Decreto cautelare 17 agosto 2023
Sentenza breve 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/10/2023, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 125-OMISSIS- del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.D. n. -OMISSIS-del 02.05.2023: voltura con prescrizioni dell’AUA di cui ai D.D. n. -OMISSIS-del 28.02.2018 e n. -OMISSIS-del 2-OMISSIS-.03.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la -OMISSIS--OMISSIS-ed -OMISSIS-s.r.l. (in appresso, -OMISSIS-) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, il decreto dirigenziale (D.D.) n. -OMISSIS-del -OMISSIS-maggio 2023, col quale la Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, nel disporre, in favore della proponente, la voltura dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui ai D.D. n. -OMISSIS-del 28 febbraio 2018 e n. -OMISSIS-del 2-OMISSIS- marzo 2021, relativa all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato in -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, e censito in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub 1, -OMISSIS-e 3, aveva subordinato l’esercizio dell’attività ivi insediata alla rimozione delle criticità rilevate dal Settor-OMISSIS-e Viabilità – Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale della Provincia di Avellino nelle relazioni di sopralluogo prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del 5 dicembre 202-OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-del 21 marzo 2023 e contestate dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino con la diffida del 13 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, nonché al completo recupero di «tutti i rifiuti presenti nell’impianto fino al raggiungimento dei quantitativi autorizzati stoccabili in ogni momento» e di «tutti i rifiuti respinti da una spedizione in Bulgaria nel 2020 e facenti capo alla ditta -OMISSIS--OMISSIS-[in appresso, -OMISSIS-.], previo assenso della competente autorità giudiziaria»;
- a sostegno dell’esperito gravame, lamentava, in estrema sintesi, che la prescrizione impostale dall’autorità regionale in sede di provvedimento volturale non sarebbe stata legittimamente esigibile nei propri confronti, avuto precipuo riguardo all’imposto recupero dei rifiuti respinti da una spedizione in Bulgaria del 2020, trattandosi di materiali fuoriusciti dall’impianto di -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, e rimasti nella disponibilità di un soggetto terzo (e cioè la ditta -OMISSIS-.) prima che quest’ultimo, in data 15 febbraio 2023, le avesse affittato l’azienda comprendente l’impianto anzidetto;
- costituitasi in giudizio, l’intimata Regione Campania eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 5 settembre 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- per effetto del contratto del 15 febbraio 2023 (cfr. spec. art. 1.5), i rapporti attivi e passivi costituiti dall’affittante -OMISSIS-., afferenti all’attività aziendale di gestione dei rifiuti esercitata presso l’impianto ubicato in -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, e censito in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub 1, -OMISSIS-e 3, oltre che presso l’impianto ubicato in -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, n. 2, e censito in catasto al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-devono intendersi trasferiti, durante il previsto periodo di conduzione (15 febbraio 2023 – 28 febbraio 2025), in capo all’affittuaria -OMISSIS-;
- conseguentemente, la gestione dei rifiuti illegalmente spediti in Bulgaria nel 2020 e, vieppiù, dei rifiuti irregolarmente accumulati presso l’insediamento di -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, giusta contestazione di cui alle relazioni provinciali di sopralluogo prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del 5 dicembre 202-OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-del 21 marzo 2023 ed alla diffida regionale del 13 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, non avrebbe potuto che rimanere a carico della -OMISSIS-, anche tenuto conto dell’impossibilità per la ditta -OMISSIS-. di operare, a seguito dell’interdizione del relativo titolare dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, disposta con sentenza della Corte d’appello di Napoli n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2021 e della susseguente sospensione dell’attività, dietro invito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia – Sannio del 23 gennaio 2023 (cfr. visura camerale aggiornata al 2-OMISSIS- febbraio 2023);
- di tanto la ricorrente risulta essere, d’altronde, appieno avveduta;
- ed invero, nel “Piano di rimozione rifiuti”, allegato all’istanza del 17 marzo 2023, rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LE e finalizzata all’autorizzazione alla modifica del piano di rimozione e smaltimento rifiuti, si dichiara espressamente che: «La società -OMISSIS- intende trasferire i container sequestrati al porto di LE presso il proprio impianto in via -OMISSIS- n. -OMISSIS- – -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (AV) (ex ditta -OMISSIS-.) non appena rilasciata la voltura della autorizzazione al trattamento dei rifiuti … I rifiuti, essendo stati prodotti dall’impianto in oggetto, saranno riammessi all’impianto per le lavorazioni necessarie al conferimento finale presso altro impianto. Per le attività di trasferimento l’azienda organizzerà un’area dedicata in modo da tenere sempre separato il flusso dei rifiuti ordinariamente in ingresso allo stabilimento da quelli provenienti nello specifico dalle operazioni di trasferimento dei container dal porto di LE. Per questi ultimi sarà organizzata un’area di stoccaggio all’interno delle aree delimitata da new jersey. L’azienda ha predisposto una serie di operazioni prima di avviare il contenuto dei container all’impianto di destinazione finale. Tutti i container, all’arrivo presso lo stabilimento, saranno aperti e completamenti svuotati. Questa operazione si è resa necessaria per tre motivi: a) Riconsegna ai fornitori dei container per il loro reimpiego nelle loro sedi per le ordinarie attività di logistica; b) Verifica dello stato di conservazione delle balle di rifiuti inviate a suo tempo ad impianto fuori dal territorio nazionale; c) Lavorazione dei rifiuti per essere avviati all’impianto di destinazione finale secondo le specifiche di omologa richieste dall’impianto di destinazione finale; Allo stato attuale già alcuni carichi provenienti dal porto di LE sono presenti nel piazzale dell’azienda (sottoposti comunque a sequestro) per alcune operazioni disposte dalla Procura della Repubblica di LE e per le quali si prevede di dare priorità nello smaltimento ad impianto di destinazione finale … I rifiuti provenienti dal porto di LE sono stati contenuti all’interno di container per un lungo periodo. In queste condizioni è conveniente monitorare lo stato di conservazione e verificarne le caratteristiche attuali. Sulla base di queste semplici considerazioni la società -OMISSIS- intende sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni prima di avviarli all’impianto di destinazione finale. Apertura dei container: all’arrivo del carico presso lo stabilimento per la restituzione del contenitore alla sede logistica di provenienza. Una volta verificata il sigillo di chiusura e la identificazione del container con il riscontro con il formulario identificativo del rifiuto si procede alla presa in carico del contenuto. Il container viene pesato e se ne registra la quantità nell’apposito registro. Gli operatori della ditta, con l’utilizzo di una rampa di carico scarico accedono all’interno del container per le operazioni di scarico delle balle di rifiuti da stoccare nelle aree destinate alla loro riapertura. Scomposizione dei container: le singole balle di rifiuti sono aperte e verificate per consentire la successiva lavorazione per la preparazione all’invio all’impianto di destinazione finale del rifiuto. In questa fase, anche a seguito della ulteriore disidratazione dei rifiuti, tenendo conto della possibilità di riselezionare il materiale, gli operatori saranno impegnati nella segregazione ulteriore di piccole frazioni quali componenti a base metallica che non erano stati separato completamente nella prima fase di lavorazione prima del loro invio all’impianto di destinazione della Bulgaria. La disidratazione dei rifiuti nei container, per effetto del prolungato tempo di trasferimento in Bulgaria e il successivo rientro in Italia, ha potuto causare una ulteriore separazione di microparticelle di componenti inorganici. Queste componenti, che all’epoca della preparazione del carico erano intimamente legate al rifiuto plastico, a seguito della disidratazione e della movimentazione durante il trasporto, possono essere facilmente riselezionate essendosi slegate dalle altre componenti le balle di rifiuti. Preparazione dei rifiuti: i rifiuti ottenuti dalla scomposizione delle balle vengono verificati sia da un punto di vista merceologico che dimensionale. Per essi è previsto una verifica puntuale per una ulteriore separazione di componenti facilmente selezionabili. Questa operazione sarà condotta da personale interno dell’azienda con l’ausilio di mezzi meccanici quali muletti e selezione semiautomatica. Durante queste operazioni di lavorazione e riselezione saranno ulteriormente valorizzazione le componenti presenti ed in particolare tracce di metalli ancora presenti nel rifiuto. Inoltre, visto che l’impianto di destinazione finale ha come specifica di accettazione tutti i rifiuti saranno sottoposti ad una operazione di triturazione con dimensioni inferiori a 5 cm. Tutte queste operazioni saranno condotte nel rispetto delle normative ambientali e norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una volta completate le operazioni di riselezione dei rifiuti la società -OMISSIS- provvederà al conferimento dei rifiuti ad idoneo impianto all’uopo debitamente autorizzato. La società -OMISSIS- ha individuato un impianto per la destinazione finale dei rifiuti. L’impianto in oggetto è -OMISSIS-sito in Australiëhavenweg 21, 10-OMISSIS-5 BA Amsterdam, Paesi Bassi (Olanda)»;
- in altri termini, la -OMISSIS-, già prima dell’emanazione dell’impugnato D.D. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-maggio 2023, era perfettamente consapevole della necessità di doversi onerare della risoluzione di una problematica connessa all’attività dell’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti transitato nel proprio patrimonio aziendale;
- è, infatti, di tutta evidenza che la spedizione partita dall’impianto in parola e respinta dalla Bulgaria nel 2020 non potesse che ritornare al sito di relativa provenienza, per essere poi riavviata a recupero e/o smaltimento nel rispetto della normativa di settore;
- tanto più che – come dichiarato nel richiamato “Piano di rimozione rifiuti” e indicato pure nel rapporto del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica – Nucleo Operativo Ecologico di LE del 9 marzo 2023 – circa t 208 di rifiuti classificabili con CER -OMISSIS--OMISSIS-figurano già depositati presso l’impianto di -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
- ciò posto, anche alla luce dell’invito formulato dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota dell’11 luglio 2022, prot. n. -OMISSIS-, ad assicurare, «a cura delle competenti autorità territoriali, attraverso l’esercizio dei poteri previsti in sede di autorizzazione e di controllo, la regolarizzazione degli impianti rispetto alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda lo stoccaggio che la quantità e tipologia di rifiuti conferiti, evitando, in tal modo, l’insorgenza, in futuro, di nuovi rischi nelle zone in esame», legittimamente la Regione Campania ha subordinato l’esercizio dell’impianto affittato dalla -OMISSIS- alla rimozione delle criticità ivi riscontrate, nonché al recupero dei rifiuti presenti nell’impianto medesimo fino al raggiungimento delle soglie di stoccaggio autorizzate e dei rifiuti respinti dalla spedizione in Bulgaria del 2020;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.