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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/01/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI N.41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_4 C.F._5 SARA e dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. LA VERGHETTA TIZIANA ( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 C.F._6
00161 ROMA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARCO 5 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. VETTORI GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1 marzo 2023, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
adivano, in contraddittorio con il Tribunale di Firenze in Parte_4 CP_1
funzione di Giudice del Lavoro chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti delle voci “IUP PDM KM Condotta” (0170), “IUP Ris/Dis/Trag/Man” (0790), “IUP PDM Lavoro”
1 (0964), “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.” (0965), “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.” (0966), “IUP
PDM Cond. Diu. 2 Agent.” (0967), “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.” (0968), “As.res.Intern NO
Rip. F.R.” (0991) e F.R.” (0992); Controparte_2
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie
20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile (“IUP PDM KM Condotta”, “IUP
Ris/Dis/Trag/Man”, “IUP PDM Lavoro”, “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond.
Not. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.”,
“As.res.Intern NO Rip. F.R.” e SI Rip. ), calcolate sulla media dei compensi CP_2 CP_3
percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore del
Sig. la somma di € 10.738,00, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 23), in Parte_1 favore Sig. la somma di € 1.701,28, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 24), in Parte_2 favore del Sig. la somma di € 2.743,39, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 25) Parte_3 ed in favore del Sig. la somma di € 3.349,58, come da conteggi prodotti Parte_4
(cfr. doc. 26), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi, quantificate in complessivi € 936,36 (€ 372,24 in favore del Sig. € 153,84 in favore del Pt_1
Sig. € 259,92 in favore del Sig. ed € 150,36 in favore del Sig. ), come Pt_2 Pt_5 Parte_4
da documentazione prodotta (cfr. doc. 27), oltre alla rifusione del Contributo Unificato
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari
, ritualmente costituitasi chiedeva in tesi l'integrale rigetto della domanda;
in CP_1 subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e chiedeva che il diritto al ricalcolo fosse limitato a 20 giorni lavorativi e che dal dovuto fosse detratta la IUP ad importo fisso (euro 12,80) versata a ciascun ricorrente per ogni giorno di ferie goduto.
In ipotesi ulteriormente gradata chiedeva di valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 decreto legislativo n. 66/2003, onde rimettere la stessa alla Corte
Costituzinale e di dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere il diritto all'invocato pagamento e accertare la natura indebita di quanto già
2 percepito
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico in atti che i ricorrenti lavorino alle dipendenze di con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo indeterminato e mansioni di MA
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
È, principio intepretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
3 pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Parte ricorrente chiede la corresponsione della Indennità di Utilizzazione Professionale, nelle diverse componenti dell'indennità di condotta diurna e notturna e dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa).
L'attività di condotta è riferita a prestazioni caratteristiche dei MA di talchè l'indennità di Utilizzazione Professionale collegata all'attività di “condotta” è sicuramente connessa intrisecamente alle mansioni svolte. Analoghe considerazioni valgono per la cd. indennità di riserva: il servizio di “riserva” è definito dalla contrattazione collettiva come lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) ed è peculiare dell'attività del MA, che alterna periodi di servizio alla
4 conduzione del treno a periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario.
Quanto all''indennità di assenza dalla residenza si richiama quanto già motivato dal Tribunale di
Firenze (Sentenza n. 221/23 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc ), la suddetta indennità
“espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che suddetto personale (macchinisti e IT) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del
CCNL ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al
“personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal
Comune della sede di lavoro . L'indennità in esame presenta tutte le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata per essere inclusa tra le voci che vengono a comporre la retribuzione nel periodo feriale, dal momento che: - è oggettivamente correlata con le mansioni e con lo status di AP RE ( o di MA ndr) (che costringono il lavoratore ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e – lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio – mira a compensare un disagio (essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
- ha natura retributiva, in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio e del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (le eventuali spese per pasti sono rimborsati a parte - vd. art. 48 CCNL
– e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive). In senso contrario non è utile richiamare l'art. 77, nelle parti in cui prevede che l'indennità in esame “è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta” (punto 2.3) e che “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4): come già evidenziato nella giurisprudenza di merito, tali disposizioni sono “inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (così Corte di Appello Milano, sent. n. 1470/2021)”.
La quota fissa di IUP è sicuramente dovuta in quanto riconosciuta durante le ferie dalla contrattazione collettiva (cfr art 31 punto 5 contratto aziendale ).
Tale riconoscimento non può, escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della rispondenza del sistema individuato dalla suddetta contrattazione alla sovraordinata normativa
5 interna e sovranazionale. Tale valutazione prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. ( così Corte Appello Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Le contestazioni dei ricorrenti circa il fatto che la IUP fissa sia stata versata in concreto saranno risolte in sede di quantificazione del dovuto, all'esito dell'esame delle singole buste paga.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della
Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass.,
20216/2022, in motivazione).
In ogni caso, anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione incidono sulla retribuzione mensile dei ricorrenti in proporzione del 5-10%, ciò in quanto “il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non
6 può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva” ( cfr Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021 cit.)
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle Indennità di Utilizzazione Professionale variabile e dell'indennità di assenza dalla residenza.
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( desumibili dalle buste paga in atti) in quanto:
- le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo;
;
- il divisore 26 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL) non appare applicabile , perché è un divisore convenzionale previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione.
La somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dai lavoratori nel limite di 28 annui. Si richiama sul punto quanto condivisibilmente motivato dal Tribunale di Roma “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal
7 lunedì al venerdi non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n.
20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28” ( Tribunale Roma sent n. 8814/22).
Dal totale deve essere detratto quanto percepito a titolo di Indennità di Utilizzazione
Professionale fissa nei giorni di ferie , nella misura individuabile dalle buste paga in atti.
Manifestamente infondata appare la sollevata questione di costituzionalità in relazione alla presunta violazione del principio di certezza del diritto atteso che l'incertezza è connessa al concetto stesso di interpretazione delle norme ed è comune a tutte le controversie. La
Costituzione individua quale rimedio i tre gradi di giudizio, assegnando alla Corte di
Cassazione, ed in particolare alle Sezioni unite, il compito della nomofilachia.
Ugualmente infondata appare la denunciata violazione dell'art 39 Cost atteso che nel caso di specie non vi è la sostituzione o sovrapposizione una nuova ed organica disciplina a quella già dettata dagli accordi sindacali, ma le norme tacciate di incostituzionalità esprimono il potere, proprio delle leggi statali e comunitarie, di limitare l'ambito della contrattazione sindacale con precetti da questa non derogabili ( cfr Corte Costituzionale sent. N. 34/1989).
Quanto alla domanda di declaratoria di nullità di tutte le clausole negoziali relative alle indennità di cui è causa per effetto della clausola di inscindibilità presente nelle “Premesse” del contratto collettivo nazionale della mobilità 2012 e 2016 si osserva che la stessa, essendo qualificabile come domanda riconvenzionale, non può essere esaminata nel merito, essendo intervenuta la decadenza disciplinata dal comma I dell'art 418 cpc.
La concreta quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti, non possibile allo stato, rende necessaria la prosecuzione del giudizio che sarà regolamentata come da separata ordinanza .
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
8 accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
[...]
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale Controparte_4 giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL del 20 Controparte_5 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 12 gennaio 2024
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI N.41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_4 C.F._5 SARA e dell'avv. VOCE CARLO ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. LA VERGHETTA TIZIANA ( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 C.F._6
00161 ROMA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARCO 5 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. VETTORI GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1 marzo 2023, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
adivano, in contraddittorio con il Tribunale di Firenze in Parte_4 CP_1
funzione di Giudice del Lavoro chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti delle voci “IUP PDM KM Condotta” (0170), “IUP Ris/Dis/Trag/Man” (0790), “IUP PDM Lavoro”
1 (0964), “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.” (0965), “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.” (0966), “IUP
PDM Cond. Diu. 2 Agent.” (0967), “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.” (0968), “As.res.Intern NO
Rip. F.R.” (0991) e F.R.” (0992); Controparte_2
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie
20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile (“IUP PDM KM Condotta”, “IUP
Ris/Dis/Trag/Man”, “IUP PDM Lavoro”, “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond.
Not. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent.”, “IUP PDM Cond. Not. 2 Agent.”,
“As.res.Intern NO Rip. F.R.” e SI Rip. ), calcolate sulla media dei compensi CP_2 CP_3
percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore del
Sig. la somma di € 10.738,00, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 23), in Parte_1 favore Sig. la somma di € 1.701,28, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 24), in Parte_2 favore del Sig. la somma di € 2.743,39, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 25) Parte_3 ed in favore del Sig. la somma di € 3.349,58, come da conteggi prodotti Parte_4
(cfr. doc. 26), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi, quantificate in complessivi € 936,36 (€ 372,24 in favore del Sig. € 153,84 in favore del Pt_1
Sig. € 259,92 in favore del Sig. ed € 150,36 in favore del Sig. ), come Pt_2 Pt_5 Parte_4
da documentazione prodotta (cfr. doc. 27), oltre alla rifusione del Contributo Unificato
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari
, ritualmente costituitasi chiedeva in tesi l'integrale rigetto della domanda;
in CP_1 subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e chiedeva che il diritto al ricalcolo fosse limitato a 20 giorni lavorativi e che dal dovuto fosse detratta la IUP ad importo fisso (euro 12,80) versata a ciascun ricorrente per ogni giorno di ferie goduto.
In ipotesi ulteriormente gradata chiedeva di valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 decreto legislativo n. 66/2003, onde rimettere la stessa alla Corte
Costituzinale e di dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere il diritto all'invocato pagamento e accertare la natura indebita di quanto già
2 percepito
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico in atti che i ricorrenti lavorino alle dipendenze di con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo indeterminato e mansioni di MA
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
È, principio intepretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
3 pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Parte ricorrente chiede la corresponsione della Indennità di Utilizzazione Professionale, nelle diverse componenti dell'indennità di condotta diurna e notturna e dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa).
L'attività di condotta è riferita a prestazioni caratteristiche dei MA di talchè l'indennità di Utilizzazione Professionale collegata all'attività di “condotta” è sicuramente connessa intrisecamente alle mansioni svolte. Analoghe considerazioni valgono per la cd. indennità di riserva: il servizio di “riserva” è definito dalla contrattazione collettiva come lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) ed è peculiare dell'attività del MA, che alterna periodi di servizio alla
4 conduzione del treno a periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario.
Quanto all''indennità di assenza dalla residenza si richiama quanto già motivato dal Tribunale di
Firenze (Sentenza n. 221/23 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc ), la suddetta indennità
“espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che suddetto personale (macchinisti e IT) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del
CCNL ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al
“personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal
Comune della sede di lavoro . L'indennità in esame presenta tutte le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata per essere inclusa tra le voci che vengono a comporre la retribuzione nel periodo feriale, dal momento che: - è oggettivamente correlata con le mansioni e con lo status di AP RE ( o di MA ndr) (che costringono il lavoratore ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e – lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio – mira a compensare un disagio (essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
- ha natura retributiva, in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio e del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (le eventuali spese per pasti sono rimborsati a parte - vd. art. 48 CCNL
– e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive). In senso contrario non è utile richiamare l'art. 77, nelle parti in cui prevede che l'indennità in esame “è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta” (punto 2.3) e che “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4): come già evidenziato nella giurisprudenza di merito, tali disposizioni sono “inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (così Corte di Appello Milano, sent. n. 1470/2021)”.
La quota fissa di IUP è sicuramente dovuta in quanto riconosciuta durante le ferie dalla contrattazione collettiva (cfr art 31 punto 5 contratto aziendale ).
Tale riconoscimento non può, escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della rispondenza del sistema individuato dalla suddetta contrattazione alla sovraordinata normativa
5 interna e sovranazionale. Tale valutazione prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. ( così Corte Appello Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Le contestazioni dei ricorrenti circa il fatto che la IUP fissa sia stata versata in concreto saranno risolte in sede di quantificazione del dovuto, all'esito dell'esame delle singole buste paga.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della
Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass.,
20216/2022, in motivazione).
In ogni caso, anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione incidono sulla retribuzione mensile dei ricorrenti in proporzione del 5-10%, ciò in quanto “il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non
6 può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva” ( cfr Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021 cit.)
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle Indennità di Utilizzazione Professionale variabile e dell'indennità di assenza dalla residenza.
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( desumibili dalle buste paga in atti) in quanto:
- le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo;
;
- il divisore 26 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL) non appare applicabile , perché è un divisore convenzionale previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione.
La somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dai lavoratori nel limite di 28 annui. Si richiama sul punto quanto condivisibilmente motivato dal Tribunale di Roma “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal
7 lunedì al venerdi non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n.
20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28” ( Tribunale Roma sent n. 8814/22).
Dal totale deve essere detratto quanto percepito a titolo di Indennità di Utilizzazione
Professionale fissa nei giorni di ferie , nella misura individuabile dalle buste paga in atti.
Manifestamente infondata appare la sollevata questione di costituzionalità in relazione alla presunta violazione del principio di certezza del diritto atteso che l'incertezza è connessa al concetto stesso di interpretazione delle norme ed è comune a tutte le controversie. La
Costituzione individua quale rimedio i tre gradi di giudizio, assegnando alla Corte di
Cassazione, ed in particolare alle Sezioni unite, il compito della nomofilachia.
Ugualmente infondata appare la denunciata violazione dell'art 39 Cost atteso che nel caso di specie non vi è la sostituzione o sovrapposizione una nuova ed organica disciplina a quella già dettata dagli accordi sindacali, ma le norme tacciate di incostituzionalità esprimono il potere, proprio delle leggi statali e comunitarie, di limitare l'ambito della contrattazione sindacale con precetti da questa non derogabili ( cfr Corte Costituzionale sent. N. 34/1989).
Quanto alla domanda di declaratoria di nullità di tutte le clausole negoziali relative alle indennità di cui è causa per effetto della clausola di inscindibilità presente nelle “Premesse” del contratto collettivo nazionale della mobilità 2012 e 2016 si osserva che la stessa, essendo qualificabile come domanda riconvenzionale, non può essere esaminata nel merito, essendo intervenuta la decadenza disciplinata dal comma I dell'art 418 cpc.
La concreta quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti, non possibile allo stato, rende necessaria la prosecuzione del giudizio che sarà regolamentata come da separata ordinanza .
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
8 accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
[...]
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale Controparte_4 giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL del 20 Controparte_5 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 12 gennaio 2024
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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