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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 avente ad oggetto
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STACCHIOTTI ALESSIO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARA' CP_1 C.F._2
ALESSANDRA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Congiuntamente precisate:
pagina 1 di 3 “Voglia il Tribunale Ill.mo modificare il decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data
19.10.2016 cron. n. 5234 in seno al procedimento ex art. 337 c.c. rubricato al N. 2893/2016 alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione paterna in Porto Potenza Picena alla Via Pesaro n. 9, ove il minore ha già trasferito la residenza anagrafica;
2. Il figlio, tenuto conto delle condizioni di salute della sig.ra trascorrerà presso la CP_1
residenza materna due giorni a settimana anche con pernotto.
Comunque, la permanenza presso la residenza materna potrà anche essere maggiore su accordo del minore direttamente con la mamma.
3. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso ognuno di loro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo regionale del luglio 2024 in vigore anche presso il Tribunale di Macerata. Per effetto di tale accordo a far data dalla sottoscrizione dello stesso il non sarà tenuto a corrispondere alla Parte_1
Per_ il contributo al mantenimento per il figlio ” CP_1
Fatto e Diritto
La parte ha chiesto modificarsi le condizioni relative Parte_1
Per_ all'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato il [...] a [...] nato dalla relazione more uxorio intercorsa con . CP_1
Ha dedotto, quale circostanza sopravvenuta, che il figlio non starebbe più bene a casa della madre, ove era collocato in forza dei provvedimenti del Tribunale di Macerata, con decreto n. 5234 del
19/10/2016 emesso nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2893/2016 R.G come modificati dal decreto n. 11963 del 10/10/2019 del Tribunale Ordinario di Ancona.
Fissata udienza, si costituiva rappresentando che, vista la sua condizione di salute, CP_1
si concordava sul collocamento presso il padre, prevedendo una frequentazione del figlio con la madre.
Convertito il rito da contenzioso a congiunto, la causa veniva rimessa di fronte al Giudice relatore a fronte dell'omessa previsione di una contribuzione della madre ai bisogni del figlio.
All'udienza, il ricorrente e il difensore della resistente davano conto dell'attuale ricovero di all'Hospice di Macerata e, previa concessione di termine, era prodotta documentazione CP_1
medica attestante la grave condizione di salute della donna (neoplasia a cellule giganti del sacro con inf. cronica renali).
pagina 2 di 3 ***
Le condizioni proposte dalle parti, in modifica della previgente regolamentazione, vista l'attuale
Per_ condizione di , sono conformi all'interesse del minore , atteso che la madre non è in CP_1
condizione di occuparsi stabilmente di lui quale genitore collocatario e il padre, invece, può adeguatamente provvedervi;
giustificata appare inoltre la mancata previsione di una contribuzione ordinaria atteso che la non può svolgere al momento attività lavorativa CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Modifica le condizioni vigenti fra le parti relative all'affidamento e del mantenimento del
Per_ figlio minore come depositate il 14-15.1.2025 e confermate con note scritte depositate in vista dell'udienza del 10.2.2025.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 avente ad oggetto
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STACCHIOTTI ALESSIO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARA' CP_1 C.F._2
ALESSANDRA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Congiuntamente precisate:
pagina 1 di 3 “Voglia il Tribunale Ill.mo modificare il decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data
19.10.2016 cron. n. 5234 in seno al procedimento ex art. 337 c.c. rubricato al N. 2893/2016 alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione paterna in Porto Potenza Picena alla Via Pesaro n. 9, ove il minore ha già trasferito la residenza anagrafica;
2. Il figlio, tenuto conto delle condizioni di salute della sig.ra trascorrerà presso la CP_1
residenza materna due giorni a settimana anche con pernotto.
Comunque, la permanenza presso la residenza materna potrà anche essere maggiore su accordo del minore direttamente con la mamma.
3. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso ognuno di loro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo regionale del luglio 2024 in vigore anche presso il Tribunale di Macerata. Per effetto di tale accordo a far data dalla sottoscrizione dello stesso il non sarà tenuto a corrispondere alla Parte_1
Per_ il contributo al mantenimento per il figlio ” CP_1
Fatto e Diritto
La parte ha chiesto modificarsi le condizioni relative Parte_1
Per_ all'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato il [...] a [...] nato dalla relazione more uxorio intercorsa con . CP_1
Ha dedotto, quale circostanza sopravvenuta, che il figlio non starebbe più bene a casa della madre, ove era collocato in forza dei provvedimenti del Tribunale di Macerata, con decreto n. 5234 del
19/10/2016 emesso nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2893/2016 R.G come modificati dal decreto n. 11963 del 10/10/2019 del Tribunale Ordinario di Ancona.
Fissata udienza, si costituiva rappresentando che, vista la sua condizione di salute, CP_1
si concordava sul collocamento presso il padre, prevedendo una frequentazione del figlio con la madre.
Convertito il rito da contenzioso a congiunto, la causa veniva rimessa di fronte al Giudice relatore a fronte dell'omessa previsione di una contribuzione della madre ai bisogni del figlio.
All'udienza, il ricorrente e il difensore della resistente davano conto dell'attuale ricovero di all'Hospice di Macerata e, previa concessione di termine, era prodotta documentazione CP_1
medica attestante la grave condizione di salute della donna (neoplasia a cellule giganti del sacro con inf. cronica renali).
pagina 2 di 3 ***
Le condizioni proposte dalle parti, in modifica della previgente regolamentazione, vista l'attuale
Per_ condizione di , sono conformi all'interesse del minore , atteso che la madre non è in CP_1
condizione di occuparsi stabilmente di lui quale genitore collocatario e il padre, invece, può adeguatamente provvedervi;
giustificata appare inoltre la mancata previsione di una contribuzione ordinaria atteso che la non può svolgere al momento attività lavorativa CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Modifica le condizioni vigenti fra le parti relative all'affidamento e del mantenimento del
Per_ figlio minore come depositate il 14-15.1.2025 e confermate con note scritte depositate in vista dell'udienza del 10.2.2025.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3