TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3051/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNONE MATILDE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTANO GIULIO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOIA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. ISABELLA PAOLA;
CONVENUTO
avente ad oggetto: appello sent. 40/2023 del GdP di Trieste, trasporto aereo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accogliere l'appello;
2. annullare e riformare l'impugnata sentenza 40/2023 del Giudice di Pace di Trieste nella pagina 1 di 6 causa n. r.g. 54/2023 perciò rimettere gli atti al giudice di primo grado concedendo il termine per la riassunzione;
3. in mero subordine, in ragione dell'accoglimento dell'appello, annullata la sentenza gravata ed accertata la ammissibilità della domanda, conseguentemente e per l'effetto, così statuire :
“Accertare la responsabilità della compagnia aerea Controparte_1
(C.F.: in p.l.r.p.t, odierna convenuta, per l'evento in premessa e per l'effetto P.IVA_1 condannarla alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di € 118,99 euro a titolo di rimborso dell'importo speso per la prenotazione dei voli cancellati dalla convenuta, oltre gli interessi legali dalla data della richiesta sino al dì del soddisfo;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso generale spese forfetarie,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il doppio grado del giudizio e stragiudiziale, il tutto con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
1. In via preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che l'appello proposto da dalla Sig.ra sia infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere l'impugnazione proposta con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trieste,
Dott. Francesco Benincampi, recante n. 40/2023;
3. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di ammissione dell'appello promosso e di valutazione nel merito della domanda avversa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte avversa;
[...]
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio (di seguito, Parte_1 Controparte_1
Con per brevità, ) appellando la sentenza n. 40/2023 del Giudice di pace di Trieste, chiedendone la riforma. Con
2. Nel giudizio di primo grado la SInora aveva chiesto la condanna di alla Pt_1 corresponsione della somma di € 118,99, a titolo di rimborso di quanto speso per la Con prenotazione di un volo, poi cancellato dalla società convenuta. si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, la nullità della citazione, la propria mancanza di legittimazione passiva, per essere stato il contratto concluso con un'agenzia di viaggio, infine, deducendone l'infondatezza nel merito. Il
Giudice di pace aveva rilevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità della domanda di iscrizione a ruolo della causa per essere l'atto di citazione pervenuto in cancelleria tramite piego postale, modalità non consentita dalla legge senza una specifica norma che lo consenta – nel caso in esame non esistente. Con tale motivazione, dunque, era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda, senza entrare nel merito della controversia;
le spese erano state compensate in ragione della decisività del rilievo d'ufficio.
3. L'appellante ha dedotto come motivo d'impugnazione l'errore del giudice di prime cure nel qualificare come invalida l'iscrizione al ruolo della causa davanti al Giudice di pace a mezzo del servizio postale, poiché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione si dovrebbe invece ricavare che l'attività di mero deposito materiale degli atti in cancelleria è priva di un requisito volitivo autonomo, cosicché può essere compiuta da un incaricato del difensore o della parte, caso a cui sarebbe assimilabile il ricorso alla spedizione via posta.
La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha chiesto che sia confermata la sentenza del
Giudice di pace e, in subordine, che la domanda attorea sia rigettata per la mancanza della propria legittimazione passiva.
4. Il motivo d'impugnazione è fondato e la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata sul punto.
Infatti, il deposito in cancelleria della domanda di iscrizione al ruolo per mezzo del servizio postale, pur irrituale, non mina radicalmente la validità di un atto che abbia raggiunto il suo pagina 3 di 6 scopo;
la data in cui l'atto prende efficacia, però, potrà essere solo quella dell'effettiva e documentata ricezione dell'atto in cancelleria. La ricostruzione ora sintetizzata è fornita da ultimo dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 5644/2025 – peraltro relativa proprio all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Trieste (224/2022), assunta come precedente dal Giudice di pace – dove si ricorda che le Sezioni unite (sent. 5160/2009) “hanno dunque ritenuto incompatibile una valutazione di radicale difformità rispetto al deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta anziché mediante consegna diretta al cancelliere. Hanno però anche evidenziato che, trattandosi pur sempre di attività posta in essere al di fuori delle previsioni normative, il deposito con tali modalità potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo”.
5. Il vizio della sentenza di primo grado non risulta ricompreso fra quelli previsti dall'art. 354
c.p.c. per la rimessione al primo giudice, con la conseguenza che vi dovrà essere pronuncia nel merito della controversia.
6. Riguardo al merito della controversia, va premesso che la fattispecie in esame è regolata dal
Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
L'art. 5 del citato Regolamento prevede, al comma 1, che: «In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'art. 8;
(…omissis …)».
L'art. 8, comma 1, stabilisce che: «Quando viene fatto riferimento al presente articolo, ai passeggeri è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero (….omissis…)». Nel caso concreto, risulta pacifico che SI.ra aveva Pt_1 acquistato da sia pure per il tramite di un'agenza di viaggi, un biglietto aereo per la CP_3
tratta indicata in atti e che il relativo volo è stato successivamente cancellato. È altresì incontestato che la comunicazione della cancellazione è avvenuta con un anticipo superiore a
14 giorni rispetto alla data di partenza programmata.
Tale circostanza esclude, per espressa previsione normativa, il diritto di SI.ra alla Pt_1
pagina 4 di 6 compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento, atteso che la tutela indennitaria è limitata ai casi in cui la cancellazione venga comunicata con un preavviso inferiore. Ma tale indennità non è stata nemmeno richiesta
Permane tuttavia, e va riconosciuto, il diritto del passeggero alla restituzione del prezzo pagato per il biglietto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, non avendo potuto fruire del trasporto acquistato. Ed è questa la specifica domanda proposta dall'appellante.
In conclusione, deve accogliersi la domanda di SI.ra , con condanna di alla Pt_1 CP_3 restituzione dell'importo corrisposto per l'acquisto del biglietto, oltre interessi legali dalla richiesta di restituzione al saldo.
È, a tal fine, irrilevante che l'acquisto del titolo sia stato effettuato tramite agenzia di viaggi. La normativa unionale attribuisce infatti al vettore aereo operativo la responsabilità primaria verso il passeggero per i diritti derivanti dalla cancellazione del volo. L'agenzia di viaggi costituisce mero intermediario nella conclusione del contratto di trasporto e non incide sull'insorgenza degli obblighi del vettore, che rimane il diretto debitore della prestazione (cfr. Cass. Sez. 6,
25/05/2018, n. 13226, Rv. 648810 – 01; anche considerando 7 del Regolamento CE 261/2004).
Il contratto di trasporto si perfeziona direttamente tra passeggero e vettore, perciò non ha Con nessun pregio l'eccezione definita da come di difetto di legittimazione passiva (in realtà difetto di titolarità passiva).
7. La riforma della sentenza di primo grado impone di statuire nuovamente sulle spese processuali di quel grado. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio di primo grado, così come quelle del presente grado di appello, vanno poste a carico dell'appellata. Ai fini della liquidazione, si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento ai valori medi dello scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. annulla la sentenza n. 40/2023 del Giudice di pace di Trieste;
2. accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1
a pagare a suo favore euro 118,99, oltre a interessi legali dalla data della richiesta
[...]
al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del primo grado, liquidate in
€ 346,00 per compensi di avvocato ed € 70,50 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
4. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in € 662,00 per compensi di avvocato ed € 92,00 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 02/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3051/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNONE MATILDE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTANO GIULIO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOIA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. ISABELLA PAOLA;
CONVENUTO
avente ad oggetto: appello sent. 40/2023 del GdP di Trieste, trasporto aereo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accogliere l'appello;
2. annullare e riformare l'impugnata sentenza 40/2023 del Giudice di Pace di Trieste nella pagina 1 di 6 causa n. r.g. 54/2023 perciò rimettere gli atti al giudice di primo grado concedendo il termine per la riassunzione;
3. in mero subordine, in ragione dell'accoglimento dell'appello, annullata la sentenza gravata ed accertata la ammissibilità della domanda, conseguentemente e per l'effetto, così statuire :
“Accertare la responsabilità della compagnia aerea Controparte_1
(C.F.: in p.l.r.p.t, odierna convenuta, per l'evento in premessa e per l'effetto P.IVA_1 condannarla alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di € 118,99 euro a titolo di rimborso dell'importo speso per la prenotazione dei voli cancellati dalla convenuta, oltre gli interessi legali dalla data della richiesta sino al dì del soddisfo;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso generale spese forfetarie,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il doppio grado del giudizio e stragiudiziale, il tutto con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
1. In via preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che l'appello proposto da dalla Sig.ra sia infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere l'impugnazione proposta con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trieste,
Dott. Francesco Benincampi, recante n. 40/2023;
3. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di ammissione dell'appello promosso e di valutazione nel merito della domanda avversa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte avversa;
[...]
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio (di seguito, Parte_1 Controparte_1
Con per brevità, ) appellando la sentenza n. 40/2023 del Giudice di pace di Trieste, chiedendone la riforma. Con
2. Nel giudizio di primo grado la SInora aveva chiesto la condanna di alla Pt_1 corresponsione della somma di € 118,99, a titolo di rimborso di quanto speso per la Con prenotazione di un volo, poi cancellato dalla società convenuta. si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, la nullità della citazione, la propria mancanza di legittimazione passiva, per essere stato il contratto concluso con un'agenzia di viaggio, infine, deducendone l'infondatezza nel merito. Il
Giudice di pace aveva rilevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità della domanda di iscrizione a ruolo della causa per essere l'atto di citazione pervenuto in cancelleria tramite piego postale, modalità non consentita dalla legge senza una specifica norma che lo consenta – nel caso in esame non esistente. Con tale motivazione, dunque, era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda, senza entrare nel merito della controversia;
le spese erano state compensate in ragione della decisività del rilievo d'ufficio.
3. L'appellante ha dedotto come motivo d'impugnazione l'errore del giudice di prime cure nel qualificare come invalida l'iscrizione al ruolo della causa davanti al Giudice di pace a mezzo del servizio postale, poiché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione si dovrebbe invece ricavare che l'attività di mero deposito materiale degli atti in cancelleria è priva di un requisito volitivo autonomo, cosicché può essere compiuta da un incaricato del difensore o della parte, caso a cui sarebbe assimilabile il ricorso alla spedizione via posta.
La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha chiesto che sia confermata la sentenza del
Giudice di pace e, in subordine, che la domanda attorea sia rigettata per la mancanza della propria legittimazione passiva.
4. Il motivo d'impugnazione è fondato e la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata sul punto.
Infatti, il deposito in cancelleria della domanda di iscrizione al ruolo per mezzo del servizio postale, pur irrituale, non mina radicalmente la validità di un atto che abbia raggiunto il suo pagina 3 di 6 scopo;
la data in cui l'atto prende efficacia, però, potrà essere solo quella dell'effettiva e documentata ricezione dell'atto in cancelleria. La ricostruzione ora sintetizzata è fornita da ultimo dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 5644/2025 – peraltro relativa proprio all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Trieste (224/2022), assunta come precedente dal Giudice di pace – dove si ricorda che le Sezioni unite (sent. 5160/2009) “hanno dunque ritenuto incompatibile una valutazione di radicale difformità rispetto al deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta anziché mediante consegna diretta al cancelliere. Hanno però anche evidenziato che, trattandosi pur sempre di attività posta in essere al di fuori delle previsioni normative, il deposito con tali modalità potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo”.
5. Il vizio della sentenza di primo grado non risulta ricompreso fra quelli previsti dall'art. 354
c.p.c. per la rimessione al primo giudice, con la conseguenza che vi dovrà essere pronuncia nel merito della controversia.
6. Riguardo al merito della controversia, va premesso che la fattispecie in esame è regolata dal
Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
L'art. 5 del citato Regolamento prevede, al comma 1, che: «In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'art. 8;
(…omissis …)».
L'art. 8, comma 1, stabilisce che: «Quando viene fatto riferimento al presente articolo, ai passeggeri è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero (….omissis…)». Nel caso concreto, risulta pacifico che SI.ra aveva Pt_1 acquistato da sia pure per il tramite di un'agenza di viaggi, un biglietto aereo per la CP_3
tratta indicata in atti e che il relativo volo è stato successivamente cancellato. È altresì incontestato che la comunicazione della cancellazione è avvenuta con un anticipo superiore a
14 giorni rispetto alla data di partenza programmata.
Tale circostanza esclude, per espressa previsione normativa, il diritto di SI.ra alla Pt_1
pagina 4 di 6 compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento, atteso che la tutela indennitaria è limitata ai casi in cui la cancellazione venga comunicata con un preavviso inferiore. Ma tale indennità non è stata nemmeno richiesta
Permane tuttavia, e va riconosciuto, il diritto del passeggero alla restituzione del prezzo pagato per il biglietto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, non avendo potuto fruire del trasporto acquistato. Ed è questa la specifica domanda proposta dall'appellante.
In conclusione, deve accogliersi la domanda di SI.ra , con condanna di alla Pt_1 CP_3 restituzione dell'importo corrisposto per l'acquisto del biglietto, oltre interessi legali dalla richiesta di restituzione al saldo.
È, a tal fine, irrilevante che l'acquisto del titolo sia stato effettuato tramite agenzia di viaggi. La normativa unionale attribuisce infatti al vettore aereo operativo la responsabilità primaria verso il passeggero per i diritti derivanti dalla cancellazione del volo. L'agenzia di viaggi costituisce mero intermediario nella conclusione del contratto di trasporto e non incide sull'insorgenza degli obblighi del vettore, che rimane il diretto debitore della prestazione (cfr. Cass. Sez. 6,
25/05/2018, n. 13226, Rv. 648810 – 01; anche considerando 7 del Regolamento CE 261/2004).
Il contratto di trasporto si perfeziona direttamente tra passeggero e vettore, perciò non ha Con nessun pregio l'eccezione definita da come di difetto di legittimazione passiva (in realtà difetto di titolarità passiva).
7. La riforma della sentenza di primo grado impone di statuire nuovamente sulle spese processuali di quel grado. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio di primo grado, così come quelle del presente grado di appello, vanno poste a carico dell'appellata. Ai fini della liquidazione, si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento ai valori medi dello scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. annulla la sentenza n. 40/2023 del Giudice di pace di Trieste;
2. accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1
a pagare a suo favore euro 118,99, oltre a interessi legali dalla data della richiesta
[...]
al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del primo grado, liquidate in
€ 346,00 per compensi di avvocato ed € 70,50 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
4. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in € 662,00 per compensi di avvocato ed € 92,00 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 02/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6