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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1670/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1735/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 31 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa perviene dall' udienza del 25.9.2025 nella quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo su richiesta delle parti le quali congiuntamente hanno dichiarato di essere disponibili, per una migliore definizione della controversia, ad un incontro in sede amministrativa.
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490070762 emesso da Roma Capitale – Dipartimento risorse economiche Direzione Entrate tributarie in data
28/10/2024 e notificatole in data 11 novembre 2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.
Ri.) e TEFA in quanto comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Il provvedimento reca una pretesa complessiva di euro 11.432,00 di cui € 7.290,78, quale importo per i suddetti titoli, € 4.133,43, a titolo di sanzioni, € 7,83 per spese di notifica. La ricorrente lamenta di essere proprietaria dell'immobile limitatamente alla quota pari a 2/18 e non del 100% della palazzina così come gravata dall'Ufficio, quale coerede con la madre Nominativo_1 e i fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3, del padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994. Osserva che l'Ufficio avrebbe semmai potuto ripartire l'intero carico tributario su ciascuno dei tre coeredi di Nominativo_5 in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Rappresenta e comprova in atti che l'Ufficio nulla ha a pretendere in quanto i detti tributi furono peraltro a suo tempo tutti regolarmente pagati a nome degli originari proprietari della palazzina ovvero dal Padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994 e dal nonno Nominativo_5 reclamando di conseguenza il diritto a eventuale compensazione o restituzione del versato. Rappresenta infine che lo stesso avviso di accertamento è stato parimenti notificato agli altri coeredi sopra citati.
Roma Capitale resiste in giudizio con controdeduzioni. Non è presente alla udienza di discussione.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invero, che le bollette allegate a documentazione dei pregressi versamenti intestate ancora al de cuius, si riferiscono a tutte le annualità in contestazione ma sono intestati per lo stesso numero civico a diversi nominativi non coincidenti con quello della ricorrente né con quelli della madre e della sorella e fratello eredi del de cuius. E' tuttavia evidente che l'Ufficio non ebbe a fare verifiche sugli incassi a seguito della istanza in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ove la contribuente rappresentava, depositando documentazione, che l'Ufficio nulla aveva a pretendere in quanto i detti tributi furono a suo tempo tutti regolarmente pagati a nome degli originari proprietari della palazzina ovvero dal Padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994 e dal nonno Nominativo_5 reclamando di conseguenza il diritto a compensazione o restituzione del versato. L'Ufficio invitava la contribuente ad esibire eventuali integrazioni o perfezionamenti della istanza prima di depositare il ricorso. La ricorrente osserva che l'Ufficio avrebbe semmai potuto ripartire l'intero carico tributario su ciascuno dei tre eredi di Nominativo_5 in proporzione alla rispettiva quota di proprietà e comunque avrebbe dovuto ricalcolare gli importi tenendo conto dei pagamenti fatti incassati dall'Amministrazione. Lamenta che l'Ufficio ha erroneamente calcolato la tassa, su 377 mq corrispondenti alla superficie degli appartamenti dell'intera palazzina. La documentazione in allegati nn.
4.5.6.7 al ricorso evidenziano che tutti i pagamenti furono effettuati a nome del de cuius Nominativo_4 e Nominativo_5 risalenti proprietari dell'intero immobile. In atti è versata dalla ricorrente la dichiarazione di successione di Nominativo_4 e di Nominativo_5 a nome dei quali a suo tempo giungevano le fatture in quanto proprietari. Per dissolvere ogni dubbio sull'inadempimento di cui è fatto carico alla odierna ricorrente, Ama PA avrebbe potuto/dovuto associare i cognomi evidenziati con il numero civico dell'immobile, ma ciò ha mancato di fare. La mancata verifica, pure effettuabile dall'Ufficio, in ordine ai versamenti fatti dai risalenti proprietari si deduce nella risposta resa dall'Ufficio “ La documentazione prodotta in allegato all'istanza non è idonea a supportare la richiesta”. Null'altra specificazione maggiormente esaustiva è dato rinvenire. Alla udienza odierna l'Ufficio non è comparso né sono emersi esiti in ordine ad eventuali conciliazioni intervenute successivamente alla udienza del 25.9.25.
In conclusione il ricorso è fondato e pertanto viene accolto. E' annullato, per le ragioni in motivazione, l'Avviso di accertamento in epigrafe riferito all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (Categoria 01 - Contratto 0003585163 – Codice Utenza 0003255006), di cui la Sig.ra Ricorrente_1 risulta comproprietaria, in seguito al decesso del padre, Sig. Nominativo_4, unitamente alla Sig.ra Nominativo_1
ed ai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3, rispettivamente madre e germani dell'odierna ricorrente.
Quanto alle spese di lite le stesse sono poste a carico dell'Ufficio resistente quantificate in euro 400,00
(quattrocento) oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Le spese di lite sono poste a carico dell'Ufficio resistente quantificate in euro 400,00 (quattrocento) oltre accessori di legge da liquidarsi in favore della ricorrente.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente
RI UR AR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1735/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 31 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070762 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa perviene dall' udienza del 25.9.2025 nella quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo su richiesta delle parti le quali congiuntamente hanno dichiarato di essere disponibili, per una migliore definizione della controversia, ad un incontro in sede amministrativa.
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490070762 emesso da Roma Capitale – Dipartimento risorse economiche Direzione Entrate tributarie in data
28/10/2024 e notificatole in data 11 novembre 2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.
Ri.) e TEFA in quanto comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Il provvedimento reca una pretesa complessiva di euro 11.432,00 di cui € 7.290,78, quale importo per i suddetti titoli, € 4.133,43, a titolo di sanzioni, € 7,83 per spese di notifica. La ricorrente lamenta di essere proprietaria dell'immobile limitatamente alla quota pari a 2/18 e non del 100% della palazzina così come gravata dall'Ufficio, quale coerede con la madre Nominativo_1 e i fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3, del padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994. Osserva che l'Ufficio avrebbe semmai potuto ripartire l'intero carico tributario su ciascuno dei tre coeredi di Nominativo_5 in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Rappresenta e comprova in atti che l'Ufficio nulla ha a pretendere in quanto i detti tributi furono peraltro a suo tempo tutti regolarmente pagati a nome degli originari proprietari della palazzina ovvero dal Padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994 e dal nonno Nominativo_5 reclamando di conseguenza il diritto a eventuale compensazione o restituzione del versato. Rappresenta infine che lo stesso avviso di accertamento è stato parimenti notificato agli altri coeredi sopra citati.
Roma Capitale resiste in giudizio con controdeduzioni. Non è presente alla udienza di discussione.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invero, che le bollette allegate a documentazione dei pregressi versamenti intestate ancora al de cuius, si riferiscono a tutte le annualità in contestazione ma sono intestati per lo stesso numero civico a diversi nominativi non coincidenti con quello della ricorrente né con quelli della madre e della sorella e fratello eredi del de cuius. E' tuttavia evidente che l'Ufficio non ebbe a fare verifiche sugli incassi a seguito della istanza in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ove la contribuente rappresentava, depositando documentazione, che l'Ufficio nulla aveva a pretendere in quanto i detti tributi furono a suo tempo tutti regolarmente pagati a nome degli originari proprietari della palazzina ovvero dal Padre Nominativo_4 deceduto il 26.6.1994 e dal nonno Nominativo_5 reclamando di conseguenza il diritto a compensazione o restituzione del versato. L'Ufficio invitava la contribuente ad esibire eventuali integrazioni o perfezionamenti della istanza prima di depositare il ricorso. La ricorrente osserva che l'Ufficio avrebbe semmai potuto ripartire l'intero carico tributario su ciascuno dei tre eredi di Nominativo_5 in proporzione alla rispettiva quota di proprietà e comunque avrebbe dovuto ricalcolare gli importi tenendo conto dei pagamenti fatti incassati dall'Amministrazione. Lamenta che l'Ufficio ha erroneamente calcolato la tassa, su 377 mq corrispondenti alla superficie degli appartamenti dell'intera palazzina. La documentazione in allegati nn.
4.5.6.7 al ricorso evidenziano che tutti i pagamenti furono effettuati a nome del de cuius Nominativo_4 e Nominativo_5 risalenti proprietari dell'intero immobile. In atti è versata dalla ricorrente la dichiarazione di successione di Nominativo_4 e di Nominativo_5 a nome dei quali a suo tempo giungevano le fatture in quanto proprietari. Per dissolvere ogni dubbio sull'inadempimento di cui è fatto carico alla odierna ricorrente, Ama PA avrebbe potuto/dovuto associare i cognomi evidenziati con il numero civico dell'immobile, ma ciò ha mancato di fare. La mancata verifica, pure effettuabile dall'Ufficio, in ordine ai versamenti fatti dai risalenti proprietari si deduce nella risposta resa dall'Ufficio “ La documentazione prodotta in allegato all'istanza non è idonea a supportare la richiesta”. Null'altra specificazione maggiormente esaustiva è dato rinvenire. Alla udienza odierna l'Ufficio non è comparso né sono emersi esiti in ordine ad eventuali conciliazioni intervenute successivamente alla udienza del 25.9.25.
In conclusione il ricorso è fondato e pertanto viene accolto. E' annullato, per le ragioni in motivazione, l'Avviso di accertamento in epigrafe riferito all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (Categoria 01 - Contratto 0003585163 – Codice Utenza 0003255006), di cui la Sig.ra Ricorrente_1 risulta comproprietaria, in seguito al decesso del padre, Sig. Nominativo_4, unitamente alla Sig.ra Nominativo_1
ed ai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3, rispettivamente madre e germani dell'odierna ricorrente.
Quanto alle spese di lite le stesse sono poste a carico dell'Ufficio resistente quantificate in euro 400,00
(quattrocento) oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Le spese di lite sono poste a carico dell'Ufficio resistente quantificate in euro 400,00 (quattrocento) oltre accessori di legge da liquidarsi in favore della ricorrente.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente
RI UR AR