paziente ricoverato. Il medico di distretto, se aveva dei dubbi, faceva delle verifiche sugli accessi indicati dal mmg e, in caso di responso positivo, l'impiegata amministrativa redigeva una tabella degli accessi effettuati nel mese precedente dal mmg e la inviava alla per il pagamento. Posso quindi dire che tutti gli accessi Parte_4
adp pagati ai medici convenzionati erano stati previamente autorizzati. Le richieste cartacee di attivazione dell'adp dovevano essere conservate per un tempo massimo di 5 anni che era già scaduto quando mi è stato chiesto di fare la verifica per rinvenire le eventuali richieste da parte del ricorrente. La Procura della Repubblica mi ha chiesto di verificare tutti gli accessi adp nelle strutture rsa negli anni 2009-2015. In particolare, ci è stato chiesto di ricavare dalla piattaforma FAR che in precedenza si chiamava LATTEA, tutti i dati relativi ai pazienti ospiti delle rsa e convenzionati;
per i privati, ho chiesto informazioni direttamente alle strutture che mi hanno mandato
l'elenco degli ospiti privati. Questi dati sono stati incrociati con i dati degli adp risultanti dalla piattaforma SIAD. Questi dati sono poi stati inviati ai singoli distretti per ulteriori verifiche (…) abbiamo cominciato ad effettuare le prime verifiche su richiesta della Procura ad ottobre 2015. La richiesta della Procura è datata 7 ottobre del 2015.
Inizialmente la Procura voleva soltanto avere un quadro della situazione dell'assistenza dei mmg in rsa e non ha richiesto recupero quote (…). Ribadisco che
6 il silenzio assenso si considerava perfezionato decorsi 15 giorni dalla presentazione della richiesta di adp da parte del mmg come previsto dall'acn del 2015.”.
In conclusione, alla luce della sopra riportata regola in materia di riparto dell'onere della prova e sulla base di quanto dichiarato dalla teste si ritiene provato che il Tes_1
ricorrente abbia svolto tutte le prestazioni di assistenza domiciliare programmata, che gli sono state regolarmente retribuite dall'azienda sanitaria convenuta, e che le prestazioni medesime siano state effettuate previa autorizzazione di quest'ultima.
5.
Ciò posto in fatto, la tesi della parte resistente secondo la quale la ripetizione delle somme corrisposte al ricorrente sarebbe legittima in ragione della incompatibilità del servizio di ADP con il ricovero dei pazienti in “strutture sanitarie o sociali”, prevista Contr dall'art. 5 co. 3 lett. G) 2005 si rivela infondata per le condivisibili ragioni esposte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 241/24, che qui devono intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrivono di seguito per una più agevole comprensione della decisione.
<l'art. 5, co. 3, all. G), cit. è chiaro nell'attestare Controparte_5
Contr (…) l'incompatibilità tra e RSA, espressamente e insuperabilmente stabilendo che il trattamento economico della prima debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali (tra cui sono comprese le RSA, come riconosciuto anche dallo stesso appellato: comparsa, pag. 16).
Ora, quello che, forse, non è stato sufficientemente considerato nella pronuncia gravata è che, ai sensi della suddetta disposizione collettiva, «Il trattamento economico cessa immediatamente […] per cambio medico» (sottolineature dell'estensore), non, cioè, automaticamente per il solo ricovero presso la RSA, bensì
a condizione che con esso avvenga anche l'avvicendamento del Pt_5
s'interrompa, di conseguenza, il rapporto assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Da un lato, dunque, è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga meno il rapporto con
7 Parte_ il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co.
3, all. G), cit., evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e “doppia” spesa a carico dell' in ordine a una prestazione in ADP non necessaria. CP_1
In questo senso, scioglie ogni dubbio il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1 e 2, AIR 1999 (richiamato dall'art. 11 AIR 2003 per le prestazioni in ADR), ove si stabilisce che le funzioni di MMG siano assolte da medici operanti nella RSA poiché «All'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella R.S.A.
o R.A.F. stessa - con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A. o
R.A.F. Tali scelte sono normate come previsto dal D.P.R. 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il “congelamento”) del rapporto con Parte_ l'originario dell'ospite della RSA si verifica non prima che quest'ultimo abbia Parte_ optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
Tutto ciò, oltre che perfettamente ragionevole, risulta anche logico: se il
Parte_
“congelamento” del originario avvenisse automaticamente per il solo fatto del ricovero del paziente nella RSA, non si spiegherebbero alcuni snodi della vicenda de qua, e cioè:
a) il fatto che l , per ben cinque anni, abbia autorizzato le prestazioni in CP_7
ADP rese da XY (salvo poi disporne la revoca cinque anni dopo): poiché, come afferma l'appellante stessa, la conforme istanza veniva «valutata da un dirigente medico del Distretto Sanitario, ed eventualmente autorizzata» (ricorso, pag. 6), allora si deve necessariamente concludere che l'autorizzazione era stata concessa “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati in RSA,
Parte_ la continuità assistenziale da parte del loro originario e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno;
non paiono sussistere (e
l non ha detto nulla di determinante in merito) altre plausibili giustificazioni, CP_8
anche solo per la banale considerazione che il dirigente del Distretto Sanitario, alla luce delle chiare disposizioni collettive suesposte (che vietano le prestazioni in ADP all'interno delle RSA), non avrebbe avuto alcun motivo per autorizzarle;
8 b) il fatto che il ricorrente, pacificamente, non abbia subito la sospensione della quota paritaria (circostanza pacifica e incontestata): si dimostra così che la norma ex art. 7, co. 1, AIR cit. non era stata neppure presa in considerazione dall' CP_8
Parte_ nella misura in cui non vi era stato alcun formale avvicendamento del tant'è Co che aveva continuato tranquillamente a prestare la propria assistenza, senza alcuna soluzione di continuità, in favore degli assistiti ospiti della R.S.A.;
c) il fatto che l'attuale appellante non abbia in alcun modo provato – dato che, come condivisibilmente evidenziato dall'appellato, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass., ord., n. 22399/23) – che i suddetti pazienti avessero atteso alle formalità del “cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi, si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta).
La somma di tutti questi significativi elementi fattuali converge apprezzabilmente a
Contr dimostrazione che, ai fini dell'incompatibilità tra e «ricovero in strutture sanitarie
o sociali» e della cessazione del relativo trattamento economico, ciò che davvero conta è l'effettiva (e non soltanto teorica) discontinuità della prestazione assistenziale, dovendo essa risultare formalmente e sostanzialmente trasferita
Parte_ dall'originario a quello strutturato nella RSA. A supporto di ciò, altresì, stanno:
a) il rapporto dei Carabinieri su cui l'ente convenuto ha fondato non poca parte dei suoi rilievi difensivi di primo grado, ove era richiesto alla Direzione Sanitaria, non
Parte_ a caso, di comunicare «l'eventuale assenza di nelle RSA di pertinenza» (doc. Contr n. 8) – evidentemente scriminante l'eventuale irregolarità delle autorizzazioni all'
b) il verbale della riunione del 13/11/2014 del Comitato Regionale (composto da rappresentanti della Regione, delle e dei sindacati e, perciò, più CP_1
rappresentativo della , rappresentante negoziale della sola Regione), ove si CP_9 ribadiva (a prescindere dal valore giuridico di tale determinazione) che l'art. 53, co. 1, Contr Contr
2005, in specifica relazione all' fosse da applicarsi «in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, onde garantire il diritto all'assistenza domiciliare al cittadino, anche nelle strutture residenziali, dal medico iscritto negli elenchi, come Contr disciplinato dall'Allegato G dell' attualmente in vigore, se non in carico ad altra
9 forma di assistenza medica» (doc. n. 27), se non quando, ossia, non fosse stata attivata la procedura di “cambio medico”;
c) la condivisibile osservazione di parte appellata (non smentita dall'appellante) per cui il regime di ADR sarebbe stato più oneroso rispetto a quello di ADP (cfr. comparsa, pagg. 23-24) – cosa che suffraga ulteriormente la “giustezza” delle autorizzazioni rilasciate al ricorrente (per tacere, poi, del suo legittimo affidamento) e della suesposta determinazione del Comitato Regionale>>.
6.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di accertamento dell'insussistenza dei Contr presupposti per la ripetizione delle somme richieste dall' convenuta deve trovare accoglimento.
Non può per contro trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di riconoscimento degli interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dovendo trovare applicazione nel caso di specie il divieto previsto dall'art. 22 co. 36 l. n.
724/1994.
È vero che il ricorrente non è lavoratore subordinato alle dipendenze dell'amministrazione resistente, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità Contr che i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le sono rapporti di lavoro libero-professionali "parasubordinati" (cfr. Cass. S.U. nn. 20344 del 21.10.2005), nondimeno, si ritiene che nel caso di specie operi comunque il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. n. 724/1994, in considerazione della natura di Contr amministrazione pubblica (anche ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/2001) dell' resistente, dovendosi privilegiare l'interpretazione che, ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della norma, valorizza la natura soggettiva del soggetto debitore dell'obbligazione di pagamento del compenso (Trib. Torino, 22/01/2025 n.
3466), tenuto conto della ratio della disposizione in parola come precisata dalle sentenze della Corte Cost. 2 novembre 2000, n. 459 e 27 marzo 2003 n. 82.
Quest'ultima, in particolare, ha ritenuto che l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i lavoratori privati non si può estendere ai rapporti di lavoro in essere con la pubblica amministrazione,
“conservando quest'ultima, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta
10 durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa” (Corte cost.
27 marzo 2003 n. 82).
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accerta il diritto del ricorrente al corrispettivo per le prestazioni ADP rese e per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' Controparte_10
resistente; condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CP_1
quanto trattenuto al ricorrente, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquida in € 2.059,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e oltre euro 49 per rimborso del contributo unificato.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Torino, 28/02/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
11