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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2024, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Composto dai seguenti Magistrati
Dott. Sossio Pellecchia Presidente
Dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice
Dott. Astianatte de Vincentis Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. _344 / 2023 R.G. ___
Avente ad oggetto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Rotondi, procura agli atti del processo esecutivo, domicilio eletto presso il procuratore in Avellino alla Via Tagliamento n. 85;
Reclamante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
Reclamati non costituiti CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura Parte_1
esecutiva emessa il 2.12.2022 nell'espropriazione R.G.E. n. 33/2022 promossa in danno di e . Controparte_2 Controparte_1
Con decreto del 04.01.2024, emesso ai sensi dell'art. 630 terzo comma e 178 ultimo comma c.p.c., veniva assegnato al reclamante termine per la notifica ai reclamati di ricorso e decreto sino al 10.02.2024. Veniva altresì assegnato termine sino al 10
marzo 2024 per la comunicazione della memoria di risposta.
Con successivo decreto del 06.05.2024 il reclamante veniva onerato di depositare prova della notifica di cui sopra ai reclamati ma tale sollecito non sortiva alcun esito.
Ciò posto, deve emettersi pronuncia di improcedibilità del reclamo.
Non v'è stata costituzione della parte resistente e non si rinviene in atti prova della notifica del ricorso né il ricorrente ha risposto alla sollecitazione a dimostrare l'avvenuta notifica del ricorso. Tali evenienze non consentono di ritenere instaurato il rapporto processuale.
Qualora venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non potendo nemmeno trovare applicazione nella specie la disciplina sull'inattività delle parti, la quale presuppone comunque la regolarità del contraddittorio già instaurato.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio dell'1.07.2024
L'Estensore Il Presidente
dott. Astianatte de Vincentis dott. Sossio Pellecchia