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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. CI CA Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. MA NA Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 614/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. VENEZIANO VINCENZO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA PIGNOLO 21 24126 BERGAMO presso il suo Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. MILESI Controparte_1
AM US e dall'avv. GOTTI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 29 24122 BERGAMO presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 11 data 07/05/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale,rRiformare la sentenza appellata e, per l'effetto,
accertata e dichiarata la responsabilità del , ex art. 2051 Controparte_1
c.c., per omessa custodia della strada meglio indicata in atti, nonché dei dissuasori
in cemento posizionati ma non ancorati al suolo, lungo il marciapiede della strada
medesima, per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni
sofferti dall'autovettura del Sig. a causa ed in conseguenza del sinistro Parte_1
de quo, nella misura di € 8.479,00 o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto
di Giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo
effettivo; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove articolate con memorie ex
art. 183, comma VI, c.p.c., quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'inammissibilità del gravame,
con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI MERITO Confermarsi le statuizioni tutte di cui alla sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n. 1085/2024 (depositata in data 07.05.2024 e pubblicata in
data 09.05.2024, notificata a cura del ), oggetto del presente Controparte_1
gravame.
Respingersi le domande in questa sede formulate dal signor (esclusivo Parte_1
responsabile dell'evento per cui è giudizio) nei confronti del Controparte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate, il tutto con ogni
consequenziale statuizione. In ogni caso domande nuove reiette.
pagina 2 di 11 IN VIA ISTRUTTORIA Non ammettersi le richieste istruttorie formulate da parte
appellante, e ciò per le motivazioni tutte dedotte nel presente gravame, oltre che
negli atti avanti al Tribunale di Bergamo (memoria ex art. 183 c.p.c. n.3 datata
15.12.2023). Solo nella denegata ipotesi di espletamento di attività istruttoria,
ammettersi i mezzi istruttori dedotti dal in primo grado CP_1 Controparte_1
(memoria ex art. 183 c.p.c. n.2 datata 24.11.2023).
SPESE E COMPETENZE di primo e di secondo grado integralmente rifuse oltre
accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/02/2023 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c al risarcimento dei Controparte_1
danni (€ 8.479,00-doc. n. 2).occorsi alla sua autovettura Audi A3 tg FG 317 DZ nel sinistro verificatosi nel Comune di TE Sotto (BG) in data 11.06.2022, alle ore
2.45 circa, mentre percorreva la SP –Via XXV Aprile, con direzione di marcia verso
TE SO.
Deduceva che:
in prossimità del civico 43, notava, in mezzo alla corsia, la presenza di un oggetto indefinito e pur tentando di evitarlo, non vi riusciva, per evitare la collisione con il motociclo che sopraggiungeva nella corsia opposta;
una pattuglia dei Carabinieri, sopraggiunta pochi secondi dopo, accertava che ignoti avevano rimosso più di uno dei dissuasori in cemento presenti sul marciapiede, ma non ancora ancorati, collocando uno degli stessi in mezzo alla careggiata con la base pagina 3 di 11 perpendicolare al suolo;
il tentativo di addivenire ad una soluzione bonari con l'amministrazione proprietaria della strada non sortiva effetto, dato che la sua compagnia assicurativa negava la responsabilità dell'ente.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto delle domande Controparte_1
formulate nei suoi confronti.
Rilevava che l'attore non aveva provato di aver tenuto un comportamento di guida prudenziale e corretto attesa l'ora tarda e stante la situazione presente in loco.
Pur avendo confermato di aver constatato la presenza di un oggetto indefinito sulla sede stradale, non poneva in essere un'adeguata manovra di emergenza, tant'è Pt_1
che sulla sede stradale non venivano rintracciati segni di frenata lasciati dall'automezzo, conseguentemente il comportamento colposo del guidatore (per imprudenza, disattenzione, non adeguata velocità) escludeva qualsivoglia responsabilità dell'ente proprietario.
Evidenzia inoltre che i dissuasori, fissati sul marciapiede (come risulta dalle foto dei
Carabinieri), erano stati divelti notte tempo da ignoti e nessuna segnalazione era pervenuta all'ente.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza il tribunale rigettava le domande attoree con condanna di al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice che il sinistro fosse ascrivibile alla condotta imprudente del conducente tale da elidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 4 di 11 Le condizioni dei luoghi (sede stradale asfaltata e rettilinea, fondo asciutto e presenza di corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica) e la visibilità del dissuasore,
notato per sua stessa ammissione dall'attore, avrebbero dovuto consentirgli di arrestare il veicolo prima dell'impatto, se come dallo stesso allegato, stava percorrendo la strada a velocità moderata.
Le prove orali dedotte erano poi irrilevanti per la loro genericità e perché dirette a dimostrare la percorrenza nell'opposta corsia di marcia del motociclo e non già il tentativo di di evitare l'impatto con l'ostacolo. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta omessa ed erronea valutazione delle prove.
In particolare dalla relazione dei Carabinieri, sopraggiunti sul luogo nell'immediatezza del sinistro, si evince che il dissuasore, collocato in mezzo alla corsia in posizione perpendicolare, aveva lo stesso identico colore dell'asfalto e quindi non poteva essere identificato se non “giunti in prossimità”, quando ormai era troppo tardi per evitare l'oggetto che non era assolutamente nè prevedibile nè
plausibile fosse ivi presente.
pagina 5 di 11 Il giudice ha considerato la presunta condotta imprudente del danneggiato integrante caso fortuito senza neppure indagare l'incidenza causale nell'evento dell'assenza di qualsivoglia ancoraggio al suolo dei dissuasori, imputabile al custode della strada,
che consentiva agli ignoti vandali lo spostamento del dissuasore al centro della carreggiata.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2051 e 2967 c.c.
Cita la giurisprudenza della Suprema Corte (39965/2021) secondo cui per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colpevole del danneggiato deve essere anche connotata da oggettive caratteristiche di imprevedibilità e tale non potrebbe considerarsi il suo comportamento che corrispondeva al mero normale uso della via pubblica nel rispetto dei limiti di velocità.
Con il terzo motivo l'appellante critica la mancata ammissione delle prove orali ritenendo che l'assunzione del teste (il motociclista) avrebbe potuto fornire elementi utili in merito alle condizioni di illuminazione e visibilità del tratto di strada in oggetto o in relazione alla velocità dell'auto da lui condotta.
***
I tre motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati, ravvisandosi nel fatto del terzo, come accertato, la nozione giuridica del caso fortuito.
La giurisprudenza (Cass. SU 20943/2022) è concorde nel ritenere che: La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore
del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
pagina 6 di 11 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o
del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal
punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.
Nel caso di specie non è contestato che il sinistro sia stato causato dal fatto di terzi rimasti ignoti che rimuovevano il dissuasore (in realtà più di uno) dal marciapiede collocandolo al centro della corsia, con direzione TE SO, di pertinenza del danneggiato.
Gli stessi Carabinieri, in servizio di pattuglia, sopraggiunti pochi secondi dopo il sinistro confermavano tale circostanza nella relazione depositata in atti (doc. 1 fs.
Osio).
L'ingombro della corsia con l'oggetto in questione, che è innegabile sia stato ivi posizionato volontariamente da ignoti vandali, integra il caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo, estraneo alla sfera di custodia del avente impulso causale CP_1
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul punto la Suprema Corte (35429/2022) ha chiarito che: ” In tema di responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile
in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno
di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza
causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi
col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità
all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la
pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei pagina 7 di 11 danni proposta nei confronti dell dal conducente di una vettura, che, a causa CP_2
della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo
del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza
dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi
dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che
né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne,
avevano segnalato il fatto”.
Il sinistro è avvenuto, nella notte di un giorno feriale, l'11/06/2022 alle h.
2.45 per opera di terzi che, come detto, nottetempo rimuovevano più diffusori,
originariamente posizionati nel mezzo dell'ampio marciapiede a margine della carreggiata, in un orario quindi che esula dai normali turni di sorveglianza dell'ente e sfortunatamente ciò aveva luogo giusto una manciata di secondi prima del passaggio della pattuglia che avrebbe potuto rinvenire la presenza dell'ostacolo prima dell'accadimento.
Si è quindi verificata una situazione che sfuggiva al controllo del CP_1
proprietario della strada e che ha esplicato la propria potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode che non può considerarsi responsabile allorché si verifichi una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze
Va evidenziato infatti che: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art.
2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che
quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre
pagina 8 di 11 distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla
conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e
imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi
può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia
verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente
ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”
(Cass. 11096/2020; 6826/2021; 34790/2021).
Va quindi esclusa la responsabilità del dato che è innegabile che l'evento sia CP_1
stato causato da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione e tali quindi da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e di conseguenza la sua risarcibilità.
Quanto sopra rende del tutto superfluo indagare le caratteristiche intrinseche del dissuasore di cemento (colore analogo a quello dell'asfalto) o l'effettivo ancoraggio al marciapiede;
a tal proposito va tuttavia evidenziato che dalle foto allegate alla relazione (pag. 10-doc. 1) e ancor più da quelle depositate da (pag.
4-doc. 1.2) Pt_1
risultano comunque visibili il foro centrale di fissaggio e quelli laterali presente sul fondo del marciapiede.
Ugualmente superflue sono le prove orali dedotte, su circostanze in parte non contestate (ubicazione del dissuasore in mezzo alla carreggiata, sopraggiungere della motocicletta nella corsia opposta) ed in parte finalizzate ad ottenere un giudizio sulla illuminazione della strada e sulla velocità di marcia tenuta dall'appellante.
pagina 9 di 11 Tanto più se si considera che nella relazione dei Carabinieri la strada viene descritta come rettilinea, con fondo asciutto, illuminata e con le luci stradali accese, e ciò
peraltro risulta ancor più evidente dalle foto scattate nell'imminenza del fatto dallo stesso (vd ancora . 2 e 5-doc. 1.2 ), che mostrano una buona visibilità della Pt_1 Pt_1
strada adeguata alle ore notturne.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rimarcato dal giudice di primo grado,
anche la condotta di guida imprudente del danneggiato è da considerarsi concausa dell'evento (vd. Cass.17873/2020), dal momento che l'appellante ammetteva di aver
“notato, in mezzo alla corsia dallo stesso percorsa, la presenza di un oggetto
indefinito”(citazione primo grado), ma come accertato dalla relazione dei Carabinieri
non si rinvenivano tracce di frenata sull'asfalto, che a maggior ragione avrebbero dovuto esserci, se come da lui sostenuto non gli era stato possibile occupare l'altra corsia per il sopraggiungere del motociclo.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 8.479)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 07/05/2024 così dispone:
pagina 10 di 11 rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.921 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
MA NA IL PRESIDENTE
CI CA
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. CI CA Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. MA NA Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 614/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. VENEZIANO VINCENZO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA PIGNOLO 21 24126 BERGAMO presso il suo Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. MILESI Controparte_1
AM US e dall'avv. GOTTI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 29 24122 BERGAMO presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 11 data 07/05/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale,rRiformare la sentenza appellata e, per l'effetto,
accertata e dichiarata la responsabilità del , ex art. 2051 Controparte_1
c.c., per omessa custodia della strada meglio indicata in atti, nonché dei dissuasori
in cemento posizionati ma non ancorati al suolo, lungo il marciapiede della strada
medesima, per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni
sofferti dall'autovettura del Sig. a causa ed in conseguenza del sinistro Parte_1
de quo, nella misura di € 8.479,00 o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto
di Giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo
effettivo; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove articolate con memorie ex
art. 183, comma VI, c.p.c., quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'inammissibilità del gravame,
con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI MERITO Confermarsi le statuizioni tutte di cui alla sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n. 1085/2024 (depositata in data 07.05.2024 e pubblicata in
data 09.05.2024, notificata a cura del ), oggetto del presente Controparte_1
gravame.
Respingersi le domande in questa sede formulate dal signor (esclusivo Parte_1
responsabile dell'evento per cui è giudizio) nei confronti del Controparte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate, il tutto con ogni
consequenziale statuizione. In ogni caso domande nuove reiette.
pagina 2 di 11 IN VIA ISTRUTTORIA Non ammettersi le richieste istruttorie formulate da parte
appellante, e ciò per le motivazioni tutte dedotte nel presente gravame, oltre che
negli atti avanti al Tribunale di Bergamo (memoria ex art. 183 c.p.c. n.3 datata
15.12.2023). Solo nella denegata ipotesi di espletamento di attività istruttoria,
ammettersi i mezzi istruttori dedotti dal in primo grado CP_1 Controparte_1
(memoria ex art. 183 c.p.c. n.2 datata 24.11.2023).
SPESE E COMPETENZE di primo e di secondo grado integralmente rifuse oltre
accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/02/2023 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c al risarcimento dei Controparte_1
danni (€ 8.479,00-doc. n. 2).occorsi alla sua autovettura Audi A3 tg FG 317 DZ nel sinistro verificatosi nel Comune di TE Sotto (BG) in data 11.06.2022, alle ore
2.45 circa, mentre percorreva la SP –Via XXV Aprile, con direzione di marcia verso
TE SO.
Deduceva che:
in prossimità del civico 43, notava, in mezzo alla corsia, la presenza di un oggetto indefinito e pur tentando di evitarlo, non vi riusciva, per evitare la collisione con il motociclo che sopraggiungeva nella corsia opposta;
una pattuglia dei Carabinieri, sopraggiunta pochi secondi dopo, accertava che ignoti avevano rimosso più di uno dei dissuasori in cemento presenti sul marciapiede, ma non ancora ancorati, collocando uno degli stessi in mezzo alla careggiata con la base pagina 3 di 11 perpendicolare al suolo;
il tentativo di addivenire ad una soluzione bonari con l'amministrazione proprietaria della strada non sortiva effetto, dato che la sua compagnia assicurativa negava la responsabilità dell'ente.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto delle domande Controparte_1
formulate nei suoi confronti.
Rilevava che l'attore non aveva provato di aver tenuto un comportamento di guida prudenziale e corretto attesa l'ora tarda e stante la situazione presente in loco.
Pur avendo confermato di aver constatato la presenza di un oggetto indefinito sulla sede stradale, non poneva in essere un'adeguata manovra di emergenza, tant'è Pt_1
che sulla sede stradale non venivano rintracciati segni di frenata lasciati dall'automezzo, conseguentemente il comportamento colposo del guidatore (per imprudenza, disattenzione, non adeguata velocità) escludeva qualsivoglia responsabilità dell'ente proprietario.
Evidenzia inoltre che i dissuasori, fissati sul marciapiede (come risulta dalle foto dei
Carabinieri), erano stati divelti notte tempo da ignoti e nessuna segnalazione era pervenuta all'ente.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza il tribunale rigettava le domande attoree con condanna di al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice che il sinistro fosse ascrivibile alla condotta imprudente del conducente tale da elidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 4 di 11 Le condizioni dei luoghi (sede stradale asfaltata e rettilinea, fondo asciutto e presenza di corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica) e la visibilità del dissuasore,
notato per sua stessa ammissione dall'attore, avrebbero dovuto consentirgli di arrestare il veicolo prima dell'impatto, se come dallo stesso allegato, stava percorrendo la strada a velocità moderata.
Le prove orali dedotte erano poi irrilevanti per la loro genericità e perché dirette a dimostrare la percorrenza nell'opposta corsia di marcia del motociclo e non già il tentativo di di evitare l'impatto con l'ostacolo. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta omessa ed erronea valutazione delle prove.
In particolare dalla relazione dei Carabinieri, sopraggiunti sul luogo nell'immediatezza del sinistro, si evince che il dissuasore, collocato in mezzo alla corsia in posizione perpendicolare, aveva lo stesso identico colore dell'asfalto e quindi non poteva essere identificato se non “giunti in prossimità”, quando ormai era troppo tardi per evitare l'oggetto che non era assolutamente nè prevedibile nè
plausibile fosse ivi presente.
pagina 5 di 11 Il giudice ha considerato la presunta condotta imprudente del danneggiato integrante caso fortuito senza neppure indagare l'incidenza causale nell'evento dell'assenza di qualsivoglia ancoraggio al suolo dei dissuasori, imputabile al custode della strada,
che consentiva agli ignoti vandali lo spostamento del dissuasore al centro della carreggiata.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2051 e 2967 c.c.
Cita la giurisprudenza della Suprema Corte (39965/2021) secondo cui per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colpevole del danneggiato deve essere anche connotata da oggettive caratteristiche di imprevedibilità e tale non potrebbe considerarsi il suo comportamento che corrispondeva al mero normale uso della via pubblica nel rispetto dei limiti di velocità.
Con il terzo motivo l'appellante critica la mancata ammissione delle prove orali ritenendo che l'assunzione del teste (il motociclista) avrebbe potuto fornire elementi utili in merito alle condizioni di illuminazione e visibilità del tratto di strada in oggetto o in relazione alla velocità dell'auto da lui condotta.
***
I tre motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati, ravvisandosi nel fatto del terzo, come accertato, la nozione giuridica del caso fortuito.
La giurisprudenza (Cass. SU 20943/2022) è concorde nel ritenere che: La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore
del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
pagina 6 di 11 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o
del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal
punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.
Nel caso di specie non è contestato che il sinistro sia stato causato dal fatto di terzi rimasti ignoti che rimuovevano il dissuasore (in realtà più di uno) dal marciapiede collocandolo al centro della corsia, con direzione TE SO, di pertinenza del danneggiato.
Gli stessi Carabinieri, in servizio di pattuglia, sopraggiunti pochi secondi dopo il sinistro confermavano tale circostanza nella relazione depositata in atti (doc. 1 fs.
Osio).
L'ingombro della corsia con l'oggetto in questione, che è innegabile sia stato ivi posizionato volontariamente da ignoti vandali, integra il caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo, estraneo alla sfera di custodia del avente impulso causale CP_1
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul punto la Suprema Corte (35429/2022) ha chiarito che: ” In tema di responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile
in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno
di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza
causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi
col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità
all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la
pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei pagina 7 di 11 danni proposta nei confronti dell dal conducente di una vettura, che, a causa CP_2
della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo
del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza
dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi
dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che
né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne,
avevano segnalato il fatto”.
Il sinistro è avvenuto, nella notte di un giorno feriale, l'11/06/2022 alle h.
2.45 per opera di terzi che, come detto, nottetempo rimuovevano più diffusori,
originariamente posizionati nel mezzo dell'ampio marciapiede a margine della carreggiata, in un orario quindi che esula dai normali turni di sorveglianza dell'ente e sfortunatamente ciò aveva luogo giusto una manciata di secondi prima del passaggio della pattuglia che avrebbe potuto rinvenire la presenza dell'ostacolo prima dell'accadimento.
Si è quindi verificata una situazione che sfuggiva al controllo del CP_1
proprietario della strada e che ha esplicato la propria potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode che non può considerarsi responsabile allorché si verifichi una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze
Va evidenziato infatti che: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art.
2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che
quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre
pagina 8 di 11 distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla
conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e
imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi
può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia
verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente
ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”
(Cass. 11096/2020; 6826/2021; 34790/2021).
Va quindi esclusa la responsabilità del dato che è innegabile che l'evento sia CP_1
stato causato da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione e tali quindi da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e di conseguenza la sua risarcibilità.
Quanto sopra rende del tutto superfluo indagare le caratteristiche intrinseche del dissuasore di cemento (colore analogo a quello dell'asfalto) o l'effettivo ancoraggio al marciapiede;
a tal proposito va tuttavia evidenziato che dalle foto allegate alla relazione (pag. 10-doc. 1) e ancor più da quelle depositate da (pag.
4-doc. 1.2) Pt_1
risultano comunque visibili il foro centrale di fissaggio e quelli laterali presente sul fondo del marciapiede.
Ugualmente superflue sono le prove orali dedotte, su circostanze in parte non contestate (ubicazione del dissuasore in mezzo alla carreggiata, sopraggiungere della motocicletta nella corsia opposta) ed in parte finalizzate ad ottenere un giudizio sulla illuminazione della strada e sulla velocità di marcia tenuta dall'appellante.
pagina 9 di 11 Tanto più se si considera che nella relazione dei Carabinieri la strada viene descritta come rettilinea, con fondo asciutto, illuminata e con le luci stradali accese, e ciò
peraltro risulta ancor più evidente dalle foto scattate nell'imminenza del fatto dallo stesso (vd ancora . 2 e 5-doc. 1.2 ), che mostrano una buona visibilità della Pt_1 Pt_1
strada adeguata alle ore notturne.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rimarcato dal giudice di primo grado,
anche la condotta di guida imprudente del danneggiato è da considerarsi concausa dell'evento (vd. Cass.17873/2020), dal momento che l'appellante ammetteva di aver
“notato, in mezzo alla corsia dallo stesso percorsa, la presenza di un oggetto
indefinito”(citazione primo grado), ma come accertato dalla relazione dei Carabinieri
non si rinvenivano tracce di frenata sull'asfalto, che a maggior ragione avrebbero dovuto esserci, se come da lui sostenuto non gli era stato possibile occupare l'altra corsia per il sopraggiungere del motociclo.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 8.479)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 07/05/2024 così dispone:
pagina 10 di 11 rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.921 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
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