Art. 16. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994 . L'Amministrazione provvedera' a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
Nota all' art. 16:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Norme generali per la prevenzione degli infortuni".
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.".
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994 . L'Amministrazione provvedera' a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
Nota all' art. 16:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Norme generali per la prevenzione degli infortuni".
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.".