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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.870 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2021 promossa da:
Dott. , C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Mariani ( , per delega in calce C.F._2 all'atto di citazione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il giudizio al numero di fax 065809059 o all'indirizzo PEC Email_1
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. - P.I , C.C.I.A.A PG in persona del legale CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t. Rag. , con sede in Perugia, Via Madonna Alta, 138 rappresentata e CP_3 difesa dall'Avv. Massimo Regni, (CF: ) giusta delega in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica e numero di fax Email_2
075/5004472
- CONVENUTA-
OGGETTO: Risoluzione contratto e pagamento somma
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 26.3.2025 con termini per memorie e repliche ex art.190
c.p.c. decorrenti dal 10.4.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18.2.2021 il Dott. , C.F. , CP_4 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Mariani
( , per delega in calce al detto atto, la quale dichiarava di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e notificazioni inerenti il giudizio al numero di fax 065809059 o all'indirizzo PEC
, conveniva in giudizio la in persona del Email_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale: – Partita IVA: , con P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Perugia Via Madonna Alta n. 138 ed indirizzo di posta elettronica certificata: Ema_3 [...] al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento della Email_4 CP_2 di tutti i negozi di vendita derivanti dagli ordinativi di prodotti indicati nella narrativa del
[...] presente atto ed addebitati in parte nelle fatture emesse dalla dal 2009 al 2018, a carico del CP_2
Dott. e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresen- CP_1 CP_2 tante pro tempore, a restituire al medesimo Dott. il prezzo per essi a suo tempo CP_1 pagato, per la complessiva somma di €. 34.003,79 (comprensiva di Iva) con gli interessi legali come per legge, nonchè a risarcirgli il danno subito da liquidarsi in via equitativa,con condanna della con- venuta alla refusione delle spese di lite.
Sosteneva l'attore di essere medico chirurgo odontostomatologo ed odontoiatra, professione medica esercitata in forma libera ed individuale dall'anno 1989 e che ,fino al 31 ottobre 2018 aveva svolto la propria attività professionale solo nei due studi di sua proprietà, uno in Roma Viale Trastevere n.
259 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, e l'altro in Subiaco Via Petrarca 16 nei giorni di martedì
e di venerdì; che in data 31.10.2018 chiudeva lo studio di Roma e che per rifornirsi di anestetici, materiali ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento della propria professione, si rivolgeva, nel corso degli anni a vari distributori specializzati in forniture per odontoiatri edodontotecnici e dal 2005 anche alla con sede in Perugia Via Madonna Alta n. 138 ; che gli acquisti di prodotti CP_2 alla nel tempo si intensificarono, tanto che il suo agente, Sig. due volte al CP_2 Controparte_5 mese passava regolarmente nello studio di Roma, solitamente il mercoledì pomeriggio, per racco- gliere eventuali ordini o incassare i pagamenti, per i quali rilasciava ricevuta.
Continuava l'attore asserendo che, nei primi anni l'agente riportava i prodotti richiesti dall'attore sull' apposito modulo d'ordine cartaceo, con copia per il cliente, mentre successivamente ,almeno dal
2010, li riportava solo sul proprio dispositivo informatico, senza rilasciarne copia;
che si era instau- rato un rapporto di fiducia con l'agente, e comunque l'attore aveva il proprio elenco dei prodotti da ordinare, e via via ordinati, annotato su un quaderno a ciò destinato e redatto mese per mese di con- certo con le sue due dipendenti, incaricate di verificare i prodotti occorrenti o da riassortire in studio;
che i prodotti ordinati, quando ricevuti, venivano contrassegnati sul quaderno degli ordini ed i relativi
Documenti di Trasporto inseriti nell'apposito fascicolo per la loro conservazione a norma di legge;
che la così d'ora in poi per brevità n.d.r.) aveva sempre recapitato i prodotti ordinati dall'at- CP_2 tore, tramite vettore, al suo studio di Roma, come previsto nelle Condizioni Generali di vendita pub- blicate sul sito web e di cui al doc. 3 che veniva prodotto..
Alla fine del mese, assseriva l'attore, la per le consegne di ordini di prodotti fatte nel corso CP_2 di esso, emetteva la fattura cosiddetta differita, inviandola sempre allo studio di Roma per posta or- dinaria, le fatture pervenute venivano poi consegnate al commercialista per la tenuta della contabilità
e lo stesso effettuava i propri pagamenti alla versando via via all'agente, Sig. somme CP_2 CP_5
(contanti o assegni) variabili in base alle proprie disponibilità del momento, senza imputarle a quella o all'altra fattura e l'agente ne rilasciava ricevuta come “acconto”:
Il rapporto con la si era così svolto per anni fino ad Ottobre 2018 quando lo studio di Roma CP_2 veniva chiuso, l'agente della effettuava le ultime due visite e l'attore asseriva che, per le for- CP_2 niture occorrenti per lo studio di Subiaco, si era poi rivolto ad altri distributori operanti nella zona.
Tuttavia, continuava l'esponente, nel mese di dicembre 2018 perveniva inaspettatamente allo stesso una ulteriore fattura della ,n. 181.083.627 datata 30 novembre 2018 dell'importo di €. 155,18, CP_2 riferentesi a due ordinativi di prodotti, il primo datato 2 Novembre (due casacche), ed il secondo il
30 Novembre (10 confezioni da 100 di guanti),asseritamente non ordinati dal suddetto ma neanche a lui recapitati, essendo lo studio di Roma chiuso dal 1° Novembre.
L'attore perciò, pensando ad un errore, avvisava l'agente della Umbra affinchè facesse stornare la fattura e nel.contempo ,alla luce dell'accaduto, iniziava ad esaminare le fatture della via CP_2 via precedenti, risalendo negli anni e asseritamente riscontrando che, a partire dall'Ottobre 2009 in poi, risultavano addebitati in alcune di esse, anche se non in tutte ed in numero crescente negli anni, non solo per propri ordinativi ma anche per quelli di altri prodotti,che sosteneva, mai da lui richiesti all'agente e nè mai ricevuti, tra i quali, gran parte, ad uso specialistico per odontotecnici, oltre due elementi di arredo per studio, così che che l'attore sosteneva che , dal 2009 al 2018, con le somme che versava all'agente per i propri prodotti, aveva inconsapevolmente pagato anche quelli non suoi, che non aveva a quest'ultimo ordinato e che neanche gli erano stati recapitati, il cui costo aveva inciso limitatamente, qualche centinaia di euro in media, nelle fatture interessate,ma sommando gli importi, in ragione degli anni trascorsi, si perveniva, con un primo conteggio, ad una cifra complessiva di €.
36.239,78.
L'attore asseriva che si era sempre limitato a versare somme all'agente quando richiesto, senza con- trollare prima le fatture, ricevendole successivamente ed a distanza di tempo dalle consegne ed es- sendo sicuro che in esse vi fossero addebitati solo i prodotti da lui ordinati ed effettivamente ricevuti, visto che ne riceveva anche più volte al mese e perciò contattava nuovamente il Sig. nel CP_5
Gennaio 2019, il quale assicurò che avrebbe fatto fare le dovute verifiche, ma i successivi contatti non ebbero tale riscontro.
L'attore pertanto contattava la chiedendo un incontro presso la sede di Perugia, che veniva CP_2 accordato per il 26 aprile 2019 e nel frattempo iceveva una Nota di credito della suddetta, la N. 2001
191.018.513, datata 25 Marzo 2019 di €. 50,00, con in calce la dicitura “Importo scaduto: Euro 1,35
, riferita ad una Nota di Addebito del 31-10-2018 di pari importo, mai però pervenutagli, per “Interessi
Ritardato Pagamento”. nota di credito con la quale era stato rettificato il debito di €.6.006,17, indicato come importo scaduto nella sua ultima fattura del 30 Novembre 2018, comprensivo anche di quello indicato nella precedente di Ottobre 2018 di €. 5.059,07.
All'incontro del 26 aprile a Perugia l'attore, assistito dal proprio legale, esponeva quanto scoperto al
Direttore amministrativo della , il quale si limitò a confermare l'assenza di suoi CP_2 CP_6 CP_3 debiti;
con lettera inviata a mezzo PEC il 5.6.2019 veniva trasmesso alla l'elenco delle fatture CP_2 con gli ordini di prodotti contestati, rappresentandone le anomalie e l'importo complessivo, nonché richiedendo copia della relativa documentazione;
i successivi contatti ed interlocuzioni con il legale della però non avevano esito risolutivo. CP_2
L'attore, con lettera raccomandata a r del 15.7.2019, formulava l'invito alla a sottoscrivere CP_2 una convenzione di negoziazione assistita, cui la stessa aderiva con lettera del 23/07/2019 avente ad oggetto la restituzione degli importi pagati per i prodotti in questione non avendoli ordinati né rice- vuti, la relativa convenzione venne sottoscritta il 15/09/2019, ma il procedimento si concluse con verbale negativo del 28/10/2019.
L'attore pertanto asseriva che nelle fatture della per i prodotti consegnati nel mese erano CP_2 riportati il codice e la denominazione, nonché il numero e la data del relativo Ordine e del relativo
Documento di trasporto. con i corrispondenti ordinativi, di seguito indicati con il loro numero seriale e la fattura nella quale erano stati inseriti.
Pertanto, i prodotti in questione erano quelli che risultavano ordinati con i seguenti ordinativi:
--N.4 Ordini 2009: N.ri 1511057 (civ.), 1520011(civ.), 1524821 –Fatt. Ott.; 1562971-Fatt.Dic..
--N.17 Ordini 2010: N.ri 1586175 (T.), 1595653, 1599119-Fatt. Genn.; 1607758 (T)-Fatt. Mar.;
1628663,
1636642, 1636649 (s.a.t.),1644933 (s.a.t.) -Fatt. Apr.; 1649778 (civ); 1662431 (s.a.t.) –Fatt. Mag.;
1678679 -
Fatt. Giu.; 1690415 (s.a.t.), 1693022 (s.a.t.), 1695026, 1699231 (s.a.t.) – Fatt.Lug.; 1739621- Fatt.
Ott.;
1784228 (T - s.a.t.) – Fatt.Dic.. --N.14 Ordini 2011: N.ri 1813219 (s.a.t.),1817936 (s.a.t.),1822206 (s.a.t.) – Fatt. Febbr.; 1867874
(T)-Fatt.Apr.; 1876423, 1889036 (s.a.t.)- 1910504 (s.a.t.), 1911844 (T – s.a.t.) – CP_7 CP_8
1919230 -Fatt.
[...]
Lug.; 1982048 (s.a.t.) –Fatt.Ott.; 1995779 (s.a.t.), 2008700 – Fatt. Nov.; 2024326, 2032243 -
Fatt.Dic..
--N.15 Ordini 2012: N.ri 2051971 (s.a.t.), 2058995 (s.a.t.) – Fatt. Genn.; 2068223, 2078987 –Fatt.
Febbr.;
2120771 (T), 2124670, 2136888 ( –Fatt.Apr.; 2141259 (arr.), 2148333, 2165293 (s.a.t.) - CP_9
CP_7
2175592,2188641 – 2213851 (s.a.t.), 2220244 (s.a.t.) –Fatt.Lug.; 2234422 (civ.) – CP_8
Fatt.Sett..
--N. 21 Ordini 2013: N.ri 2383341 (T)-Fatt.Febbr.; 2407950 (s.a.t.), 2414948 – Fatt. Mar.; 2448832
(T)-
Fatt. Apr.; 2509843, 2515050 (s.a.t.), 2531030 (T), 2533857 (T) –Fatt. Giu.; 2536759 (T), 2545432
(T),
2563371 (T) – Lug.; 2644396 (T), 2652772 (T), 2656382 (s.a.t.), 2674371 (s.a.t.) –Fatt. Nov.; CP_7
2666627
(T), 2678712 (s.a.t.),2682654 (T), 2686846 (T), 2690846 (T-s.a.t.), 2698550 (T) –Fatt.Dic..
--N. 27 Ordini 2014: N.ri 2710453 (T), 2729658 (T) –Fatt. Genn.; 2737587 (T), 2741597 (s.a.t.),
2752176
(T), 2768565 (T-s.a.t.) –Fatt. Febbr.; 2782401 (T-s.a.t.), 2791183 (s.a.t.), 2799103 (s.a.t.) –Fatt.Mar.;
2817314, 2823203 (s.a.t.), 2837905 (T) –Fatt. Apr.; 2850733 (T), 2855395, 2869757 (T), 2871702
(T),
2871899 (s.a.t.), 2877855 (s.a.t.) –Fatt.Mag.; 2888629, 2888927, 2896755 (s.a.t.),2905562 (s.a.t.) –
CP_8
2921794 (s.a.t.), 2923886 (s.a.t.) –Fatt. Lug.; 3043873 (T) – Fatt.Ott.; 3049083 (T) –Fatt.Nov.;
[...]
3108603 – Fatt. Dic..
--N.30 Ordini 2015: N.ri 3154883 (T) –Fatt. Febbr.; 3226240 (T) –Fatt.Mar.; 3252681
(s.a.t.),3262990
(s.a.t.) –Fatt.Apr.; 3281216 (s.a.t.), 3301098 (s.a.t.), 3313239 (s.a.t.), 3313339 (T – s.a.t.), 3322126
(T) –
3323821 (T), 3336720 (T), 3342297, 3357887 (T), 3365524 (T) –Fatt.Giu.; 3367687 (T), CP_7
3383170 (T), 3385695 (T- s.a.t.), 3390103 (T), 3395835 (T- s.a.t.), 3398058 (T), 3402316 (T),
3403835 (s.a.t.)3404629 (s.a.t.) – Fatt. Lug.; 3415027(T-s.a.t.),3432817, 3443873 (s.a.t.), 3453662 (s.a.t.) –
Fatt. Sett.;
3483400 (Civ.), 3483389 (T) –Fatt. Ott.; 3583381 (T) –Fatt. Dic..
--N. 25 Ordini 2016: N.ri 3642012 (T), 3655334 (T – s.a.t.) –Fatt. Febbr.; 3717555,3724995 – Fatt.
Mar.;
3733834 (T), 3772571 (s.a.t.) –Fatt.Apr.; 3850325 (T), 3872185 (T) – 3874445 (T), CP_8
3883376,
3897195 (T), 3909604(s.a.t.), 3911784 – Fatt. Lug.; 3914483 (T- Ag.), 3916198 (T- S.a.t. – Ag.) –
CP_10
3935865 (T), 3935895 (Civ.),3947441 (T-s.a.t.), 3953155 (s.a.t.)-Fatt. Sett.; 3982524 (T –s.a.t.),
3988267 (T)
–Fatt.Ott.; 4019718 (T) – Fatt. Nov.; 4070747 (T), 4080728 (T), 4094625 (T-s.a.t.) –Fatt. Dic..
--N. 39 Ordini 2017: N.ri 4149776 (T –Civ.), 4149767 (T), 4159246 (T), 4182783 (T) –Fatt.Febbr.
4192851 (T –Civ.), 4215526 (Civ.), 4197817 (T –Civ.), 4187805 (T –s.a.t.), 4212355 (T), 4217590
(s.a.t.) –
Fatt. Mar.; 4247810 (T), 4250772 – 4278854 (T –s.a.t.),4294265 (T), 4294278, 4306887 CP_11
(T –
s.a.t.), 4315831 (T), 4324004 (T) – 4321574 (Civ.), 4368067 (Civ.), 4355990 (T) – CP_7 CP_7
Fatt. CP_8
4404178 (T –Civ.), 4378117 (T), 4393969 (T), 4404465 (T), 4415000, 4415057 (T), 4417208 (s.a.t.)
–
4429084 (T –Civ.), 4438292 (A.D. –Civ.) –Fatt. Sett.; 4476391 (T), 4503331 (T), 4506700 CP_12
(s.a.t.)
– Fatt.Ott.; 4542984 (T) – Fatt. Nov.; 4582952 (s.a.t.), 4598960 (s.a.t.), 4605061 (T), 4611271,
4611355 (T)
– Fatt.Dic..
--N. 31 Ordini 2018: N. ri 4640823 (T) –Fatt. Gen.; 4665419 (T), 4677806(T) – Fatt. Febbr.; 4716560
(Civ.), 4723859 (T), 4723862 (T), 4736645 (T), 4742722 (T) – Fatt. Mar.; 4781030 (Civ. – s.a.t.-
DDT 20-4-
18), 4781030 (Civ.-s.a.t.- DDT 27-4-18),4763745 (Arr.), 4788435, 4792191 – Fatt. Apr.; 4807414
(Civ. –
s.a.t.), 4823967 (Civ. –s.a.t.),4805138, 4817538 (s.a.t.), 4823924, 4841509 (T) – 4865434 CP_7
(T), 4882339 (T) –Fatt. Giu.; 4905272 (T), 4919629 (T), 4939582 (T –s.a.t.) – Fatt. Lug.; 4952630 (A.D.
–T –
Ag.), 4950507 (T –s.a.t. –Ag.) – Fatt. Ag.; 5019366 (Civ.), 5008344, 5028054 (s.a.t.) –Fatt. Ott.;
5064920
(s.a.t.), 5116990 (s.a.t.) –Fatt. Nov..
Si allegavano le Fatture nelle quali i suddetti ordinativi erano stati addebitati, raggruppate per anno di emissione nonché un separato elenco denominato Prospetto fatture e ordini con le rispettive date,
e Documenti di Trasporto.
L'attore asseriva di non ha ricevuto nessuno dei prodotti di cui agli ordinativi sopra indicati ed elen- cati, che la avrebbe dovuto recapitargli e consegnare come previsto nelle Condizioni Generali CP_2 di vendita e quindi la medesima non aveva adempiuto alla propria obbligazione di consegna. I relativi negozi di vendita quindi, dovendo considerarsi tra le parti conclusi, dovevano essere dichiarati risolti per inadempimento della inadempimento non di scarsa importanza avendo ad oggetto la sua CP_2 obbligazione principale. L'attore quindi ne chiedeva la risoluzione non avendo alcun interesse ad ottenerne l'adempimento, sia per aver chiuso lo studio di Roma e sia per impossibilità di utilizzo della maggior parte dei prodotti che ne erano oggetto e per l'effetto, asseriva di avere diritto alla restitu- zione del prezzo per essi pagato, pari complessivamente, ad €.34.003,79 (compresa Iva) con gli inte- ressi, come per legge, ed al risarcimento dei danni per indisponibilità delle somme corrisposte, da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa del 13.5.2021 si costituiva in giudizio la (C.F. - P.I CP_2 P.IVA_1
), C.C.I.A.A PG 155233, in persona del legale rappresentante p.t. Rag. , P.IVA_2 CP_3 con sede in Perugia, Via Madonna Alta, 138 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni, (CF:
) giusta delega in calce al detto atto, il quale dichiarava di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica
[...]
e numero di fax 075/5004472 la quale, a fronte di quanto asserito Email_5
e preteso da controparte, sosteneva che, assumendo la stessa di non aver ricevuto parte della merce dal 2009 al 2018, il petitum della causa era la domanda di risoluzione contrattuale fondata su una presunta mancata consegna di parte della merce asseritamente pagata e non ricevuta;
che la conventa, per la spedizione ed il trasporto dei beni ai destinatari su tutto il territorio nazionale, si avvaleva di
Corrieri Espressi e nel caso specifico SDA Express Courier S.r.l.; che ai sensi dell'art. 2951 c.c., in tema di spedizione e trasporto di cui si discuteva, il termine prescrizionale era di un anno e da ciò conseguiva che la domanda attorea era prescritta e perciò inammissibile. Infatti, sosteneva la conve- nuta, controparte accampava dubbi sulla effettiva consegna di parte del materiale poi fatturato da dal 2009, cioè 12 anni fa, sino al 2018 e tale domanda, oltre che esplorativa, era tardiva CP_2 e non suffragata da alcun riscontro probatorio e comunque prescritta, essendo stata presentata ben 12 anni dopo la presunta prima parziale consegna e comunque dopo 3 anni dall'ultima presunta parziale consegna della merce.
La convenuta affermava che controparte avrebbe potuto sostenere che la prescrizione breve di cui all'art. 2951 c.c. si applicava solo ai contratti di spedizione e trasporto,ma in questa sede si discuteva della asserita parziale consegna della merce da parte del Corriere e si sosteneva, ex adverso, che parte della merce sarebbe partita dalla filiale e sarebbe stata consegnata al Dr. CP_13 Parte_1
“a mani”, dal Sig. agente di zona il quale, sentito sui fatti dalla società,
[...] Controparte_5 CP_2 ha confermato di aver regolarmente consegnato anche a mezzo corriere, tutta la merce indicata nell'atto di citazione al Dr. . CP_1
Quindi ,proseguiva la convenuta, sia i Corrieri, nelle persone dei Sig.ri e Persona_1 [...]
sia il Sig. avevano confermato di aver sempre consegnato regolarmente Per_2 Controparte_5 la merce al Dr. , presso il suo studio di Roma, Viale Trastevere, n° 259 e sosteneva CP_1 che controparte aveva provveduto, come da lui stesso ammesso, a pagare tutte le fatture di fornitura
,asseritamente con fatica e dietro continui solleciti da parte della società e mai aveva sollevato ecce- zioni o riserve, provvedendo regolarmente a contabilizzare le fatture tramite il proprio commercialista e le proprie assistenti che ,a dire di controparte"provvedevano ad annotarle in un quaderno a ciò deputato e redatto mese per mese di concerto con le sue due dipendenti, incaricate di verificare i prodotti occorrenti e di riassortire lo studio."con la conseguenza che ciò che entrava nello studio dentistico era minuziosamente controllato e verificato.
Parte convenuta rilevava quindi che , dapprima controparte sosteneva che "il cliente aveva il proprio elenco dei prodotti da ordinare..",perciò era presumibile che sapesse esattamente di cosa aveva biso- gno, per poi si sostenere che ".... l'attore dal 2009 al 2018 aveva inconsapevolmente pagato anche prodotti non suoi...." ,ma nè lui, nè il suo commercialista, nè le sue due assistenti si sarebbero mai accorti di niente, continuando a pagare, più o meno regolarmente e per tutti questi anni le fatture.
Comunque, asseriva la convenuta, vi era stato il riconoscimento del proprio debito da parte dell'at- tore,atto che non aveva natura negoziale, né carattere recettizio e non doveva necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva stante che poteva consistere anche in un com- portamento concludente ossia in un'azione che, anche se in modo tacito, avesse riconosciuto l'esi- stenza del debito,quale, il pagamento di un acconto su una fattura,
e controparte, oltre ad aver pacificamente pagato tutte le fatture, le aveva poi sicuramente contabiliz- zate e l'effetto ricognitivo del pagamento effettuato dal Dr. , era proprio quello di "dimo- CP_1 strare" l'avvenuta consegna della merce da parte di spettando a controparte dimostrare di non CP_2 averla ricevuta. Proseguiva la convenuta asserendo che l'attore sosteneva che l'attività dello studio di Roma sarebbe cessata ad ottobre 2018 ma le merce indicata nella successiva fattura del 30/11/2018 n° 181.083.627 per € 155,18 ,che avrebbe dato origine alla controversia,avente ad oggetto l'addebito di due casacche e 100 confezioni di guanti, avrebbe potuta essere utilizzata nell'altro studio del dottore sito in Subiaco
(RM) ancora attivo;
che in ordine allo scaduto indicato in fattura pari ad € 6.006,17, dimostrava che lo stesso era solito pagare i fornitori o perlomeno con enorme ritardo il fornitore e la CP_2 circostanza che poi, nella successiva nota di credito emessa il 25/03/2019, lo scaduto era sceso ad €
1,35, voleva dire che nel frattempo,4 mesi, lo scaduto era stato pagato e specificava che:nell'incontro tenutosi nel 2019 a Perugia tra l'attore ed il Rag. lo stesso, lungi dal suffragare le CP_3 richieste avversarie, prometteva solo per scrupolo di effettuare dei controlli su quanto lamentato dal cliente in quanto alla società non risultava nulla di quanto affermato dal Dr. e le richieste CP_1 da questo effettuate apparivano perlomeno singolari a distanza di tutto questo tempo;
da tali verifiche emergeva che la merce, in parte uscita dal magazzino di Roma, era stata sempre regolarmente CP_2 consegnata al Dr. nel suo studio di Roma, in Viale Trastevere 259 e quindi per CP_1 CP_2 era tutto regolare.
La convenuta rappresentava che l'attore intendeva assolvere il proprio onere della prova e "dimo- strare" la mancata consegna dei beni con le seguenti circostanze: 1) tre documenti di trasporto sono datati 1 e 3 agosto, periodo nel quale lo studio del Dr. sarebbe stato chiuso per ferie e quindi CP_1 la consegna del materiale sarebbe stata impossibile,affermazione irrilevante in quanto non suffragata da alcuna prova, lo studio poteva essere stato benissimo aperto in quel periodo. 2) altra circostanza sarebbe che una consistente parte della merce era ad uso "odontotecnico" e non ad uso "odontoiatrico"
e perciò stesso inutilizzabile dal Dr. ma l'effettivo utilizzo dei beni sarebbe stato irrilevante CP_1 atteso che il Dr. avrebbe potuto rivenderli, utilizzarli per il proprio laboratorio in sostanza CP_1 ci avrebbe potuto fare qualsiasi cosa.
3) l'indirizzo di Roma Via Civinini 25/d, indicato in diverse bolle di consegna, null'altro è che l'indi- rizzo del deposito della società di Roma, asserendo che,in tali casi, quando la merce CP_2 partiva dal magazzino di Roma e consegnata direttamente dall'agente, nelle bolle veniva semplice- mente indicata la sede del deposito e non quella del destinatario, evidenziando che il nominativo di tale Dr. , non rientrava nei clienti né del Sig. né di 4) Persona_3 CP_5 CP_2 relativamente agli elementi di arredo, 1 seggiolino Loran ed 1 carrello Loran, che controparte soste- neva di non aver mai ricevuto, l'attore si limitava a produrre le foto di quelle che sono a studio, cir- costanza irrilevante e non provata;
5) da ultimo, l'attore sosteneva che in alcuni casi, non essendo state addebitate le spese di trasporto, la consegna non sarebbe avvenuta ma, asseriva la convenuta,la circostanza non dimostrava nulla, dato che le spese di trasporto, nel caso di clienti non occasionali
,quali il Dr. che era un cliente da oltre 10 anni, non venivano quasi mai addebitate. CP_1 CP_2
Asseriva ancora la convenuta che l'attore, almeno nei suoi confronti era sempre stato un "cattivo pagatore", nel senso non aveva mai rispettato le scadenze ed era stato da questa più e più volte solle- citato ad adempiere le proprie obbligazioni di pagamento, circostanza ammessa anche da controparte nel suo atto di citazione, laddove affermava: "l'attore effettuava i propri pagamenti alla ver- CP_2 sando via via all'agente, Sig. somme (contanti o assegni) variabili in base alle proprie di- CP_5 sponibilità del momento, senza imputarle a quella o all'altra fattura". sporadici incassi che erano la conseguenza dei numerosissimi solleciti di pagamento via via inviati dalla società. E nel caso speci- fico, dal 2013 al 2018 sono state inviati al Dr. , ben 35 solleciti come dallo storico CP_1 dei solleciti inviati che veniva prodotto, e mai l'attore aveva "giustificato" tali ritardi con la mancata consegna del materiale che sosteneva in questa sede.
La convenuta,da ultimo, evidenziava e contestava, l'importo della richiesta di controparte pari alla consistente somma di € 34.003,79 stante che il valore della merce asseritamente non consegnata sa- rebbe pari forse ad € 3/4.000,00 e che . il Dr. negli anni in cui era durato il rapporto com- CP_1 merciale con ,quindi dal 2008 al 2018,) aveva acquistato merce da per un totale com- CP_2 CP_2 plessivo di € 64.695,00.,quindi sarebbe a dire che, in tutti questi anni il Dr. avrebbe pagato CP_1 asseritamente inconsapevolmente oltre il 50% in più di quanto da lui utilizzato.
La convenuta pertanto, concludeva come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare integralmente l'azione proposta e tutte le domande ivi svolte in quanto tar- dive in diritto e infondate in fatto.
- condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da liquidarsi invia equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 21.5.2021, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 VI° comma c.p.c. rinviando alla successiva del 12.10.2023, stante il gra- voso carico di lavoro, differita da questo Giudice, cui la cognizione della causa era stata assegnata, alla successiva del 25.10.2023 e quindi al 29.11.2023,dve fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.1.2024.
Revocato il provvedimento a seguito di istanza del procuratore di parte attrice,il Giudice disponeva espletarsi C.T.U.tecnco contabile come dallo stesso richiesta “ al fine di accertare e verificare la cor- rettezza della somma chiesta in restituzione dall'attore alla convenuta, previo riscontro nelle fatture e nei documenti fiscali e contabili versati in atti, degli ordinativi di merci oggetto del giudizio e dei relativi prodotti e dei dati del trasporto, considerati il numero e la specificità degli stessi.”,nominava
C.T.U.il Dr. e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 17.1.2024. Persona_4 L'Ausiliare depositava l'elaborato peritale in data 30.6.2024, il Giudice rigettava la richiesta del pro- curatore di parte attrice di rinnovo dell'indagine peritale e rinviava all'udienza del 4.9.2024 anche per la comparizione a chiarimenti del C.T.U.
Con ordinanza del 5.9.2024 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti con i limiti e le modalità di cui al detto provvedimento, fissava per l'espletamento l'udienza del 27.11.2024 all'esito del quale ,rigettate con ordinanza del 16.3.2025 le richieste del procuratore di parte attrice per tutte le motivazioni espresse in detto provvedimento.
All'udienza del 26.3.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per deposito di memorie conclu- sive e repliche, decorrenti dal 10.4.2025.
L'attore ha asserito nei propri atti difensivi che la merce di cui si discute, asseritamente pagata e non consegnata, è stata sempre fornita tramite vettore, che la stessa è quella di cui ai DDT che erano stati prodotti(v.memoria ex art.183 VI°comma c.p.c. n.1) e a tal proposito fa espresso riferimento alle
“Condizioni Generali di Vendita sul sito regolamentanti il rapporto commerciale tra le Pt_2 parti, documento prodotto in atti da parte attrice, con il quale si stabiliscono modalità e costi del trasporto, della spedizione e del pagamento della merce acquistata tramite detto sito, modalità del reso , condizioni del magazzino di stoccaggio delle merci.
Tali condizioni generali configurano una vendita e commerce o on line tramite il sito internet “
[...]
e al commercio elettronico è applicabile la disciplina dell'articolo 1326 del codice civile che Pt_3 prevede il principio secondo cui il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e dell'articolo 1335 c.c. secondo cui la pro- posta e l'accettazione del contratto si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Nessun dubbio che il contatto o i contratti tra le parti, nel caso di specie, siano stati regolarmente conclusi stante la consegna di merce al committente da parte della convenuta e il pagamento della stessa da parte del medesimo al fornitore , che per gli ordinativi si serviva anche di un Agente di zona e per il trasporto e la consegna di corrieri, come ammesso da parte attrice ,che ha fatto espresso riferimento e prodotto in atti le sopra citate Condizioni di vedita e commerce sul sito internet della convenuta.
Nel presente caso, parte attrice chiede che, previa declaratoria di risoluzione dei vari contratti di ven- dita conclusi con parte convenuta la stessa fosse stata condannata a rimborsare quanto asseritamente pagato dall'attore per merce allo stesso fatturata ma non consegnata dalla convenuta oltre al risarcimento del danno ,parte convenuta sostiene che, oltre che infondata, la pretesa di parte attrice
è prescritta.
Il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all'articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescri- zione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Per prescrizione si intende, appunto, l'estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge e nel caso, a fronte di un rapporto contrattuale iniziato nel 2009 e terminato, a dire dello stesso attore, nell'ottobre- novembre del 2018,sino all'invito alla negoziazione assistita con pec del 5.9.2019 ,che produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e quindi inter- rompe la prescrizione che inizia a decorrere, non dalla notifica, ma una volta trascorsi i termini di 30 giorni oppure dalla mancata accettazione (effetto sospensivo) avvenuta in data 29.10.2019 e sino all'inizio del presente procedimento in data 18.2.2021,non ha comunicato alla controparte alcun atto interruttivo della prescrizione che, per avere tale efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indica- zione del soggetto obbligato, elemento soggettivo, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, elemento oggettivo e quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempi- menti;
è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
il predetto requisito non è ravvisabile invece, nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempi- mento.
Considerato che dal 2018, anno di inizio del rapporto contrattuale tra le parti, alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 5.9.2019 sono passa undici anni e dal 29.10.2019,data di esito negativo della stessa, all'inizio del presente giudizio,12.2.2021,è passato un altro anno e mezzo circa, che dopo la sospensione si unisce al precedente,è evidente che la pretesa fatta valere dall'attore è ormai irrime- diabilmente prescritta.
In merito alla fondatezza del credito, in questa sede è stata espletata la C.T.U. contabile come richiesta dall'attore “… al fine di accertare e verificare la correttezza della somma chiesta in restituzione dall'attore alla convenuta, previo riscontro nelle fatture e nei documenti fiscali e contabili versati in atti, degli ordinativi di merci oggetto del giudizio e dei relativi prodotti e dei dati del trasporto, con- siderati il numero e la specificità degli stessi.” e il C.T.U. ,preliminarmente, rilevava che l'ampio lasso di tempo intercorso tra gli eventi,ovvero le forniture,2009-2018 e l'avvenuto pagamento delle stese, rendeva difficoltosi i riscontri oggettivi e non essendo state versate in atti le copie degli ordini, concludeva come segue: “Richieste di ristorno per fattispecie : nessun ristorno dovrebbe Pt_4 essere fatto da a favore del Dr. . CP_2 CP_1
Con Richieste di ristorno per fattispecie nessun ristorno dovrebbe essere fatto da a favore del CP_2
Dr. . CP_1
Richieste di ristorno per fattispecie AD: ristorno previsto da a favore Dr. , importo CP_2 CP_1 complessivo iva compresa Euro 339,72
Richieste di ristorno per fattispecie CIV: ristorno previsto da a favore Dr. , importo CP_2 CP_1 complessivo Euro 1.419,08, oltre iva ove applicata all'origine
Richieste di ristorno per fattispecie S.A.T.: nessun ristorno dovrebbe essere fatto da a favore CP_2 del Dr. ” e replicando come segue alle “Osservazioni” del Legale di parte attrice e non del CP_1
Consulente Tecnico di Parte dello stesso ,contenenti illazioni ed affermazioni che nulla hanno a che fare ai fini di una critica costruttiva, concludeva asserendo “Ribadendo, a scanso di qualsivoglia ar- bitrario pretesto, che le osservazioni dell'Avv. Mariani in nessun modo hanno condizionato le valu- tazioni effettuate, le conclusioni cui il sottoscritto è giunto sono e rimango quelle già esposte in pre- cedenza (cfr. pag. 221 della presente), che per mooria(memoria n.d.r.) si riportano nuovamente:
Richieste di ristorno per fattispecie : nessun ristorno dovrebbe essere fatto da Pt_4 CP_2
a favore del Dr. CP_1
Con Richieste di ristorno per fattispecie : nessun ristorno dovrebbe essere fatto da a fa- CP_2 vore del Dr. . CP_1
Richieste di ristorno per fattispecie AD: ristorno previsto da a favore Dr. , CP_2 CP_1 importo complessivo iva compresa Euro 339,72
Richieste di ristorno per fattispecie CIV: ristorno previsto da a favore Dr. , CP_2 CP_1 importo complessivo Euro 1.419,08, oltre iva ove applicata all'origine
Richieste di ristorno per fattispecie S.A.T.: nessun ristorno dovrebbe essere fatto da a CP_2 favore del Dr. “(il grassetto è nel testo n.d.r.), risultando condivisibili anche alla luce delle CP_1 argomentazioni del C.T.P di parte convenuta e non risultando argomentazioni del C.T.P. di parte attrice, in sede di verbali inizio operazioni peritali del 1.2.2024 e del 20.2.2024 allegati alla Relazione peritale e nel corso dell'indagine.
Neanche dalla espletata prova per testi è emersa la fondatezza della pretesa di parte attrice, laddove i testi indotti dalla convenuta hanno confermato la circostanza della consegna di quanto ordinato allo
Studio dell'attore e risultante dalle fatture emesse, la circostanza che l'attore pagava gli importi in modo irregolare e dietro numerose sollecitazioni ,senza tuttavia mai lamentare la mancanza di mate- riale ivi descritto e non consegnato, mentre quello indotto da parte attrice, Sig.ra Persona_5 già dipendente dell'attore, rispondendo a prova contraria sui capitolo formulati da parte con-
[...] venuta ha asserito;
sul cap.2) “La merce veniva regolarmente consegnata non mi risultano irregola- rità” ,sul cap.3): ”Alcune volte(con riferimento a contestazioni per merce non consegnata n.d.r.) ma in maniera talmente irrisoria e niente di rilevante”
Sul cap.4) “Ricordo che il Dr. ordinava la merce sempre da CP_1 CP_2
Con Sul cap.7) Io controllavo esclusivamente le bolle di consegna rispetto all'ordine fatto da Dott. Pt_5
[...
e su un mio quadernino scrivevo la merce che mancava dentro lo studio e che doveva essere riordinata perché o mancava o stava finendo”
Sul cap.8) “Può capitare che manchi una scatola o qualche cosa ordinato dal Dottore nella quantità e che sarebbe stata consegnata successivamente perchè non presente in magazzino”
Sul Cap.9” Non era mio compito controllare le fatture e quindi non saperi rispondere”
Sul Cap.9bis) “Non ho mai assistito o ricevuto lamentele dal Dr. circa la merce ricevuta”. CP_1
Alla luce di quanto sopra,è stato accertato che la domanda di parte attrice,come proposta,è infondata e comunque anche le piccole somme accertate dal C.T.U in favore dell'attore per richieste di ristorno per fattispecie AD: ristorno previsto da a favore Dr. , importo complessivo iva com- CP_2 CP_1 presa Euro 339,72 e Richieste di ristorno per fattispecie CIV: ristorno previsto da a favore Dr. CP_2
, importo complessivo Euro 1.419,08, oltre iva ove applicata all'origine, sono comunque CP_1 prescritte come sopra spiegato.
Le spese di lite,ivi comprese quelle dell'espletata C.T.U. ,seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Dott. , C.F. , residente in CP_1 C.F._1
Roma Via Arcevia n. 12/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Mariani
( , per delega in calce al detto atto, la quale dichiara di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e notificazioni inerenti il giudizio al numero di fax 065809059 o all'indirizzo PEC
contro (C.F. - P.I Email_1 CP_2 P.IVA_1
), C.C.I.A.A PG , in persona del legale rappresentante p.t. Rag. , P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3 con sede in Perugia, Via Madonna Alta, 138 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni, (CF:
) giusta delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica
[...]
e numero di fax 075/5004472; Email_5 Rigetta la domanda,accertata l'infondatezza della stessa per come proposta e comunque l'intervenuta prescrizione della medesima per decorrenza del termine di cui all'art.2946 c.c. e l'assenza di alcun atto iterruttivo della prescrizione dell'attore nei confronti della convenuta;
Condanna, di conseguenza, parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta, delle spese dell'espletata C.T.U. e delle spese di lite, queste ultime liquidate come segue: €.7.616,00 per com- penso professionale, oltre IVA,CP e Rimborso Forfetario come pe legge
Perugia 18.7.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni