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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo MO nella causa instaurata
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SALADINO LUANA
-ricorrente-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
-resistente-
OGGETTO: contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza .
All'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
rigetta il ricorso e condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite di € 5.400,00, oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e CPA se dovute.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha Parte_1 spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 5912022 00019893
66000 notificatole il 18.12.2022, con cui le aveva intimato il CP_2 pagamento di € 35.158,60, a titolo di contributi relativi alla Gestione separata Aziende con lavoratori dipendenti, da l 08/2022 al 09/22, oltre sanzioni e oneri di riscossione.
Ha quindi convenuto l'Ente impositore eccependo la invalidità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha eccepito l'avvenuto pagamento dei contributi asseritamente omessi, nonché il difetto di prova della pretesa creditoria. Sulla scorta dei suddetti motivi, ha dunque concluso chiedendo dichiararsi la nullità/inefficacia dell'avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto. ha in particolare dedotto che l'avviso di CP_2 addebito opposto contiene i contributi liquidati sulla base dei dati esposti e trasmessi dalla stessa ricorrente nei modelli DM 10 relativi ai periodi di agosto e settembre 2022.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione deve essere rigettata.
*
Sulla legittimità dell'avviso di addebito opposto.
Parte ricorrente si duole della mancata motivazione dell'avviso di addebito.
L'eccezione è infondata.
L'art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010 (come modificato dalla L. n.
122/2010, e, successivamente, dall'art. 8, comma 12, lett. b), D.L. n.
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012) dispone invero che l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, la causale del credito azionato.
2 Secondo un principio costantemente accolto dalla giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito – principio formatosi, in verità, in materia di cartella di pagamento, ma comunque idoneo a trovare pacifica applicazione anche con riguardo all'avviso di addebito – la causale del credito portato dal titolo esecutivo può ritenersi sufficientemente determinata quando contiene le indicazioni necessarie per identificare la pretesa azionata dall'Ente previdenziale, sì da rendere possibile da parte del richiesto debitore una difesa di merito circa la richiesta creditoria avanzata dallo stesso Ente (cfr., una per tutte, Cass. 27824/09).
Va altresì rammentato che, seppure un obbligo di motivazione in capo all'Ente impositore è configurabile, tale obbligo deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun atto, “sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito alla liquidazione in base alle dichiarazioni rese dal contribuente […],
l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (ex plurimis Cass. ord. 20.09.2017 n.
21804). Tale orientamento, sviluppatosi in materia di riscossione delle imposte, risulta pienamente applicabile all'odierna fattispecie ove la pretesa contributiva nasce da un mero riscontro cartolare tra dati dichiarati dal contribuente nei modelli DM 10 e il versamento dei contributi siccome emergenti dalle dette dichiarazioni, trasmesse dal contribuente, dunque già in suo possesso.
Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, fascicolo telematico) si ricava che il credito azionato da CP_2 attiene a modelli DM10 rimasti in parte insoluti, di competenza agosto e settembre 2021 presentati dalla società. In particolare, per ogni periodo
è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto.
Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all'odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto.
3 ***
Sul merito della pretesa contributiva.
Deve ritenersi fatto pacifico che la società opponente abbia trasmesso le denunce (DM 10) relative ai mesi di agosto e settembre 2022 e che in esse abbia esposto il debito contributivo derivante dall'impiego dei lavoratori dipendenti della stessa.
Costituendosi in giudizio, ha infatti dedotto che la pretesa CP_2 contributiva scaturisce dal parziale versamento, dei contributi per come emergenti dai predetti DM 10 telematici, relativi alla posizione dei lavoratori dipendenti della società; fatto mai contestato (e pertanto da ritenersi provato ai seni dell'art. 115 c.p.c.) dalla società (cfr. verbale udienza del 26.10.2023 e successive note difensive), così come non è stato mai negato che il debito quantificato da nell'avviso opposto CP_2 sia riferibile alla posizione contributiva dei predetti lavoratori.
A questo punto, appurata l'esistenza del fatto costituivo del credito contributivo (integrato dall'utilizzo dei lavoratori per come certificato dai modelli DM 10), in ossequio ai principi generali ( artt. 1218 c.c. e
2967 c.c.), la società opponente avrebbe dovuto provare il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva a suo carico oppure la sussistenza di ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, avendo peraltro la ricorrente affermato l'avvenuto pagamento dei contributi della sola quota a carico dei lavoratori, riconoscendo pertanto l'omesso versamento della quota a suo carico (pag.4).
Devono dunque ritenersi dovuti i contributi portati nell'avviso di addebito opposto, nonché le relative sanzioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4 va condannata al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di e sono liquidate come in parte dispositiva, applicando CP_2
i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 147/2022) per le controversie previdenziali con valore compreso nello scaglione €
26.000.00 – € 52.000,00, congruamente ridotti in ragione della semplicità ed esiguità delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 27.11.2025
Il Giudice
Leonardo MO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo MO nella causa instaurata
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SALADINO LUANA
-ricorrente-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
-resistente-
OGGETTO: contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza .
All'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
rigetta il ricorso e condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite di € 5.400,00, oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e CPA se dovute.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha Parte_1 spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 5912022 00019893
66000 notificatole il 18.12.2022, con cui le aveva intimato il CP_2 pagamento di € 35.158,60, a titolo di contributi relativi alla Gestione separata Aziende con lavoratori dipendenti, da l 08/2022 al 09/22, oltre sanzioni e oneri di riscossione.
Ha quindi convenuto l'Ente impositore eccependo la invalidità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha eccepito l'avvenuto pagamento dei contributi asseritamente omessi, nonché il difetto di prova della pretesa creditoria. Sulla scorta dei suddetti motivi, ha dunque concluso chiedendo dichiararsi la nullità/inefficacia dell'avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto. ha in particolare dedotto che l'avviso di CP_2 addebito opposto contiene i contributi liquidati sulla base dei dati esposti e trasmessi dalla stessa ricorrente nei modelli DM 10 relativi ai periodi di agosto e settembre 2022.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione deve essere rigettata.
*
Sulla legittimità dell'avviso di addebito opposto.
Parte ricorrente si duole della mancata motivazione dell'avviso di addebito.
L'eccezione è infondata.
L'art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010 (come modificato dalla L. n.
122/2010, e, successivamente, dall'art. 8, comma 12, lett. b), D.L. n.
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012) dispone invero che l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, la causale del credito azionato.
2 Secondo un principio costantemente accolto dalla giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito – principio formatosi, in verità, in materia di cartella di pagamento, ma comunque idoneo a trovare pacifica applicazione anche con riguardo all'avviso di addebito – la causale del credito portato dal titolo esecutivo può ritenersi sufficientemente determinata quando contiene le indicazioni necessarie per identificare la pretesa azionata dall'Ente previdenziale, sì da rendere possibile da parte del richiesto debitore una difesa di merito circa la richiesta creditoria avanzata dallo stesso Ente (cfr., una per tutte, Cass. 27824/09).
Va altresì rammentato che, seppure un obbligo di motivazione in capo all'Ente impositore è configurabile, tale obbligo deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun atto, “sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito alla liquidazione in base alle dichiarazioni rese dal contribuente […],
l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (ex plurimis Cass. ord. 20.09.2017 n.
21804). Tale orientamento, sviluppatosi in materia di riscossione delle imposte, risulta pienamente applicabile all'odierna fattispecie ove la pretesa contributiva nasce da un mero riscontro cartolare tra dati dichiarati dal contribuente nei modelli DM 10 e il versamento dei contributi siccome emergenti dalle dette dichiarazioni, trasmesse dal contribuente, dunque già in suo possesso.
Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, fascicolo telematico) si ricava che il credito azionato da CP_2 attiene a modelli DM10 rimasti in parte insoluti, di competenza agosto e settembre 2021 presentati dalla società. In particolare, per ogni periodo
è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto.
Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all'odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto.
3 ***
Sul merito della pretesa contributiva.
Deve ritenersi fatto pacifico che la società opponente abbia trasmesso le denunce (DM 10) relative ai mesi di agosto e settembre 2022 e che in esse abbia esposto il debito contributivo derivante dall'impiego dei lavoratori dipendenti della stessa.
Costituendosi in giudizio, ha infatti dedotto che la pretesa CP_2 contributiva scaturisce dal parziale versamento, dei contributi per come emergenti dai predetti DM 10 telematici, relativi alla posizione dei lavoratori dipendenti della società; fatto mai contestato (e pertanto da ritenersi provato ai seni dell'art. 115 c.p.c.) dalla società (cfr. verbale udienza del 26.10.2023 e successive note difensive), così come non è stato mai negato che il debito quantificato da nell'avviso opposto CP_2 sia riferibile alla posizione contributiva dei predetti lavoratori.
A questo punto, appurata l'esistenza del fatto costituivo del credito contributivo (integrato dall'utilizzo dei lavoratori per come certificato dai modelli DM 10), in ossequio ai principi generali ( artt. 1218 c.c. e
2967 c.c.), la società opponente avrebbe dovuto provare il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva a suo carico oppure la sussistenza di ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, avendo peraltro la ricorrente affermato l'avvenuto pagamento dei contributi della sola quota a carico dei lavoratori, riconoscendo pertanto l'omesso versamento della quota a suo carico (pag.4).
Devono dunque ritenersi dovuti i contributi portati nell'avviso di addebito opposto, nonché le relative sanzioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4 va condannata al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di e sono liquidate come in parte dispositiva, applicando CP_2
i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 147/2022) per le controversie previdenziali con valore compreso nello scaglione €
26.000.00 – € 52.000,00, congruamente ridotti in ragione della semplicità ed esiguità delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 27.11.2025
Il Giudice
Leonardo MO
5