Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione dell'udienza del
5.6.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Nicola Corso e Paola Colombrino, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del CP_2 pro tempore, rappresentata e difesa dai dottori Michele Ruberti, Guido Mocini, Maria Mileto e Francesca Visini,
elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2020 il ricorrente in epigrafe indicato, ha esposto di essere stato assunto in data 15.2.1989 presso il CP_1 convenuto, prestando servizio civile, attualmente, presso il 10° Centro Rifornimenti Mantenimento di Napoli sito al Corso Malta n. 110 con mansioni di capo servizio amministrativo;
di avere svolto nel periodo dal 1.7.2015 al 24.9.2017 presso il Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola, in via prevalente il ruolo di reggente della posizione di Capo Ufficio Amministrazione, con formalizzazione scritta in data 1.7.2015 e sotto la dipendenza diretta dal direttore dell che in data 25.9.2017 l'incarico di Capo Ufficio Parte_2
Amministrazione è stato ricoperto dal tenente ON Persona_1 a cui è stato sottoposto, eseguendo le direttive impartitegli e assumendo un mero ruolo di esecutore
di essere stato in particolare adibito, quale Capo Ufficio
Amministrazione, alla direzione e coordinamento del personale militare e civile con riferimento all' attività amministrativa (ad es. autorizzare straordinari, concedere permessi e licenze, congedi, ferie ecc..), relativamente a tutte le sezioni sottoposte, della sezione matricola/pensionistica, variazioni stipendiali e gestione patrimoniale comprendente tutti i consegnatari;
di avere diretto e coordinato, in qualità di autorità apicale dell'organismo logistico amministrativo, la gestione amministrativa dei fondi assegnati per la realizzazione dei singoli programmi;
di avere fornito al direttore consulenza di carattere finanziario, giuridico-amministrativo-contabile per la valutazione delle esigenze, la risoluzione dei problemi e la formulazione dei pareri aventi riflesso nel campo amministrativo;
di avere curato le procedure attinenti le dichiarazioni di fuori uso, alla dismissione e all'alienazione di mezzi e materiali;
di avere diretto, coordinato e controllato l'attività finanziaria, tecnica amministrativa, anche intervenendo in caso di inerzia da parte degli organi preposti all'espletamento delle suddette attività; di avere adottato provvedimenti per la sicurezza delle casse e dei magazzini, nonché per la custodia e la conservazione degli stessi;
di avere chiesto pareri alle autorità gerarchicamente superiori o al centro di responsabilità amministrativa competente per capitolo, relativamente all'impiego amministrativo dei fondi assegnati e di avere disciplinato tutto ciò non espressamente previsto dal D.P.R. 90/2010, dalle relative I.T.A. curando che l'attività amministrativa fosse ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei programmi e progetti.
Ha dedotto che la funzione di capo ufficio amministrazione è sovraordinata a quella di capo servizio amministrativo che dipende direttamente dal generale quale responsabile del Polo;
che tale figura può essere ricoperta solo da una persona con grado “25 com ax” oppure “22 com ax” corrispondente, rispettivamente, alla carica di LL e
NE-LL; che la retribuzione per la carica di LL è di €.53.906,05 annui, ovvero, di €.4.492,17 mensili ex DPCM 30.4.2019; di non avere mai ricevuto il trattamento retributivo previsto dalla legge per il periodo in cui ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Amministrazione;
di avere interrotto con pec del 01.06.2020 la prescrizione del proprio diritto a vedersi riconoscere e attribuire le retribuzioni aggiuntive dovute in ragione dell'espletamento delle dedotte mansioni superiori.
Ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare, che il dott. Parte_1 hah t svolto, in via prevalente e caratterizzante, l'incarico di Capo Ufficio Amministrativo per il periodo 1.7.2015 al 24.9.2017; 2) per effetto di quanto al capo che precede, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte indicate in ricorso, il diritto del dott.
a vedersi riconosciuta ed attribuita la complessiva somma di € Parte_1
60.384,31 e di cui agli allegati conteggi: il tutto con condanna del convenuto [...] CP_1 al pagamento in suo favore di detta somma, ovvero di quel maggiore e o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
3) vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione". Il Controparte_1 si è costituito, contestando quanto dedotto in fatto dal ricorrente e ha eccepito che egli, in ordine alla presunta corrispondenza delle mansioni al profilo professionale rivestito, nonostante il formale incarico del 1.7.2015, ha continuato a svolgere attività perfettamente riconducibili nell'ambito delle mansioni associate al profilo di Funzionario Amministrativo e a quelle contemplate per la posizione economica a cui apparteneva e per la quale è stato retribuito;
che la disciplina inerente la mansione di NE LL è di natura pubblicistica e che le retribuzioni di funzionario amministrativo e di NE LL non sono assimilabili o equiparabili sia perché sono sottoposte a regimi normativi di natura diversa sia perché l'impiego di un militare in un preciso incarico all'interno di un Ente va oltre le mansioni collegate all'incarico stesso.
Il resistente ha concluso chiedendo di “1) rigettare la domanda del ricorrente perché infondata per i motivi tutti di cui al presente atto e condannare il ricorrente alla refusione delle spese sopportate da questo CP_1 per approntare la difesa nel presente giudizio, da liquidare nella somma di 2000,00 euro, secondo i criteri offerti dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., oppure nella miglior somma indicata dall'Organo
Giudicante in via equitativa".
Tentata inutilmente la conciliazione, espletata prova testimoniale, in esito alla udienza sopra indicata, dato atto del deposito delle note di trattazione scritta in sua sostituzione, la causa è stata decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione. La domanda è in parte fondata.
Va premesso che, come noto, sotto l'aspetto dello svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, in quanto nell'ambito del rapporto di pubblico impiego concorrono, con l'art. 36 Cost., altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli artt. 97 e 98 Cost.., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con i principi di buon andamento e imparzialità dell´amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari.
Pertanto, la questione della retribuibilità delle mansioni superiori svolte in fatto ed in modo effettivo dal pubblico impiegato, ha costituito uno dei nodi interpretativi maggiormente problematici in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A..
E' opportuno rammentare che la norma di cui all'art. 36 Cost. sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa: aggancia, cioè, il trattamento retributivo al requisito della proporzionalità ed a quello della sufficienza. La norma si riferisce alla "persona" del lavoratore, che sia dipendente del settore privato ovvero dell'impiego pubblico, per cui non può che essere riconosciuta la retribuibilità delle mansioni superiori.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 11 dicembre 2008/23847, hanno stabilito che "in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'impiegato al quale siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (...) ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni
- superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni".
In materia, fondamentale appare la disposizione di cui all'art. 52 D.lvo 65/2001
– “disciplina delle mansioni" - (che ha sostituito l'art. 56 D.lgs. 29/93, come a sua volta sostituito dall'art. 25 D.lgs. 80/98, successivamente modificato dall'art. 15 D.lgs. 387/98) secondo la quale: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
(...)".
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione: In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (v. Cass. n.
2102 del 2019; Cass. n. 18808 del 2013) ..." (Cass.
1.9.2022 n. 25848).
Quanto alla disciplina normativa relativa allo svolgimento di mansioni superiori, essa è contenuta, in via generale, nell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, che sancisce il diritto del lavoratore che sia stato temporaneamente assegnato a mansioni superiori, da un lato, a percepire, per il periodo di effettivo svolgimento delle stesse, il trattamento corrispondente all'attività svolta, e, dall'altro, ad essere inquadrato definitivamente nella qualifica superiore, ove l'assegnazione abbia superato il periodo fissato, entro il limite di sei mesi continuativi ( in precedenza, come noto, tre), e non sia avvenuta per la sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
In particolare, la norma dispone al c. 7 che "Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi"
Tanto premesso in linea generale, è pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Venendo all'esame della concreta fattispecie che occupa, il ricorrente è pacificamente inquadrato, e lo era nel periodo per cui è causa, quale capo servizio amministrativo, nell'ambito del personale civile dell'Amministrazione resistente pressoil Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola.
Le mansioni proprie di tale profilo comprendono, quale “responsabile della gestione amministrativa del Polo", colui il quale adotta gli atti di spesa e quelli preparatori anche a rilevanza esterna, gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio, quelli per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali, coordina la gestione logistica secondo le disposizioni di FA, risponde unitamente al capo gestione finanziaria e al cassiere dei fondi e dei depositati nella Cassa di riserva, effettua almeno mensilmente la verifica dei fondi e dei valori della cassa di riserva, effettua le verifiche e presiede alle operazioni che vengono attribuite alla sua competenza, firma la corrispondenza delle sezioni dipendenti anche se diretta ai comandi.
Il ricorrente rivendica il pagamento della retribuzione propria del LL, sostenendo essersi trattato della figura militare che lo ha sostituito nella persona del NE ON ER. Fallito il tentativo di conciliazione, il ricorrente, sentito in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “confermo il ricorso. Vi fu un atto scritto di conferimento di funzioni. Ho svolto le mansioni che la parte convenuta stessa indica come rientranti in quelle che poi ha svolto il capo ufficio di amministrazione;
ho cessato di svolgerle solo quando mi ha sostituito il ON ER, per come ho indicato in ricorso. Dopo i sei mesi ho continuato a svolgere quei compiti;
ero io che concedevo ai militari autorizzazioni per ferie, malattie e licenze oltre ad avere il compito di chiedere, quindi proporre, eventuali sanzioni disciplinari per i militari;
nel mio periodo però non è mai capitato che io abbia dovuto fare tali proposte".
Orbene, fermo restando il pacifico svolgimento delle mansioni di inquadramento da parte del ricorrente, è stato dimostrato che costui, nel periodo dal 1.7.2015 al
24.9.2017, ha svolto in via prevalente e caratterizzante, il ruolo di reggente della posizione di Capo Ufficio Amministrazione, secondo anche quanto formalizzato con atto scritto del 1.7.2015, con dipendenza diretta dal direttore dell' Parte_2
[...] , che era all'epoca il generale Per_2. (v. doc.1 allegato al ricorso, il quale indica il ricorrente come incaricato delle mansioni di capo servizio amministrativo e di Capo Ufficio s.v. nell'ambito dell'Ufficio Amministrazione).
Dalla istruttoria testimoniale, in particolare, è emerso quanto segue.
I testi indotti dal ricorrente hanno riferito:
Testimone_1
“Sono dipendente del Ministero della difesa dal 6.9.84; sono un militare, in particolare sottoufficiale dell'Esercito e lavoro attualmente, dal giugno 2012, presso il Polo di
Mantenimento Pesante sud con sede in Nola.
Mi sono occupato a decorrere dall'aprile 2014 di gestione patrimoniale, quale consegnatario di materiali per debito di custodia.
Il Polo mantenimento gestisce del materiale in uso all'esercito in particolare mezzi militari del tipo carriarmati, stazioni di energia (tipo gruppi elettrogeni); il compito del Pt_2 è quello di ripristinare e riparare detti materiali che giungono a noi inefficienti o anche a volte incidentati e ripristinarne la possibilità di uso.
Il mio superiore diretto era il Capo gestione patrimoniale, un funzionario civile;
nel
Persona_3 poi sostituita dal dr. 2012 si trattava di una funzionaria, tale dott. che è tuttora il capo gestione patrimoniale. Persona_4
Io gestivo amministrativamente il materiale, occupandomi di relazionarmi anche con gli altri consegnatari, che sono presenti presso ogni caserma dell'esercito, in tutta
Italia e anche all'estero, presso i teatri operativi, in cui il nostro esercito è impegnato.
Conoscevo il ricorrente da quando venni trasferito a Nola;
egli si occupava dei compiti di Capo servizio amministrativo, che è ancora al di sopra gerarchicamente del capo gestione patrimoniale.
Quando io iniziai i compiti di cui ho detto, nel 2014, il Pt_1 svolgeva già tali compiti di capo servizio amministrativo e li ha svolti fino a quando non è stato trasferito a
Napoli, non ricordo quando, mi pare nel 2019 o 2020.
Il Pt 1 nelle sue mansioni rispondeva direttamente al direttore del Polo, la figura apicale, che è un militare, un generale;
nel 2014 era il gen. Per_2, poi se ne sono succeduti altri.
Quotidianamente dovevo interagire con il ricorrente sia per la parte amministrativa che per quella gestionale;
gli uffici erano composti sia da militari che da civili tutti noi dipendevamo dal ricorrente.
Se dovevo chiedere un permesso o una licenza o farmi autorizzare del lavoro straordinario mi rivolgevo, così come il mio collega militare, che pure era un altro consegnatario, occupandosi di diverso materiale, ci rivolgevamo al Pt_1 con istanze scritte su cui egli rispondeva altrettanto per iscritto. Il ricorrente si trovava al piano inferiore rispetto al mio, occupando una stanza da solo.
La sezione di mia appartenenza era denominata "Parco veicoli efficienti ed inefficienti"; vi erano altre sezioni, di cui una detta "Ricambi motorizzazione",
un'altra era quella che si occupava della quiescenza, un'altra era l'ufficio cassa, ed altre di cui non ricordo il nome. Vi era poi il deposito carburanti e un altro consegnatario diverso da me e dall'altro collega;
costui era un civile;
in tutto mi pare che noi consegnatari fossimo sei. Qualunque nostra richiesta di permessi o licenze o straordinari doveva essere sottoposta dapprima al capo Sezione, per la mia sezione un civile, poi passava al Pt_1. che autorizzava, anzi preciso che, essendo il TT (la figura apicale di cui ho detto, vale a dire il generale) che autorizzava o anche negava l'autorizzazione, quello del Pt_1 era un ulteriore nulla osta;
l'unico deputato alla concessione è sempre e solo il direttore.
Vi era solo una richiesta che non passava dal TT ed era quella di permesso o per qualche ora o per un giorno, anche quella scritta, sottoposta al vaglio del capo sezione e poi autorizzata definitivamente dal Pt_1 .
Le istanze venivano da noi preparate su un prestampato, su cui venivano apposti i timbri tanto del capo sezione quanto del Pt_1 ; con tale apposizione di fatto egli mi autorizzava a presentare l'istanza al TT.
Nel caso di permessi, la cosa andava nello stesso modo, nel senso che bastava la firma del ricorrente per considerare la richiesta autorizzata, senza alcun'altra frase o locuzione inserita accanto alla firma e al timbro.
Anzi non ricordo in verità se lo stampato recasse in tal caso la dizione “si autorizza”.
A un certo punto, mi pare in torno al 2020 ma non ricordo bene il periodo, è stata istituita una figura militare che per quanto mi pare è prevista dalle nuove tabelle organiche;
venne pertanto trasferito da noi appositamente il tenente ON che da allora si è occupato della gestione del personale militare dal Persona_1
punto di vista delle richieste di permessi, licenze, straordinari, spostamenti tra sezioni etc... oltre agli altri compiti devoluti a tale figura.
Il Pt_1 ha continuato a occuparsi della gestione dei permessi, licenze. Straordinari etc del personale civile e della sua funzione di capo servizio amministrativo, con svariati compiti tra cui liquidazione dei fogli di viaggio, quiescenze, tanto del personale civile che militare del Polo.
Il Capo servizio amministrativo gestisce fondi, fornisce consulenze di carattere finanziario e giuridico al TT, sempre il tutto in ambito amministrativo.
Vi è un consulente specifico sul piano giuridico, un dipendente civile.
Oltre ai compiti di capo servizio amministrativo prima che arrivasse lo _Parte_3_ Pt_1 ha svolto anche compiti logistici e di organizzazione nell'ambito della gestione dei materiali, anche ai fini di viaggi che abbiamo dovuto organizzare per interventi fuori sede.
Ad es siamo stati a L'Aquila mi pare nel 2018 per acquisire dei carrarmati che erano sul posto e il ricorrente è stato il nostro referente nell'organizzazione; venne impiegato tanto personale militare che civile;
eravamo circa dieci persone e si sono succeduti vari tecnici per i controlli dei mezzi.
Da quando è arrivato lo ER tali problematiche vengono affrontate da lui.
Era sempre il TT che autorizzava le trasferte, firmando il foglio di viaggio, in cui non sono indicate le spese ma se il periodo è lungo viene autorizzato un anticipo;
è ilo capo servizio che autorizza l'anticipo su spese, ad esempio, di alloggio in alberghi.
Ricordo la trasferta a L'Aquila perché ha riguardato la mia sezione ma so di altre trasferte in altre sezioni di cui non posso essere preciso.
Le spese della trasferta a L'Aquila vennero autorizzate dal Pt_1, essendo compito del capo servizio amministrativo.
Per quanto so il ricorrente ha svolto anche mansioni di capo Ufficio amministrativo nel periodo mi pare dal 2015 al 2019.
Nelle tabelle organiche del Pt_2 non so quando sia stata istituita la figura ulteriore del capo Ufficio, superiore al capo servizio, mi pare ma non ne sono certo quando è giunto lo ER.
L'orario di lavoro del ricorrente era quello dei civili, vale a dire sette ore e 12 circa al giorno su cinque giorni.
Mi recavo presso l'ufficio del ricorrente anche più volte nel corso di una giornata, anche spesso non si trovava in stanza perché era dal direttore.
Egli doveva firmare delle pratiche amministrative per la gestione di materiali;
a volte si trattava di pratiche urgenti che portava con se a casa in quanto non riusciva a smaltirle in ufficio;
mi trattenevo presso l'ufficio del ricorrente un tempo variabile, quello necessario per illustrare le pratiche che sottoponevo, ovvero, di esporre un problema;
si poteva trattare di un quarto d'ora o di mezz'ora; la stessa cosa facevano anche gli altri consegnatari (eravamo in tutto 4 o 5) che pure si recavano da lui per fargli firmare pratiche in qualità di capo servizio amministrativo;
“era un continuo scendere" da parte di noi sia militari che civili presso l'ufficio del ricorrente, che pertanto per quanto ho potuto constatare dedicava all'incirca 5 ore all'attività di capo ufficio amministrativo;
una volta giunto ER, il Pt_1 ha iniziato a dipendere gerarchicamente da lui e non più dal TT.
Nulla posso dire quanto al capo G) pagina 9 del ricorso in quanto le condizioni di cui mi viene chiesto ritengo si trovino nelle tabelle organiche alle quali io non ho accesso”.
Testimone_2
"Ho lavorato per il CP_1 convenuto dal 1.12.2004 fino al 31.1.2019, quando in seguito a procedura di mobilità volontaria sono divenuta dipendente del comune di
Torre Annunziata.
Presso il Ministero ero funzionaria amministrativa presso il Polo mantenimento pesante Sud sito in Nola, lavorando ivi dal gennaio 2006 fino al 2019.
Ho lavorato presso il servizio amministrativo fino al 2012 e poi sono diventata capo ufficio affari generali fino a tutto il 2014 e dal gennaio 2015 sono transitata nuovamente al servizio amministrativo come capo sezione matricola.
Pertanto, dal gennaio 2015 ho avuto modo di interagire quotidianamente con il ricorrente;
lavoravamo in stanze attigue.
Nel gennaio 2015 vi era stata una riorganizzazione della pianta organica;
il Pt_1, che era già capo servizio amministrativo, iniziò ad essere la figura apicale dell'area. A seguito di tale nuova tabella era stata creata una nuova figura che prima non esisteva, vale a dire il capo ufficio amministrativo che doveva essere svolto da un militare, con qualifica di ON.
Venne individuato il Pt_1 con un atto scritto del direttore dell'ente, vale a dire il
Generale che all'epoca era tal Per_2.
In precedenza, tale compito non era ricoperto da nessuno, né civile né militare.
Tale nuova figura assorbì alcune competenze che in precedenza erano state del direttore (il Generale), come la pianificazione degli obiettivi, la gestione del personale militare del servizio amministrativo, che ammontava all'incirca in quel periodo a circa
10 o 15 persone anche se non ricordo bene il numero, ma circa un terzo del personale assegnato al servizio amministrativo stesso.
Inoltre, il ricorrente nella nuova mansione continuò a svolgere i suoi compiti precedenti, vale a dire quelli di capo servizio amministrativo.
La figura ex novo pertanto divenne una figura intermedia tra il servizio amministravo con le sue varie sezioni e il TT. Era stata istituita nel contempo anche la nuova sezione matricola a capo della quale fui collocata io;
tale sezione gestiva tutti i fogli matricolari dei militari dell'ente, per cui vi era un rapporto di collaborazione con il ricorrente.
Gestivo anche le pratiche pensionistiche di tutti i militari e i civili dell'ente e il Pt_1 trasmetteva all'Inps e comunque all'organo preposto (per i militari altro ente) le pratiche pensionistiche, che curava pure, sia dei civili che dei militari.
Il Pt 1 gestiva anche i permessi sia dei civili che dei militari del servizio;
egli autorizzava permessi e ferie.
Dopo circa due anni o anche più il ricorrente continuò a svolgere i compiti suoi propri prima della nuova pianta organica ma i compiti nuovi che aveva ottenuto dal 2015 in poi vennero invece assegnati al ON Persona_1 , che venne a ricoprire in 2
via definitiva tale nuova figura prevista dalla pianta organica.
Egli si insediò in altra stanza nello stesso corridoio.,.
Il ricorrente divenne sottoposto allo ER, come tutti gli altri militari, in quanto costui era. appunto, figura intermedia tra i militari e il Generale.
Le autorizzazioni alle ferie e ai permessi iniziarono a quel punto a essere date dallo
ER.
Era stato il ricorrente nel corso dei due anni precedenti a partecipare insieme al direttore e al vicedirettore (un civile che non aveva competenze nel servizio amministrativo) a riunioni strategiche varie anche a Roma, molte in videoconferenza, con ufficiali vari del comando logistico e della Direzione generale.
Io non partecipavo ma sapevo di tali partecipazioni, come tutti, e vi erano inoltre delle convocazioni da parte del Generale che dava notizia dell'esistenza delle riunioni,
informandone anche il ricorrente;
tanto so in quanto mi recavo molto spesso ogni giorno presso l'Ufficio del ricorrente, anche più volte, per cui ero a conoscenza di tali partecipazioni.
Si trattava di riunioni che ho definito strategiche in quanto concernevano la pianificazione delle attività da far assegnare al Polo di Nola, come ad esempio la lavorazione intesa quale manutenzione dei CP_3 e dei CP 4 vale a dire di mezzi
corazzati leggeri (carrarmati), che giungevano soprattutto dalle campagne estere e da tutta Italia.
Di fatto questo era l'oggetto dell'attività svolta presso il Polo. Io e il ricorrente osservavamo lo stesso orario di lavoro, pari a sette ore e 42 al giorno, comprensivo della pausa pranzo, per un totale di 36 ore settimanali dal lunedi al venedi, anche se quando andavo via molto spesso lo vedevo restare sul posto.
Dovevo per forza passare dal suo ufficio andando via;
anche quando partecipava alle riunioni (la cui frequenza non posso ricordare) si tratteneva oltre l'orario.
Il mio lavoro si interfacciava molto con quello del ricorrente;
tutti i giorni mi recavo nel suo ufficio almeno 4/5 volte trattenendomi in dipendenza dalle attività da svolgere un minimo di un quarto d'ora/ mezzora a volte anche un'ora-.
Per circa un mese ho lavorato nel suo ufficio (dopo il gennaio 2015) in quanto il mio computer non funzionava.
Ho potuto constatare perciò che egli lavorava per la maggior parte della sua giornata lavorativa alle nuove mansioni, che poi sono state ricoperte dallo ER .
Egli rispondeva direttamente al Per_2.
Mi viene mostrato il documento n. 7 della produzione del ricorrente;
si tratta della tabella organica entrata in vigore nel 2015.
Per 25 com ax e 22 com ax si intende la figura di ON quanto alla prima sigla, poi in seconda battura per 22 com ax si intende il tenente ON, figura inferiore al ON e che può ricoprire incarico solo in mancanza del ON.
Gli atti compiuti dal Pt_1 quale capo dell'ufficio amministrativo dovevano comunque passare sempre dal Generale che dava la sua approvazione, che veniva data tanto con atto ex novo inteso come conferma di quanto fatto dal capoufficio, quanto come visto, in dipendenza dal tipo di atto.
Tanto posso riferire in quanto per come ho detto mi trattenevo spesso in ufficio dal
Pt_1 ma non sono mai stata nella segreteria del Generale, per cui non posso discernere le tipologie di atti e di autorizzazioni date dal Generale stesso;
vedevo anche un passaggio fisico di carte ma non mi sono mai soffermata sulle stesse, non rientrando nelle mie competenze.
Non ricordo se ER fosse o meno un ON o un tenente ON quando assunse l'incarico; di certo prima che io andassi via è divenuto ON”.
I testi di parte convenuta, a loro volta, hanno riferito:
Persona_1
"Dal decorso 9 ottobre io in qualità di tenente ON dell'Esercito sono stato trasferito a Maddaloni;
in precedenza dall'11.9.2017, sempre con il medesimo grado militare, ero stato assegnato al Polo di Nola, con compiti di Capo Ufficio
Amministrazione.
Conobbi il ricorrente in quell'occasione, che lavorava presso tale Polo, quale funzionario amministrativo civile;
il ricorrente era Capo Servizio ma svolgeva anche il compito di Capo Ufficio Amministrazione, vale a dire quello che io cominciai all'epoca a svolgere perché in precedenza non c'era nessuno che poteva espletarlo.
Preciso che sono a conoscenza del ruolo rivestito dal Pt_1 in quanto, appena arrivato, dall'11.9.2017 e per due settimane esatte ho svolto un periodo di affiancamento al
Pt 1.
Di regola, noi militari o anche i funzionari amministrativi civili ministeriali, quando cominciamo a prestare la nostra attività presso un ente, effettuiamo un periodo di affiancamento con colui che ha rivestito in precedenza la carica che andiamo a ricoprire.
Tanto accadde anche nel mio caso, appena giunto a Nola, con riferimento all'affiancamento con il Pt_1 di cui ho appena detto.
Il Pt 1 mi disse in quel periodo che egli rivestiva di fatto l'incarico in questione da quando quest'ultimo era stato istituito in seguito ad un decreto ministeriale che aveva previsto delle varianti alla pianta organica sia del Parte_2 che di Poli analoghi, istituendo il ruolo di Capo Ufficio Amministrazione, posto al disopra di quello di Capo
Servizio Amministrativo, formalmente attributo al ricorrente, ed al disotto di quello del
TT del Pt_2 .
Nel ruolo apicale di TT non può che esserci un militare, essendo previsto un
Generale; il ruolo attribuito formalmente al Pt_1 prevede solo civili. Furono emanate delle tabelle ministeriali operative dall'1.7.2015, in esecuzione del DM di cui ho prima parlato, del quale non rammento gli estremi.
Effettuai l'intero affiancamento con il Pt_1, che mi mise al corrente di tutte le pratiche da lui trattate in itinere dal luglio 2015 quale Capo Ufficio e insieme visionammo i vari faldoni.
Le pratiche erano sia cartacee che informatiche;
non vi era e non vi è una piattaforma informatica su cui trattare i singoli fascicoli, veniva di volta in volta creato materiale informatico sotto forma di files sia dal ricorrente e poi da me. A me venne assegnata una stanza con un computer in mia dotazione e d il ricorrente rimase nella propria stanza con il proprio pc in dotazione sul quale in quegli anni aveva operato con il doppio incarico, sia quello formale sia quello di Capo Ufficio.
Terminato il periodo di affiancamento, esaminai le pratiche cartacee e verificai che il ricorrente in quel periodo aveva trattato le pratiche stesse rivestendo il ruolo di Capo
Ufficio Amministrazione. Ricordo di avere viste sue firme come "Capo Ufficio
Amministrazione”.
Il TT del Polo in quel periodo era stato il Generale Per_2 che andò via mi pare nel novembre 2017.
Sono stato poi io a svolgere il ruolo di Capo Ufficio Amministrazione presso il Polo di
Nola fino al 9.1.2023.
Nel periodo in cui tale ruolo venne rivestito dal Pt_1, non vi era una carica superiore alla sua nel settore amministrativo nel Polo all'infuori di quella del TT Per_2 _
(generale).
Vi erano altri 5/6 settori nel Polo con relativi capi uffici, tanto civili quanto militari.
L'Ufficio amministrazione si componeva di circa 60/70 persone di cui circa 15 militari;
costoro prima che giungessi io sul posto, prendevano ordini dal ricorrente.
Autorizzato all'impiego dei fondi per i programmi è solamente il Generale;
venivano svolte pertanto delle riunioni periodiche con frequenza variabile, sempre maggiore man mano che si giungeva alla chiusura dell'esercizio finanziario, tra il direttore, il
Capo Ufficio Amministrazione, ed il responsabile dell'ufficio pianificazione e programmazione finanziaria, quest'ultimo pure militare quale NE LL;
a tali riunioni partecipavano comunque sempre anche i responsabili dei diversi settori interessati (sia militari che civili) ai programmi da realizzare, per cui le riunioni erano sempre tra circa una decina di persone.
Era il TT a stabilire alla fine la priorità quanto alle esigenze dei vari settori da soddisfare in quanto i fondi in genere sono sempre inferiori. Alcune riunioni, per quanto ho saputo dai colleghi della programmazione e ho appreso dalla documentazione consultava, verso la fine degli anni precedenti al mio insediamento, si effettuavano anche da remoto e con la partecipazione del Comando
Superiore di Roma che sentiva tutti i partecipanti per sapere lo stato di avanzamento delle spese. Il ricorrente si è occupato anche della totalità delle attività indicate al capo E) del ricorso pag. 9 di cui mi viene data lettura.
Una volta insediatomi, dal 25.9.2017 il Pt_1 è stato mio dipendente gerarchico.
Ho svolto successivamente i compiti elencati al punto E) del ricorso dal 25.9.2017.
Le dizioni 25 com-ax e 22 com-ax indicano rispettivamente le cariche di LL e
NE LL del corpo di Commissariato".
-tutteOrbene, dal complesso delle deposizioni testimoniali di cui si è dato conto credibili in quanto coerenti e dettagliate, oltre che aperte a riscontri esterni e provenienti da fonti qualificate - si evince il fatto che il ricorrente abbia svolto continuativamente per l'intero periodo dal 1.7.2015 al 24.9.2017 mansioni tali da comportare, in aggiunta alle proprie, lo svolgimento di una serie di compiti che sono stati poi propri del tenente ON ER (per come è emerso dalla stessa deposizione di quest'ultimo, indotto dalla parte resistente). A tanto consegue che deve dirsi integrata la dimostrazione dell'avvenuta attribuzione in capo allo stesso in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle mansioni superiori invocate, quanto alla domanda avanzata in subordine.
Ne consegue il diritto in capo al ricorrente a vedersi parametrata la retribuzione percepita non con quella del ruolo di LL bensì con quella del ruolo di NE ON (vale a dire, persona rivestente il grado "22 com ax" corrispondente alla carica di NE-LL) rivestito pacificamente dallo stesso ER, il quale ha ricoperto il ruolo di nuova istituzione rimasto vacante per tutto il tempo intermedio dell'attribuzione al ricorrente dei più volte menzionati compiti di cui sopra si è detto, risultati dimostrati dalle deposizioni testimoniali.
Ne deriva la parziale fondatezza della domanda e il rigetto di quella principale, avente a oggetto il riconoscimento delle mansioni proprie di una persona con grado “25 com ax" corrispondente alla carica di LL .
Va pertanto affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento per il periodo per cui è richiesta nell'attuale procedimento del trattamento retributivo del tenente ON.
Alla fondatezza della domanda segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 33.521,95, così come calcolato secondo i condivisibili nuovi conteggi redatti a cura di parte ricorrente, scevri da errori contabili;
detto importo deve essere maggiorato con la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ai sensi dell'articolo 22 legge 724 /94 in relazione all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, cit., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale ( sentenza n 459 del 2000), dalla maturazione dei crediti
(coincidente con le integrazioni mensilmente dovute ) fino al saldo effettivo.
In ordine al quantum sono apparsi infatti corretti i conteggi elaborati a cura di parte ricorrente, scevri da errori contabili.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario;
sussistono tuttavia le ragioni previste dal codice di rito per la compensazione delle spese in misura pari alla metà, stante l'accoglimento parziale della domanda, che si traduce in soccombenza reciproca.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al trattamento economico corrispondente alle funzioni di NE ON, in relazione al periodo dal 1.7.2015 al 22.9.2017, condanna il CP_1 resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
33.521,95, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo secondo quanto indicato in motivazione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di giudizio nella misura della metà, condannando il CP_1 convenuto alla rifusione in favore del ricorrente della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 3.780,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 5.6.2025
Il Giudice del lavoro dott. Elisa Tomassi