TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 2.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LL (Marocco), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Carla, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
QU BE SA (Marocco), rappresentato e difeso dall'Avv. Armando
Simonati, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data
25.8.2015 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale, il
24.7.2016, era nato un figlio;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 2.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione con alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) I coniugi consensualmente stabiliscono l'affido super esclusivo del figlio minore - affetto da disabilità psicomotoria globale Persona_1
derivante da lesione ischemica emorragica temporale cortico -
sottocorticale destra alla nascita - alla madre sig.ra con Parte_1
residenza presso di lei in Piacenza via Mutti, 23; il padre sig. CP_1
potrà far visita al figlio, secondo le più ampie modalità da
[...]
2 concordare fra i genitori preventivamente con almeno un giorno di anticipo e nel rispetto degli impegni del minore e in particolare delle esigenze medico sanitarie derivanti dalla sua disabilità.
3) Il sig. corrisponderà alla signora , dalla CP_1 Parte_1
data di sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione coniugi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile Persona_1
di € 300,00 (euro trecento/00), da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
4) I genitori sosterranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie per il figlio, come previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del
Contr nel novembre 2017.
5) I coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente ad un assegno per il rispettivo mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
6) Poichè il sig. ha sempre abitato, solo lui, CP_1
nell'appartamento sito in Ospedaletto Lodigiano via Franchino Gaffuri 24,
cointestato fra i coniugi, lo stesso continuerà a rimborsare mensilmente alla sig.ra come già avviene da circa un anno, la somma di Parte_1
euro 545,00, entro il giorno 15 di ogni mese ( corrispondente alla rata mensile dell'importo di euro 325,00 per il mutuo acceso dalla moglie presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Italia Spa e alla rata mensile dell'importo di euro 220,00 per il prestito richiesto sempre dalla stessa presso la finanziaria Agos Ducati Spa), e ciò fino alla fine dei predetti
3 finanziamenti. I due finanziamenti di cui sopra, occorsi per l'acquisto dell'appartamento cointestato fra i coniugi ma poi abitato solo dal marito,
erano stati necessariamente stipulati a nome della signora in Parte_1
quanto lei sola aveva i requisiti richiesti dalla banca mutuante e dalla società finanziaria, per l'accesso al credito.
7) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le Parti,
con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi avvocati ai sensi dell'art. 13 L.P.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Quanto alle condizioni di separazione, l e parti hanno, in particolare,
concordato l'affidamento super esclusivo del figlio minore , Persona_1
4 affetto da grave disabilità, alla madre con collocamento presso la stessa in
Piacenza alla via Mutti 23.
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situa zioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass.
22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti nel ricorso hanno dato atto che il padre “ è stato raramente presente nella vita di ” e che il sig. “ha Persona_1 CP_1
sempre vissuto e lavorato in regione diversa da quella di residenza del figlio” così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per i l minore, con residenza abituale presso l a stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità concordate dalle parti, con obbligo di mantenimento in capo al padre di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Milano perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1226, anno 2015, parte 1, serie ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
6 Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 2.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LL (Marocco), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Carla, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
QU BE SA (Marocco), rappresentato e difeso dall'Avv. Armando
Simonati, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data
25.8.2015 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale, il
24.7.2016, era nato un figlio;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 2.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione con alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) I coniugi consensualmente stabiliscono l'affido super esclusivo del figlio minore - affetto da disabilità psicomotoria globale Persona_1
derivante da lesione ischemica emorragica temporale cortico -
sottocorticale destra alla nascita - alla madre sig.ra con Parte_1
residenza presso di lei in Piacenza via Mutti, 23; il padre sig. CP_1
potrà far visita al figlio, secondo le più ampie modalità da
[...]
2 concordare fra i genitori preventivamente con almeno un giorno di anticipo e nel rispetto degli impegni del minore e in particolare delle esigenze medico sanitarie derivanti dalla sua disabilità.
3) Il sig. corrisponderà alla signora , dalla CP_1 Parte_1
data di sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione coniugi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile Persona_1
di € 300,00 (euro trecento/00), da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
4) I genitori sosterranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie per il figlio, come previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del
Contr nel novembre 2017.
5) I coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente ad un assegno per il rispettivo mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
6) Poichè il sig. ha sempre abitato, solo lui, CP_1
nell'appartamento sito in Ospedaletto Lodigiano via Franchino Gaffuri 24,
cointestato fra i coniugi, lo stesso continuerà a rimborsare mensilmente alla sig.ra come già avviene da circa un anno, la somma di Parte_1
euro 545,00, entro il giorno 15 di ogni mese ( corrispondente alla rata mensile dell'importo di euro 325,00 per il mutuo acceso dalla moglie presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Italia Spa e alla rata mensile dell'importo di euro 220,00 per il prestito richiesto sempre dalla stessa presso la finanziaria Agos Ducati Spa), e ciò fino alla fine dei predetti
3 finanziamenti. I due finanziamenti di cui sopra, occorsi per l'acquisto dell'appartamento cointestato fra i coniugi ma poi abitato solo dal marito,
erano stati necessariamente stipulati a nome della signora in Parte_1
quanto lei sola aveva i requisiti richiesti dalla banca mutuante e dalla società finanziaria, per l'accesso al credito.
7) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le Parti,
con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi avvocati ai sensi dell'art. 13 L.P.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Quanto alle condizioni di separazione, l e parti hanno, in particolare,
concordato l'affidamento super esclusivo del figlio minore , Persona_1
4 affetto da grave disabilità, alla madre con collocamento presso la stessa in
Piacenza alla via Mutti 23.
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situa zioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass.
22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti nel ricorso hanno dato atto che il padre “ è stato raramente presente nella vita di ” e che il sig. “ha Persona_1 CP_1
sempre vissuto e lavorato in regione diversa da quella di residenza del figlio” così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per i l minore, con residenza abituale presso l a stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità concordate dalle parti, con obbligo di mantenimento in capo al padre di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Milano perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1226, anno 2015, parte 1, serie ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
6 Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
7