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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6712 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cagliari in via Stazione vecchia n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor
[...]
, di sua proprietà esclusiva e ivi resterà collocata la residenza Pt_1 anagrafica dei figli.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. I figli e ai fini della residenza anagrafica restano collocati presso Per_1 la dimora paterna a Cagliari nella via Stazione Vecchia n. 5.
Per_ I figli e trascorrono due giorni col padre e due giorni con la madre Per_1 oltre ai fine settimana alternati dal venerdì al lunedì presso ciascun genitore.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli quando sono collocati presso di sé.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche e sportive), previamente concordate e documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 30% per il padre e 70% per la madre.
Pag. 2 di 3 Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per l'iscrizione all'università, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e sono sempre a carico nella misura del 30% al padre e 70% alla madre, riferito al preventivo dei costi migliore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6712 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cagliari in via Stazione vecchia n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor
[...]
, di sua proprietà esclusiva e ivi resterà collocata la residenza Pt_1 anagrafica dei figli.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. I figli e ai fini della residenza anagrafica restano collocati presso Per_1 la dimora paterna a Cagliari nella via Stazione Vecchia n. 5.
Per_ I figli e trascorrono due giorni col padre e due giorni con la madre Per_1 oltre ai fine settimana alternati dal venerdì al lunedì presso ciascun genitore.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli quando sono collocati presso di sé.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche e sportive), previamente concordate e documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 30% per il padre e 70% per la madre.
Pag. 2 di 3 Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per l'iscrizione all'università, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e sono sempre a carico nella misura del 30% al padre e 70% alla madre, riferito al preventivo dei costi migliore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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