Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14645/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 66/2024
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n.36, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Fuschino, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 67%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuto invalido al 67%, confermando l'esito della visita medica I.N.P.S.; di avere formulato tempestivo
1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e superficialità della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro, nonché per aver omesso di valutare condizioni patologiche allegate nella fase ATP.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
04.04.2025 il ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno mensile di invalidità, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui il periziando opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, il signor è da Parte_1
ritenersi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67 % a partire dalla data della domanda amministrativa”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso:
2 “L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria descritta, l'esame clinico mi hanno permesso di rilevare quanto segue. Il signor è affetto da: Diabete mellito Parte_1
insorto da circa un anno in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza evidenza di complicanze
(Cod. 9309 calcolato per analogia) Cardiopatia ipertensiva da ascrivere alla classe I NYHA (Cod.
6445) Obesità (Cod. 7105 calcolato per analogia) Ipoacusia bilaterale Cod. 4005) Bronchite asmatica (Cod. 6407 calcolato per analogia) Piede piatto blaterale Il diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza evidenza di complicanze induce una percentuale di inabilità del
20% La obesità associata a manifestazioni artrosiche induce un grado di inabilità del 31% La cardiopatia da ascrivere alla classe I NYHA induce un grado di inabilità del 11% La ipoacusia bilaterale conferisce un grado di inabilità del 15% La bronchite asmatica induce un grado di inabilità del 20% calcolato per analogia Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 67 %. Per il raggiungimento di tale risultato si è applicata la formula riduzionistica o di Balthazard, da utilizzare quando si è in presenza di menomazioni plurime coesistenti, cioè quelle menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro. Tale condizione è da fare risalire all'epoca della domanda amministrativa”.
Tali considerazioni medico legali risultano coerenti altresì con quanto verificato in sede di esame obiettivo ove, per gli apparati di più diretto interesse per il giudizio, il CTU evidenziava che:
“APPARATO OSTEOARTICOLARE - Il rachide è in asse, la pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. Ridotti i movimenti di flesso estensione e di lateralità del rachide nel tratto dorsale e lombosacrale. Buona la escursione articolare delle grosse articolazioni, manovra di Lasegue positiva ai gradi intermedi, non dolente la mobilizzazione attiva e passiva delle articolazioni delle ginocchia, non limitazioni funzionali a carico della articolazione del gomito bilateralmente. Assenza di tumefazioni patologiche a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi, che non si presentano dolenti. Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili. Assenza di crepitio articolare.
Passaggi posturali e deambulazione autonomi”, “VISTA: utile UDITO: lieve ipoacusia bilaterale”,
“APPARATO CARDIOVASCOLARE - Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni parafonici. Pressione arteriosa 140/80 mmHg. Frequenza cardiaca 88 battiti al minuto, polso ritmico. Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, iposfigmici in sede tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi. Assenza di edemi declivi a carico degli arti inferiori. Assenza di varici a carico delle gambe bilateralmente;
assenza di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi.”, “TORACE E APPARATO RESPIRATORIO - Torace troncoconico, mobile con gli atti del respiro, con espansioni simmetriche e senza intervento dei muscoli respiratori
3 accessori. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. Alla ascoltazione respiro aspro diffuso. Assenza di rumori da sfregamento pleurico.
Assenza di dispnea a riposo, la saturazione periferica di ossigeno è 96”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, ha dedotto l'omessa valutazione da parte del
CTU della documentazione medica diabetologica nonché l'erronea valutazione della documentazione medica inerente all'apparatore respiratorio. Al riguardo, tuttavia, contrariamente a quanto dedotto il certificato diabetologico del 14.04.2023 così come quello pneumologico del
24.10.2023 risultano correttamente valutati da parte del CTU per la redazione dell'elaborato peritale finale.
In aggiunta, è giusto il caso di rilevare che il consulente ha avuto modo di rispondere alle osservazioni della parte relative ai risultati della consulenza, specificando che: “Entrando nello specifico di ciascuna osservazione, si porgono al giudice del lavoro alcune osservazioni. La documentazione in atti che riguarda il diabete è rappresentata da un rilievo di un incremento della emoglobina glicosilata, un parametro che presenta alterazioni in rapporto a una non ottimale compliance alla terapia dietetica e farmacologica ed è facilmente correggibile con una modulazione della terapia in atto. La cardiopatia presentata dal paziente è da ascrivere alla classe
I NYHA, una scala valutata sulla base della sintomatologia clinica presentata dal paziente. La classificazione NYHA (New York Heart Association) è una classificazione dello scompenso cardiaco che ne identifica quattro classi funzionali, in rapporto alle attività che il paziente, affetto da questa patologia, è in grado di effettuare. Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell'attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. Alla visita peritale da un punto di vista
4 anamnestico e clinico il paziente deve essere inserito nella classe I NYHA. Altrettanto, la riferita
BPCO del paziente non ha corrispettivo clinico alle rilevazioni strumentali per cui l'attribuzione del codice 6407 calcolato per analogia è corretta. Si confermano pertanto le conclusioni già espresse in sede di bozza peritale. Il signor è affetto da: Diabete mellito insorto Parte_1
da circa un anno in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza evidenza di complicanze (Cod.
9309 calcolato per analogia) con un grado calcolato di invalidità del 20% Cardiopatia ipertensiva da ascrivere alla classe I NYHA (Cod. 6445) con un grado di invalidità calcolato del 11%
Bronchite asmatica (Cod. 6407 calcolato per analogia) con un grado di inabilità calcolato del 20%
Tali patologie, in associazione alle altre patologie presentate inducono complessivamente un grado di inabilità del 67 % a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
5 Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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