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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa da:
(cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Matteo Urbinati del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini in Via Aponia n. 36, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) con sede legale a Roma in Controparte_1 P.IVA_1 viale Europa n.190 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Cardellini ( ed elettivamente domiciliata presso la Email_2
Filiale della Società sita a Rimini P.le G. Cesare n. 2
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti .
MOTIVAZIONE
Il ricorso in riassunzione ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. da nei confronti di per il pagamento di Parte_1 CP_1 differenze retributive, appare meritevole di integrale accoglimento .
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche il fatto che : − la ricorrente nel periodo 01.05.2019-31.01.2023 abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della (cod. fisc. e Controparte_2
P. Iva ) già con sede a Rimini in Via Calderaro n. 16/18 ora in P.IVA_2 liquidazione giudiziale con mansioni di addetta alle pulizie rimanendo creditrice delle mensilità insolute di novembre, dicembre e 13ma 2022, nonché gennaio 2023 per la somma complessiva lorda di € 3.406,96 ;
− nel periodo di lavoro di cui è causa tra la società e Controparte_2 era stato stipulato uno specifico contratto d'appalto in Controparte_1 base al quale al personale dipendente della ditta appaltatrice era stato affidato il servizio di igiene e pulizia degli immobili in uso alla committente : CP_1 motivo per il quale POSTE in forza del vincolo di solidarietà posto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03 in capo all'imprenditore committente risulta obbligato al pagamento delle spettanze dovute al lavoratore;
− il diritto di credito del lavoratore non è stato contestato da Controparte_1 né nella fase monitoria − avendo il GL del Tribunale di Roma nella sentenza
[...]
n. 11377/2024 pubblicata il 12/11/2024 dichiarativa della propria incompetenza per territorio , compensato integralmente le spese di lite “…alla luce della motivazione dell'annullamento e della difesa della che nel Controparte_1 merito hanno sostanzialmente solo reclamato il loro diritto di manleva da parte dell'appaltatore…” − né nella presente causa in cui nella sua memoria difensiva di costituzione ha scritto : “ …A fronte delle richieste economiche formulate nei confronti di è necessario evidenziare come, in assenza di Controparte_1 una sottoposizione al potere di gestione e coordinamento della lavoratrice, questa difesa, pur non in grado di prendere alcuna posizione tanto in ordine alle asserite prestazioni lavorative effettuate dal ricorrente sia relativamente alla quantificazione delle somme operate dai ricorrenti, non solleva contestazioni…” e rassegnato le seguenti conclusioni subordinate : “…in ipotesi di accertata responsabilità del committente, per la domanda spiegata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, dichiarare che è autorizzata ad Controparte_1 insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della ditta
[...]
per la somma che quest'ultima fosse condannata a pagare in favore del CP_2 ricorrente”.
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230) . Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la convenuta non ha fornito .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni del ricorso , come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c.
La mancata evocazione in giudizio dell' impedisce l'accoglimento della CP_3 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente ( cfr. Cass. Sez. L. n. 8956 del 14/05/2020 Rv. 657651-02 e stessa sezione Ordinanza n. 24924 del 06/11/2020).
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da
[...]
a con ricorso depositato il giorno 23\01\2025 , disattesa ogni altra Parte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
: CP_1
1) Accertato che nel periodo 01.05.2019-31.01.2023 ha Parte_1 prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della CP_2
(cod. fisc. e P. Iva ) già con sede a Rimini in Via Calderaro n.
[...] P.IVA_2
16/18 ora in liquidazione giudiziale con mansioni di addetta alle pulizie rimanendo creditrice delle mensilità insolute di novembre, dicembre e 13ma 2022 nonché gennaio 2023 per la somma complessiva lorda di € 3.406,96 e dichiarato l'obbligo di di corrispondere al lavoratore Controparte_1 le suddette differenze retributive ex art. 29 D.Lvo n. 276/2003 , condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 3.406,96 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Dichiara che è autorizzata ad insinuarsi al passivo Controparte_1 della procedura di liquidazione giudiziale della ditta per la CP_2 somma di denaro sopra indicata .
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in 1.015,40 oltre IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'