Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 1328/2022
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. D'EMANUELE MARCO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 24 bis, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale
1. con ricorso depositato il 10/3/2022, ha allegato: Parte_1
1
000114616, emessa dall' di Pinerolo, ordinanza con la quale le è stato ingiunto il CP_1
pagamento di euro 42.500,00, in conseguenza della violazione ex art. 2 co 1 bis d.l. 463/1983,
ovvero in conseguenza dell'omesso versamento di euro 615,99 a titolo di ritenute previdenziali,
nell'anno 2012, allorquando la stessa era titolare della ditta individuale Le Car di Lecce
Roberta;
- che la sanzione irrogata risulta quasi pari al massimo edittale, posto che la cornice sanzionatoria, per gli illeciti previsti dalla norma sopra citata, è compresa tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00.
La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, contestando la manifesta sproporzione tra entità della violazione (di per sé tenue) e sanzione concretamente irrogata.
Si è costitituito in giudizio l' , evidenziando la proporzionalità della sanzione, in ragione CP_1
della natura non meramente afflittiva di essa, ma della finalità soprattutto deterrente.
In causa sono stati disposti numerosi differimenti di udienza, vista la pendenza di giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 co 1 bis d.l. 463/1983; sono stati poi disposti ulteriori differimenti, posto che in corso di causa l'art. 23 del d.l. 48/2023 ha rideterminato la cornice edittale, ragione per la quale l' ha rideterminato le sanzioni già irrogate in ossequio alla CP_1
novellazione normativa. Ultimi differimenti di udienza sono stati concessi per permettere alla parte ricorrente di eventualmente aderire alla rideterminazione della sanzione da parte dell' , pagando importo pari al nuovo minimo edittale, e per permettere alla stessa parte, CP_2
poi, di provare l'intervenuto pagamento di quanto appena sopra indicato. All'odierna udienza le parti hanno dato atto del pagamento della sanzione, così come rideterminata dall' nel CP_1
corso del 2024, mediante adesione agevolata (pagamento di euro 462,00), e hanno chiesto
2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente insistendo però per la condanna di alla rifusione delle spese di lite. CP_1
2. In virtù dell'intervenuto pagamento della sanzione nella misura rideterminata da (v. CP_1
deposito di parte ricorrente del 16/6/2025) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, non essendovi più l'interesse della ricorrente ad ottenere pronuncia di merito.
La presente sentenza ha quindi ad oggetto residuo il solo giudizio in merito alle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Occorre quindi verificare: - la fondatezza originaria, o meno, dell'impugnazione; - altri fattori che abbiano o meno contribuito a dare causa alla lite.
Quanto al primo elemento, si deve osservare che:
- la norma in forza della quale è stata irrogata la sanzione di euro 42.500,00 alla ricorrente, in ragione dell'omesso versamento di euro 615,99 a titolo di ritenute previdenziali nell'anno 2012,
è l'art. 2 co 1 bis del. d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983, norma di depenalizzazione introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 del d.lvo 8/2016;
- tale norma, nel depenalizzare, appunto, la condotta di omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore ad euro 10.000,00, ha previsto, originariamente, l'irrogazione di sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro
50.000,00;
- la norma è stata poi modificata, come si è anticipato, dall'art. 23 co 1 del d.l. 48/2023, che ha previsto la più tenue sanzione amministrativa compresa tra una volta e mezza e quattro volte l'importo non versato (ed infatti, in forza di tale modifica normativa l' ha rideterminato, CP_1
nel luglio del 2024, la sanzione irrogata alla Lecce, offrendole l'opportunità di definire in via agevolata la violazione, pagando importo ex art. 16 l. 689/1981);
3 - in ogni caso, la sanzione irrogata originariamente alla risultava manifestamente Pt_1
sproporzionata rispetto all'entità della violazione, posto che è stata determinata in somma prossima al massimo edittale, e comunque pari a più di 4 volte il minimo, a fronte dell'omesso versamento di importo pacificamente assai modesto (poco più di euro 600,00 di ritenute previdenziali), e senza che siano emersi, oltre al quantum non versato, altri elementi che potessero connotare la violazione di particolare gravità (elementi che, al di là di un'eventuale recidiva reiterata, peraltro assente nel caso di specie, risulta anche difficile ipotizzare, per un'omissione così lieve);
- l'impugnazione risultava quindi fondata, originariamente;
- occorre però considerare anche il comportamento della parte in corso di causa;
infatti,
nonostante che, all'udienza del 26/6/2024, l' avesse preannunciato la prossima CP_1
rideterminazione della sanzione ex d.l. 48/2023, e che la parte sarebbe stata sostanzialmente rimessa in termini per effettuare definizione agevolata alla stessa (fruendo quindi non solo della rideterminazione, ma anche della possibilità di pagare in msiura ridotta), facendosi decorrere il termine di legge di 60 giorni dal deposito nel fascicolo del procedimento dell'atto di riquantificazione (che avrebbe quindi tenuto luogo della notifica alla parte, personalmente), e nonostante che l' abbia ritualmente provveduto a tale deposito in tempi sostanzialmente CP_1
congrui (il 29/7/2024, a circa un mese dall'udienza), parte ricorrente ha del tutto omesso di controllare (come era suo onere esigibile, in ragione di quanto detto) l'effettuazione di tale deposito, non accorgendosi della circostanza, e rendendo quindi necessaria la notifica, da parte dell' , del provvedimento di rideterminazione della sanzione, onde permettere la CP_1
definizione agevolata;
in buona sostanza, l' ha dovuto superare i normali oneri di CP_1
salvaguardia degli interessi della sua controparte, mettendo la ricorrente in condizioni di definire in via agevolata la vicenda sanzionatoria per ben due volte;
4 - si è reso quindi un rinvio di udienza, dal 18/12/2024, per permettere quanto sopra indicato, ed ancora all'udienza del 26/3/2025 la parte non ha dato la prova del pagamento della sanzione in forma agevolata, chiedendo autorizzazione a tale deposito, arrivandosi quindi all'odierna udienza (dopo quasi un anno dal deposito del provvedimento di riquantificazione dela CP_1
sanzione) per verificare che era intervenuta cessazione della materia del contendere.
In conclusione, la fondatezza del ricorso all'epoca della sua presentazione deve essere contemperata con il comportamento processuale decisamente collaborativo di parte convenuta ed assai poco collaborativo di parte ricorrente nella definizione dell'oggetto del contendere, e le spese processuali devono essere pertanto compensate integralmente, considerando l'insieme degli elementi emarginati.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 18/6/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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