CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 523/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NN PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA BE Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20.11.2024, est. Atanasio, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gabriele Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ferno (VA), Piazza San Martino n. 8
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
PA CA ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, via
Mazzini n.7
Appellato in data 2/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previo espletamento di tutte le formalità di rito e procedura, in riforma della Sentenza n. 4017/2024 LAV del Tribunale di Milano,
Sezione Lavoro, Dott. Atanasio, pubblicata in data 20.11.2024, respinta ogni contraria istanza, nel merito, in via principale: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare che l'infortunio subito dal ricorrente Parte_1
in data 29.10.2018 deve considerarsi infortunio sul lavoro ai sensi del DPR
[...]
1124/65 e deve essere indennizzato da parte di
[...]
, sussistendone i presupposti, come Controparte_1 evidenziato in narrativa;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente
[...]
in data 29.10.2018 ha determinato in capo allo stesso una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15-20% (come da relazione Dott.
, Doc. C) ovvero in ogni caso non inferiore al 10% e comunque di grado non Per_1 inferiore al 6%;
c) condannare il convenuto Controparte_1
ad erogare al ricorrente l'indennizzo
[...] Parte_1 di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, nella misura prevista dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Controparte_2
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario e Sentenza
[...] provvisoriamente esecutiva. ai fini istruttori: si chiede che la Corte d'Appello adita voglia nominare Consulente
Tecnico d'Ufficio medico al fine di valutare le patologie di cui è affetto il Sig. , Pt_1 il nesso causale tra infortunio del 29.10.2018 ed il danno biologico riportato come descritto in parte narrativa e la quantificazione dei connessi danni patiti”;
per l'appellato:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: respingere l'appello e tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. pag. 2/8 si oppone al rinnovo della CTU medica espletata in primo grado. CP_1
Solo in via subordinata e per mero tutiorismo, per la non creduta ipotesi in cui venisse disposto il rinnovo della perizia, suggerisce il seguente quesito: (..)”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Dopo l'esperimento di istruttoria orale e di CTU medico legale sulla persona del ricorrente, con la sentenza n. 4017/2024 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui dipendente a tempo Parte_1 determinato del dal 19 Marzo 2018 al 18 Marzo 2019, con Controparte_3 inquadramento nel livello B 1 CCNL funzioni locali e mansioni di accertatore della sosta- aveva chiesto la condanna di al riconoscimento della natura di infortunio CP_1 sul lavoro della caduta occorsagli in data 29/10/2018, con conseguente liquidazione delle prestazioni assistenziali di legge.
Il primo giudice ha evidenziato che era pacifico che il 29.10.2018 il ricorrente, unitamente ad altri colleghi di lavoro, si fosse portato all'interno di uno dei parcheggi sotterranei gestiti da e che qui, percorrendo in discesa la rampa di CP_4 accesso al parcheggio, a causa del pavimento bagnato fosse caduto a terra, urtando violentemente il cemento con la zona lombosacrale.
Pur qualificando il fatto come infortunio sul lavoro, il Tribunale- facendo proprie le conclusioni del CTU medico legale all'uopo nominato- ha tuttavia escluso il nesso di causa tra i postumi invalidanti di cui il ricorrente era affetto (una frattura vertebrale in zona lombosacrale) e l'infortunio così come descritto, ritenendo in particolare che la frattura lombosacrale riscontrata in sede di operazioni peritali fosse da ascrivere ad un episodio dannoso successivo a quello per cui è causa.
Il primo giudice, recependo le conclusioni del CTU, ha più in particolare osservato: “1) risulta documentato un trauma contusivo in regione lombo-sacrale; 2) con riferimento al criterio cronologico e alle risultanze degli esami strumentali, si ritiene di escludere il nesso causale e/o concausale tra la frattura somatica di L1 e l'evento traumatico per cui è causa;
3) le radiografie effettuate in data 29/10/2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di venivano refertate come negative per frattura;
4) l'esame CP_3
RMN con studio del rachide lombare effettuata in data 01/07/2019 a distanza di 8 mesi documenta una frattura somatica di L1 che per caratteristiche anatomiche (presenza di pag. 3/8 edema osseo) non può essere cronologicamente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa. L'edema osseo è un accumulo di liquido all'interno della struttura ossea, visibile all'esame RMN che si risolve in un arco temporale di alcuni mesi;
5) tenuto conto delle risultanze delle radiografie effettuate in data 29/10/2018 presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di refertate come negative per frattura e delle CP_3 caratteristiche descritte nell'esame RMN dell'01/07/2019 (8 mesi dopo) con presenza di edema osseo, la frattura in oggetto non si ritiene in nesso causale cronologico con
l'evento per cui è causa. In ambito valutativo del danno, qualora venisse accertato
l'evento traumatico in oggetto come Infortunio avvenuto in occasione di lavoro, si formulano le seguenti indicazioni: 1) periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 7 a parziale al 75%, giorni 10 a parziale al 50% e giorni 20 a parziale al 25%;
2) periodo di inabilità temporanea lavorativa di giorni 37; 3) postumi permanenti nell'ordine dell'1,5% (uno e mezzo) intesi come danno biologico”.
***
Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza identificata in epigrafe.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata per avere essa acriticamente recepito le conclusioni cui il CTU era giunto sulla scorta di valutazioni medico legali non condivisibili e in base ad un non accurato esame dei documenti, disattendendo la richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale e di approfondimento istruttorio pur formulate dall'infortunato.
Premessa l'acclarata qualificabilità della caduta sopra descritta come infortunio sul lavoro, nella prospettiva del gravame l'appellante ha evidenziato che “in merito alla sussistenza ed alla genesi dei danni riportati dal ricorrente è necessario precisare che nel referto radiografico del 29.10.20218 (giorno dell'infortunio), il radiologo evidenzia espressamente la sussistenza di un limite oggettivo impeditivo della lettura del radiogramma (a causa dell'ingombro intestinale), l'opacità frapposta avanti alle ossa della colonna impediva oggettivamente di vedere la frattura derivante dall'impatto sul cemento. Di tale circostanza il CTU, in corso di causa, non ha tenuto minimamente conto, limitandosi alla disamina parziale solo di alcuni documenti sottoposti all'attenzione, poiché la frattura era presente (pur, se, a tutto voler concedere, non pag. 4/8 immediatamente evidente). Attualmente, la lettura dello stesso identico radiogramma, nel referto del 22.04.2025, presso altro studio radiologico, ha portato invece i sanitari
a ritenere sussistente, sin da giorno ed a causa dell'infortunio, la frattura. Il CTU tratta poi la presenza dell'edema, tuttavia in modo superficiale e senza approfondimento: la letteratura scientifica sul punto conferma che la presenza di un edema a distanza anche di un anno da un trauma può essere ancora visibile. In particolare, l'edema osseo, ovvero l'accumulo di liquido all'interno dell'osso, può essere ancora visibile in circa il
28% dei casi a dodici mesi di distanza dal trauma, a conferma della sussistenza del nesso causale tra evento e danno”.
A sostegno delle proprie tesi l'appellante ha poi prodotto una ulteriore relazione medico legale di parte, relazione secondo la quale l'invalidità permanente conseguente alla caduta sarebbe da valutare in una percentuale del 15-20% e, quindi, in una percentuale ben superiore a quella dell'1,5% stimata dal Ctu.
Per queste ragioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.8.2025 si è costituito per il CP_1 gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale dall'appellante.
Diversamente da quanto opinato da , l'accertamento peritale svolto nel giudizio Pt_1 di primo grado ha esaminato accuratamente tutta la documentazione medico-legale acquisita agli atti e, sulla scorta di una valutazione medico legale compiutamente e logicamente motivata, ha in modo convincente escluso la sussistenza del nesso di causa tra la caduta del 29.10.2018 e la frattura lombo-sacrale rilevata per la prima volta in occasione di una indagine radiodiagnostica di otto mesi successiva al fatto.
pag. 5/8 Il CTU ha infatti valutato unitariamente più elementi: non solo il referto radiologico di pronto soccorso redatto il giorno stesso della caduta che – sia pur con l'inciso “per quanto valutabile”- ha escluso la sussistenza di fratture, ma anche la presenza di un edema osseo a distanza di 8 mesi dalla caduta medesima;
elemento, questo, che con le parole del ctu, porta a ritenere che “la frattura in oggetto non [sia da ritenere] in nesso causale cronologico con l'evento per cui è causa”, in quanto “l'esame RMN con studio del rachide lombare effettuata in data 01/07/2019 a distanza di 8 mesi documenta una frattura somatica di L1 che per caratteristiche anatomiche (presenza di edema osseo) non può essere cronologicamente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa.
L'edema osseo è un accumulo di liquido all'interno della struttura ossea, visibile all'esame RMN che si risolve in un arco temporale di alcuni mesi”.
Dette valutazioni medico legali, elaborate da un esperto imparziale nominato dal
Tribunale, significativamente non sono state fatte oggetto di alcuna osservazione critica da parte dell'appellante nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195, comma terzo, c.p.c., termine funzionalmente destinato ad assicurare il contraddittorio tecnico all'interno del procedimento di indagine peritale.
Le critiche mosse in grado d'appello dalla difesa dell'infortunato sono certo comunque ammissibili (alla luce del condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione
e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale
o in appello” : Cass. 17/12/2024 n. 32965) ma, ad avviso del Collegio, non sono idonee pag. 6/8 a far dubitare della correttezza delle conclusioni cui è approdato il CTU nominato dal
Tribunale.
Ed infatti, nel senso nella non compatibilità cronologica tra infortunio e frattura lombare, oltre al referto di Pronto Soccorso e alle valutazioni medico legali sull'edema osseo di cui si è dato conto, depongono anche due ulteriori e convergenti elementi segnalati dalla difesa di : il primo concerne la tempistica della segnalazione di CP_1 infortunio, effettuata ad solo nel settembre 2019 (a quasi un anno di distanza CP_1 dalla caduta oggetto di causa) e mai al datore di lavoro in corso di rapporto;
il secondo, concernente il fatto che dopo la caduta del 28.10.2018, lunedì, l'appellante abbia ripreso e prestato regolarmente servizio.
Infine, con argomentazione autonomamente idonea a sorreggere la decisione, si aggiunga comunque che nemmeno risulta adeguatamente censurata la valutazione del
CTU sulla misura – non indennizzabile- della invalidità correlabile alla frattura ove questa, in via ipotetica, fosse ricondotta causalmente alla caduta per cui è causa.
La valutazione della percentuale di invalidità contenuta nella perizia di parte allegata all'appello (15-20%) è significativamente difforme da quella dell'8/10% contenuta nella valutazione medico legale effettuata da altro CTP dello stesso infortunato – dr Per_2 nella perizia di parte allegata al ricorso di primo grado e, inoltre, si riferisce espressamente non ai soli postumi della caduta ma al complesso delle patologie di cui
è affetto, tra cui discopatie pacificamente pre-esistenti all'infortunio. Pt_1
Per queste ragioni, ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dall'appellante.
Si dà altresì atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante è infatti esente per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Milano;
nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione resa dall'appellante ex art. 152
pag. 7/8 disp. att. c.p.c.; dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 2/10/2025
Il Presidente La Consigliera est.
NN PI RA BE
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 523/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NN PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA BE Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20.11.2024, est. Atanasio, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gabriele Colombo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ferno (VA), Piazza San Martino n. 8
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
PA CA ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, via
Mazzini n.7
Appellato in data 2/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previo espletamento di tutte le formalità di rito e procedura, in riforma della Sentenza n. 4017/2024 LAV del Tribunale di Milano,
Sezione Lavoro, Dott. Atanasio, pubblicata in data 20.11.2024, respinta ogni contraria istanza, nel merito, in via principale: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare che l'infortunio subito dal ricorrente Parte_1
in data 29.10.2018 deve considerarsi infortunio sul lavoro ai sensi del DPR
[...]
1124/65 e deve essere indennizzato da parte di
[...]
, sussistendone i presupposti, come Controparte_1 evidenziato in narrativa;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente
[...]
in data 29.10.2018 ha determinato in capo allo stesso una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15-20% (come da relazione Dott.
, Doc. C) ovvero in ogni caso non inferiore al 10% e comunque di grado non Per_1 inferiore al 6%;
c) condannare il convenuto Controparte_1
ad erogare al ricorrente l'indennizzo
[...] Parte_1 di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, nella misura prevista dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Controparte_2
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario e Sentenza
[...] provvisoriamente esecutiva. ai fini istruttori: si chiede che la Corte d'Appello adita voglia nominare Consulente
Tecnico d'Ufficio medico al fine di valutare le patologie di cui è affetto il Sig. , Pt_1 il nesso causale tra infortunio del 29.10.2018 ed il danno biologico riportato come descritto in parte narrativa e la quantificazione dei connessi danni patiti”;
per l'appellato:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: respingere l'appello e tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. pag. 2/8 si oppone al rinnovo della CTU medica espletata in primo grado. CP_1
Solo in via subordinata e per mero tutiorismo, per la non creduta ipotesi in cui venisse disposto il rinnovo della perizia, suggerisce il seguente quesito: (..)”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Dopo l'esperimento di istruttoria orale e di CTU medico legale sulla persona del ricorrente, con la sentenza n. 4017/2024 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui dipendente a tempo Parte_1 determinato del dal 19 Marzo 2018 al 18 Marzo 2019, con Controparte_3 inquadramento nel livello B 1 CCNL funzioni locali e mansioni di accertatore della sosta- aveva chiesto la condanna di al riconoscimento della natura di infortunio CP_1 sul lavoro della caduta occorsagli in data 29/10/2018, con conseguente liquidazione delle prestazioni assistenziali di legge.
Il primo giudice ha evidenziato che era pacifico che il 29.10.2018 il ricorrente, unitamente ad altri colleghi di lavoro, si fosse portato all'interno di uno dei parcheggi sotterranei gestiti da e che qui, percorrendo in discesa la rampa di CP_4 accesso al parcheggio, a causa del pavimento bagnato fosse caduto a terra, urtando violentemente il cemento con la zona lombosacrale.
Pur qualificando il fatto come infortunio sul lavoro, il Tribunale- facendo proprie le conclusioni del CTU medico legale all'uopo nominato- ha tuttavia escluso il nesso di causa tra i postumi invalidanti di cui il ricorrente era affetto (una frattura vertebrale in zona lombosacrale) e l'infortunio così come descritto, ritenendo in particolare che la frattura lombosacrale riscontrata in sede di operazioni peritali fosse da ascrivere ad un episodio dannoso successivo a quello per cui è causa.
Il primo giudice, recependo le conclusioni del CTU, ha più in particolare osservato: “1) risulta documentato un trauma contusivo in regione lombo-sacrale; 2) con riferimento al criterio cronologico e alle risultanze degli esami strumentali, si ritiene di escludere il nesso causale e/o concausale tra la frattura somatica di L1 e l'evento traumatico per cui è causa;
3) le radiografie effettuate in data 29/10/2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di venivano refertate come negative per frattura;
4) l'esame CP_3
RMN con studio del rachide lombare effettuata in data 01/07/2019 a distanza di 8 mesi documenta una frattura somatica di L1 che per caratteristiche anatomiche (presenza di pag. 3/8 edema osseo) non può essere cronologicamente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa. L'edema osseo è un accumulo di liquido all'interno della struttura ossea, visibile all'esame RMN che si risolve in un arco temporale di alcuni mesi;
5) tenuto conto delle risultanze delle radiografie effettuate in data 29/10/2018 presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di refertate come negative per frattura e delle CP_3 caratteristiche descritte nell'esame RMN dell'01/07/2019 (8 mesi dopo) con presenza di edema osseo, la frattura in oggetto non si ritiene in nesso causale cronologico con
l'evento per cui è causa. In ambito valutativo del danno, qualora venisse accertato
l'evento traumatico in oggetto come Infortunio avvenuto in occasione di lavoro, si formulano le seguenti indicazioni: 1) periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 7 a parziale al 75%, giorni 10 a parziale al 50% e giorni 20 a parziale al 25%;
2) periodo di inabilità temporanea lavorativa di giorni 37; 3) postumi permanenti nell'ordine dell'1,5% (uno e mezzo) intesi come danno biologico”.
***
Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza identificata in epigrafe.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata per avere essa acriticamente recepito le conclusioni cui il CTU era giunto sulla scorta di valutazioni medico legali non condivisibili e in base ad un non accurato esame dei documenti, disattendendo la richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale e di approfondimento istruttorio pur formulate dall'infortunato.
Premessa l'acclarata qualificabilità della caduta sopra descritta come infortunio sul lavoro, nella prospettiva del gravame l'appellante ha evidenziato che “in merito alla sussistenza ed alla genesi dei danni riportati dal ricorrente è necessario precisare che nel referto radiografico del 29.10.20218 (giorno dell'infortunio), il radiologo evidenzia espressamente la sussistenza di un limite oggettivo impeditivo della lettura del radiogramma (a causa dell'ingombro intestinale), l'opacità frapposta avanti alle ossa della colonna impediva oggettivamente di vedere la frattura derivante dall'impatto sul cemento. Di tale circostanza il CTU, in corso di causa, non ha tenuto minimamente conto, limitandosi alla disamina parziale solo di alcuni documenti sottoposti all'attenzione, poiché la frattura era presente (pur, se, a tutto voler concedere, non pag. 4/8 immediatamente evidente). Attualmente, la lettura dello stesso identico radiogramma, nel referto del 22.04.2025, presso altro studio radiologico, ha portato invece i sanitari
a ritenere sussistente, sin da giorno ed a causa dell'infortunio, la frattura. Il CTU tratta poi la presenza dell'edema, tuttavia in modo superficiale e senza approfondimento: la letteratura scientifica sul punto conferma che la presenza di un edema a distanza anche di un anno da un trauma può essere ancora visibile. In particolare, l'edema osseo, ovvero l'accumulo di liquido all'interno dell'osso, può essere ancora visibile in circa il
28% dei casi a dodici mesi di distanza dal trauma, a conferma della sussistenza del nesso causale tra evento e danno”.
A sostegno delle proprie tesi l'appellante ha poi prodotto una ulteriore relazione medico legale di parte, relazione secondo la quale l'invalidità permanente conseguente alla caduta sarebbe da valutare in una percentuale del 15-20% e, quindi, in una percentuale ben superiore a quella dell'1,5% stimata dal Ctu.
Per queste ragioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.8.2025 si è costituito per il CP_1 gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale dall'appellante.
Diversamente da quanto opinato da , l'accertamento peritale svolto nel giudizio Pt_1 di primo grado ha esaminato accuratamente tutta la documentazione medico-legale acquisita agli atti e, sulla scorta di una valutazione medico legale compiutamente e logicamente motivata, ha in modo convincente escluso la sussistenza del nesso di causa tra la caduta del 29.10.2018 e la frattura lombo-sacrale rilevata per la prima volta in occasione di una indagine radiodiagnostica di otto mesi successiva al fatto.
pag. 5/8 Il CTU ha infatti valutato unitariamente più elementi: non solo il referto radiologico di pronto soccorso redatto il giorno stesso della caduta che – sia pur con l'inciso “per quanto valutabile”- ha escluso la sussistenza di fratture, ma anche la presenza di un edema osseo a distanza di 8 mesi dalla caduta medesima;
elemento, questo, che con le parole del ctu, porta a ritenere che “la frattura in oggetto non [sia da ritenere] in nesso causale cronologico con l'evento per cui è causa”, in quanto “l'esame RMN con studio del rachide lombare effettuata in data 01/07/2019 a distanza di 8 mesi documenta una frattura somatica di L1 che per caratteristiche anatomiche (presenza di edema osseo) non può essere cronologicamente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa.
L'edema osseo è un accumulo di liquido all'interno della struttura ossea, visibile all'esame RMN che si risolve in un arco temporale di alcuni mesi”.
Dette valutazioni medico legali, elaborate da un esperto imparziale nominato dal
Tribunale, significativamente non sono state fatte oggetto di alcuna osservazione critica da parte dell'appellante nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195, comma terzo, c.p.c., termine funzionalmente destinato ad assicurare il contraddittorio tecnico all'interno del procedimento di indagine peritale.
Le critiche mosse in grado d'appello dalla difesa dell'infortunato sono certo comunque ammissibili (alla luce del condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione
e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale
o in appello” : Cass. 17/12/2024 n. 32965) ma, ad avviso del Collegio, non sono idonee pag. 6/8 a far dubitare della correttezza delle conclusioni cui è approdato il CTU nominato dal
Tribunale.
Ed infatti, nel senso nella non compatibilità cronologica tra infortunio e frattura lombare, oltre al referto di Pronto Soccorso e alle valutazioni medico legali sull'edema osseo di cui si è dato conto, depongono anche due ulteriori e convergenti elementi segnalati dalla difesa di : il primo concerne la tempistica della segnalazione di CP_1 infortunio, effettuata ad solo nel settembre 2019 (a quasi un anno di distanza CP_1 dalla caduta oggetto di causa) e mai al datore di lavoro in corso di rapporto;
il secondo, concernente il fatto che dopo la caduta del 28.10.2018, lunedì, l'appellante abbia ripreso e prestato regolarmente servizio.
Infine, con argomentazione autonomamente idonea a sorreggere la decisione, si aggiunga comunque che nemmeno risulta adeguatamente censurata la valutazione del
CTU sulla misura – non indennizzabile- della invalidità correlabile alla frattura ove questa, in via ipotetica, fosse ricondotta causalmente alla caduta per cui è causa.
La valutazione della percentuale di invalidità contenuta nella perizia di parte allegata all'appello (15-20%) è significativamente difforme da quella dell'8/10% contenuta nella valutazione medico legale effettuata da altro CTP dello stesso infortunato – dr Per_2 nella perizia di parte allegata al ricorso di primo grado e, inoltre, si riferisce espressamente non ai soli postumi della caduta ma al complesso delle patologie di cui
è affetto, tra cui discopatie pacificamente pre-esistenti all'infortunio. Pt_1
Per queste ragioni, ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dall'appellante.
Si dà altresì atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante è infatti esente per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Milano;
nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione resa dall'appellante ex art. 152
pag. 7/8 disp. att. c.p.c.; dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 2/10/2025
Il Presidente La Consigliera est.
NN PI RA BE
pag. 8/8