TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2793/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Gonippo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, quale titolare della ditta individuale Di Controparte_1
RI LV Imprese di Costruzioni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Landolfi e Pasquale Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Sergio, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 22.05.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.07.2017 il sito in Paestum (SA) alla Via dell'Uguaglianza n. 36 Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2017 notificatogli in data
14.04.2017 dalla per il Controparte_3 pagamento della somma di euro 80.2000,00 oltre accessori come corrispettivo ancora dovuto per lavori appaltati alla medesima per la esecuzione di opere di straordinaria manutenzione del fabbricato condominiale, anche a completo rifacimento di opere “malamente eseguite”
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 in precedenza da altra impresa di costruzioni. Esponeva che con contratto di appalto del 7.06.2013 era stato concordato il prezzo complessivo di euro
163.577,30 da corrispondersi in dodici rate mensili e che all'impresa erano stati corrisposti euro 39.300,00 L'opponente deduceva a motivi: 1) la improcedibilità della pretesa creditoria per violazione dell'art. 11 del contratto di appalto, il quale prevede che l'Impresa, d'intesa con il
Condominio attore, dovesse procedere personalmente al recupero coatto nei confronti dei condomini morosi previa comunicazione da parte dell'amministratore p.t. dei nominativi dei condomini inadempienti al pagamento degli importi e di competenza, anche per una sola quota o parte di essa, non versata da parte dei condomini, ciò in linea con l'art. 63 disp. att.
c.c., per il quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; 2) la non debenza del corrispettivo di opere non previste in contratto per mancata autorizzazione all'esecuzione di opere da parte del in quanto Parte_1 all'art. 2 dell'appalto era previsto che: “Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nel preventivo approvato,
l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi ai prezzi indicati nel Prezzario Genio
Civile della Regione Campania con ribasso del 5%. Qualora le opere a realizzarsi non fossero contemplate nel Prezzario di riferimento, l'appaltatore dovrà formulare un'offerta dettagliata da sottoporre all'approvazione della
Direzione Lavori. Nel caso la direzione lavori approvi i nuovi prezzi formulati dall'appaltatore, li sottoporrà successivamente al Committente per l'accettazione che dovrà essere data per iscritto. Mancando quanto sopra esposto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i lavori che avrà eseguito in difformità a quelli originariamente previsti”, prevedendo il successivo art. 3 che “nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente contratto tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve prima di dare corso all'ordine di servizio relativo ai lavori cui le eccezioni si riferiscono”. Specificava che gli interventi extra contratto non autorizzati erano quelli effettuati sui balconi, sul cappotto e sulle ringhiere dello stabile condominiale che avevano determinato un aumento degli oneri dell'appalto pari ad euro 36.214,48 (euro 39.835,84 IVA inclusa); 3) la non debenza delle somme per la pitturazione del lato ovest fabbricato –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 quantificabili in euo 5.715,64 (euro 6.164,41 IVA inclusa) in quanto contabilizzate per prestazione non eseguita, come da verbale di constatazione del 18/10/2016 redatto alla presenza dell'Arch. Direttore dei Lavori, CP_2
e dell'Ing. nuovo direttore dei lavori nominato CP_4 successivamente alla comunicazione di dimissioni volontarie dell'Arch.
nonché dell'allora amministratore condominiale, Arch. CP_2 [...]
, ove nell'ultimo capoverso del suddetto verbale testualmente si legge Pt_2 che “I tecnici, nelle rispettive qualità, constatano che (…) sulla facciata lato mare (ovest) le opere commissionate alla Di RI Costruzioni risultano complete, a meno della pitturazione della facciata e della posa in opera delle pluviali”; 4) la mancata prova della debenza del residuo importo di euro
38.269,88 (pari alla differenza tra euro 80.200,00 quale sorta del provvedimento di ingiunzione e la somma di euro 41.930,12 che, in ragione delle suesposte motivazione, parte opponente ritiene non dovuta;
5) la tardiva ultimazione delle opere, atteso che i lavori, iniziati in data 19/06/2013 dovevano essere eseguiti entro il 06/03/2014 ed invece erano proseguiti fino al 18/10/2016, data di redazione del verbale di sopralluogo, non risultando la esistenza di ordini di servizio aventi ad oggetto la espressa sospensione degli stessi. Ciò stante, tenuto conto del protrarsi dei lavori per ulteriori 662 giorni lavorativi (dal 07/03/2014 al 18/10/2016), in via di compensazione eccepiva il controcredito per complessivi euro 66.200,00 ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto che quantificava in euro 100,00 al giorno la penale per ogni giorno di ritardo;
6) la responsabilità del direttore dei lavori arch. per CP_2 omesso controllo sulle attività dell'impresa appaltatrice, atteso che la stessa aveva omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice non evidenziando le omissioni e/o gli inadempimenti della medesima, omesso di evidenziare il maturare delle penali per il ritardo nella esecuzione delle (poche) opere realizzate dall'impresa e per aver liquidato tout court il credito residuo per euro 80.200,00 in favore dell'appaltatrice senza procedere ad effettive misurazioni e/o riscontri circa l'ammontare delle opere realizzate ed il pregio delle stesse.
Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via gradata di rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti alla luce sia della spiegata eccezione di compensazione del “credito da penale” contrattualmente previsto in favore del Condominio sia alla luce dei rilevati inadempimenti imputabili alla ricorrente, sia in ragione dello scorporo degli importi a titolo di lavori extra non autorizzati;
chiedeva, infine, di chiamare in causa e chiamava in causa l'arch. in qualità di ex direttore dei CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 lavori appaltati dal perché, in caso di rigetto Parte_1 dell'opposizione, venisse condannata a manlevare esso Condominio per tutto quanto dovuto all'impresa opposta in conseguenza del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, la Di RI LV Imprese di Costruzioni, ditta individuale facente capo a Di RI LV, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente ex art. Parte_1
63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, atteso che tale norma attiene “al recupero coatto nei confronti di ciascun condominio moroso”, per cui opera solo in sede di esecuzione e non in sede di giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza del credito nei confronti del Condominio appaltante. Nel merito allegava di avere eseguito a regola d'arte tutti i lavori, salvo poi sospenderli in ossequio all'antico brocardo “inadimplenti non est adimplendum”, a causa dell'elevato debito accumulato, immotivatamente, dal
Condominio. Allegava che con raccomandate a.r. del 26.05.2015 e
30.07.2015 aveva vanamente sollecitato il al pagamento delle Parte_1 somme accertate nella contabilità esecutiva redatta dalla direzione lavori in data 21.07.2014 mai contestata, per cui la mancata realizzazione di tutti i lavori contrattualmente previsti per il complessivo importo di euro
163.500,00 oltre iva era attribuibile ad esclusiva colpa dell'opponente. Infatti
a fronte dei lavori eseguiti sulla base di specifici ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, di cui alla contabilità esecutiva del 21.07. 2014 e certificato di regolare ultimazione del 13.08.2015, ammontanti ad euro
111.272,32 essa impresa aveva ricevuto acconti per euro 39.300,00, con diritto alla ulteriore somma di € 80.200,00 oltre accessori, di cui alla opposta ingiunzione. Quanto alla penale, deduceva che la richiesta era del tutto priva di fondamento atteso l'evidente e rilevante inadempimento consumato dal
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Parte_1
A seguito della chiamata in causa notificata dall'opponente, CP_2 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità della
[...] domanda in quanto eseguita in assenza di specifica delibera assembleare e di procura ad litem carente di ogni riferimento circa l'attribuzione del potere di chiamare in causa, oltre ad essere poco chiaro sia il petitum che la causa petendi. Nel merito deduceva che il sito in Parte_3 località di mare con unità abitative rappresentanti per lo più la seconda o terza casa ad uso vacanza estiva, aveva incaricato l'impresa Di RI LV e lo per la prosecuzione dei lavori, affidando nello Controparte_5 specifico all'arch. la carica di progettista, direttore dei lavori, CP_2 coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, collaudatore in corso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 d'opera e finale e responsabile dei lavori, come si evince dalla documentazione SCIA presentata al Comune di Capaccio con prot. gen. n.
31824 del 02/09/2013 per il rinnovo della scaduta pratica DIA del 2010.
Allegava che già a pochi mesi dall'inizio dei lavori, essa aveva CP_6 sollecitato il pagamento sia dei crediti dell'impresa edile che delle proprie competenze tecniche, ma il non aveva onorato i propri impegni Parte_1 contrattuali, per cui, stante il perdurare della morosità, l'impresa edile più volte sospendeva i lavori, sino a che, attesa l'irrimediabile rottura dei rapporti, con comunicazione di servizio del 20/07/2015 essa disponeva CP_6 la messa in sicurezza del cantiere e, con nota del 30/07/2015 “perdurando le condizioni di assoluto mancato pagamento”, comunicava l'ulteriore sospensione dei lavori. Rilevava che l'art 1 del contratto di appalto prevedeva
“l'esecuzione dei lavori straordinari delle lavorazione indicate dal progetto originario dell'arch. , cui è subentrato l'arch. quale Per_1 CP_2 progettista, direttore dei lavori e coordinatore in sicurezza in fase di esecuzione (…) lo stesso consiste essenzialmente nel rifacimento dei prospetti esterni a mezzo di coibentazione a cappotto ex novo per il prospetto nord e di ripristino per le parti eseguite dalle impresa di Cinnadamio CP_7
Rosanna, non eseguite a regola d'arte dalla stessa . Sono comprese CP_7 tutte le opere inerenti necessarie a rispristinare il degrado di parti afferenti anche ai balconi e alle finestre ivi comprese le ringhiere nonché le lavorazioni conseguenziali e di finitura”, per cui era di tutta evidenza che le lavorazioni che il Condominio assumeva di essere extra contratto rientravano, invece, già nel contratto di appalto ed allegato computo metrico, il cui importo complessivo era pari ad euro 163.577,30 oltre iva. Aggiungeva che nel corso degli eventi mai nulla era stato contestato alla impresa e ad essa direzione lavori, sia in ordine alla qualità delle opere che in ordine alla quantità dei lavori, tutti eseguiti a regola d'arte, salva la sospensione dovuta all'inadempimento del La sospensione dei lavori, dovuta a Parte_1 responsabilità del inadempiente, aveva comunque impedito la Parte_1 realizzazione di tuti i lavori contrattualmente previsti per euro 163. 577,30 oltre iva, mentre quelli di cui alla contabilità esecutiva del 21.07.2014 e al certificato di regolare esecuzione del 13.08.2015 ammontavano ad euro
111.272,32. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'ing. Per_2
, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione, la
[...] causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 L'opposizione e la chiamata in causa non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero alcuna improcedibilità ostacolava la domanda monitoria dell'impresa, che introduce, a seguito di opposizione, un giudizio di cognizione ordinario di accertamento della pretesa creditoria, che nulla ha a che fare con la previsione di cui all'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, atteso che tale norma attiene “al recupero coatto nei confronti di ciascun condominio moroso”, per cui opera solo in sede di esecuzione e non in sede di giudizio di cognizione. Riguardo al merito, dalla documentazione prodotta e dalla ctu, è risultato che l' ha Controparte_3 eseguito i lavori a regola d'arte e tutti previsti in contratto, secondo le disposizioni contrattuali e le richieste del , rappresentato dal Parte_1 progettista e direttore dei lavori arch. da esso nominato, con CP_2
l'incarico di fare gli interessi del Condominio nella direzione e contabilizzazione delle opere. I lavori eseguiti per volontà del Parte_1 sono attestati e certificati dalla contabilità esecutiva del 21.07.2014 e certificato di regolare esecuzione del 13.06.2015 redatti dal direttore dei lavori in contraddittorio tra le parti e mai contestata dal Il Parte_1
Condominio appaltante, in particolare, non ha mai mosso alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità delle lavorazioni eseguite ed ebbe a rendersi ben presto inadempiente rispetto alla tempistica dei pagamenti prevista in contratto, lasciando maturare una cospicua morosità e determinando con il proprio inadempimento la sospensione dei lavori, alla luce dell'art. 1460 c.c., sospensione avallata dalla stessa direzione dei lavori, la quale, in ultimo, provvedeva, con comunicazione di servizio del
20/07/2015, a disporre la messa in sicurezza del cantiere e, con nota del
30/07/2015 a sospendere i lavori “perdurando le condizioni di assoluto mancato pagamento”. Ne deriva che alcuna penale è dovuta al Parte_1
, unico inadempiente, che solo in giudizio ha sollevato
[...] contestazioni, peraltro del tutto infondate, sia all'impresa che al direttore dei lavori. Il ctu ha escluso che l'arch. sia incorsa in omissioni o CP_2 negligenze nel suo operato e che non vi fu esecuzione di lavori non previsti in contratto. Invero proprio il contratto di appalto aveva ad oggetto anche “tutte le opere inerenti necessarie a rispristinare il degrado di parti afferenti anche ai balconi e alle finestre ivi comprese le ringhiere nonché le lavorazioni conseguenziali e di finitura”. Il ctu ha confermato i fatti come dedotti dall'opposta e dalla chiamata in causa, accertando che “l'impresa Di RI ebbe ad effettuare lavorazioni per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 un importo totale, così come riportato nel Sal 1 e nella relazione dell'ing.
di euro 111.272,32 (iva esclusa) a cui va detratto l'importo della CP_4 pitturazione al lato Ovest, non effettuata, pari ad euro 5.715,64 (iva esclusa).
Il tutto quindi, sottraendo la pitturazione dall'importo del Sal 1, pari ad €
105.556,68 (iva esclusa). Inoltre, sempre dagli atti di causa, si evince che l'impresa Di RI, ha ricevuto acconti con iva inclusa per un totale di € 39.300,00 (senza iva al 10% euro 35.370,00). Pertanto, il credito dell'impresa Di RI, considerando quanto suddetto, è pari ad € 105.556,68 – € 35.370,00 = 70.186,68 € (iva esclusa al 10%)”. Il ctu ha quindi accertato che all'impresa spettano euro 77.205,35 (70186,68 + iva 10% pari ad euro
7018,67) con una differenza di soli euro le risultanze documentali e contabili sono coerenti con il verbale di constatazione del 18.10.2016, sottoscritto anche dall'Amministratore del Condominio, ove si attesta che le opere indicate nella contabilità esecutiva sono state 2995,00 dalla somma richiesta in ingiunzione. Va però rilevato che nel ricorso monitorio e nella relativa contabilità posta a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta impresa, la pitturazione del lato Ovest del fabbricato condominiale non era stata contabilizzata, come confermato anche dall'arch. per cui il decreto CP_2 ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nel suo originario importo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto e della chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari per quanto riguarda l'opposto.
Così deciso in data 23.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2793/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Gonippo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, quale titolare della ditta individuale Di Controparte_1
RI LV Imprese di Costruzioni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Landolfi e Pasquale Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Sergio, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 22.05.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.07.2017 il sito in Paestum (SA) alla Via dell'Uguaglianza n. 36 Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2017 notificatogli in data
14.04.2017 dalla per il Controparte_3 pagamento della somma di euro 80.2000,00 oltre accessori come corrispettivo ancora dovuto per lavori appaltati alla medesima per la esecuzione di opere di straordinaria manutenzione del fabbricato condominiale, anche a completo rifacimento di opere “malamente eseguite”
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 in precedenza da altra impresa di costruzioni. Esponeva che con contratto di appalto del 7.06.2013 era stato concordato il prezzo complessivo di euro
163.577,30 da corrispondersi in dodici rate mensili e che all'impresa erano stati corrisposti euro 39.300,00 L'opponente deduceva a motivi: 1) la improcedibilità della pretesa creditoria per violazione dell'art. 11 del contratto di appalto, il quale prevede che l'Impresa, d'intesa con il
Condominio attore, dovesse procedere personalmente al recupero coatto nei confronti dei condomini morosi previa comunicazione da parte dell'amministratore p.t. dei nominativi dei condomini inadempienti al pagamento degli importi e di competenza, anche per una sola quota o parte di essa, non versata da parte dei condomini, ciò in linea con l'art. 63 disp. att.
c.c., per il quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; 2) la non debenza del corrispettivo di opere non previste in contratto per mancata autorizzazione all'esecuzione di opere da parte del in quanto Parte_1 all'art. 2 dell'appalto era previsto che: “Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nel preventivo approvato,
l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi ai prezzi indicati nel Prezzario Genio
Civile della Regione Campania con ribasso del 5%. Qualora le opere a realizzarsi non fossero contemplate nel Prezzario di riferimento, l'appaltatore dovrà formulare un'offerta dettagliata da sottoporre all'approvazione della
Direzione Lavori. Nel caso la direzione lavori approvi i nuovi prezzi formulati dall'appaltatore, li sottoporrà successivamente al Committente per l'accettazione che dovrà essere data per iscritto. Mancando quanto sopra esposto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i lavori che avrà eseguito in difformità a quelli originariamente previsti”, prevedendo il successivo art. 3 che “nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente contratto tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve prima di dare corso all'ordine di servizio relativo ai lavori cui le eccezioni si riferiscono”. Specificava che gli interventi extra contratto non autorizzati erano quelli effettuati sui balconi, sul cappotto e sulle ringhiere dello stabile condominiale che avevano determinato un aumento degli oneri dell'appalto pari ad euro 36.214,48 (euro 39.835,84 IVA inclusa); 3) la non debenza delle somme per la pitturazione del lato ovest fabbricato –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 quantificabili in euo 5.715,64 (euro 6.164,41 IVA inclusa) in quanto contabilizzate per prestazione non eseguita, come da verbale di constatazione del 18/10/2016 redatto alla presenza dell'Arch. Direttore dei Lavori, CP_2
e dell'Ing. nuovo direttore dei lavori nominato CP_4 successivamente alla comunicazione di dimissioni volontarie dell'Arch.
nonché dell'allora amministratore condominiale, Arch. CP_2 [...]
, ove nell'ultimo capoverso del suddetto verbale testualmente si legge Pt_2 che “I tecnici, nelle rispettive qualità, constatano che (…) sulla facciata lato mare (ovest) le opere commissionate alla Di RI Costruzioni risultano complete, a meno della pitturazione della facciata e della posa in opera delle pluviali”; 4) la mancata prova della debenza del residuo importo di euro
38.269,88 (pari alla differenza tra euro 80.200,00 quale sorta del provvedimento di ingiunzione e la somma di euro 41.930,12 che, in ragione delle suesposte motivazione, parte opponente ritiene non dovuta;
5) la tardiva ultimazione delle opere, atteso che i lavori, iniziati in data 19/06/2013 dovevano essere eseguiti entro il 06/03/2014 ed invece erano proseguiti fino al 18/10/2016, data di redazione del verbale di sopralluogo, non risultando la esistenza di ordini di servizio aventi ad oggetto la espressa sospensione degli stessi. Ciò stante, tenuto conto del protrarsi dei lavori per ulteriori 662 giorni lavorativi (dal 07/03/2014 al 18/10/2016), in via di compensazione eccepiva il controcredito per complessivi euro 66.200,00 ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto che quantificava in euro 100,00 al giorno la penale per ogni giorno di ritardo;
6) la responsabilità del direttore dei lavori arch. per CP_2 omesso controllo sulle attività dell'impresa appaltatrice, atteso che la stessa aveva omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice non evidenziando le omissioni e/o gli inadempimenti della medesima, omesso di evidenziare il maturare delle penali per il ritardo nella esecuzione delle (poche) opere realizzate dall'impresa e per aver liquidato tout court il credito residuo per euro 80.200,00 in favore dell'appaltatrice senza procedere ad effettive misurazioni e/o riscontri circa l'ammontare delle opere realizzate ed il pregio delle stesse.
Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via gradata di rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti alla luce sia della spiegata eccezione di compensazione del “credito da penale” contrattualmente previsto in favore del Condominio sia alla luce dei rilevati inadempimenti imputabili alla ricorrente, sia in ragione dello scorporo degli importi a titolo di lavori extra non autorizzati;
chiedeva, infine, di chiamare in causa e chiamava in causa l'arch. in qualità di ex direttore dei CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 lavori appaltati dal perché, in caso di rigetto Parte_1 dell'opposizione, venisse condannata a manlevare esso Condominio per tutto quanto dovuto all'impresa opposta in conseguenza del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, la Di RI LV Imprese di Costruzioni, ditta individuale facente capo a Di RI LV, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente ex art. Parte_1
63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, atteso che tale norma attiene “al recupero coatto nei confronti di ciascun condominio moroso”, per cui opera solo in sede di esecuzione e non in sede di giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza del credito nei confronti del Condominio appaltante. Nel merito allegava di avere eseguito a regola d'arte tutti i lavori, salvo poi sospenderli in ossequio all'antico brocardo “inadimplenti non est adimplendum”, a causa dell'elevato debito accumulato, immotivatamente, dal
Condominio. Allegava che con raccomandate a.r. del 26.05.2015 e
30.07.2015 aveva vanamente sollecitato il al pagamento delle Parte_1 somme accertate nella contabilità esecutiva redatta dalla direzione lavori in data 21.07.2014 mai contestata, per cui la mancata realizzazione di tutti i lavori contrattualmente previsti per il complessivo importo di euro
163.500,00 oltre iva era attribuibile ad esclusiva colpa dell'opponente. Infatti
a fronte dei lavori eseguiti sulla base di specifici ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, di cui alla contabilità esecutiva del 21.07. 2014 e certificato di regolare ultimazione del 13.08.2015, ammontanti ad euro
111.272,32 essa impresa aveva ricevuto acconti per euro 39.300,00, con diritto alla ulteriore somma di € 80.200,00 oltre accessori, di cui alla opposta ingiunzione. Quanto alla penale, deduceva che la richiesta era del tutto priva di fondamento atteso l'evidente e rilevante inadempimento consumato dal
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Parte_1
A seguito della chiamata in causa notificata dall'opponente, CP_2 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità della
[...] domanda in quanto eseguita in assenza di specifica delibera assembleare e di procura ad litem carente di ogni riferimento circa l'attribuzione del potere di chiamare in causa, oltre ad essere poco chiaro sia il petitum che la causa petendi. Nel merito deduceva che il sito in Parte_3 località di mare con unità abitative rappresentanti per lo più la seconda o terza casa ad uso vacanza estiva, aveva incaricato l'impresa Di RI LV e lo per la prosecuzione dei lavori, affidando nello Controparte_5 specifico all'arch. la carica di progettista, direttore dei lavori, CP_2 coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, collaudatore in corso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 d'opera e finale e responsabile dei lavori, come si evince dalla documentazione SCIA presentata al Comune di Capaccio con prot. gen. n.
31824 del 02/09/2013 per il rinnovo della scaduta pratica DIA del 2010.
Allegava che già a pochi mesi dall'inizio dei lavori, essa aveva CP_6 sollecitato il pagamento sia dei crediti dell'impresa edile che delle proprie competenze tecniche, ma il non aveva onorato i propri impegni Parte_1 contrattuali, per cui, stante il perdurare della morosità, l'impresa edile più volte sospendeva i lavori, sino a che, attesa l'irrimediabile rottura dei rapporti, con comunicazione di servizio del 20/07/2015 essa disponeva CP_6 la messa in sicurezza del cantiere e, con nota del 30/07/2015 “perdurando le condizioni di assoluto mancato pagamento”, comunicava l'ulteriore sospensione dei lavori. Rilevava che l'art 1 del contratto di appalto prevedeva
“l'esecuzione dei lavori straordinari delle lavorazione indicate dal progetto originario dell'arch. , cui è subentrato l'arch. quale Per_1 CP_2 progettista, direttore dei lavori e coordinatore in sicurezza in fase di esecuzione (…) lo stesso consiste essenzialmente nel rifacimento dei prospetti esterni a mezzo di coibentazione a cappotto ex novo per il prospetto nord e di ripristino per le parti eseguite dalle impresa di Cinnadamio CP_7
Rosanna, non eseguite a regola d'arte dalla stessa . Sono comprese CP_7 tutte le opere inerenti necessarie a rispristinare il degrado di parti afferenti anche ai balconi e alle finestre ivi comprese le ringhiere nonché le lavorazioni conseguenziali e di finitura”, per cui era di tutta evidenza che le lavorazioni che il Condominio assumeva di essere extra contratto rientravano, invece, già nel contratto di appalto ed allegato computo metrico, il cui importo complessivo era pari ad euro 163.577,30 oltre iva. Aggiungeva che nel corso degli eventi mai nulla era stato contestato alla impresa e ad essa direzione lavori, sia in ordine alla qualità delle opere che in ordine alla quantità dei lavori, tutti eseguiti a regola d'arte, salva la sospensione dovuta all'inadempimento del La sospensione dei lavori, dovuta a Parte_1 responsabilità del inadempiente, aveva comunque impedito la Parte_1 realizzazione di tuti i lavori contrattualmente previsti per euro 163. 577,30 oltre iva, mentre quelli di cui alla contabilità esecutiva del 21.07.2014 e al certificato di regolare esecuzione del 13.08.2015 ammontavano ad euro
111.272,32. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'ing. Per_2
, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione, la
[...] causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 L'opposizione e la chiamata in causa non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero alcuna improcedibilità ostacolava la domanda monitoria dell'impresa, che introduce, a seguito di opposizione, un giudizio di cognizione ordinario di accertamento della pretesa creditoria, che nulla ha a che fare con la previsione di cui all'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, atteso che tale norma attiene “al recupero coatto nei confronti di ciascun condominio moroso”, per cui opera solo in sede di esecuzione e non in sede di giudizio di cognizione. Riguardo al merito, dalla documentazione prodotta e dalla ctu, è risultato che l' ha Controparte_3 eseguito i lavori a regola d'arte e tutti previsti in contratto, secondo le disposizioni contrattuali e le richieste del , rappresentato dal Parte_1 progettista e direttore dei lavori arch. da esso nominato, con CP_2
l'incarico di fare gli interessi del Condominio nella direzione e contabilizzazione delle opere. I lavori eseguiti per volontà del Parte_1 sono attestati e certificati dalla contabilità esecutiva del 21.07.2014 e certificato di regolare esecuzione del 13.06.2015 redatti dal direttore dei lavori in contraddittorio tra le parti e mai contestata dal Il Parte_1
Condominio appaltante, in particolare, non ha mai mosso alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità delle lavorazioni eseguite ed ebbe a rendersi ben presto inadempiente rispetto alla tempistica dei pagamenti prevista in contratto, lasciando maturare una cospicua morosità e determinando con il proprio inadempimento la sospensione dei lavori, alla luce dell'art. 1460 c.c., sospensione avallata dalla stessa direzione dei lavori, la quale, in ultimo, provvedeva, con comunicazione di servizio del
20/07/2015, a disporre la messa in sicurezza del cantiere e, con nota del
30/07/2015 a sospendere i lavori “perdurando le condizioni di assoluto mancato pagamento”. Ne deriva che alcuna penale è dovuta al Parte_1
, unico inadempiente, che solo in giudizio ha sollevato
[...] contestazioni, peraltro del tutto infondate, sia all'impresa che al direttore dei lavori. Il ctu ha escluso che l'arch. sia incorsa in omissioni o CP_2 negligenze nel suo operato e che non vi fu esecuzione di lavori non previsti in contratto. Invero proprio il contratto di appalto aveva ad oggetto anche “tutte le opere inerenti necessarie a rispristinare il degrado di parti afferenti anche ai balconi e alle finestre ivi comprese le ringhiere nonché le lavorazioni conseguenziali e di finitura”. Il ctu ha confermato i fatti come dedotti dall'opposta e dalla chiamata in causa, accertando che “l'impresa Di RI ebbe ad effettuare lavorazioni per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 un importo totale, così come riportato nel Sal 1 e nella relazione dell'ing.
di euro 111.272,32 (iva esclusa) a cui va detratto l'importo della CP_4 pitturazione al lato Ovest, non effettuata, pari ad euro 5.715,64 (iva esclusa).
Il tutto quindi, sottraendo la pitturazione dall'importo del Sal 1, pari ad €
105.556,68 (iva esclusa). Inoltre, sempre dagli atti di causa, si evince che l'impresa Di RI, ha ricevuto acconti con iva inclusa per un totale di € 39.300,00 (senza iva al 10% euro 35.370,00). Pertanto, il credito dell'impresa Di RI, considerando quanto suddetto, è pari ad € 105.556,68 – € 35.370,00 = 70.186,68 € (iva esclusa al 10%)”. Il ctu ha quindi accertato che all'impresa spettano euro 77.205,35 (70186,68 + iva 10% pari ad euro
7018,67) con una differenza di soli euro le risultanze documentali e contabili sono coerenti con il verbale di constatazione del 18.10.2016, sottoscritto anche dall'Amministratore del Condominio, ove si attesta che le opere indicate nella contabilità esecutiva sono state 2995,00 dalla somma richiesta in ingiunzione. Va però rilevato che nel ricorso monitorio e nella relativa contabilità posta a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta impresa, la pitturazione del lato Ovest del fabbricato condominiale non era stata contabilizzata, come confermato anche dall'arch. per cui il decreto CP_2 ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nel suo originario importo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto e della chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari per quanto riguarda l'opposto.
Così deciso in data 23.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7